Restituito il prezzo eventualmente pagato all’atto del preliminare per un bene poi legittimamente ottenuto per donazione

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 29 gennaio 2020, n. 1991.

La massima estrapolata:

Va restituito il prezzo eventualmente pagato all’atto del preliminare per un bene poi legittimamente ottenuto per donazione. Lo afferma la Cassazione in relazione a una vicenda che ha coinvolto due sorelle, una delle quali aveva pagato 150mila euro per ottenere il 50% dell’immobile al momento del preliminare, in seguito sciolto per mutuo consenso avendo convenuto di porre in essere un atto di donazione, senza però che l’altra sorella versasse indietro la somma percepita.

Ordinanza 29 gennaio 2020, n. 1991

Data udienza 5 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21290-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1243/2015 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 12/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2019 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:
– (OMISSIS) conveniva in giudizio la sorella (OMISSIS) chiedendo la declaratoria di risoluzione del contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto la cessione del 50% del bene immobile, provento di successione ereditaria del padre e per il quale aveva versato l’importo di Euro 150.000,00; assumeva che era poi stato deciso di sciogliere per mutuo consenso il contratto preliminare avendo convenuto di porre in essere un atto di donazione, ma che la sorella non aveva restituito la somma versata;
– la convenuta (OMISSIS) si opponeva alla domanda della sorella (OMISSIS) eccependo che le due sorelle avevano posto in essere una donazione simulata, dissimulando una vendita;
– il Tribunale adito di Rovigo rigettava la domanda attorea;
– (OMISSIS) proponeva gravame deducendo l’erroneita’ della sentenza di primo grado per avere il Tribunale rodigino ritenuto esistente l’accordo simulatorio in assenza di controdichiarazione;
-la Corte d’appello di Venezia accoglieva l’appello, ritenendo che il contratto preliminare non conteneva alcun elemento utile a far ritenere che le parti avessero voluto simulare con la donazione una vendita;
– pertanto, considerata la mancanza della controdichiarazione, l’inammissibilita’ della prova testimoniale ai sensi dell’articolo 1417 c.c. ed avuto riguardo al tenore del giuramento decisorio reso dalla convenuta, la quale aveva negato l’accordo simulatorio della donazione, dichiarava la risoluzione del contratto preliminare del 13/4/1996 e condannava (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 77.469,00 oltre interessi;
– la cassazione della sentenza d’appello notificata il 13/7/2015 e’ chiesta da (OMISSIS) con ricorso notificato il 3/9/2015 ed affidato a 3 motivi, cui resiste con controricorso (OMISSIS);
– entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’articolo 380-bis.1. c.p.c..

CONSIDERATO

che:
– con il primo motivo si deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione delle norme sul giuramento per avere la corte deferito il giuramento suppletorio anziche’ quello decisorio, predisponendo peraltro una formula erroneamente finalizzata ad esprimere valutazioni giuridiche;
– la doglianza e’ inammissibile perche’, come eccepito da parte controricorrente, nessuna obiezione risulta essere stata sollevata dall’odierna ricorrente rispetto all’ammissione ed alla formula del giuramento suppletorio disposto dalla Corte d’appello che, seppure erroneamente indicato a pag. 6 della sentenza come “decisorio” anziche’ correttamente “suppletorio”, e’ stato deferito a favore della parte nei cui confronti si era formata la semiplena probatio e prestato dall’appellata (OMISSIS) che aveva giurato di non essersi accordata con la sorella per simulare la donazione e dare cosi’ esecuzione al preliminare;
– con il secondo motivo si deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione di nome di diritto laddove la corte territoriale ha ritenuto sussistente l’obbligo a carico di (OMISSIS) di restituzione conseguente al recesso per mutuo consenso del contratto preliminare stipulato il 13/4/1996;
– con il terzo motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ovvero la circostanza che la parte attrice (OMISSIS) aveva integralmente corrisposto il prezzo pattuito col preliminare e in sede di stipulazione notarile della donazione non ne aveva richiesto la restituzione;
– il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente perche’ riguardanti la medesima circostanza e sono infondati;
– la Corte d’appello ha argomentato l’infondatezza della tesi della simulazione eccepita dalla convenuta a fondamento della contestazione del diritto dell’attrice sulla scorta della considerazione che il contratto preliminare non poteva essere apprezzato quale controdichiarazione, spiegando a pag.5 che si trattava di un contratto a se’ stante, privo di riferimento alla successiva donazione;
– rispetto a tali considerazioni appare irrilevante la deduzione svolta dalla ricorrente circa l’infondatezza della pretesa restitutoria basata sulla obiezione, mai sollevata in precedenza, che la risoluzione per mutuo consenso, fatto asseritamente costitutivo del diritto alla restituzione, non sarebbe stato dimostrato dall’attore per mancanza di forma scritta del mutuo consenso;
– la disposta condanna alla restituzione della somma originariamente versata in esecuzione del preliminare discende in realta’ nella impugnata sentenza dall’accertamento del carattere non simulato della donazione intervenuta fra le parti successivamente alla stipula del contratto preliminare e con la quale e’ stato disposto il trasferimento del medesimo bene immobile oggetto del precedente preliminare;
– in altri termini la corte territoriale ha statuito che le obbligazioni contenute nel preliminare siano state superate dal successivo contratto di donazione, il quale esprimeva nella forma dell’atto notarile la comune volonta’ di operare il trasferimento del medesimo bene senza corrispettivo di prezzo, con cio’ giustificando la restituzione di quello inizialmente versato;
– la censura, pertanto, non attinge la motivazione della corte territoriale ed e’ destinata al rigetto;
– l’esito sfavorevole dei motivi comporta che l’intero ricorso debba essere respinto;
-il collegio ravvisa, tuttavia, in ragione dello stretto rapporto di rapporto di parentela fra le parti, giusti motivi di compensazione delle spese di lite;
– ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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