Produzione di un documento sottoscritto solo da una parte

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 gennaio 2022| n. 2666.

Produzione di un documento sottoscritto solo da una parte.

La produzione in giudizio da parte dell’attore di un documento contrattuale sottoscritto solo dal convenuto, per invocarne l’esecuzione, vale a sanare la mancanza della sottoscrizione di esso attore, in quanto integra un’inequivoca manifestazione di volontà di avvalersi del negozio documentato dalla scrittura incompleta, ma non può surrogare, in ipotesi di contratto per adesione, la mancanza del requisito della specifica approvazione per iscritto, necessario all’efficacia di clausole vessatorie od onerose (art. 1341, comma 2, c. c.), e, pertanto, non può consentire al convenuto di fondare un’eccezione d’incompetenza, per compromesso in arbitri, sulla clausola compromissoria contenuta nel documento stesso, ma non specificamente sottoscritta.

Ordinanza|28 gennaio 2022| n. 2666. Produzione di un documento sottoscritto solo da una parte

Data udienza 21 settembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Compromesso e clausola compromissoria – Ricorso per regolamento di competenza – Ammissibilità – Cass., ord., 7/10/2020 n. 21530 – Contratto per adesione – Mancanza del requisito della specifica approvazione per iscritto – Inefficacia delle clausole vessatorie – Cass. 15/06/1979, n. 3373

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12221-2020 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SCPA, in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– resistente –
E contro
Avv. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato da se’ medesimo e dall’avvocato (OMISSIS);
– resistente –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 146/2020 del TRIBUNALE di RAVENNA, depositata il 20/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona dell’AVVOCATO GENERALE DOTT. (OMISSIS), che, visti gli articoli 42 e 380 ter c.p.c., ha chiesto che questa Corte accolga il ricorso per regolamento e dichiari la competenza del Tribunale di Ravenna, fissando il termine per la riassunzione del giudizio.

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CONSIDERATO

che:
(OMISSIS) S.p.a. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, basato su tre motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 146/2020, pubblicata il 20 febbraio 2020, con la quale quel Tribunale – nel giudizio RG 4226/2018 di opposizione a decreto ingiuntivo emesso su istanza dell’attuale ricorrente, opposta, nei confronti di (OMISSIS) s.c.p.a., opponente – ha declinato la competenza in favore di quella arbitrale, dichiarando la nullita’, disponendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e regolando le spese;
(OMISSIS) S.c.p.a. in concordato preventivo e l’avv. (OMISSIS), in proprio, hanno depositato distinte memorie difensive;
tutte le parti hanno depositato memorie ex articolo 380-ter c.p.c.;
il P.G. ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso per regolamento, con declaratoria di competenza del Tribunale di Ravenna, con fissazione del termine per la riassunzione del giudizio.
Rilevato che:
il Tribunale di Ravenna ha dichiarato la propria incompetenza con riguardo al giudizio concernente le pretese per corrispettivi non pagati avanzate da (OMISSIS) verso (OMISSIS), conseguenti a due contratti di noleggio “a freddo” di mini escavatori, ritenendo la competenza di arbitri in base alle clausole in tal senso contenute nei contratti (n. 15 per entrambi);
in particolare, nonostante il disconoscimento da parte di (OMISSIS) delle sottoscrizioni apposte sulle pagine dei contratti di noleggio, perche’ non riferibili a soggetti abilitati a impegnare la societa’ fornitrice, il Tribunale ha ritenuto di fare applicazione delle previsioni contrattuali gia’ richiamate in base al principio del riconoscimento tacito, avvenuto attraverso l’equivalente della sottoscrizione consistente nella produzione in giudizio dei contratti, ha reputato che le clausole, vessatorie, fossero state approvate specificamente attraverso il loro richiamo in blocco negli elenchi correlativi, sottoscritti per approvazione in entrambi i contratti e ha, quindi, revocato il d.i. e condannato l’opposta alle spese in favore del difensore antistatario di (OMISSIS) s.c.p.a., avv. (OMISSIS);
la ricorrente ha proposto tre motivi sollevando, in sintesi, le seguenti censure: a) con il primo mezzo, critica l’argomento del riconoscimento tacito, in via di principio non contraddetto dalla ricorrente, ma non suscettibile di applicazione con riguardo alla clausola compromissoria, stante l’autonomia di quest’ultima rispetto al contratto cui accede; b) con il secondo, lamenta in ogni caso la ritenuta approvazione specifica delle clausole da parte della sottoscrittrice per adesione; c) con il terzo deduce la nuova regolazione delle spese e di conseguenza la restituzione della somma versata al difensore antistatario, ex articolo 385 c.p.c..

 

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CONSIDERATO

che:
il ricorso e’ ammissibile, ben potendo lo stesso essere proposto avverso la sentenza con la quale – come nel caso all’esame – il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo abbia dichiarato la nullita’ o comunque abbia revocato il d.i. opposto, esclusivamente per la ritenuta incompetenza del giudice che lo abbia emesso, integrando tale statuizione sulla competenza e non gia’ una merito, in quanto la dichiarazione di nullita’, decreto, ovvero la condanna alla restituzio percepito dal ricorrente in base al decr provvisoriamente esecutivo, sono statuizio decisione una pronuncia sul la revoca del ne di quanto ingiuntivo non solo conseguenti ma anche necessitate dalla pronuncia di incompetenza (Cass., n. 8660/2020, n. 26300/2017);
il primo motivo di ricorso e’ fondato;
e’ sicuramente consolidato il principio, piu’ volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimita’, secondo cui la produzione in giudizio, ad opera della parte che non l’aveva sottoscritta, di una scrittura privata, costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e percio’ perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto (Cass. 15/05/1998, n. 4905; Cass. 11/03/2000, n. 2826; Cass. 22/01/2018, n. 1525); ne’, come evidenziato dal P.G., il ricordato principio e’ posto in discussione dalla ricorrente; tuttavia, va sottolineato che quel principio e’ delimitato e definito in relazione a due precisazioni essenziali: 1) il riconoscimento tacito per via di produzione in giudizio opera ex nunc (Cass., n. 1525/2018 cit.; v. anche Cass. 3/01/2017, n. 36; Cass. 24/03/2016 n. 5919); 2) la produzione del documento non potrebbe valere a costituire il consenso se non in relazione all’intenzione del soggetto che ne effettua la produzione di “farlo valere”, ossia – come piu’ precisamente affermato in giurisprudenza – di versarlo in causa “con il dichiarato intento di avvalersi del contenuto negoziale di esso nei confronti del suo autore” (Cass. 1/12/1992, n. 12819; Cass. 23/12/2004, n. 23966);
alla luce di queste due condizioni, non puo’ ritenersi che con la produzione in giudizio dei contratti, allegati chiaramente quale fonte delle obbligazioni reciproche e quale base giuridica della pretesa del corrispettivo rimasto inadempiuto, la (OMISSIS) abbia manifestato anche l’intento di avvalersi della clausola compromissoria, che detta parte espressamente nega, evidenziandosi che tale parte ha adito il giudice ordinario e non si e’, invece, rivolta agli arbitri;
come rilevato dal P.G., risulta del tutto contrario al principio di razionalita’ considerare, nella specie, la produzione in giudizio, che e’ effettuata per sorreggere presso il giudice ordinario la pretesa materiale, come volonta’ di riconoscimento della clausola arbitrale, che negherebbe, simultaneamente, la stessa proposizione della domanda presso il giudice;
ne’ vale il richiamo, operato dalla (OMISSIS) s.c.p.a. a supporto della giustezza della decisione impugnata in questa sede, al principio espresso dall’ordinanza Cass., 24/03/2015, n. 5906, cosi’ ufficialmente massimato: “La ratifica dell’operato del rappresentante senza potere ex articolo 1399 c.c. si estende all’intero contratto, comprese le clausole vessatorie (nella specie, di deroga alla competenza per territorio), non potendosi scindere arbitrariamente il contenuto della ratifica, ipotizzandone l’operativita’ per certe clausole e non per altre”;

 

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ed invero, pur se tale principio e’ sicuramente condivisibile, in quanto nega l’arbitraria separazione interna al negozio e, quindi, che la parte possa ad libitum stabilire quali parti fare valere presso il giudice e quali no, va tuttavia sottolineato che il caso di specie e’ del tutto diverso da quello esaminato da Cass. n. 5906/2015, che riguardava la non scindibilita’ di una clausola sulla competenza territoriale, quindi di una pattuizione sul versante processuale del programma contrattuale che pero’ non metteva in discussione la competenza della giurisdizione ordinaria adita;
nel caso all’esame la questione concerne la clausola compromissoria, la quale – dopo la riforma del 2006 configura una questione “di competenza”, in quanto stabilire se una controversia spetti alla cognizione degli arbitri rituali o del giudice ordinario definisce appunto una questione di competenza (Cass., ord., 7/10/2020 n. 21530; v. anche Cass., ord., 28/05/2019, n. 14476), dal che discende la gia’ affermata ammissibilita’ del presente regolamento; tuttavia, cio’ non comporta l’eliminazione di ogni distinzione tra giudice e arbitro, evidenziandosi che il compromesso in arbitri esprime la rinuncia alla giurisdizione ordinaria e alla possibilita’ di proporre la domanda presso quest’ultima, ed anzi tale clausola precostituisce, in caso di conflitto tra i contraenti, un percorso alternativo e non sostituibile di risoluzione fuori del processo civile comune;
alla stregua delle considerazioni che precedono, l’argomento per cui il contratto non puo’ essere scisso al suo interno, se e’ valido per ogni tipo di clausola sostanziale o sulla competenza comune, non puo’, come pure rilevato dal P.G., operare con riferimento alla clausola compromissoria per arbitrato rituale, la cui validita’ e la cui riferibilita’ al conflitto tra le parti deve costituire oggetto di disamina;
anche il secondo motivo e’ fondato;
tenuto conto di quanto precede, non puo’ condividersi l’affermazione del Tribunale secondo cui l’avere prodotto i contratti in giudizio (con il monitorio) equivale a ratificare la competenza arbitrale contenuta in clausole dei contratti stessi e va, invece, ribadito in questa sede il principio espresso dalla risalente ma mai contraddetta pronuncia di Cass. 15/06/1979, n. 3373, secondo cui “La produzione in giudizio da parte dell’attore di un documento contrattuale sottoscritto solo dal convenuto, per invocarne la esecuzione, vale a sanare la mancanza della sottoscrizione di esso attore, in quanto integra un’inequivoca manifestazione di volonta’ di avvalersi del negozio documentato dalla scrittura incompleta, ma non puo’ surrogare, in ipotesi di contratto per adesione, la mancanza del requisito della specifica approvazione per iscritto, necessario all’efficacia di clausole vessatorie od onerose (articolo 1341 c.c., comma 2), e, pertanto, non puo’ consentire al convenuto di fondare un’eccezione d’incompetenza, per compromesso in arbitri, sulla clausola compromissoria contenuta nel documento stesso, ma non specificamente sottoscritta”;

 

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alla luce di tale principio, viene meno il secondo fondamento della decisione impugnata con il regolamento, ossia quello della specifica approvazione della clausola vessatoria, soggetta al requisito di forma a pena di nullita’; nella specie, manca tale specificita’, non potendo essere surrogata dal richiamo per sintesi valorizzato, invece, dal Tribunale; al riguardo si osserva che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’ va negata in generale la possibilita’ del richiamo “in blocco” delle clausole contrattuali (v. Cass., ord., 12/10/2016, n. 20606, secondo cui l’esigenza di specificita’ e separatezza imposta dall’articolo 1341 c.c. non e’ soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la sottoscrizione indiscriminata di tutte o di gran parte delle condizioni generali di contratto, solo alcune delle quali siano vessatorie, atteso che la norma richiede, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del contraente debole sul significato delle clausole, a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate; v. Cass., ord, 9/07/2018, n. 17939, che ammette il richiamo numerico in unica sottoscrizione purche’ associato a una indicazione pur sintetica del contenuto delle clausole; in senso conforme v. Cass., ord., 11/11/2015, n. 22984); va sottolineato che, sottesa alla necessita’ di approvazione specifica prescritta dall’articolo 1341 c.c., comma 2 (“specificatamente”, dice la disposizione), c’e’ l’esigenza di attirare l’attenzione del contraente sui contenuti gravosi del rapporto e tale esigenza risulta particolarmente pressante nella specie, alla stregua dell’ambiguita’ della clausola n. 15 in questione con la quale, contemporaneamente, si prevede la competenza arbitrale e si individua un foro esclusivo convenzionale, con due enunciati in potenziale contraddizione tra di loro e sintetizzata con la dicitura poco chiara e foriera di equivoci “Risoluzione delle controversie e Foro convenzionale”, sicche’ effettivamente la clausola non risulta richiamata in modo idoneo; va pure rilevato che non puo’ condividersi l’assunto della societa’ resistente, che ha contestato in questa sede la struttura contrattuale “per adesione”, mirando, in tal modo, all’evidenza, a fare cadere nel presupposto la questione appena considerata e cio’ non soltanto perche’ nulla di concreto e’ dedotto circa le ipotetiche trattative che avrebbero accompagnato la formazione del testo contrattuale, ma anche perche’ l’inquadramento delle due pattuizioni nello schema dell’articolo 1341 c.c. e’ frutto di espressa statuizione del giudice di merito, il quale individua le clausole n. 15 in parola “fra le condizioni generali predisposte da (OMISSIS) s.c.p.a.” (v. sentenza impugnata, pag. 2); quanto al terzo motivo del ricorso, pur se, come evidenziato dall’avv. (OMISSIS), la ricorrente non ha impugnato la sentenza con riferimento alla disposta attribuzione delle spese al difensore della (OMISSIS) S.p.a., sicche’ il ricorso non avrebbe dovuto essere proposto anche nei confronti del difensore distrattario della controparte, si osserva che l’esame dello stesso resta assorbito, dovendo in relazione alle questioni con lo stesso proposte provvedere il giudice del merito e sul punto va registrata l’adesione alle conclusioni del P.G. e dell’avv. (OMISSIS) da parte della ricorrente (v. memoria p. 4), che si e’ “riserva(ta) di coltivare la pretesa dinnanzi al giudice del rinvio, rinunciando in questa sede”.

 

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Considerato che:
alla luce di quanto sopra evidenziato il ricorso e’ fondato e va, quindi, accolto e va dichiarata la competenza del Tribunale di Ravenna, dinanzi al quale le parti provvederanno alla riassunzione della causa nei termini normativamente previsti;
le spese del presente procedimento ben possono essere compensate tra tutte le parti, tenuto conto della peculiarieta’ del caso all’esame e di quanto rappresentato dalla ricorrente in memoria e sopra riportato;
stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Ravenna; compensa per intero tra tutte le parti le spese del presente procedimento.

 

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