Revisione; non costituisce prova nuova il decreto di archiviazione

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|26 gennaio 2022| n. 2933.

Revisione; non costituisce prova nuova il decreto di archiviazione.

In tema di revisione, non costituisce prova nuova, ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il decreto di archiviazione, in quanto decisione allo stato degli atti, di natura endoprocedimentale, non irrevocabile, alla quale può sempre seguire la riapertura delle indagini.

Sentenza|26 gennaio 2022| n. 2933. Revisione; non costituisce prova nuova il decreto di archiviazione

Data udienza 15 dicembre 2021

Integrale

Tag – parola: Revisione sentenza – Ipotesi disciplinata ex art. 630 lett. c) c.p.c. – Prova nuova sopravvenuta rilevante – Nozione – Decreto di archiviazione – Non è considerabile prova nuova – Fondamento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino – Presidente

Dott. BORSELLINO Maria D – Consigliere

Dott. COSCIONI Giusepp – Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere

Dott. MINUTILLO TURTUR M. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 23/03/2021 della CORTE DI APPELLO DI MESSINA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Casella Giuseppina, che ha concluso chiedendo che, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso e limitatamente ad essi, venga annullata l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello competente ex articolo 11 c.p.p. e per l’inammissibilita’ del ricorso nel resto;
lette le conclusioni del difensore Avv. (OMISSIS), che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato.

Revisione; non costituisce prova nuova il decreto di archiviazione

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 23/03/2021 la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione proposta nell’interesse di (OMISSIS) e (OMISSIS).
2. Hanno proposto ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore Avv. (OMISSIS), chiedendo l’annullamento dell’ordinanza della Corte di appello di Messina, articolando quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, articolato in diverse censure, e’ stata dedotta violazione di legge in relazione al disposto dell’articolo 630 c.p.p. e ss. e articolo 378 c.p.; l’ordinanza e’ stata emessa in violazione di legge ricorrendo l’ipotesi disciplinata dall’articolo 630 c.p.p., lettera c), in presenza di prova nuova sopravvenuta; e’ stato inoltre violato il disposto di cui all’articolo 634 c.p.p. poiche’ il caso in esame imponeva l’instaurazione del contraddittorio tra le parti. La difesa ha dedotto la ricorrenza di prova nuova rappresentata dal decreto di archiviazione emesso nei confronti di (OMISSIS) nell’ambito del procedimento n. 2917/2017 RGNR; la ricorrenza di prova nuova e’ stata erroneamente esclusa dalla Corte di appello che ha rilevato che la revisione costituisce rimedio straordinario e non impugnazione delle precedenti pronunce, mentre al contrario il decreto di archiviazione rappresenta all’evidenza una prova nuova, perche’ emesso successivamente ed incidente sulla posizione dei condannati, attesa la diretta correlazione tra la condanna a carico degli stessi ai sensi dell’articolo 378 c.p. e il reato presupposto, ovvero la partecipazione ad un’associazione di stampo mafioso, originariamente imputata al (OMISSIS).
2.2. Con il secondo motivo di ricorso e’ stato dedotto vizio della motivazione per mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della stessa, in relazione alla richiesta di revisione per la condanna relativa al reato di cui all’articolo 378 c.p., laddove assume che il decreto di archiviazione si sarebbe limitato a dare atto di una mancanza indiziaria tale da non rendere sostenibile l’accusa in giudizio a fronte dell’opposto dato letterale contenuto nella richiesta di archiviazione; il favoreggiamento si deve intendere posto in essere solo ed esclusivamente nei confronti del (OMISSIS) e non dell’associazione mafiosa, con conseguente necessita’ di giungere al proscioglimento dei ricorrenti a fronte della dichiarata insussistenza della partecipazione del (OMISSIS) all’associazione mafiosa.
2.3. Con il terzo motivo e’ stata dedotta motivazione mancante, assente e manifestamente illogica in relazione alla condanna del (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 326 c.p.; non e’ stata semplicemente allegata l’assoluzione della (OMISSIS), ma e’ invece stata evidenziata la ricorrenza di un insanabile contrasto tra giudicati, in mancanza di qualsiasi contatto tra la (OMISSIS) e il (OMISSIS), mentre la condotta della (OMISSIS) era da correlare esclusivamente al (OMISSIS) suo compagno, che lavorando presso l’ufficio del gratuito patrocinio non si poteva ritenere soggetto titolare del diritto di conoscere fatti coperti da segreto.

 

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2.4. Con il quarto motivo e’ stata dedotta violazione di legge in relazione al disposto degli articoli 630 e 634 c.p.p.. La Corte di appello di Messina, quanto al reato contestato al (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 326 c.p., ha dichiarato de plano l’inammissibilita’ in mancanza dei presupposti normativi, non adducendo alcuna motivazione idonea, mentre invece sarebbe stato necessario procedere all’instaurazione del contraddittorio.
3. La Procura Generale con requisitoria scritta e conclusioni ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23 ha concluso chiedendo che, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso e limitatamente ad essi, venga annullata l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello competente ex articolo 11 c.p.p. e per l’inammissibilita’ del ricorso nel resto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ manifestamente infondato, perche’ articolato con motivi generici e aspecifici che, oltre a riproporre una mera lettura di elementi di fatto gia’ sottoposta negli stessi termini alla Corte di appello di Messina, non si confrontano in alcun modo con il contenuto dell’ordinanza impugnata, che confuta, in maniera puntuale e con considerazioni immuni dai denunciati vizi motivazionali e di violazione di legge, le identiche doglianze articolate in sede di istanza di revisione.
2. Il primo motivo e il secondo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente attesa l’identita’ delle ragioni poste a fondamento degli stessi. I motivi sono manifestamente infondati. L’asserita violazione di legge deriverebbe dal non aver considerato quale prova nuova l’intervenuto decreto di archiviazione (peraltro non allegato). Il tema proposto e’ stato considerato dalla Corte di appello, che ha chiarito portata e ambito del decreto di archiviazione in relazione alla sua specifica caratteristica rappresentata dalla non definitivita’ delle conclusioni assunte e, dunque, dall’impossibilita’ di considerare tale epilogo processuale come una prova nuova. In tal senso, la Corte di appello ha correttamente applicato il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimita’ secondo il quale, in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell’articolo 630 c.p.p., lettera c), ai fini dell’ammissibilita’ della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purche’ non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice (Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068 – 01).

 

Revisione; non costituisce prova nuova il decreto di archiviazione

Cio’ posto, appare evidente come la natura di atto endo-procedimentale del decreto di archiviazione, il suo caratterizzarsi quale decisione allo stato degli atti, non irrevocabile, al quale puo’ sempre seguire la possibilita’ di una riapertura delle indagini sia di per se’ inconciliabile con il concetto di prova nuova. Difatti, la natura dell’archiviazione quale atto del procedimento per sua natura non suscettibile di passare in giudicato rende evidente come lo stesso non possa essere posto a base di un’istanza di revisione, apparendo adeguato un limite di tal genere, secondo criteri di ragionevolezza, quanto alla previsione di limiti oggettivi alla revisione, per le esigenze di certezza e stabilita’ sottese al principio di intangibilita’ del giudicato (Sez. 3, n. 10407 del 16/01/2020, Esposito, Rv. 278541-01). Inoltre, occorre considerare come, evidentemente, la parte ricorrente con la propria istanza di revisione tenda a far rientrare in modo improprio il decreto di archiviazione quale elemento per richiedere la revisione nell’ambito del disposto di cui all’articolo 630 c.p.p., lettera c), quale prova nuova, nonostante l’evidente natura di epilogo decisorio a carattere non definitivo dello stesso, atteso che secondo interpretazione, gia’ consolidata ed anche risalente, della giurisprudenza di legittimita’ il decreto di archiviazione non puo’ rientrare neanche nell’ambito della lettera a), tanto che si e’ affermato che non puo’ essere assimilato alla sentenza e al decreto penale di condanna (Sez. 6, n. 3556 del 22/11/1996, Mattera, Rv. 208663-01).
D’altra parte si e’ chiarito che il provvedimento di archiviazione disciplinato dall’articolo 408 c.p.p. e ss. e’ un provvedimento concepito dal legislatore come anteriore all’esercizio dell’azione penale, correlato all’insussistenza degli estremi per esercitarla, che in nessun modo puo’ pregiudicare gli interessi della persona indicata come responsabile nella notizia di reato o l’interesse della pubblica accusa a riaprire le indagini nel caso previsto dall’articolo 414 c.p.p. Ne consegue che per la natura di provvedimento “neutro” non ne sono previsti mezzi di impugnazione, essendo esperibile solo il ricorso per cassazione connesso all’eventuale abnormita’ del decreto di archiviazione, a norma dell’articolo 111 Cost., qualora il provvedimento sia caratterizzato da vizi “in procedendo” o “in iudicando” del tutto imprevedibili per il legislatore che non ha contemplato per esso alcun mezzo d’impugnazione (Sez. 3, n. 818 del 17/11/2015, Bartone, Rv. 266176-01; Sez. 1, n. 1560 del 23/02/1999, Bentivegna, Rv. 213979-01).

 

Revisione; non costituisce prova nuova il decreto di archiviazione

Proprio l’affermato richiamo alla natura “neutra” del provvedimento di archiviazione evidenzia l’incompatibilita’ con la nozione di prova nuova introdotta dal ricorrente in sede d’istanza di revisione e la conseguente correttezza della decisione della Corte di appello di Messina. Nessuna contraddittorieta’ e illogicita’ si coglie, dunque, nella motivazione della Corte di appello di Messina, che ha specificamente analizzato e richiamato le condotte poste in essere dal (OMISSIS) e dal (OMISSIS) nell’interesse del (OMISSIS), grazie all’ausilio della (OMISSIS) (che agiva allo scopo di evitare problemi al proprio convivente (OMISSIS)). Il ricorrente non si confronta con l’elemento centrale della motivazione della Corte di appello di Messina, che ha esplicitamente chiarito che il provvedimento di archiviazione non attesta affatto l’insussistenza del reato presupposto, ma al massimo la circostanza che non sono emersi elementi idonei a sostenere l’accusa nei confronti del (OMISSIS), con cio’ richiamando la natura neutra del provvedimento di archiviazione di per se’ incompatibile ed inconciliabile con la nozione di prova nuova. Il richiamo agli elementi oggetto di accertamento passato in giudicato, dimostrano in modo logico e coerente, in assenza di qualsiasi aporia, che, in mancanza di un accertamento che possa essere considerato legittimamente in contrasto con tale precedente decisione, l’attivita’ posta in essere dai due ricorrenti era oggettivamente idonea ad aiutare il (OMISSIS) ad eludere le investigazioni dell’autorita’ giudiziaria. Con tale motivazione il ricorrente non si e’ confrontato, limitandosi ad affermare che un decreto di archiviazione integra una prova nuova e sopravvenuta. In tal senso, tra l’altro, non ha tenuto conto del costante principio di diritto secondo il quale ai sensi dell’articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera c) cio’ che e’ emendabile e’ l’errore di fatto e non la diversa valutazione del fatto, tanto che viene considerata inammissibile l’istanza di revisione fondata sulla circostanza che lo stesso quadro probatorio sia diversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in due diversi procedimenti (Sez.5, n. 4225 del 09/12/2008, Mazzanti, Rv. 242950-01).
La considerazione dell’insieme degli elementi allegati in sede d’istanza di revisione da parte della Corte di appello evidenzia l’infondatezza del secondo motivo di ricorso non ricorrendo alcuna apparenza, illogicita’ manifesta o contraddittorieta’, della motivazione che ha puntualmente considerato, in assenza di aporie, la portata della condotta, la sua rilevanza penale, la chiara incidenza sulla posizione del (OMISSIS), sottoposto ad indagine, con evidente turbamento delle attivita’ investigative per il tramite di un’informazione non a carattere generico, che gia’ sarebbe stata di per se’ sufficiente, ma ben precisa e relativa proprio alle captazioni in corso quanto all’ipotizzata contiguita’ del (OMISSIS) ad un’associazione mafiosa.
3. Con il terzo motivo di ricorso e’ stato dedotto vizio della motivazione perche’ mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in relazione alla condanna del (OMISSIS), attesa l’intervenuta assoluzione della (OMISSIS), in presenza di un insanabile contrasto di giudicati. Anche in questo caso il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che non solo ha escluso, atteso l’esito del procedimento a carico della (OMISSIS), un contrasto di giudicati, ma ha anche richiamato ed applicato correttamente il principio secondo il quale in tema di revisione la sentenza di assoluzione dei coimputati, pronunciata in un separato procedimento, non puo’ essere considerata di per se’ prova nuova come tale rilevante a norma dell’articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera c) (Sez. 4, n. 8135 del 25/10/2001, Pisano, Rv. 221097-01). La Corte di appello ha, quindi, fatto buon governo del principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale la sentenza passata in giudicato ha un’efficacia preclusiva soltanto nei confronti del medesimo imputato e in relazione al medesimo fatto e non sussistono rimedi in caso di contrasto sostanziale di giudicati formatisi sullo stesso fatto in procedimenti diversi per imputati diversi (Sez. 1, n. 35419 del 10/06/2014, Eucaliptus, Rv. 260553-01). Non ricorre, nel caso in esame, ne’ una prova nuova, ne’ un contrasto di giudicati rilevante al fine di ottenere la revisione del giudizio, atteso che si e’ in presenza di una diversa valutazione giuridica dello stesso fatto operata da giudici diversi per imputati diversi(Sez. 5, n. 633 del 06/12/2017, Boschetti, Rv. 281928-01; Sez. 2. N. 14785 del 20/01/2017, Marinacci, Rv. 268671-01; Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016. Mortola, Rv. 269757-01; Sez. 6, n. 15796 del 03/04/2014, Strappa, Rv. 259804-01).

 

Revisione; non costituisce prova nuova il decreto di archiviazione

3.1. In particolare, poi, occorre considerare che la Corte di appello ha precisato che in primo grado la (OMISSIS) e’ stata assolta sul presupposto che la stessa, rivelando su sollecitazione del compagno il segreto d’ufficio, non intendesse favorire il (OMISSIS), ma preservare il (OMISSIS) da eventuali e spiacevoli conseguenze a causa dei rapporti dello stesso con il (OMISSIS), mentre in appello la sentenza di primo grado e’ stata annullata, perche’ il fatto e’ diverso da quello ritenuto in sentenza, con restituzione degli atti al Pubblico Ministero. Con tale motivazione il ricorrente non si e’ confrontato, con cio’ evidenziandosi l’assoluta genericita’ dei motivi proposti.
4. Infine, sia nell’ambito del primo che del quarto motivo di ricorso, e’ stata dedotta la violazione di legge in relazione al disposto degli articoli 630 e 634 c.p.p.. Il motivo di ricorso anche in questo caso si presenta generico ed aspecifico, rilevando una violazione del contraddittorio, mentre la Corte di appello ha deciso de plano ritenendo, motivatamente e nel pieno esercizio della sua discrezionalita’, la ricorrenza di un caso di inammissibilita’ che e’ di evidente ed immediato accertamento (Sez. 1, n. 26967 del 30/03/2005, Pagano, Rv. 23215001) in considerazione del richiamo al concetto di prova nuova riferito dai ricorrenti al decreto di archiviazione predetto. Difatti, alcuni dei casi d’inammissibilita’, descritti dall’articolo 634 c.p.p., comma 1 sono di evidente e immediato accertamento, sicche’ l’adozione del rito camerale in quest’ambito si risolverebbe in uno spreco di attivita’ giurisdizionale. E’ stato, dunque, fatto buon governo del principio secondo il quale spetta alla Corte di appello valutare, di volta in volta, quale sia la forma procedimentale piu’ adeguata, contemperando l’esigenza di garanzia della partecipazione delle parti con quella di non disperdere inutilmente energie processuali (Sez. 5, n. 26480 del 04/05/2015, Corrada, Rv. 264848-01; Sez. 1, n. 47016 del 11/12/2007, Camberiati, Rv. 238318-01; Sez. 2, n. 34167 del 01/12/2005, Tavernese, Rv. 235305-01).
5. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

 

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