Revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 22 gennaio 2019, n. 1684.

La massima estrapolata:

La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta non dall’organo collegiale che aveva pronunciato la sentenza passata in giudicato, ma solo dal suo Presidente, nonostante la legge non attribuisca a quest’ultimo tale potere, è nulla, ricorrendo un vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c. Ne consegue che il giudice dell’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, rilevata anche in via officiosa la nullità di detta revoca, deve decidere la causa nel merito senza rimetterla al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 354 c.p.c.

Ordinanza 22 gennaio 2019, n. 1684

Data udienza 17 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 24460-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso il provvedimento n. RG. 1329/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 19 ottobre 2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 17 ottobre 2018 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Presidente della Corte d’Appello di Bari, con ordinanza n. 3316/2017 accoglieva il ricorso presentato da (OMISSIS) avverso il decreto emesso in data 23 giugno 2017, con il quale era stata revocata l’ammissione a gratuito patrocinio dell’odierna ricorrente in relazione ad una controversia in materia di lavoro.
Il Presidente della Corte d’Appello, pur accogliendo il ricorso avverso il predetto decreto, ometteva tuttavia di liquidare le spese della precedente causa, rinviando gli atti alla sezione lavoro della Corte d’Appello.
2 Contro tale sentenza ricorrono con un motivo (OMISSIS) e l’avv. (OMISSIS).
Il ministero della Giustizia e l’Agenzia delle Entrate resistono con controricorso.
Il relatore ha proposto l’accoglimento per manifesta fondatezza del ricorso.
In prossimita’ dell’udienza, le parti ricorrenti hanno presentato memorie ex articolo 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico mezzo parte ricorrente deduce la violazione degli articoli 112 e 91 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4 ed all’articolo 111 Cost. per non avere il Presidente della Corte d’Appello – in accoglimento dell’opposizione – statuito in merito alle spese di lite ed ai compensi spettanti all’avv. (OMISSIS).
Il motivo di ricorso e’ fondato.
Invero, la nullita’ del provvedimento di revoca del gratuito patrocinio, in quanto disposta dal Presidente del Collegio, invece che dall’organo collegiale che aveva pronunciato la sentenza passata in giudicato, affermata nel provvedimento impugnato, integra un vizio di costituzione del giudice ex articolo 158 c.p.c., in quanto costituisce esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge. (Cass. n. 4362/2015);
di conseguenza il giudice dell’opposizione Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 170, quale giudice dell’impugnazione, rilevata anche d’ufficio la nullita’ della revoca, era tenuto a trattenere la causa e a deciderla nel merito, senza rimetterla al primo giudice, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall’articolo 354 c.p.c. (Cass. n. 19214/2015);
Il ricorso va dunque e accolto e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

Avv. Renato D’Isa

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