Responsabilità della banca per la negoziazione di un assegno bancario emesso in assenza di provvista

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 16555.

Responsabilità della banca per la negoziazione di un assegno bancario emesso in assenza di provvista

In tema di responsabilità della banca per la negoziazione di un assegno bancario emesso in assenza di provvista, nel caso in cui l’istituto bancario abbia fornito, su richiesta del proprio correntista, assicurazioni in ordine all’esistenza di fondi sufficienti al pagamento (cosiddetto “benefondi”), è contrattualmente responsabile nei confronti del cliente (secondo le regole del mandato, cui è riconducibile l’esecuzione degl’incarichi conferiti nell’ambito del rapporto di conto corrente) se le notizie così fornite non risultino rispondenti alla situazione di fatto esistente al momento della richiesta, dovendosi ravvisare in tal caso un inadempimento dello obbligo di diligenza gravante sull’istituto mandatario, in relazione alla specifica natura dell’attività esercitata.

Nell’ambito della responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all’autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono verificarsi distinte ipotesi: I) se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l’intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria; II) se ricorrono a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all’atto terapeutico), b) il danno iatrogeno (l’intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell’esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate (anche per presunzioni); III) se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell’esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l’intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all’autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute – da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l’intervento non sarebbe stato eseguito – dev’essere valutata in relazione alla eventuale situazione “differenziale” tra il maggiore danno biologico conseguente all’intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto; IV) se ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall’intervento, non è dovuto alcun risarcimento; V) se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell’esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l’intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all’autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente. (Nella fattispecie, la S.C., in relazione ad un caso di asportazione di ernia discale con aggravamento della sintomatologia dolorosa causata da fibromi e aderenze cicatriziali, ha confermato la decisione di merito che, ravvisando un consenso presunto, aveva riconosciuto un risarcimento equitativo per la lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente).

Ordinanza|| n. 16555. Responsabilità della banca per la negoziazione di un assegno bancario emesso in assenza di provvista

Data udienza 11 gennaio  2023

Integrale

Tag/parola chiave: Banche – Falsità delle informazioni – Regolarità degli assegni circolari emessi da altro istituto di credito – Assegni consegnati in pagamento del corrispettivo di merce versati sui conti correnti e risultati protestati – Artt. 1176, 2043, 2049 e 2967 cc

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