Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 16555.
Responsabilità della banca per la negoziazione di un assegno bancario emesso in assenza di provvista
In tema di responsabilità della banca per la negoziazione di un assegno bancario emesso in assenza di provvista, nel caso in cui l’istituto bancario abbia fornito, su richiesta del proprio correntista, assicurazioni in ordine all’esistenza di fondi sufficienti al pagamento (cosiddetto “benefondi”), è contrattualmente responsabile nei confronti del cliente (secondo le regole del mandato, cui è riconducibile l’esecuzione degl’incarichi conferiti nell’ambito del rapporto di conto corrente) se le notizie così fornite non risultino rispondenti alla situazione di fatto esistente al momento della richiesta, dovendosi ravvisare in tal caso un inadempimento dello obbligo di diligenza gravante sull’istituto mandatario, in relazione alla specifica natura dell’attività esercitata.
Nell’ambito della responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all’autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono verificarsi distinte ipotesi: I) se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l’intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria; II) se ricorrono a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all’atto terapeutico), b) il danno iatrogeno (l’intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell’esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate (anche per presunzioni); III) se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell’esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l’intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all’autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute – da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l’intervento non sarebbe stato eseguito – dev’essere valutata in relazione alla eventuale situazione “differenziale” tra il maggiore danno biologico conseguente all’intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto; IV) se ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall’intervento, non è dovuto alcun risarcimento; V) se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell’esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l’intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all’autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente. (Nella fattispecie, la S.C., in relazione ad un caso di asportazione di ernia discale con aggravamento della sintomatologia dolorosa causata da fibromi e aderenze cicatriziali, ha confermato la decisione di merito che, ravvisando un consenso presunto, aveva riconosciuto un risarcimento equitativo per la lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente).
Ordinanza|| n. 16555. Responsabilità della banca per la negoziazione di un assegno bancario emesso in assenza di provvista
Data udienza 11 gennaio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Banche – Falsità delle informazioni – Regolarità degli assegni circolari emessi da altro istituto di credito – Assegni consegnati in pagamento del corrispettivo di merce versati sui conti correnti e risultati protestati – Artt. 1176, 2043, 2049 e 2967 cc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16030/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. (OMISSIS), e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di soci della (OMISSIS) S.R.L. in liquidazione, rappresentati e difesi dagli Avv. (OMISSIS), e (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2666/17, depositata il 21 aprile 2017.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’11 gennaio 2023 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.
Responsabilità della banca per la negoziazione di un assegno bancario emesso in assenza di provvista
FATTI DI CAUSA
1. L’ (OMISSIS) S.r.l. e l’ (OMISSIS) S.r.l., intestatarie di due conti correnti presso la (OMISSIS) S.p.a., la convennero in giudizio, per sentirla condannare al risarcimento dei danni cagionati dalla falsita’ delle informazioni fornite in ordine alla regolarita’ di due assegni circolari dell’importo rispettivamente di Euro 59.000,00 ed Euro 21.000,00, emessi dalla (OMISSIS) S.p.a., consegnati ad esse attrici dalla (OMISSIS) S.r.l., in pagamento del corrispettivo di merce, versati sui conti correnti e risultati protestati.
Si costitui’ la (OMISSIS), e contesto’ la propria responsabilita’ sostenendo di aver fedelmente comunicato alle attrici le informazioni acquisite telefonicamente presso la Banca emittente.
Chiamata in causa dalla convenuta, si costitui’ anche la (OMISSIS), la quale affermo’ di non aver ricevuto la richiesta d’informazioni rivoltale dalla (OMISSIS) prima della negoziazione degli assegni, precisando che nel medesimo periodo le chiamate a essa inoltrate erano state fraudolentemente dirottate da terzi mediante deviazione della linea telefonica.
1.1. Con sentenza del 30 settembre 2010, il Tribunale di Latina rigetto’ la domanda.
2. L’impugnazione proposta dalle attrici nei confronti della (OMISSIS), anche in qualita’ di avente causa della (OMISSIS), da essa nel frattempo incorporata, e’ stata rigettata dalla Corte d’appello di Roma con sentenza del 21 aprile 2017.
A fondamento della decisione, la Corte ha escluso innanzitutto la responsabilita’ sia contrattuale che extracontrattuale della (OMISSIS), in qualita’ di negoziatrice dei titoli, rilevando che dalle deposizioni dei testi escussi era risultato che essa aveva richiesto telefonicamente le informazioni alla Banca emittente e le aveva diligentemente riferite alle proprie clienti. Ha ritenuto non provato l’inadempimento di specifici obblighi contrattuali, escludendo la possibilita’ di addebitare alla Banca negoziatrice sia il mancato controllo della genuinita’ delle informazioni e della provenienza delle stesse da personale dipendente della Banca emittente, sia la mancata verifica della fraudolenta deviazione della linea telefonica utilizzata. Ha escluso infine che prima di negoziare i titoli la (OMISSIS) avesse l’obbligo di chiedere le informazioni per iscritto, osservando che la richiesta telefonica costituiva una prassi consolidata e legittima, soprattutto se formulata ai numeri di telefono resi disponibili dall’emittente.
Quanto alla responsabilita’ extracontrattuale della (OMISSIS), in qualita’ di emittente degli assegni, la Corte ha ritenuto non provato che la stessa avesse effettivamente ricevuto la richiesta telefonica d’informazioni da parte della (OMISSIS) e che l’interlocutore telefonico che le aveva fornite fosse un suo dipendente, osservando che dall’istruttoria espletata era emerso il contrario.
3. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria, l’ (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di soci dell'(OMISSIS), nel frattempo posta in liquidazione e cancellata dal Registro delle imprese. La (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
Responsabilità della banca per la negoziazione di un assegno bancario emesso in assenza di provvista
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, si rileva l’inammissibilita’ del controricorso, notificato il 27 giugno 2018, e quindi oltre il termine di cui all’articolo 370 c.p.c., comma 1, decorrente dal ventesimo giorno successivo alla notificazione del ricorso, effettuata il 17 giugno 2018.
2. Con il primo motivo d’impugnazione, i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1176, 1218, 1375 e 1710 c.c., sostenendo che, nell’escludere la responsabilita’ contrattuale della Banca negoziatrice, la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell’inosservanza da parte della stessa dell’obbligo di diligenza nell’adempimento del contratto di conto corrente. Premesso che tale diligenza dev’essere valutata in relazione al carattere professionale dell’attivita’ esercitata, affermano che la superficialita’ della condotta tenuta dalla (OMISSIS) emergeva dalla stessa falsita’ delle informazioni acquisite e dal mezzo utilizzato per rivolgersi all’emittente, avendo essa omesso di consultare l’archivio informatico della Centrale Allarme Interbancaria, di richiedere la conferma scritta delle informazioni e di effettuare accertamenti in ordine all’identita’ dell’interlocutore telefonico.
3. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., osservando che, nel ritenere che la richiesta telefonica d’informazioni corrispondesse ad una prassi consolidata, la Corte territoriale ha posto a fondamento della decisione un’errata nozione del notorio, non avendo tenuto conto delle testimonianze acquisite, da cui emergeva l’uso d’inoltrare la richiesta per iscritto, ne’ della successiva reiterazione della richiesta a mezzo fax.
4. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che la Banca negoziatrice potesse accorgersi della falsita’ delle informazioni, senza tenere conto della divergenza rilevabile tra la data apposta sugli assegni e quella in cui il dipendente della (OMISSIS) aveva comunicato di aver emesso i titoli.
5. Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1176, 2043, 2049 e 2967 c.c., rilevando che, nell’escludere la responsabilita’ della Banca emittente, in virtu’ della mancata dimostrazione della provenienza delle informazioni da un dipendente della stessa, la sentenza impugnata ha invertito l’onere della prova, non avendo considerato che, una volta fornita la prova della falsita’ delle informazioni, del danno derivatone e del nesso di causalita’, spettava alla Banca quella della fraudolenta deviazione della linea telefonica. Aggiungono che tale prova non era stata offerta, essendosi la Banca limitata a negare di aver ricevuto la telefonata e a produrre una denuncia presentata ad oltre un mese di distanza dai fatti, senza dimostrare di aver immediatamente provveduto a chiedere l’intervento dei tecnici e ad avvisare le altre banche ed i propri clienti.
6. Con il quinto motivo, i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 58, comma 1, sostenendo che, nel dare atto della mancata contestazione del malfunzionamento della linea telefonica, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della genericita’ della ricostruzione dei fatti fornita dalla (OMISSIS), ne’ della loro insistenza sulla diversa versione posta a fondamento della domanda.
7. I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto profili diversi della medesima questione, sono fondati.
In tema di responsabilita’ della banca per la negoziazione di un assegno bancario emesso in assenza di provvista, questa Corte ha avuto modo di affermare che nel caso in cui l’istituto bancario abbia fornito, su richiesta del proprio correntista, assicurazioni in ordine all’esistenza di fondi sufficienti al pagamento (c.d. “benefondi”), e’ contrattualmente responsabile nei confronti del cliente (secondo le regole del mandato, cui e’ riconducibile l’esecuzione degl’incarichi conferiti nell’ambito del rapporto di conto corrente) se le notizie cosi’ fornite non risultino rispondenti alla situazione di fatto esistente al momento della richiesta, dovendosi ravvisare in tal caso un inadempimento dello obbligo di diligenza gravante sull’istituto mandatario, in relazione alla specifica natura dell’attivita’ esercitata (cfr. Cass., Sez. I, 28/03/2002, n. 4502; 5/07/2000, n. 8983). Tale principio, piu’ volte ribadito, anche in riferimento al c.d. “bene emissione”, cioe’ alle assicurazioni fornite, come nella specie, in ordine alla genuinita’ ed alla regolare emissione di un assegno circolare poi risultato contraffatto (cfr. Cass., Sez. I, 28/06/2022, n. 20750; 18/05/2022, n. 15951), non e’ stato correttamente applicato dalla sentenza impugnata, la quale, nell’escludere la responsabilita’ della Banca negoziatrice degli assegni circolari posti all’incasso dalle societa’ attrici, ha reputato sufficiente, ai fini dell’adempimento del predetto obbligo di diligenza, la fedele trasmissione alle clienti delle informazioni acquisite presso la Banca emittente, a mezzo della linea telefonica appositamente resa disponibile da quest’ultima, ritenendo non imputabile alla convenuta la falsita’ delle medesime informazioni, in quanto riconducibile alla fraudolenta deviazione della linea telefonica da parte di terzi, senza verificare la correttezza del comportamento tenuto dalla Banca in relazione alle circostanze di fatto concretamente emerse dall’istruttoria espletata.
7.1. E’ pur vero, infatti, che, in linea di principio, la Banca negoziatrice puo’ essere ritenuta responsabile della puntualita’ con cui ha comunicato al cliente le informazioni ricevute dalla banca trattaria o emittente, ma non dell’inesattezza o della falsita’ delle stesse, la cui rispondenza alla situazione di fatto esistente al momento della richiesta non e’ normalmente in grado di controllare, dovendo fare affidamento sulla correttezza di quanto le e’ stato riferito: proprio per tale ragione, d’altronde, la banca trattaria o emittente e’ stata ritenuta responsabile, a titolo d’illecito contrattuale, ove le assicurazioni da essa fornite in ordine alla regolare emissione o all’esistenza di una provvista sufficiente per il pagamento dei titoli si siano rivelate non veritiere, trovando tale responsabilita’ giustificazione non gia’ nella violazione di un obbligo ad essa incombente, ma nella lesione dell’affidamento reciproco derivante dallo uso interbancario di chiedere e dare siffatte informazioni, a mezzo del telefono o di altri mezzi di comunicazione, ritenuto legittimamente riconducibile ad una prassi interna degl’istituti di credito (cfr. Cass., Sez. I, 27/11/2003, n. 18118; 1/08/2001, n. 10492; 10/03/2000, n. 2742). L’affermazione dell’esistenza della predetta prassi non e’ peraltro censurabile per violazione dell’articolo 115 c.p.c., comma 2, costituendo espressione di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui esercizio, sindacabile in questa sede soltanto nel caso in cui il relativo giudizio si fondi su un’inesatta nozione del notorio (cfr. Cass., Sez. VI, 31/08/2020, n. 18101; 22/05/2019, n. 13715; Cass., Sez. I, 18/05/2007, n. 11643), trova conforto nell’ampia diffusione del ricorso a tali informazioni, la quale puo’ ben considerarsi un dato rientrante nel patrimonio comune di conoscenza della collettivita’, avuto riguardo sia alla frequente utilizzazione dello assegno come mezzo di pagamento nell’ambito dei rapporti commerciali, sia all’esigenza di celerita’ nell’acquisizione delle relative informazioni, collegata ai brevi termini ordinariamente previsti per l’accreditamento dell’importo del titolo sul conto corrente del beneficiario.
7.2. La legittimita’ della medesima prassi non esonera, tuttavia, la banca negoziatrice dall’obbligo di conformare il proprio comportamento ai canoni di prudenza ed avvedutezza imposti dalle circostanze in cui si trova concretamente ad operare, adottando, in adempimento del dovere di diligenza professionale su di essa gravante ai sensi dell’articolo 1176 c.c., comma 2, tutte le cautele necessarie ad assicurare, in particolare, che il pagamento dei titoli abbia luogo in presenza della relativa provvista ed in favore dell’effettivo beneficiario, in modo tale da salvaguardare gl’interessi del correntista e degli altri soggetti coinvolti nella circolazione del titolo. La circostanza che le predette informazioni vengano per lo piu’ acquisite per telefono non esclude quindi la possibilita’ di provare che nel caso specifico si rendesse necessaria o opportuna l’adozione di modalita’ diverse di comunicazione, in virtu’ di pattuizioni preventivamente intervenute tra le parti del rapporto di conto corrente o di particolari circostanze emerse in sede di negoziazione del titolo.
7.3. Nella specie, non puo’ dunque considerarsi sufficiente ad escludere la responsabilita’ della Banca negoziatrice dell’assegno la considerazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la stessa aveva trasmesso fedelmente alle correntiste le informazioni acquisite, della cui provenienza da un soggetto diverso dalla Banca emittente non era in grado di accorgersi, a causa della deviazione della linea telefonica a tale fine utilizzata, imputabile alla condotta fraudolenta di terzi. Come si evince dalla deposizione resa dal funzionario della (OMISSIS) escusso in qualita’ di teste nel corso del giudizio, e trascritta a corredo del terzo motivo d’informazione, il soggetto dalla stessa interpellato in ordine alla regolare emissione degli assegni aveva infatti risposto che aveva provveduto egli stesso ad emetterli lo stesso giorno in cui aveva avuto luogo la telefonata, cioe’ il (OMISSIS), laddove i titoli recavano la data del (OMISSIS), anteriore di ben quattro giorni a quella comunicata. Tale anomalia, fatta valere dalle societa’ attrici con l’atto di appello e posta in risalto anche nella comparsa conclusionale, avrebbe dovuto destare allarme nel personale della Banca negoziatrice, inducendolo a compiere ulteriori approfondimenti, sia in ordine all’identita’ dell’interlocutore che in ordine all’esattezza dell’informazione trasmessa: essa non e’ stata invece presa in considerazione dalla Corte d’appello, la quale ha omesso di valutarne l’incidenza sul comportamento dovuto dalla (OMISSIS), trascurando altresi’ la dichiarazione resa da un altro teste, funzionario della Banca emittente, secondo cui, difformemente dalla prassi generalmente adottata, quest’ultima aveva l’uso di fornire siffatte informazioni in forma scritta.
7.4. Quanto poi al comportamento tenuto dalla (OMISSIS), non puo’ considerarsi appagante, ai fini dell’esclusione della sua responsabilita’, il mero rilievo della Corte territoriale, secondo cui le attrici non avevano provato la provenienza delle informazioni trasmesse da un suo dipendente, dal momento che la richiesta telefonica inoltrata dalla (OMISSIS) non le era mai pervenuta, a causa della deviazione della linea telefonica, imputabile alla condotta fraudolenta di terzi.
Se e’ vero, infatti, che, come rilevato dalla Corte territoriale, la responsabilita’ della banca emittente, in quanto avente natura extracontrattuale, presuppone la prova, posta a carico del danneggiato, non solo del danno da quest’ultimo subito ma anche della condotta pregiudizievole tenuta dalla controparte e del nesso di causalita’ tra la stessa e l’evento dannoso, e’ anche vero, pero’, che la riconducibilita’ di quest’ultimo alla condotta dolosa di un terzo non esclude di per se’ l’ammissibilita’ di un’indagine in ordine alla configurabilita’ di una cooperazione colposa di chi, con il proprio comportamento contrario ai canoni di diligenza e avvedutezza o a disposizioni normative specificamente finalizzate alla prevenzione del rischio dell’atto doloso del terzo, abbia agevolato o reso possibile la predetta condotta, fornendo un contributo causalmente apprezzabile al verificarsi del pregiudizio lamentato (cfr. Cass. pen., Sez. IV, 27/04/2015, n. 22042; 14/07/2011, n. 34385; 12/11/2008, n. 4107).
Tale accertamento, completamente omesso dalla sentenza impugnata, era reso necessario, nella specie, dalla mancata contestazione della falsita’ delle informazioni acquisite dalla (OMISSIS) e della provenienza delle stesse dalla linea telefonica a tal fine messa a disposizione dalla (OMISSIS), la quale poneva a carico di quest’ultima l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza delle proprie comunicazioni, a salvaguardia degl’interessi della propria clientela e dei terzi con i quali fosse venuta in contatto.
8. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, che provvedera’, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
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