Consiglio di Stato, Sentenza|12 agosto 2021| n. 5869.
Responsabilità del proprietario ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006.
La giurisprudenza ormai ha chiaramente delineato natura e effetti della responsabilità del proprietario ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 nel senso che “…il proprietario che volontariamente tiene una condotta incompatibile con i doveri di vigilanza, controllo e verifica dello stato in cui versano i propri beni, non può esimersi da responsabilità…(poiché essa è ravvisabile anche)…nell’omissione di quei doverosi controlli che -soli- potrebbero distogliere o impedire terzi soggetti dal compiere le condotte sanzionate dalla norma, tra cui quelle di deposito incontrollato e di abbandono…” (così da ultimo Sez. IV, 19 marzo 2021, n. 239). Se tale principio vale per il proprietario che ometta la generale vigilanza sul proprio immobile e quindi consenta, attraverso condotta commissiva mediante omissione, l’abbandono incontrollato di rifiuti da parte di terzi, esso deve, a fortiori, trovare piena applicazione per il proprietario che locando un immobile, e consentendone o comunque accettando e tollerando la sublocazione a terzi, sia pienamente consapevole che esso sarà destinato a ospitare rifiuti, non potendo allegare l’esistenza di autorizzazioni amministrative se e in quanto non si attivi in alcun modo per verificare la conformità dell’attività alle medesime. Né possono obliterarsi le puntualizzazioni di cui al recente arresto dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 26 gennaio 2021 (relativa a responsabilità, addirittura, di curatela fallimentare) che richiamando quanto già statuito dalla sentenza della stessa Ad. Plen. n. 10/2019 ha ribadito come:
Sentenza|12 agosto 2021| n. 5869. Responsabilità del proprietario ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006
Data udienza 20 maggio 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Rifiuti – Responsabilità del proprietario ai sensi dell’art. 192, d.lgs. n. 152/2006 – Natura ed effetti – Responsabilità per omessa vigilanza sul proprio immobile – Principio applicabile anche al proprietario locatario di immobile consapevole che esso sarà destinato ad ospitare rifiuti – Ad. Plen. n. 3/2021 – Natura oggettiva della responsabilità ambientale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 615 del 2021, proposto da -OMISSIS- S.r.l., con sede in (omissis), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lu. Ma. Ma., Si. Ca. e Fe. Ma. Ba., per mandato in calce al ricorso proposto in primo grado, e elettivamente domiciliata in Roma, alla via (…), presso lo studio dell’avv. Si. Ca., con indicazione di domicili digitali come da registri di giustizia;
contro
Comune di (omissis), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Vi. Do., e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Padova, alla (…), per mandato in calce alla memoria di costituzione nel giudizio d’appello, con indicazione di domicilio digitale come da registri di giustizia;
nei confronti
Città Metropolitana di Venezia, in persona del Sindaco metropolitano in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fa. Fr., Ro. Br. e Ka. Ma., e presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza (…), per mandato in calce alla memoria di costituzione nel giudizio d’appello, con indicazione di domicili digitali come da registri di giustizia;
-OMISSIS-S.r.l., con sede in Venezia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ma. Lu. e Al. Pa.n, e presso il loro studio elettivamente domiciliata in Venezia, alla via (…), per mandato allegato alla memoria di costituzione, con indicazione di domicili digitali come da registri di giustizia;
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro-tempore, intimata e non costituita nel giudizio di primo grado e nel giudizio d’appello;
per la riforma della sentenza del T.A.R. per il Veneto, Sezione 2^, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, con cui il ricorso in primo grado n.r.-OMISSIS-, proposto per l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 46 del 17 febbraio 2020, è stato in parte accolto -limitatamente all’ordine di eseguire lavori di bonifica, previa caratterizzazione del sito-, e in parte respinto quanto all’ordine di rimozione, avvio a recupero allo smaltimento dei rifiuti presenti nel c.d. capannone 1 ubicato località -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di (omissis), della Citta Metropolitana di Venezia e della società -OMISSIS-S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le memorie presentate dalle parti;
Relatore il Cons. Leonardo Spagnoletti nell’udienza pubblica del giorno 20 maggio 2021, celebrata nei modi e nelle forme di cui all’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, e uditi in collegamento da remoto gli avv.ti Si. Ca., Lu. Ma. Ma. e Fe. Ma. Ba. per -OMISSIS- S.r.l., l’avv. Vi. Do. per il Comune di (omissis), gli avv.ti Al. Pa. e Ro. Br. per -OMISSIS-S.r.l.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.) -OMISSIS- S.r.l. è proprietaria di un compendio immobiliare, costituito da due capannoni, in località -OMISSIS-, di cui il c.d. capannone n. 1 è stato locato alla società -OMISSIS-S.r.l.
1.1) La locataria -OMISSIS-S.r.l. ha, a sua volta, sublocato l’immobile alla società -OMISSIS- S.r.l. per l’esercizio di attività di recupero rifiuti in forma semplificata ai sensi degli artt. 31 e 33 del d.lgs. 7.2.1997, n. 22 (produzione di pavimentazioni industriali, per esterni e manufatti in cemento e calcestruzzo e altri prodotti per l’edilizia).
1.2) -OMISSIS- S.r.l., a sua volta, ha sub-sublocato l’immobile alla sua società collegata -OMISSIS- S.p.A.
1.3) Scaduto il contratto di locazione, -OMISSIS- S.r.l. e -OMISSIS- S.p.A. sono state lasciate nella detenzione dell’immobile -non essendo stato raggiunto un accordo per una nuova sublocazione con la -OMISSIS-S.r.l., con cui -OMISSIS- S.r.l. aveva, invece, rinnovato il contratto di locazione-e ciò sino alla data concordata del 31 dicembre 2013, oltre la quale il rilascio è stato conseguito a seguito di convalida di sfratto per finita locazione.
1.3) Medio-tempore indagini penali hanno attinto i legali rappresentanti di -OMISSIS- S.r.l. e -OMISSIS- S.p.A. in relazione al reato di traffico illecito di rifiuti, essendo risultato che esse ricevevano, da aziende industriali, inceneritori, depuratori e centri di stoccaggio provvisorio, centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti, anche pericolosi, insuscettibili di essere ricevuti e lavorati da tali impianti, alla stregua delle autorizzazioni in loro possesso, e che tali rifiuti, previa sommaria miscelazione, erano poi rivenduti come conglomerato cementizio.
1.4) Il giudizio penale si è concluso con declaratoria di prescrizione, dopo la sentenza di primo grado di condanna.
1.5) Con una prima ordinanza sindacale n. 58754 del 22 dicembre 2016, alla -OMISSIS- S.r.l., oltre che alla -OMISSIS-S.r.l., era stato ingiunto di provvedere alla rimozione, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti abbandonati nel sito del capannone n. 1, nonché alla bonifica.
1.6) Tale ordinanza sindacale è stata annullata con sentenza del T.A.R. per il Veneto n. -OMISSIS-per difetto d’istruttoria e motivazione “in quanto dalla documentazione versata in atti risulta che il Comune né nel provvedimento impugnato, né nel corso dell’attività istruttoria e neppure nel corso del giudizio ha indicato elementi concreti e plausibili per poter fondatamente addebitare alla parte ricorrente una responsabilità nell’abbandono dei rifiuti”.
1.7) La sentenza non è stata appellata, ma con nuova ordinanza sindacale n. 46 del 17 febbraio 2020, è stato reiterato l’ordine di rimozione, avvio a recupero e smaltimento (oltre a eventuale bonifica previa caratterizzazione del sito), sul rilievo che dal contratto di locazione stipulato in data 31 ottobre 2002 tra -OMISSIS- S.r.l. e -OMISSIS-S.r.l. emergeva che la locatrice era ben consapevole del rischio ambientale correlato all’attività svolta dal locatario -OMISSIS-S.r.l. e dalla detentrice sine titulo -OMISSIS- Srl, poiché ivi si data atto espressamente atto che quest’ultima aveva la materiale disponibilità dell’immobile, e tenuto conto che -OMISSIS-S.r.l. aveva assunto a suo carico, mediante garanzia fideiussoria, gli oneri relativi alle operazioni di bonifica e rimessione in pristino stato che si rendessero eventualmente necessarie.
2.) Con il ricorso in primo grado n.r. -OMISSIS-, -OMISSIS- S.r.l. ha impugnato l’ordinanza deducendo, in sintesi, le seguenti censure:
1) Nullità ex art. 21-septies della legge n. 241/1990 per violazione del giudicato – Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 – Eccesso di potere ex art. 21-octies della legge n. 241/1990 per difetto di istruttoria, nonché per travisamento dei fatti.
L’ordinanza si pone in contrasto e violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-, che aveva escluso che l’abbandono dei rifiuti potesse far carico alla proprietaria del sito, in relazione all’indimostrata consapevolezza dell’illiceità del loro abbandono.
Peraltro la documentazione richiamata nell’ordinanza sindacale era già acquisita al giudizio penale e già nella disponibilità dell’amministrazione.
2) Nullità ex art. 21-septies della legge n. 241/1990 per violazione del giudicato – Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 – Eccesso di potere ex art. 21-octies della legge n. 241/1990 per difetto di istruttoria, per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché per travisamento dei fatti.
Si insiste nella censura di cui al primo motivo, evidenziando come la ricorrente fosse inconsapevole dell’attività illecita e non disponeva di mezzi per accertarne l’illiceità, emersa solo a seguito di indagini penali, onde era inesigibile ogni attività di verifica sulla medesima, a nulla rilevando la previsione di una garanzia fideiussoria a carico della locataria -OMISSIS-S.r.l., al contrario del tutto normale e ovvia.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 – Eccesso di potere ex art. 21-octies della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione, nonché per difetto di istruttoria – Violazione del principio del contraddittorio procedimentale.
E’ stato del tutto obliterato il contraddittorio procedimentale, poiché alla ricorrente non è stato consentito di partecipare all’istruttoria e di fornire apporti partecipativi e chiarimenti, né sono state indicate le condotte che avrebbe potuto e dovuto assumere allo scopo di evitare l’attività illecita.
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 40 c.p. – Eccesso di potere ex art. 21-octies della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione, nonché per contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa.
La ricorrente non aveva né l’obbligo né i mezzi per impedire l’attività illecita, potendo e dovendo provvedervi la Provincia di Venezia (ora Città metropolitana di Venezia), cui competeva il controllo sull’attività autorizzata e quindi sulla violazione dei limiti dell’autorizzazione.
5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 – Eccesso di potere ex art. 21-octies della legge n. 241/1990 per irragionevolezza e manifesta illogicità del provvedimento impugnato, nonché per sviamento di potere – Inesigibilità delle iniziative richieste dall’Amministrazione.
Si ribadisce che la ricorrente non aveva né obbligo né mezzi per esercitare un controllo sull’attività svolta, che competeva all’ente provinciale.
6) Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 del d. lgs. n. 152/2006 – Eccesso di potere ex art. 21-octies della legge n. 241/1990 per sviamento.
La rimozione dei rifiuti compete al Comune di (omissis), che sia pur tardivamente ha richiesto a tal fine un finanziamento alla Regione Veneto.
7) Nullità ex art. 21-septies della legge n. 241/1990 per difetto assoluto di attribuzione – Illegittimità del provvedimento ex art. 21-octies della legge n. 241/1990 per incompetenza del Sindaco ad ordinare la bonifica del sito – Violazione e falsa applicazione degli artt. 192 e 244 del d.lgs. n. 152/2006.
L’ordinanza è viziata di incompetenza quanto all’ordine di procedere alla bonifica del sito dopo la rimozione dei rifiuti, perché i relativi poteri sono attribuiti alle Province o Città metropolitane.
2.1) Nel giudizio si sono costituiti il Comune di (omissis) e la Città metropolitana di Venezia, che hanno dedotto l’infondatezza del ricorso, nonché la società Me. Ti. S.r.l., intimata essa pure, e destinataria del provvedimento, impugnato in via autonoma con altro ricorso.
2.3) Accolta l’istanza cautelare limitatamente all’ordine di bonifica del sito, il giudizio di primo grado è stato deciso con sentenza del T.A.R. per il Veneto, Sezione 2^, n. -OMISSIS-.
3.) La sentenza -accolto il solo settimo motivo relativo all’incompetenza dell’autorità comunale a disporre la bonifica in relazione al disposto dell’art. 244 del d.lgs. 152/2006-, ha disatteso tutti gli altri, e quindi respinto il ricorso quanto all’ordine di rimozione, avvio a recupero allo smaltimento dei rifiuti di sono stati respinti gli altri motivi ritenendo, in sintesi, che:
– non sussiste contrasto con il giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-, che si era limitata a censurare un vizio di istruttoria e motivazione in ordine all’individuazione della responsabilità del proprietario;
– è stato instaurato il contraddittorio procedimentale;
– in relazione alla nuova motivazione il provvedimento è legittimo, poiché -tenuto conto del complesso dei comportamenti (mancata esecuzione di sopralluoghi, ispezioni o altri controlli, pur a fronte della consapevolezza dell’intervenuta occupazione sine titulo del fondo locato da parte di soggetti terzi; accettazione di una semplice garanzia fideiussoria da parte di -OMISSIS- S.r.l. per gli illeciti ambientali commessi sul fondo da soggetti terzi)- deve ritenersi che -OMISSIS- S.r.l. e -OMISSIS-S.r.l. siano venute meno agli obblighi di cura, vigilanza, custodia e buona amministrazione del bene.
4.) Con appello notificato a mezzo di posta elettronica certificata il 22 aprile 2020 e depositato il 28 aprile 2020, la società -OMISSIS- S.r.l. ha impugnato la sentenza deducendo, in sintesi, le seguenti censure:
1) Sull’illegittimità ed erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso la violazione del giudicato di cui alla sentenza n. -OMISSIS-. Sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990. Sull’illegittimità ed erroneità della sentenza nella parte in cui non ha rilevato il contrasto tra l’ordinanza n. 46/2020 e il giudicato di cui alla sentenza n. -OMISSIS-, né l’eccesso di potere per difetto di istruttoria da parte del Comune di (omissis).
Si ribadiscono e ripropongono le censure già dedotte con il primo motivo del ricorso in primo grado, evidenziando l’erroneità del relativo capo della sentenza gravata perché “…l’accertamento compiuto con la sentenza n. -OMISSIS- ha vincolato il Comune di (omissis), che in sede di riesercizio del potere era tenuto a operare rispettando le indicazioni fornite dal giudice amministrativo”.
2) Sull’illegittimità della sentenza nella parte i cui ha affermato la responsabilità dell’appellante ex art. 192 del d.lgs. n. 152/2006. Sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006. Sull’illegittimità della sentenza per contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti, nonché del contenuto dei provvedimenti impugnati.
La sentenza sostiene il concorso colposo nell’attività illecita a partire dai primi anni del 2000, laddove il provvedimento impugnato si riferisce solo al periodo fine 2004 e inizio 2005, giacché prima del rilascio dell’immobile non poteva esservi abbandono dei rifiuti che erano ivi invece lavorati.
3) Sull’illegittimità della sentenza nella parte i cui ha affermato la responsabilità dell’appellante ex art. 192 del d.lgs. n. 152/2006. Sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006. Sull’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ravvisato l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti da parte del Comune di (omissis).
Si censura la sentenza nella parte in cui sostiene che sia stata tollerata la detenzione sine titulo dell’immobile da parte di -OMISSIS- S.r.l. e della collegata -OMISSIS- S.p.A., richiamando il contratto di sublocazione stipulato da -OMISSIS-S.r.l. e la facoltà della prima di sublocare a sua volta, dovendosi circoscrivere l’occupazione sine titulo solo al periodo successivo alla scadenza del contratto di sublocazione, cui ha fatto seguito il ricorso per convalida di finita locazione proposto da -OMISSIS-S.r.l., che era la sola che poteva attivarsi in tal senso, ancorché “naturalmente l’iniziativa giudiziaria fu concordata tra -OMISSIS-e -OMISSIS-, che non poteva certo azionare un contratto di cui non era parte”.
Si insiste nelle censure dedotte con il secondo, quarto e quinto motivo del ricorso in primo grado, in ordine all’inconsapevolezza dell’attività illecita, all’irrilevanza a tal fine della previsione di garanzia fideiussoria, all’insussistenza di obblighi e mezzi di controllo e/o verifica sull’attività svolta, in quanto violatrice dell’autorizzazione amministrativa.
4.1) Nel giudizio si sono costituite gli appellati Comune di (omissis) Città metropolitana di Venezia, che, richiamati gli sviluppi amministrativi e giudiziari della vicenda, hanno dedotto, a loro volta, l’infondatezza dell’appello.
4.2) Nel giudizio si è costituita anche la -OMISSIS-S.r.l. -che ha a sua volta impugnato, con distinto appello, analoga sentenza del T.A.R. pronunciata sull’impugnativa dell’ordinanza sindacale- che ha sviluppato argomentazioni difensive analoghe a quelle dell’appellante -OMISSIS- S.r.l.
4.3) Nella camera di consiglio del 18 febbraio 2021, fissato per la trattazione dell’istanza cautelare, le parti hanno convenuto sull’opportunità di definire l’appello nel merito.
4.4) Dopo il deposito di ulteriori memorie difensive e di replica, all’udienza pubblica del 20 maggio 2021, celebrata nei modi e nelle forme di cui all’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, uditi in collegamento da remoto i difensori delle parti, l’appello è stato riservato per la decisione.
5.) L’appello in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere rigettato, con conferma della sentenza gravata.
5.1) In limine, il Collegio deve prendere e dare atto che l’appellante non ha censurato, in modo specifico, i capi della sentenza relativi alla reiezione del terzo motivo del ricorso in primo grado (concernente la lamentata omessa attivazione del contraddittorio procedimentale, peraltro smentita per tabulas poiché nell’ordinanza sindacale si dà atto che è stata data comunicazione d’avvio del procedimento con nota n. 42488 di prot. del 21 settembre 2018), né è stato dato seguito alle censure dedotte con il sesto motivo del ricorso in primo grado (relativo al dedotto obbligo del Comune di (omissis) di provvedere ex se alla rimozione dei rifiuti), non espressamente esaminata dal giudice amministrativo di primo grado e non riproposta con l’appello.
5.2) Quanto, invece, al primo motivo d’appello, ripropositivo del primo motivo del ricorso, esso risulta evidentemente infondato, dovendo osservarsi che:
– la sentenza del T.A.R. per il Veneto n. -OMISSIS-ha annullato la precedente ordinanza sindacale n. 58754 di prot. del 22 dicembre 2016,esclusivamente per difetto di istruttoria e motivazione “in quanto dalla documentazione versata in atti risulta che il Comune né nel provvedimento impugnato, né nel corso dell’attività istruttoria e neppure nel corso del giudizio ha indicato elementi concreti e plausibili per poter fondatamente addebitare alla parte ricorrente una responsabilità nell’abbandono dei rifiuti”;
– l’effetto conformativo del giudicato precludeva quindi soltanto la mera riproposizione del provvedimento, e non anche la sua rinnovazione, in esito a nuova e più completa istruttoria e con correlata specifica motivazione.
– con l’ordinanza sindacale n. 46 del 17 febbraio 2020, data comunicazione d’avvio del procedimento, è stato sviluppato, in modo articolato e argomentato, il profilo della responsabilità della società -OMISSIS- S.r.l., nei sensi che mette conto riportare testualmente: “Dato atto che, con riferimento al profilo della responsabilità della società -OMISSIS- proprietaria dell’edificio in cui sono stoccati i rifiuti abbandonati e della società -OMISSIS-Srl, conduttrice del medesimo nel corso dell’istruttoria il Comune ha rinvenuto – mediante complesse attività d’indagine, che esulano dalle ordinarie competenze di un Ente Locale e che hanno coinvolto l’Agenzia delle Entrate- in data 26/9/2019 il contratto di locazione stipulato in data 31/10/2002 tra la società -OMISSIS- S.r.l. medesima (proprietaria dell’immobile) e la società -OMISSIS-S.r.l.(locatario) dal quale si evince per tabulas la preventiva consapevolezza della ditta -OMISSIS- del rischio ambientale insito nell’attività svolta dal locatario -OMISSIS-e dall’occupante sine titulo -OMISSIS- Srl.
Nel citato contratto si legge infatti che la società -OMISSIS- Srl era in quel momento “occupante sine titulo” dell’immobile di via -OMISSIS- in cui sono stoccati i rifiuti abbandonati e che le garanzie relative ad “operazioni di bonifica e rimessione in pristino stato che si rendessero eventualmente necessarie” sarebbero state assunte dalla “-OMISSIS-s.r.l., mediante la costituzione da parte della società -OMISSIS- Srl – occupante sine titulo sino al 31/12/2003 l’immobile in oggetto – di garanzia fidejussoria (…)”.
Dal contratto di locazione si evince che la conduttrice -OMISSIS-Srl si era espressamente obbligata a “tenere indenne la società -OMISSIS- s.r.l. da ogni e qualsivoglia danno, pregiudizio, onere o spesa, diretta e/o indiretta, anche derivante da inquinamento dell’area ovvero dalle operazioni di bonifica e rimessione in pristino stato che si renderessero eventualmente necessarie”.
Dal succitato contratto di locazione si evince altresì che -OMISSIS-srl aveva conferito ad -OMISSIS- s.r.l. procura speciale irrevocabile “a far valere nei confronti del contraente -OMISSIS- s.r.l. e dell’assicuratore -OMISSIS- s.p.a. tutti e qualsivoglia diritto e/o pretesa derivanti dalla precitata polizza”.
Con la conseguenza che -OMISSIS- Srl “per effetto di detta procura […] è l’unico soggetto legittimato in via esclusiva ad attivare la polizza Fidejussoria”.
Accertato inoltre che nel citato contratto di locazione era espressamente previsto il “risarcimento del danno” in favore del proprietario -OMISSIS- S.r.l. derivante dal “mutamento non autorizzato nell’uso del bene locato ovvero l’introduzione di materiali vietati”.
Tali elementi, come detto rinvenuti a seguito di complesse attività di indagine, risultano oggettivi, precisi e concordanti, nel senso di dimostrare la preventiva consapevolezza da parte della società -OMISSIS- del possibile svolgimento, all’interno dell’immobile di sua proprietà, di attività potenzialmente rischiose che avrebbero richiesto attività di “bonifica e ripristino” e conseguentemente l’obbligo della ditta proprietaria di attivarsi per porre in essere ogni possibile misura atta ad evitare un uso improprio del fabbricato locato.
Considerato che tale preventiva consapevolezza costituisce indice serio della responsabilità anche della ditta proprietaria dell’immobile in ordine al deposito di rifiuti posti nel fabbricato di via -OMISSIS-“.
5.3) Affatto irrilevante è poi la censura dedotta con il secondo motivo d’appello, posto che il passaggio narrativo in sentenza secondo cui “…l’abbandono di rifiuti all’interno del capannone insistente sul fondo di proprietà della società -OMISSIS- risale ai primi anni 2000 ed è attribuibile alla società -OMISSIS- di C. F., oggi in fallimento, i cui amministratori e soci sono stati condannati dal Tribunale penale di Venezia per traffico illecito di rifiuti…”, non ha alcuna incidenza, in termini di travisamento dei presupposti della autonoma, responsabilità della società appellante in relazione alle condotte omissive che le sono state addebitate dall’ordinanza sindacale e sono state riconosciute dal giudice amministrativo veneto.
5.4.) Sono da ultimo infondate le censure dedotte con il terzo motivo di appello, ripropositive del terzo, quarto e quinto motivo del ricorso in primo grado.
5.4.1) In effetti, secondo quanto si evince dalla documentazione versata agli atti del giudizio:
– già in epoca antecedente alla stipulazione del contratto in data 31 ottobre 2002 tra -OMISSIS- S.r.l. e -OMISSIS-S.r.l. quest’ultima aveva sublocato a -OMISSIS- S.r.l. l’immobile, (cfr. la premessa della scrittura privata tra -OMISSIS-S.r.l. a -OMISSIS- S.r.l. in data 9 ottobre 2002, che richiama precedente contratto tra le stesse parti del 9 novembre 2000);
– con tale contratto di sublocazione si dava atto che un precedente contratto di locazione tra -OMISSIS- S.r.l. e -OMISSIS-S.r.l. era scaduto medio-tempore e che quindi “…il contratto di sublocazione si è comunque risolto alla data del 31.03.2002, per scadenza del contratto di locazione…”;
– dandosi atto di tale fatto giuridico, all’art. 3 della suddetta scrittura privata impegnava la -OMISSIS- S.r.l. “anche per la -OMISSIS- s.r.l. che sottoscrive per accettazione ed impegno, a rilasciare spontaneamente l’immobile, in perfetto stato manutentivo, libero da persone e cose anche interposte alla data del 31.12.2003, senza necessità di richiesta e/o di intimazione alcuna da parte della -OMISSIS-s.r.1.” e per converso quest’ultima si impegnava sino a tale data “…a non promuovere contro la -OMISSIS- s.r.l. l’azione esecutiva per il rilascio forzato dell’immobile…”;
– la detenzione dell’immobile nel periodo compreso tra il 31 marzo 2002 e il 31 dicembre 2003 era espressamente qualificata (art. 4) “…sine titulo, per mera cortesia e tolleranza della -OMISSIS-Tis..S.r.1.”, con previsione di un corrispettivo mensile di E. 7.825,00, oltre I.V.A. “a titolo di indennità di occupazione”, e di una penale di E. 2.000,00 per ogni giorno di ritardo nel rilascio, e con obblighi di garanzia (art. 5) in ordine a responsabilità “…anche derivante da inquinamento dell’area ovvero dalle operazioni di bonifica e rimessione in pristino stato che si rendessero eventualmente necessarie”, e con previsione di garanzia fideiussoria a favore dell’-OMISSIS- S.r.l. “…in relazione ai danni, compresi quelli derivanti da inquinamento, che la conduttrice ovvero i terzi da essa immessi, ancorchè illegittimamente, nel godimento del bene avessero cagionato ovvero avessero a cagionare, siccome quantificati dal collegio peritale di cui al successivo art. 6; alle spese per operazioni di sgombero e di liberazione dei locali, nonché di smaltimento e/o bonifica che si rendessero necessarie in costanza di rapporto ovvero al momento della risoluzione dello stesso, laddove la conduttrice, ovvero terzi da essa immessi, ancorchè illegittimamente, nel godimento del bene omettessero di provvedervi a loro cura e spese, nei tempi dovuti, siccome quantificate…” da apposito collegio peritale (di cui si prevedeva la costituzione).
5.4.2) E’ alla luce di tale scrittura privata, oltre che dalle clausole dello stesso contratto di locazione tra -OMISSIS- S.r.l. e -OMISSIS-S.r.l. in data 31 ottobre 2002 -ma con decorrenza di efficacia dal 1° ottobre 2002-, che risulta evidente la piena consapevolezza in capo alla prima non soltanto della pregressa sublocazione a -OMISSIS- S.r.l. e dell’ulteriore sub-sublocazione a -OMISSIS- S.p.A., bensì anche della prosecuzione della detenzione consentita sino al 31 dicembre 2013, e dell’esistenza -non avendo altrimenti alcun significato la garanzia fideiussoria- in situ di rifiuti generanti inquinamento e tali da richiedere addirittura operazioni di bonifica.
5.4.3) Infatti all’art. 9 del contratto di locazione si richiama espressamente sia l’occupazione sine titulo della -OMISSIS- S.r.l. sia la costituzione da parte di questa di garanzia fideiussoria in favore della -OMISSIS- S.r.l.
5.4.4) Alla stregua dei predetti elementi documentali, chiari e non oppugnabili, è evidente che quantomeno dalla data di stipulazione del (nuovo) contratto di locazione con la -OMISSIS-S.r.l., -OMISSIS- S.r.l. fosse nella piena conoscenza non soltanto della sublocazione a -OMISSIS- S.r.l. e poi della utilizzazione da parte di -OMISSIS- S.p.A. dell’immobile, sebbene della specifica natura dell’attività ivi esercita e della presenza di rifiuti generanti inquinamento; mentre non risulta che essa abbia manifestato riserve e/o si sia attivata nei confronti di -OMISSIS-S.r.l. e/o di -OMISSIS- S.r.l. e -OMISSIS- S.p.A. per il rilascio dell’immobile alla scadenza del 31 dicembre 2003, così dissociandosi dalla situazione materiale e giuridica della presenza dei rifiuti nel sito.
5.4.5) Sotto questo ultimo profilo, deve rammentarsi che la giurisprudenza ormai ha chiaramente delineato natura e effetti della responsabilità del proprietario ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 nel senso che “…il proprietario che volontariamente tiene una condotta incompatibile con i doveri di vigilanza, controllo e verifica dello stato in cui versano i propri beni, non può esimersi da responsabilità…(poiché essa è ravvisabile anche)… nell’omissione di quei doverosi controlli che -soli- potrebbero distogliere o impedire terzi soggetti dal compiere le condotte sanzionate dalla norma, tra cui quelle di deposito incontrollato e di abbandono…” (così da ultimo Sez. IV, 19 marzo 2021, n. 239).
5.4.6) Se tale principio vale per il proprietario che ometta la generale vigilanza sul proprio immobile e quindi consenta, attraverso condotta commissiva mediante omissione, l’abbandono incontrollato di rifiuti da parte di terzi, esso non può, a fortiori, non trovare piena applicazione per il proprietario che locando un immobile, e consentendone o comunque accettando e tollerando la sublocazione a terzi, sia pienamente consapevole che esso sarà destinato a ospitare rifiuti, non potendo allegare l’esistenza di autorizzazioni amministrative se e in quanto non si attivi in alcun modo per verificare la conformità dell’attività alle medesime.
5.4.7) Né possono obliterarsi le puntualizzazioni di cui al recente arresto dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 26 gennaio 2021 (relativa a responsabilità, addirittura, di curatela fallimentare) che richiamando quanto già statuito dalla sentenza della stessa Ad. Plen. n. 10/2019 ha ribadito come:
– “…Non sono pertanto in materia rilevanti le nozioni nazionali sulla distinzione tra il possesso e la detenzione:
ciò che conta è la disponibilità materiale dei beni, la titolarità di un titolo giuridico che consenta (o imponga) l’amministrazione di un patrimonio nel quale sono compresi i beni immobili inquinati”;
– “…la direttiva n. 2004/35/CE configura la responsabilità ambientale come responsabilità (non di posizione), ma, comunque, oggettiva; il che rappresenta un criterio interpretativo per tutte le disposizioni legislative nazionali”;
– “…in tema di prevenzione il principio “chi inquina paga” non richiede, nella sua accezione comunitaria, anche la prova dell’elemento soggettivo, né l’intervenuta successione”.
5.4.8) Se tali principi fondano persino il riconoscimento della legittimità di ben più penetranti e onerosi obblighi di bonifica del sito in capo al proprietario, a fortiori, implicano l’assoggettabilità del medesimo all’obbligo di rimozione dei rifiuti.
6.) In conclusione l’appello in epigrafe deve essere rigettato, con la conferma della sentenza gravata.
7.) Il regolamento delle spese processuali in favore del Comune di (omissis) e della Città metropolitana di Venezia, come da dispositivo, segue la soccombenza, con compensazione verso -OMISSIS-S.r.l.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello n.r. 615 del 2021, come in epigrafe proposto, così provvede:
1) rigetta l’appello, e per l’effetto conferma la sentenza del T.A.R. per il Veneto, Sezione 2^, n. -OMISSIS-;
2) condanna la società -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del Comune di (omissis), in persona del Sindaco in carica, e della Città metropolitana di Venezia, in persona del Sindaco metropolitano in carica, delle spese del giudizio d’appello, liquidate in complessivi E. 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna delle anzidette parti, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara compensate le spese del giudizio tra -OMISSIS- S.r.l. e -OMISSIS-S.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2021, celebrata nei modi e nelle forme di cui all’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Giovagnoli – Presidente
Leonardo Spagnoletti – Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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