Responsabilità penale per il decesso per mesotelioma pleurico di lavoratori

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|3 dicembre 2020| n. 34341.

In tema di responsabilità penale per il decesso per mesotelioma pleurico di lavoratori risultati esposti alle polveri di amianto, ai fini della sussistenza della posizione di garanzia non è sufficiente l’inserimento dell’agente nel comitato esecutivo [cosiddetto board] di una società, dovendosi dimostrare la sua reale partecipazione ai processi decisori, con particolare riferimento alle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro.

Sentenza|3 dicembre 2020| n. 34341

Data udienza 29 ottobre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Sicurezza sul lavoro – Amianto – Reato di chi ha esposto lavoratori all’amianto – Successioni di leggi – Prescrizione – Applicazione di quella vigente al momento della cessazione della condotta

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI SALVO Emanuele – Presidente

Dott. CIAMPI Francesco Maria – Consigliere

Dott. NARDIN Maura – Consigliere

Dott. CENCI Daniele – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/03/2019 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CASELLA GIUSEPPINA, che ha cosi’ concluso:
– Per quanto concerne il ricorso proposto da (OMISSIS) il Proc. Gen. conclude per l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione in relazione alle posizioni delle persone offese (OMISSIS) e (OMISSIS).
– Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento della sentenza impugnata, tanto agli effetti civili che agli effetti penali, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, in relazione alle posizioni delle persone offese (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS).
– Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento della sentenza impugnata quanto agli effetti civili in relazione alla posizione della persona offesa (OMISSIS).
– Il Proc. Gen. conclude per il rigetto nel resto.
– Per quanto concerne il ricorso proposto da (OMISSIS) il Proc. Gen. conclude per l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione quanto agli effetti penali e con rinvio quanto agli effetti civili in relazione alle posizioni delle persone offese (OMISSIS) e (OMISSIS).
– Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento della sentenza impugnata, tanto agli effetti civili che agli effetti penali, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, in relazione alle posizioni delle persone offese (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
– Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento della sentenza impugnata quanto agli effetti civili in relazione alla posizione delle persone offese (OMISSIS) e (OMISSIS).
– Il Proc. Gen. conclude per il rigetto nel resto.
Restano, ovviamente, assorbite le questioni in tema di trattamento sanzionatorio e di concorso formale.
uditi i seguenti difensori:
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA in difesa di INAIL che conclude per il rigetto del ricorso. Deposita conclusioni scritte e nota spese. E’ presente la Dott.ssa (OMISSIS) ai fini della pratica forense (Ordine Avvocati di Roma, Tessera N. (OMISSIS)).
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO del foro di ROMA in difesa del MINISTERO DELL’AMBIENTE che conclude per il rigetto del ricorso. Deposita conclusioni scritte e nota spese.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di BUSTO ARSIZIO in difesa di (OMISSIS) e (OMISSIS) che conclude per il rigetto del ricorso. Deposita conclusioni scritte e nota spese.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di BUSTO ARSIZIO in sostituzione dell’avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA, come da nomina a sostituto processuale ex articolo 102 c.p.p. depositata in udienza, in difesa di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e n. q. di figli ed eredi della de cuius (OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e n. q. di figlia ed erede della de cuius (OMISSIS) che conclude per il rigetto del ricorso. Deposita conclusioni scritte e nota spese.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di MILANO in difesa della REGIONE LOMBARDIA che conclude per il rigetto del ricorso. Deposita conclusioni scritte e nota spese.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro MILANO di in sostituzione dell’avvocato (OMISSIS) del foro di PAVIA, come da nomina a sostituto processuale ex articolo 102 c.p.p depositata in udienza, in difesa di ASL PAVIA che conclude per il rigetto del ricorso. Deposita conclusioni scritte e nota spese.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di PAVIA in difesa di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) che conclude per il rigetto del ricorso. Deposita conclusioni scritte e nota spese.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di PAVIA in sostituzione dell’avvocato (OMISSIS) del foro di PAVIA, come da nomina a sostituto processuale ex articolo 102 c.p.p depositata in udienza, per la parte civile (OMISSIS) in qualita’ di erede di (OMISSIS), parte civile gia’ costituita nelle precedenti fasi di giudizio, che conclude per il rigetto del ricorso. Deposita conclusioni scritte e nota spese.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di PAVIA in sostituzione dell’avvocato (OMISSIS) del foro di PAVIA, come da nomina a sostituto processuale ex articolo 102 c.p.p depositata in udienza, in difesa della PROVINCIA DI PAVIA e del COMUNE DI BRONI che conclude per il rigetto del ricorso. Deposita conclusioni scritte e nota spese.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di PAVIA in difesa di (OMISSIS) che, illustrando i motivi del ricorso, insiste per l’accoglimento.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di TORINO in difesa di (OMISSIS) che, illustrando i motivi del ricorso, insiste per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Milano, in data 21 marzo 2019, ha parzialmente riformato la sentenza con la quale, in data 10 febbraio 2017, il Tribunale di Pavia, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia e alle correlate statuizioni civili e accessorie (OMISSIS) e (OMISSIS), in relazione a molteplici ipotesi di omicidio colposo loro contestate con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni: ipotesi che, sinteticamente, erano correlate alla posizione di garanzia loro rispettivamente attribuita -in relazione alle funzioni apicali da loro rispettivamente ricoperte – nell’ambito di diverse articolazioni del gruppo (OMISSIS), e che si assumevano causate dalla diffusione di polveri sottili di amianto oggetto delle lavorazioni presso lo stabilimento (OMISSIS) di (OMISSIS). Gli effetti diffusivi delle polveri di amianto provocavano, secondo l’assunto accusatorio, patologie asbesto – correlate con esiti letali non solo ai danni di dipendenti dello stabilimento, ma anche ai danni di persone estranee alle lavorazioni ma che risiedevano a una distanza di poche centinaia di metri dalla fabbrica, o che comunque avevano avuto contatti con particelle di amianto provenienti dal suddetto stabilimento.
Piu’ precisamente, quanto al (OMISSIS), la posizione di garanzia a lui attribuita e’ stata correlata alla sua qualita’ di consigliere della (OMISSIS) dal 4 febbraio 1977 al 31 agosto 1981, e della (OMISSIS) dal 1 settembre 1981 al 5 dicembre 1987, nonche’ di amministratore delegato della (OMISSIS) dal 16 dicembre 1987 al 29 giugno 1996 e della (OMISSIS) s.p.a. dal 1 settembre 1981 al 18 dicembre 1985.
Quanto al (OMISSIS) la posizione di garanzia a lui attribuita e’ stata correlata alla sua qualita’ di consigliere (OMISSIS) s.p.a. dal 19 dicembre 1985 al 28 giugno 1987 e di direttore dello stabilimento di (OMISSIS) dal 1 settembre 1981 al 18 dicembre 1985.
1.1. Il giudizio abbreviato nei confronti del (OMISSIS) e del (OMISSIS) era stato celebrato sotto la condizione di una duplice perizia: veniva infatti espletata avanti il Tribunale una perizia collegiale di igiene del lavoro (c.d. perizia (OMISSIS)) e una perizia collegiale medico-legale (a cura del collegio peritale (OMISSIS)- (OMISSIS)- (OMISSIS)).
In primo grado i due sunnominati imputati erano stati riconosciuti responsabili dei delitti di omicidio colposo loro ascritti in danno di (OMISSIS), Maria Angela Verani, Laura Angiulla, Elisa Magnani, Carlo Filighera, Pietro Armani, Giuseppina De Corato, Giorgio Faravelli, Dino Pasucconi, Lorenzo Mancin, Antonietta Cassi, Silvana Oliveri, Carmela Mazzucca, Carmen Colombetti, Giancarlo Giovanetti, Luigi Bardoni e Antonio Massocchi (capo C), Elda Maraschi (capo D), Giuseppina Guerci e Genesi Adamo (capo F), Almerino Baldin (capo G), Giovanni Montagna cl. 1922 e Antonio Vanetta (E ALTRI OMISSIS)
Maria Angela Verani, Giuseppina Guerci, Giovanni Montagna e Antonio Vanetta#, riducendo per l’effetto la pena loro applicata in primo grado e confermando nel resto la sentenza appellata.
1.2. A parte le declaratorie di prescrizione, ha sostanzialmente trovato conferma l’impianto accusatorio basato sulla situazione di grave e generalizzato inquinamento ambientale registrata a (OMISSIS) come conseguenza esclusiva della presenza dello stabilimento (che lavorava direttamente l’amianto e produceva manufatti in cemento-amianto), all’interno del quale il personale operava senza il rispetto di alcuna norma di sicurezza e senza alcuna informazione sui pericoli derivanti dall’esposizione all’asbesto, usufruendo per tutta protezione di fragili mascherine di carta. La pericolosita’ dell’amianto, osserva la Corte di merito, era gia’ ben nota allorche’ i due imputati ricoprirono le rispettive posizioni di garanzia; ma le norme relative alla protezione dei lavoratori e dei residenti restavano costantemente violate, sia pure a fronte di alcuni interventi per impianti di aspirazione e riduzione del tenore di fibre nell’aria, giudicati tuttavia insufficienti dai periti.
In estrema sintesi, e con specifico riguardo alla patogenesi del mesotelioma pleurico (forma tumorale sostanzialmente nnonofattoriale), la decisione della Corte distrettuale e’ stata adottata sulla base dei criteri indicati dalla III Consensus Conference, prendendo specificamente in considerazione la fase dell’induzione (comprensiva dell’iniziazione, in cui l’agente cancerogeno aggredisce le cellule; e della promozione, in cui le cellule iniziano a proliferare): come noto, in base alla teoria dose-correlata, durante questa fase assumono rilevanza eziologica tutte le esposizioni del soggetto all’amianto. La fase dell’induzione si conclude con il failure time, seguito dalla c.d. progressione (o latenza clinica): una fase, quest’ultima, in cui il processo carcinogenetico e’ ormai irreversibile, con conseguente indifferenza delle successive esposizioni all’asbesto.
Sulla base di indicazioni peritali, la Corte di merito ha affermato che il periodo in cui l’esposizione all’amianto assume rilievo ai fini della patogenesi si protrae per un ampio arco temporale, che ha inizio alcuni decenni prima della diagnosi (ossia del momento di riconoscibilita’ clinica del mesotelioma); mentre la latenza clinica ha, secondo il consulente tecnico del P.M. prof. (OMISSIS), una durata di circa 10 anni prima che il tumore di prime cellule maturi e divenga clinicamente riconoscibile (cio’ che avviene di solito a breve distanza temporale dal decesso); con la conseguenza che, sempre secondo la tesi accolta dalla Corte territoriale, sono causalmente rilevanti tutte le esposizioni verificatesi in epoca anteriore ai 10 anni precedenti alla manifestazione clinica della malattia. Di qui, una volta applicato questo criterio ai singoli casi onde appurare la causalita’ individuale, la Corte di merito giunge ad affermare la penale responsabilita’ dei due imputati in relazione all’epoca in cui essi assunsero qualifiche apicali, sovrapposta all’esposizione all’asbesto delle vittime.
2. Avverso la prefata sentenza d’appello ricorrono sia il (OMISSIS), sia il (OMISSIS).
3. Il ricorso del (OMISSIS) si articola in cinque ampi motivi.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione a una pluralita’ di elementi.
In primo luogo, lamenta l’erroneo percorso argomentativo della Corte a proposito dell’estensione del periodo in cui il (OMISSIS) ricopri’ una posizione di garanzia rilevante ai fini dell’imputazione: posizione che al piu’, obietta il ricorrente, puo’ farsi coincidere con il periodo dal 30 agosto 1981 al 18 dicembre 1985 in cui il (OMISSIS) ricopri’ la carica di amministratore delegato della (OMISSIS), ma non certo nella fase antecedente (in cui egli era mero consigliere di amministrazione, sprovvisto di concreti poteri decisionali) ne’ in quella successiva, in cui, pur facendo parte del board della (OMISSIS), non aveva piu’ compiti inerenti alla manutenzione e alla verifica degli impianti dello stabilimento di (OMISSIS). E, anche nel periodo 1981 – 1985, il (OMISSIS) non avrebbe potuto tenere un comportamento diverso, a considerare che nel Consiglio di amministrazione sedeva anche la proprieta’ dell’azienda (come riconosciuto giudizialmente dalla Corte d’appello di Milano nei riguardi dei coimputati (OMISSIS) e (OMISSIS), separatamente giudicati, che ricoprivano come lui la carica di amministratori della societa’).
In secondo luogo, il ricorrente censura – con dovizia di argomenti – il percorso argomentativo della Corte d’appello a proposito della causalita’ generale e con specifico riguardo alla durata della c.d. latenza clinica del mesotelioma: durata che la Corte di merito, valorizzando un cenno fatto a tale profilo dal C.T. prof. (OMISSIS) durante il suo esame, ha ritenuto di indicare in circa 10 – 12 anni al massimo, applicando poi tale arco temporale a ritroso a tutte le vittime. Il ricorrente lamenta che tale elemento, sul quale si basa nell’essenziale l’affermazione di penale responsabilita’ del (OMISSIS) (che ricopri’ la posizione di garanzia a lui assegnata in epoca antecedente i 10 anni dalla diagnosi di mesotelioma delle vittime, dunque in coincidenza con la fase di ritenuta induzione della neoplasia), esula radicalmente da quelli sui quali vi e’ generalizzata condivisione da parte di tutti gli esperti intervenuti nel presente giudizio, nessuno dei quali ritiene scientificamente provata tale stima temporale, che oltretutto non e’ neppure frutto dei lavori della III Consensus Conference. In realta’, spiega il ricorrente, la stima della durata media di 10 anni della latenza clinica e’ probabilmente frutto di un equivoco: ossia di una valutazione espressa dai consulenti tecnici del P.M. secondo i quali – tenuto conto dell’impossibilita’ di distinguere il tempo di induzione dal tempo di latenza clinica – l’unico elemento oggettivo (ossia la durata della latenza convenzionale, compresa tra la prima esposizione e la diagnosi di mesotelioma) e’ stato misurato, nel minimo, in 10 – 15 anni; con la conseguenza che e’, semmai, possibile ricavare il termine di durata minimo della latenza clinica, ma non quello massimo. Inoltre, prosegue il ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata e’ pure affetta da illogicita’ laddove, dopo avere ammesso l’impossibilita’ scientifica di individuare la durata del periodo di induzione e di collocare il failure time, pretende di stabilire con certezza la durata della fase successiva (ossia la latenza clinica).
In terzo luogo, il ricorrente affronta il tema della causalita’ individuale per censurare anche sotto questo profilo il percorso argomentativo della sentenza impugnata, che non ha considerato ne’ la maggior valenza causale delle prime esposizioni alle fibre di asbesto, ne’ la differente (e assai migliorata) situazione della concentrazione e del controllo della dispersione delle fibre di amianto nel periodo in cui il (OMISSIS) assunse la posizione di garanzia, dovuta ai rilevantissimi investimenti sostenuti dalla societa’ in quel periodo. Vengono poi passati in rassegna i singoli casi, in cui si evidenziano nell’essenziale i dati relativi all’inizio dell’esposizione delle vittime (assai piu’ forte e largamente antecedente, in generale, rispetto al momento di assunzione della carica di amministratore delegato di (OMISSIS) da parte del (OMISSIS)) e al protrarsi del periodo di latenza convenzionale per molti decenni. Oltre ai numerosi casi di decessi a causa di mesotelioma pleurico, il ricorrente analizza gli unici due casi ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) in cui il (OMISSIS) e’ stato riconosciuto responsabile di decessi per asbestosi: in questi casi, sottolinea l’esponente, non valgono le teorie riguardanti il mesotelioma pleurico, accolte tuttavia dalla Corte di merito anche per cio’ che riguarda il (OMISSIS) e il (OMISSIS), con percorso argomentativo che viene percio’ censurato nel ricorso.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia vizio di motivazione con riguardo alla declaratoria di prescrizione del reato in relazione ai decessi di (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
3.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione alla mancata integrazione della perizia medico – legale, finalizzata a verificare la correttezza della diagnosi relativa alle cause di decesso delle vittime per le quali la diagnosi di mesotelioma e/o di asbestosi non risulta effettuata secondo le linee guida internazionali oggi vigenti; confutando l’argomento della Corte di merito, secondo la quale l’integrazione della perizia sarebbe stata incompatibile con il rito abbreviato prescelto e la prova della morte delle vittime per mesotelioma pleurico si ricaverebbe dall’esame autoptico dei tessuti, il ricorrente premette che il rito abbreviato era stato ammesso sotto condizione di stabilire, attraverso una perizia medico-legale, quali fossero state le cause del decesso delle persone offese; ed osserva che la perizia disposta dal Tribunale non ha fornito al riguardo risposte sufficientemente certe. Quanto alla prova della patologia responsabile del decesso, il ricorrente rileva che su 5 delle 27 vittime non fu eseguita alcuna autopsia; e che per il resto non furono osservate le linee guida internazionali, come sarebbe stato necessario per evitare falsi positivi.
3.4. Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione a proposito del mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, in ordine al quale la Corte non ha preso in esame le lagnanze formulate in appello dall’odierno ricorrente; nonche’ in ordine all’individuazione del reato piu’ grave, che la Corte ha ritenuto essere quello commesso in danno di (OMISSIS) (in quanto ultimo dei decessi ascritti all’imputato) in violazione dei criteri di cui all’articolo 133 c.p.; ed infine, in ordine alla determinazione della riduzione della pena per effetto della declaratoria di prescrizione di alcuni reati.
3.5. Con il quinto e ultimo motivo il deducente lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della disciplina del concorso formale di reati (ovvero di quella di cui all’articolo 589 c.p., u.c.) tra i fatti oggetto del presente processo e quelli di cui:
– al procedimento n. 2221/03 R.G.N. R. Procura di Massa (definito con sentenza n. 34/06 emessa il 20 febbraio 2006 dal G.u.p. del Tribunale di Massa) riferito ai decessi e alle lesioni conseguenti alle esposizioni all’asbesto presso la (OMISSIS) di (OMISSIS);
– al procedimento n. 4178/13 R.G.N. R. Procura di Bari, definito con sentenza n. 2446/2015 emessa il 18 novembre 2015 dal G.u.p. del Tribunale di Bari per un decesso conseguente a esposizioni all’asbesto patite presso lo stabilimento (OMISSIS) di (OMISSIS);
– al procedimento n. 2252/2013 R.G.N. R. Procura di Massa (definito con sentenza n. 87/2016 emessa il 14 aprile 2016 dal G.u.p. del Tribunale di Massa) riferito a lesioni conseguenti alle esposizioni all’asbesto presso la (OMISSIS) di (OMISSIS).
4. Il ricorso di (OMISSIS), corredato da una breve premessa, si articola in tre ampi motivi.
4.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione a una pluralita’ di aspetti.
In primo luogo, il ricorrente lamenta il percorso argomentativo della Corte di merito a proposito della sussistenza di “disastrose” condizioni igienico ambientali nello stabilimento di (OMISSIS). Non si e’ tenuto conto, secondo il deducente, che, in realta’, la grave situazione presente nell’insediamento produttivo riguardava essenzialmente il periodo antecedente, fino alla meta’ degli anni settanta, e non quello in cui il (OMISSIS) assunse la carica di direttore dello stabilimento (1981 – 1985), mentre in epoca successiva sono stati riferiti dai dipendenti solo alcuni episodi risalenti al periodo dal 1988 in poi. Dal 1972 vennero acquisiti i soli dati oggettivi (rilevazioni ambientali) relativi alle condizioni igienico ambientali del sito, e nel 1981 venne anche installato un impianto funzionante a totale ciclo in depressione con prelievo di sacchi (in plastica) con ventose; ma tali elementi non sono stati considerati dalla Corte ambrosiana, che si e’ affidata a ricordi generici e approssimativi. In definitiva, non vi sono evidenze che consentano di riferire le condizioni di degrado igienico – ambientale dello stabilimento al periodo in cui il (OMISSIS) assunse la posizione di garanzia; ed oltretutto le valutazioni circa le condizioni dello stabilimento rilevate con le indagini ambientali sono state effettuate in base a criteri introdotti 15 anni dopo. Quanto alla violazione degli obblighi di informazione da parte degli imputati, il ricorrente lamenta che non si e’ tenuto conto della trasmissione al Consiglio di fabbrica, fin dal 1972, di una relazione sulle condizioni igienico ambientali dello stabilimento da parte dell’Istituto di Igiene dell’Universita’ di Pavia, allegata alla consulenza della difesa; e che non e’ stata considerata la documentazione relativa alla messa a disposizione dei dipendenti di dispositivi di protezione e alle istruzioni al riguardo impartite al personale. Del pari, prosegue il ricorrente, si e’ ignorato il dato documentale (convenzione tra la (OMISSIS) e il consiglio di fabbrica del 20 novembre 1981) riferito all’affidamento al Dott. (OMISSIS) delle visite mediche al personale, a norma dell’articolo 30 del CCNL, nonche’ all’effettuazione di prove di funzionalita’ respiratoria e di prove ambientali. Vengono poi esaminate dal ricorrente le valutazioni operate dalla Corte di merito in ordine ad alcune fonti di prova, per ravvisarne il travisamento (ss.ii. Lanni; clausola di esonero inserita nell’appalto di affidamento a ditte esterne dello smaltimento rifiuti; riferimenti alla polverosita’ degli ambienti di lavoro e alle misurazioni ambientali da parte dei periti (OMISSIS) e (OMISSIS)). Il ricorrente fa poi notare, riprendendo in cio’ la consulenza tecnica della difesa, che le regole cautelari varate negli anni 50 (e richiamate nell’imputazione) erano mirate alla prevenzione dell’asbestosi polmonare – patologia dose-dipendente – ma non del mesotelioma pleurico; e che solo alla fine degli anni 80 furono immessi sul mercato dispositivi di protezione in grado di proteggere dalle polveri ultrafini.
Un secondo aspetto affrontato nel motivo di ricorso in esame riguarda la posizione di garanzia attribuita al (OMISSIS), legata al suo ruolo di direttore dello stabilimento di (OMISSIS) dal 1981 al 1985 e poi, fino al 1987, di consigliere della (OMISSIS). Ne’ il Tribunale, ne’ la Corte d’appello – lamenta il deducente – si sono posti il problema dell’effettivita’ di poteri gestionali in capo all’odierno ricorrente e alla facolta’ di adottare scelte gestionali di fondo. In particolare non si e’ tenuto conto che l’affidamento al (OMISSIS) della qualita’ di “rappresentante stabile della dipendenza di (OMISSIS)” (unitamente all’ing. (OMISSIS), che con il (OMISSIS) condivideva l’incarico) era legato all’attribuzione al medesimo dei requisiti per esprimere “in modo uniforme e in ogni circostanza la volonta’ della Societa’”. Anche nell’articolazione delle doglianze in esame – come gia’ si e’ visto a proposito del ricorso (OMISSIS) – vi e’ il rimando alle reali responsabilita’ gestionali in (OMISSIS), ravvisabili in capo al vero board decisionale della Societa’ (e in specie ai vertici della finanziaria del gruppo). Percio’ il (OMISSIS) non disponeva di effettivi poteri gestionali; durante il periodo 1981-1985 le sue mansioni, anche in base alle ss.ii. rese dai dipendenti dello stabilimento, erano quelle di capo turno, capo reparto ecc., ma non di responsabile dello stabilimento; anche la documentazione prodotta agli atti non consente di affermare che egli esercitasse concretamente tale funzione. Nel successivo periodo in cui il (OMISSIS) fu consigliere della (OMISSIS) (19851987) non fu mai neppure convocato un C.d.A.. Anche sotto tali profili tuttavia, lamenta il ricorrente, le lagnanze difensive sono state ignorate dalla Corte di merito, che si e’ misurata unicamente sulle cariche formalmente ricoperte dal (OMISSIS).
Un terzo aspetto affrontato nel motivo di ricorso in esame e’ costituito dalla causalita’ generale dell’insorgere del mesotelioma pleurico a seguito di esposizione ad amianto e, in specie, alla correlazione causale dei decessi legati a tale patologia con il periodo in cui il (OMISSIS) avrebbe ricoperto la posizione di garanzia assegnatagli. Muovendo dai dubbi manifestati in sede scientifica a proposito dell’identificabilita’ dell’esposizione all’amianto causalmente responsabile dell’insorgere del mesotelioma – stante la natura ubiquitaria della presenza di amianto negli anni passati -, il ricorrente affronta il tema dell’individuazione, nei casi considerati, del periodo di induzione (all’interno del quale le esposizioni all’amianto assumono rilievo eziologico) e della ricavabilita’ a ritroso di tale periodo sulla base di quello di latenza vera (o clinica), che la Corte di merito stima in circa 10 anni sulla base delle controverse affermazioni del prof. (OMISSIS). Sia pure con un tessuto argomentativo ulteriormente arricchito da alcune considerazioni di ordine tecnico, le censure articolate sulla questione dall’esponente ricalcano nella sostanza quelle, formulate su analogo profilo, nel ricorso (OMISSIS), precedentemente esaminate (e alle quali percio’ si rinvia).
Anche sull’ulteriore aspetto relativo alla causalita’ individuale (ossia all’applicazione ai casi concreti dei criteri generali elaborati dalla Corte di merito, a loro volta – come si e’ visto – oggetto di censura) il ricorrente, richiamando le condizioni caratterizzanti la presunta esposizione al contagio delle singole vittime, formula censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle formulate nel ricorso (OMISSIS) a proposito dei singoli casi; alle quali puo’, anche in questo caso, farsi rinvio. Lo stesso e’ a dirsi per quanto concerne il decesso di (OMISSIS), morto per asbestosi, ma riguardo al quale (osserva il ricorrente, come gia’ fatto nel ricorso del coimputato (OMISSIS)) la Corte ha adoperato del tutto erroneamente gli stessi criteri di valutazione adottati per i decessi per mesotelioma pleurico.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia vizio della motivazione con riguardo alla declaratoria di prescrizione del reato quanto alle posizioni di (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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