Revisione parziale del classamento

Corte di Cassazione, sezione sesta tributaria, Ordinanza 3 gennaio 2019, n. 32.

La massima estrapolata:

Il procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioe’ l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, articolo 9, si’ da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalita’ della competente Amministrazione pubblica

Ordinanza 3 gennaio 2019, n. 32

Data udienza 6 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 20232-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 224/23/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, SEZIONE di LECCE, depositata il 26/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/12/2018 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Lecce. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della s.r.l. (OMISSIS) avverso un avviso di accertamento per estimi catastali, relativo all’anno 2012.

CONSIDERATO

che il ricorso e’ affidato a due motivi;
che, col primo, l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione dell’articolo 295 c.p.c. e Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 39, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, giacche’ la CTR avrebbe erroneamente omesso di disporre la sospensione per pregiudizialita’ del processo, stante la pendenza di un giudizio avanti il Consiglio di Stato, riguardante la revisione di classamento di unita’ immobiliari nelle microzone 1 e 2 di Lecce;
che, col secondo rilievo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, articolo 1, comma 335 e L. n. 212 del 1990, articolo 7, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe mancato di considerare che la norma in questione sarebbe stata volta a rendere uniforme il mancato aggiornamento delle rendite catastali, attenuando le sperequazioni fiscali all’interno di uno stesso Comune e dunque avrebbe consentito una revisione massiva dei classamenti degli immobili di proprieta’. Da cio’ la conclusione che il confronto avrebbe avuto senso solo fra microzone di uno stesso territorio comunale;
che l’intimata non si e’ costituita;
che il primo motivo non e’ fondato;
che, infatti, la sentenza impugnata e’ stata pubblicata il 26 gennaio 2017, allorquando, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 156 del 2015, non ricorreva piu’ un’ipotesi di sospensione necessaria, ai sensi dell’articolo 295 c.p.c., essendo eventualmente applicabile l’articolo 337 c.p.c., comma 2, che, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorita’ sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilita’ della sospensione facoltativa di quest’ultimo (Sez. 65, n. 29553 del 11/12/2017): di conseguenza, anche a voler superare la considerazione che il vizio denunciato non censura l’articolo 337 c.p.c., comma 2, resta il fatto che tale articolo non obbliga il giudice a procedere alla sospensione;
che l’articolo 39 comma 1 bis – aggiunto dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156, articolo 9, comma 1, lettera o), a decorrere dal 1 gennaio 2016 – (“La commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa”) non e’ evidentemente applicabile al caso di specie, essendo la pregiudizialita’ invocata rispetto al Consiglio di Stato;
che anche il secondo motivo non e’ fondato;
che il procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui allA L. 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioe’ l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, articolo 9, si’ da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalita’ della competente Amministrazione pubblica;
che, di conseguenza, non puo’ ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorche’ da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualita’ urbana del contesto nel quale l’immobile e’ inserito, la qualita’ ambientale della zona di mercato in cui l’unita’ e’ situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, abbiano inciso sul diverso classamento (Sez. 5, n. 22900 del 29/09/2017; Sez. 65, n. 3156 del 17/02/2015);
che la Corte cost., con la pronuncia n. 249 del 2017, ha fra l’altro affermato che “la natura e le modalita’ dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, cosi’ incidendo sul diverso classamento della singola unita’ immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”, ribadendo cosi’ la necessita’ di un provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione;
che questo Collegio ritiene di non dare seguito all’orientamento espresso nella sentenza Sez. 5, n. 21176 del 19 ottobre 2016 circa la motivazione degli atti di classamento, trattandosi di precedente rimasto isolato;
che la CTR ha in definitiva applicato correttamente i principi di diritto;
che al rigetto del ricorso non segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell’intimata, in mancanza di attivita’ difensiva di quest’ultima.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Avv. Renato D’Isa

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