La materia elettorale ed il principio del favore per la validità del voto

Consiglio di Stato, Sentenza|10 agosto 2021| n. 5841.

La materia elettorale ed il principio del favore per la validità del voto.

La materia elettorale è ispirata al principio generale del favore per la validità del voto nel senso che il suffragio deve essere considerato valido ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, dovendo salvaguardarsi la volontà del cittadino elettore ogni qualvolta le anomalie contenute nella scheda possano trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l’elettore ha espresso il voto, tenendo conto dell’esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l’espressione del voto (Dpr n. 570/1960). Le ipotesi di nullità del voto sono configurabili come eccezione al principio della sua salvaguardia e devono essere circoscritte agli specifici casi in cui segni, scritture o errori siano tali da essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio suffragio ovvero da non trovare alcuna ragionevole spiegazione.

Sentenza|10 agosto 2021| n. 5841. La materia elettorale ed il principio del favore per la validità del voto

Data udienza 13 luglio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Elezioni – Voto – Nullità – Ipotesi – Volontà del cittadino elettore – Rilevanza – Dpr 16 maggio 1960, n. 570

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3727 del 2021, proposto da Fo. An. Ma., ed altri, nella qualità di candidati della Lista n. 2 “(omissis) Insieme per costruire” alla carica di consigliere comunale (il secondo, quale candidato alla carica di Sindaco), rappresentati e difesi dall’avvocato Or. Mo., presso il cui studio in Roma, alla Via (…), sono elettivamente domiciliati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
– Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Da. Be. e Le. Ia., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
– Ia. An., ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gi. Vi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
– Al. An., ed altri, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione staccata di Reggio Calabria), n. 267 del 14 aprile 2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di (omissis), nonché dei sigg.ri Da. Si., Il. Sp., Br. Va., Te. Sp. e An. Ia.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2021 (tenuta ai sensi dell’art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, richiamato dall’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176) il Cons. Roberto Politi;
Uditi per le parti gli avvocati Or. Mo., Da. Be., Le. Ia. e Gi. Vi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

La materia elettorale ed il principio del favore per la validità del voto

FATTO

1. In esito allo svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale di (omissis), tenutesi il 20-21 settembre 2020, risultavano eletti:
– alla carica di Sindaco, il sig. Al. An.(lista n. 1, avente il contrassegno “Uniti per la comunità”);
– alla carica di consigliere comunale, i sigg.ri Fr. An. Si., Do. Cu., Da. Si., Il. Sp., Br. Va., Te. Sp., An. Ia. (per la lista anzidetta) ed Ar. Al., Gi. Ca. e Da. Cr., per la lista n. 2, avente contrassegno “(omissis) Insieme per costruire”.
In particolare, alla lista n. 1 risultavano attribuiti n. 550 voti ed alla lista n. 2, n. 548 voti.
2. Con ricorso N.R.G. 478 del 2020, proposto innanzi alla Sezione staccata di Reggio Calabria del T.A.R. della Calabria, i candidati della lista n. 2 (odierni appellanti) contestavano l’esito della consultazione, assumendo:
– l’illegittimo annullamento di n. 6 voti;
– la illegittima ammissione al voto, nella Sezione n. 2, di un cittadino non iscritto nelle liste elettorali;
– la mancata ammissione al voto domiciliare o con accompagnatore di una elettrice (Sezione n. 2);
– l’inesistenza ed invalidità delle operazioni elettorali, in ragione della mancata formazione Verbale di proclamazione degli eletti.

 

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3. Disposta, con ordinanza n. 735 del 17 dicembre 2020, verificazione istruttoria in ordine ai motivi dedotti con il ricorso principale ed a quelli introdotti con ricorso incidentale proposto dai controinteressati costituitisi in giudizio, l’adito Tribunale, con la sentenza oggetto del presente appello, respingeva il ricorso principale e dichiarava improcedibile quello incidentale, con compensazione inter partes delle spese di lite.
4. Avverso tale pronuncia, vengono ora proposti i seguenti motivi di appello:
4.1) Error in iudicando: violazione e/o erronea applicazione dell’art. 64 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; travisamento delle risultanze istruttorie; violazione del principio del favor voti; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 49, comma 2, del T.U. n. 570 del 1960; violazione dei principi giurisprudenziali in subiecta materia; omessa e/o carente e/o illogica motivazione.
Premesso di aver dato atto, con memoria difensiva depositata in data 25 marzo 2021, della esclusa emersione di irregolarità, in sede di verificazione, quanto alle risultanze della Sezione n. 1, parte appellante evidenzia che, relativamente alla Sezione n. 2, il T.A.R. ha ritenuto legittimo l’annullamento di quattro schede, in quanto recanti segni di riconoscimento.
In proposito – confutata l’affermazione del giudice di prime cure, secondo cui n. 2 schede rinvenute non avrebbero formato oggetto di censura (atteso che alla pag. 5 del ricorso introduttivo sono state espressamente contestate n. 2 schede annullate, recanti crocesegno sul simbolo della lista n. 2, con voto di preferenza del candidato della lista ed all’esterno della scheda delle linee) – viene osservato che: – avrebbe dovuto essere validamente assegnata la scheda recante sbarramento sul nominativo del candidato Sindaco della lista n. 2; e, all’esterno della scheda (nel riquadro riservato alla autentica da parte degli scrutatori), leggerissime, isolate ed impercettibili linee di matita, atteso che sarebbe stato validamente espresso il voto con apposizione di crocesegno sul nominativo del candidato Sindaco della lista n. 2, mentre la presenza di modesti segni all’esterno della scheda non integra segno di riconoscimento;
– quanto a n. 2 schede recanti crocesegno sulla lista n. 2 e crocesegno all’esterno, sul bollo della Sezione (parimenti ritenute nulle dal giudice di primo grado), viene rilevato come esse, una volta votate, siano state consegnate al Presidente che ne ha verificato la autenticità e l’integrità della firma e del bollo (i segni apposti su quest’ultimo, all’esterno della scheda, potendo, pertanto, essere ricondotti ad un involontario segno dell’ufficio stesso, atteso che il bollo della scheda, dopo il voto, era stato regolarmente verificato ed esaminato dal Presidente);
– da ultimo, con riferimento alla scheda recante nello spazio della lista n. 2 un segno assimilabile ad una “X” od un “Si”, avrebbe errato il Tribunale nel ritenere trattarsi del secondo segno, con riveniente nullità del voto, atteso che – esclusa la emersione di un univoco intento di “riconoscibilità” del voto stesso – si sarebbe dovuto dare prevalenza alla chiara manifestazione di volontà del votante (principio del favor voti).
4.2) Error in procedendo e iudicando: violazione dell’art. 13 del T.U.E.L.; difetto di motivazione; omessa valutazione e dichiarazione di vizi sostanziali del procedimento elettorale; omessa declaratoria di nullità del voto; travisamento di principi giurisprudenziali; violazione dell’art. 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito in legge 27 gennaio 2006, n. 22; violazione dell’art. 18, n. 2, della legge n. 241 del 1990.
Con riferimento alla contestata ammissione al voto, nella Sezione n. 2, di un cittadino non iscritto nelle Liste elettorali, il giudice di prime cure ha ritenuto non superata la prova di resistenza; al contempo, rilevando la mancanza di alcuna prova documentale, idonea a dimostrare l’irregolarità delle operazioni nel loro complesso.
Nell’osservare come il contenuto scarto di voti fra le due liste, anche in considerazione delle rimanenti censure formulate, consenta di prescindere dalla “prova di resistenza”, parte appellante sostiene che l’ammissione al voto di un soggetto non incluso nelle liste elettorali avrebbe insanabilmente infirmato l’esito della consultazione, con riveniente annullabilità del voto relativamente alla suindicata Sezione n. 2.

 

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Quanto, poi, alla mancata ammissione al voto domiciliare, nella medesima Sezione n. 2, della elettrice sig.ra Va. Ma. Gr., avrebbe errato il giudice di prime cure nel ritenere che la relativa richiesta non fosse corredata dalla necessaria certificazione medica, atteso che il provvedimento del Tribunale di Palmi – Sezione Civile – Ufficio del Giudice Tutelare dell’8 giugno 2019 (dal quale risultano le gravi patologie dalle quali è affetta l’anzidetta elettrice) è stato comunicato all’ufficiale di Stato Civile del Comune di (omissis), per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario.
4.3) Violazione dell’art. 64 del T.U. n. 570 del 1960; motivazione perplessa; omessa valutazione invalidità operazioni Con riferimento al motivo del ricorso introduttivo, con il quale veniva censurata la mancanza del verbale di proclamazione degli eletti (rectius, l’assenza nel Verbale dell’Adunanza dei Presidenti del 22 settembre 2020 della formale proclamazione degli eletti), avrebbe errato il Tribunale nel ritenere superabile la contestazione, sulla base del principio della strumentalità delle forme, ulteriormente osservando come l’esito sia ricavabile dalle tabelle di scrutinio.
Sul punto, parte appellante sostiene che la rilevanza giuridica e la configurazione, quale requisito essenziale, dell’atto di proclamazione degli eletti, abbiano carattere infungibile, Conclude per l’accoglimento dell’appello; e, in riforma della sentenza impugnata, del ricorso di primo grado, con ogni statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.
5. In data 21 maggio 2021, l’appellata Amministrazione comunale di (omissis) si è costituita in giudizio, analiticamente confutando le argomentazioni esposte con l’atto introduttivo e chiedendo, conclusivamente, la reiezione dell’appello, con conferma della sentenza di primo grado.
6. Omogenee conclusioni sono state rassegnate dai sigg.ri Ia. An., ed altri, costituitisi in giudizio alla data del 19 maggio 2021.
Questi ultimi, previa confutazione dei proposti motivi di appello, hanno, ulteriormente, riproposto le censure già articolate in primo grado con ricorso incidentale.
Al riguardo, viene innanzi tutto riproposta la richiesta istruttoria di integrazione della verificazione, rimasta assorbita nel decisum (cfr. capo 10 della sentenza appellata), con riferimento a due schede elettorali espressamente contestate nel ricorso incidentale ed erroneamente non ricomprese nelle operazioni di verificazione (trattasi, in particolare, di due schede scrutinate presso la Sezione n. 1, attribuite alla lista n. 2, recanti, l’una, crocesegno sulla lista n. 2 e indicazione di preferenza per il candidato a consigliere della lista n. 2 “Fo.”, al di fuori del riquadro della lista n. 2 e, l’altra, crocesegno sulla lista n. 2 e indicazione di preferenza per il candidato a consigliere della lista n. 2 “Cr.” al di fuori del riquadro della lista n. 2).

 

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La stessa parte, ulteriormente, chiede l’attribuzione di tre ulteriori preferenze di voto, contenute in altrettante schede elettorali, annullate in sede di scrutinio, già oggetto del ricorso incidentale e rinvenute in sede di verificazione, riguardanti:
– una scheda elettorale, scrutinata presso la sezione n. 2, recante crocesegno (unicamente) sul simbolo della lista n. 1 e l’apposizione del nominativo del candidato della lista n. 1 “Ia.” nello spazio riservato alla medesima lista 1 (osservandosi che, ove mai si ritenesse di non attribuire il voto al candidato consigliere Ia., in ragione dell’incertezza grafica del nominativo trascritto, la preferenza andrebbe comunque attribuita alla lista n. 1, alla luce della chiara ed univoca volontà espressa in favore della stessa lista mediante apposizione del crocesegno sul relativo simbolo e l’indicazione, seppur con grafia incerta, della preferenza per un consigliere della stessa lista n. 1 nello spazio all’uopo riservato);
– la scheda elettorale, rinvenuta in verificazione, recante crocesegno sul simbolo della lista n. 1, segno sul riquadro (ma non sul simbolo) della lista n. 2 e l’indicazione di preferenza per il candidato della lista n. 1 “Va.”, riferita al candidato a consigliere della lista n. 1, sig. Br. Va., nello spazio riservato alla lista n. 1;
– la scheda, pure rinvenuta in corso di verificazione, recante crocesegno sul simbolo della lista n. 1, nessun segno sul simbolo della lista n. 2 e nel riquadro riservato alla lista n. 2, recante la scritta “Massimo Cita” (tale scheda, pur indicando un cui nominativo non corrispondente ad alcuno dei candidati, né ad alcuno dei soggetti iscritti nelle liste elettorali del Comune di (omissis), dovendo comunque essere attribuita alla lista n. 1, in quanto recante una chiara espressione di preferenza nei confronti di tale lista).
Da ultimo, gli appellati ripropongono la censura, già in prime cure articolata con ricorso incidentale, con la quale viene denunciata la nullità di due schede elettorali scrutinate presso la sezione n. 1, erroneamente attribuite alla lista n. 2, recanti:
– crocesegno sulla lista n. 2 e indicazione di preferenza per il candidato a consigliere della lista n. 2 “Fo.”, al di fuori del riquadro riservato alla lista n. 2;
– crocesegno sulla lista n. 2 e indicazione di preferenza per il candidato a consigliere della lista n. 2 “Cr.” al di fuori del riquadro riservato alla lista n. 2;
in proposito, sostenendosi che l’indicazione di voto in esse riportata sarebbe inidonea ad esprimere una preferenza chiara ed inequivoca in favore della lista n. 2, potendo essa integrare un segno di riconoscimento del voto.
7. L’appello viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza telematica del 13 luglio 2021.

 

La materia elettorale ed il principio del favore per la validità del voto

 

DIRITTO

1. Viene dalla parte appellante, in primo luogo, denunciato l’illegittimo annullamento di n. 4 schede – relative alla Sezione n. 2 – in ragione della ritenuta apposizione di segni di riconoscimento da parte dell’elettore.
Si tratta, in particolare:
– di una scheda recante segno di sbarramento sul nominativo del candidato Sindaco della lista n. 2 e preferenza espressa per il candidato della stessa lista Va. Mi., peraltro indicato come “Mi.”;
– di due schede, recanti segni grafici all’esterno della scheda;
– di una ulteriore scheda, sulla quale sarebbe stata apposta una “X” nel riquadro della lista n. 2, la cui configurazione grafica avrebbe indotto a riconoscere un “SÌ”.
Nella sentenza di prime cure è stato osservato che “delle due schede che, nella prospettazione dei ricorrenti, avrebbero dovuto presentare un crocesegno sul simbolo della lista n. 2 con voto di preferenza per candidato della lista medesima ed all’esterno della scheda delle linee, il verificatore in realtà ne ha rinvenuta solamente una, ed ha comunque rimesso alla valutazione del Collegio altre due schede, pure dichiarate nulle, sul quale risulta apposto un crocesegno sul simbolo della lista n. 2 (senza preferenza per il consigliere) e, nella parte esterna, un ulteriore crocesegno sul timbro della sezione”.
Pur rilevando che “le due schede rimesse dal verificatore all’attenzione del Collegio e testé descritte non sono state oggetto di censura con il ricorso principale”, il T.A.R. ha ritenuto, “in ogni caso… che sia queste ultime, sia le altre schede contestate con il secondo motivo di ricorso, rechino segni di riconoscimento e siano state perciò correttamente annullate”.
Dato atto che gli odierni controinteressati (cfr. memoria depositata in data 19 maggio 2021), così come l’appellato Comune (memoria depositata il 21 maggio 2021), hanno contestato la scelta del verificatore di trasmettere un numero di schede superiore a quello indicato nel ricorso, in quanto conducente ad una “inammissibile estensione del thema decidendum del giudizio di primo grado”, nondimeno ritiene il Collegio che le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice di primo grado meritino conferma.

 

La materia elettorale ed il principio del favore per la validità del voto

 

2. Con riferimento alle suindicate schede, nell’appellata sentenza si dà atto che:
– “quanto all’unica scheda rispondente alla descrizione di parte ricorrente… e che perciò presenta un crocesegno sul simbolo della lista n. 2, con voto di preferenza per un candidato della lista medesima ed all’esterno della scheda delle linee, in disparte ogni considerazione sul fatto che il nome del candidato votato è stato pure esso scritto in modo ambiguo (MI. piuttosto che MI.),… all’esterno della scheda, alla destra del timbro della sezione, sono facilmente distinguibili una “V”, o se si vuole un segno di spunta, sotto il quale sono state tracciate cinque, o forse sei, linee parallele con un tratto grafico leggero ed incerto che, tuttavia, per la lontananza anzi per la simmetricità rispetto agli spazi destinati all’espressione del voto non possono che essere ricondotti al novero dei segni di riconoscimento, stante che la loro presenza sulla parte esterna della scheda non può essere qualificata quale segno superfluo o incertezza grafica, né con difficoltà di movimento o di vista dell’elettore”;
– con riferimento “alle due schede che recano un marcato, crocesegno sul timbro della sezione”, la presenza di tale segno grafico all’esterno della scheda è “ontologicamente estranea al contenuto della scheda medesima ed alla manifestazione di volontà dell’elettore, e non può essere perciò ragionevolmente giustificata con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato”.
– e, da ultimo, quanto alla scheda recante una “X” nel riquadro della lista n. 2, “dalla riproduzione fotografica della scheda, opportunamente ingrandita, appare chiaramente distinguibile il puntino sopra la i di “si”; di tal guisa che “il segno grafico tracciato dall’elettore” è stato ritenuto “ambiguo ed equivoco, e costituisce elemento di oggettiva e consistente anomalia nella compilazione della scheda elettorale, oggettivamente idoneo a renderla agevolmente riconoscibile”.
3. Giova rammentare che, in base alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, l’elemento della riconoscibilità “deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l’anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato,… di modo che possono essere ritenuti segni di riconoscimento solo quelli eccedenti il modo normale di esprimere la volontà elettorale, e dunque una particolare anomalia nella compilazione della scheda che non si possa qualificare quale segno superfluo o incertezza grafica, ovvero non sia spiegabile con difficoltà di movimento o di vista dell’elettore, occorse nell’indicare un determinato simbolo, nell’apporre il crocesegno o nell’indicare il nominativo del candidato suffragato…..” (cfr. Sez. III, 5 marzo 2018, n. 1327 e 27 ottobre 2016, n. 4523).

 

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E’ stato, altresì, chiarito che “l’attuale disciplina in materia elettorale è ispirata al principio generale del favore per la validità del voto, nel senso che il suffragio deve essere considerato valido ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, dovendo salvaguardarsi la volontà del cittadino elettore ogni qualvolta le anomalie contenute nella scheda possano trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l’elettore ha espresso il voto, tenendo conto dell’esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l’espressione del voto:
le ipotesi di nullità del voto sono configurabili come eccezione al principio della sua salvaguardia e devono essere circoscritte agli specifici casi in cui segni, scritture o errori siano tali da essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio suffragio ovvero da non trovare alcuna ragionevole spiegazione” (Cons. Stato, sez. V, 7 luglio 2015, n. 3368; 19 novembre 2009, n. 7241; 18 novembre 2011, n. 6070; 9 luglio 2012, n. 3992; 7 gennaio 2013, n. 12; 29 novembre 2013, n. 5720).
4. Le indicazioni sopra riportate, inducono il Collegio a confermare la valutazione, in termini di riconoscibilità del voto espresso, che ha condotto all’annullamento delle schede anzidette.
Una di esse, infatti, non soltanto reca espressione di preferenza per il candidato Mi. Va. in maniera riconoscibile (con la scritta del nome “Mi.”), ma, ulteriormente, presenta nella parte esterna (sul retro) tratti grafici e la scritta “W Va. Mi.”:
indicazioni, queste, insuscettibili di interpretazione, se non nel senso (invero univoco) della volontà dell’elettore di far riconoscere il voto espresso e la preferenza attribuita (non potendosi, con ogni evidenza, ricondurre gli anzidetti segni grafici a peculiari modalità di espressione del voto da parte dell’elettore).

 

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Con riferimento, poi, alla scheda recante una “X” nel riquadro della lista n. 2 (che il giudice di prime cure, in ragione della configurazione grafica del predetto segno, ha ritenuto riconducibile ad un “SÌ”:
circostanza, questa, che appare confermata dal relativo rilievo fotografico, depositato in atti del presente giudizio), va rilevata l’estraneità di siffatta indicazione rispetto alle modalità espressive del voto:
conseguentemente, dovendosi dare atto della corretta valutazione, da parte del giudice di prime cure, della presenza di un segno di riconoscimento, ad opera dell’elettore, con riveniente esclusa fondatezza della censura con la quale è stato contestato l’annullamento dell’anzidetta scheda.
Come precedentemente osservato, se è ben vero che l’attuale disciplina in materia elettorale è ispirata al principio generale del favor voti, nel senso che il suffragio deve essere considerato valido laddove se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, (con riveniente salvaguardia della volontà espressa da quest’ultimo, nel caso in cui le anomalie contenute nella scheda possano trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui sia stato espresso il voto, tenendo conto dell’esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l’espressione del voto), deve peraltro osservarsi che “le ipotesi di nullità del voto… devono essere circoscritte agli specifici casi in cui segni, scritture o errori siano tali da essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio suffragio ovvero da non trovare alcuna ragionevole spiegazione” (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 22 luglio 2020, n. 4789).
Se, conseguentemente, l’elemento della riconoscibilità “deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l’anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato, di modo che possono essere ritenuti segni di riconoscimento solo quelli eccedenti il modo normale di esprimere la volontà elettorale, e dunque una particolare anomalia nella compilazione della scheda che non si possa qualificare quale segno superfluo o incertezza grafica, ovvero non sia spiegabile con difficoltà di movimento o di vista dell’elettore, occorse nell’indicare un determinato simbolo, nell’apporre il crocesegno o nell’indicare il nominativo del candidato suffragato” (Cons. Stato, Sez. III, 27 ottobre 2016, n. 4523), appieno rileva la sussumibilità del segno grafico precedentemente indicato (ex se, estraneo a plausibili modalità di espressione del voto; o, ancora, “giustificabile” alla stregua di “incertezze” a vario titolo occorse in occasione della rappresentazione grafica dell’orientamento dell’elettore) nel novero delle ipotesi di “riconoscibilità”, in violazione del principio di segretezza del voto.

 

La materia elettorale ed il principio del favore per la validità del voto

 

Alla stessa stregua, anche la presenza di segni grafici (crocesegno) sul timbro della Sezione, deve ritenersi integrare una fattispecie di “riconoscibilità” del voto.
Tale anomala espressione del suffragio (ravvisata in due delle schede oggetto di contestazione), apposta in uno spazio affatto estraneo e diverso, rispetto a quelli con chiarezza deputati ad accogliere la manifestazione grafica della preferenza da parte del cittadino elettore, non incontra plausibili e/o ragionevoli profili giustificativi, sia pure nel quadro di una ampliata considerazione di eventuali incertezze e/o anomalie occorse nell’indicazione del voto, ispirata al divisato principio di favor voti; non altrimenti dimostrandosi comprensibile – se non, appunto, in un intento di “riconoscibilità” – la collocazione di un crocesegno sul timbro della Sezione, vieppiù in presenza dell’apposizione di segno di croce (in ambedue le schede di che trattasi) anche sul simbolo di lista.
5. Denuncia ulteriormente parte appellante l’erroneità della sentenza di prime cure, nella parte in cui non è stata accolta la censura riguardante la mancata ammissione al voto a domicilio dell’elettrice sig.ra Va. Ma. Gr..
L’attestazione del responsabile dell’Ufficio Elettorale evidenzia come la domanda di ammissione al voto domiciliare, sottoscritta in data 31 agosto 2020 dalla sig.ra Larosa Morena (madre della sig.ra Va.), non fosse corredata dalla necessaria certificazione medica, prescritta dall’art. 1 del decreto legge n. 1 del 3 gennaio 2006 (convertito in legge n. 22 del 27 gennaio 2006); il quale, al comma 3, lett. b), stabilisce che gli elettori interessati da siffatta modalità di votazione, “devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti… un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali”.
Siffatto onere documentale, posto a carico dell’elettore interessato, appare insuscettibile di essere assolto – come dalla parte appellante sostenuto – attraverso la conoscenza, aliunde acquisita in capo alla competente Amministrazione comunale, di provvedimenti resi dall’Autorità giudiziaria (quantunque recanti indicazione dello stato di infermità dell’elettore); e, men che meno, dal carattere “notorio” dello status di salute della predetta elettrice.
Conseguentemente, a fronte del mancato assolvimento, non contestato da parte della sig.ra Va., dell’onere documentale di che trattasi (peraltro confermato dalla dichiarazione resa dalla sig.ra Larosa in data 12 ottobre 2020, depositata in atti il 19 maggio 2021 a corredo della memoria di costituzione della parte controinteressata), va escluso che possa ascriversi al Comune la mancata ammissione al voto domiciliare; per l’effetto, dovendo disattendersi la doglianza all’esame.
6. Viene, ulteriormente, all’esame la doglianza con la quale viene denunciata l’ammissione al voto di un cittadino (il sig. Ma. Ma.), non inserito nelle liste elettorali.
Sul punto, il giudice di prime cure:
– “in disparte ogni considerazione sul fatto che la circostanza denunziata non dimostrerebbe comunque che l’esito della consultazione elettorale sarebbe stato diverso e favorevole per la parte ricorrente”, non potendo lo scrutinio in ordine alla ammissibilità dell’azione proposta nella materia elettorale “sottrarsi alla verifica della prova di resistenza, che costituisce corollario dell’interesse ad agire”, – ha, comunque, escluso alcuna ipotesi di “irregolarità delle operazioni nel loro complesso”, accessiva alla realizzazione della “ipotesi della cd. “scheda ballerina”, cioè l’utilizzo di una scheda non corrispondente ad alcun elettore per sostituirne di volta in volta altre”, atteso che “tale rilievo, oltre a non essere supportato da alcuna prova documentale, è formulato in modo del tutto generico e privo di riferimenti concreti che consentano di valutare, se non la fondatezza, quanto meno la attendibilità delle affermazioni ivi contenute”.

 

La materia elettorale ed il principio del favore per la validità del voto

 

Se è ben vero che anche l’eventuale illegittimità dell’ammissione al voto del predetto cittadino si rivela insuscettibile di determinare un risultato elettorale diverso, rispetto a quello emerso dal conclusivo conteggio dei voti (premiante, come si è visto, la lista n. 1 per uno scarto di n. 2 voti: il quale, pur assottigliandosi ad un solo voto, nondimeno imporrebbe la conferma dell’esito della consultazione), va peraltro osservato che il sig. Ma.:
– disponeva del diritto di voto per le elezioni comunali, in quanto residente nel Comune di (omissis) sin dal 14 agosto 2020 (a seguito dell’avvenuto trasferimento dal Comune di (omissis));
– era, altresì, in possesso di tessera elettorale.
Esclusa la presenza di alcuna difformità tra il numero delle schede complessivamente autenticate ed il quantitativo di schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate, ma non utilizzate, al mancato inserimento del nominativo anzidetto nelle liste elettorali del Comune di (omissis) (qualunque ne sia stato il motivo), non è ricongiungibile, in ragione del carattere meramente dichiarativo (e non costitutivo) individuabile in tale adempimento, la compressione dell’esercizio del diritto di elettorato attivo.
7. Con riferimento alla (presunta) omessa compilazione del verbale di proclamazione degli eletti da parte dell’Adunanza dei Presidenti di Sezione, va preliminarmente osservato come le doglianze in proposito articolate dalla parte appellante non contestino l’omessa verbalizzazione e/o validazione delle operazioni elettorali (le cui risultanze risultano riportate nelle tabelle di scrutinio, verificate e sottoscritte dall’Adunanza dei Presidenti nel verbale delle operazioni elettorali); quanto, piuttosto, la mancata compilazione di un modulo, accluso al verbale, per la restante parte redatto ogni sua parte e sottoscritto.
Escluso che la denunciata irregolarità impinga, dunque, sulla correttezza sostanziale delle operazioni elettorali (e, per l’effetto, sulla esatta rappresentazione degli esiti del voto espresso in occasione della consultazione, anche in relazione alla proclamazione dei vincitori, formalizzata in data 22 settembre 2020), viene, piuttosto, in considerazione la mera omissione riguardante la compilazione del verbale di proclamazione degli eletti da parte dell’Adunanza dei Presidenti di Sezione.
Il T.A.R., sul punto:
– premesso che “essendo il procedimento elettorale essenzialmente preordinato alla formazione ed all’accertamento della volontà degli elettori, le plurime formalità prescritte dalla legge hanno carattere strumentale, cosicché la loro inosservanza ha effetti vizianti soltanto allorché in concreto impedisca l’accertamento della regolarità delle operazioni compiute e renda ragionevolmente inaffidabile il risultato della competizione”;
– e dato atto che, in data 22 settembre 2020, “l’Adunanza dei Presidenti di sezione si è correttamente costituita, redigendo i verbali delle operazioni elettorali, anche per la parte relativa alla certificazione dei risultati della votazione e delle tabelle di scrutinio”: tali verbali, risultando “sottoscritti in calce dal Presidente e dai componenti dell’adunanza”;
ha ritenuto che, “alla luce del principio di strumentalità delle forme,… poiché la volontà dell’adunanza dei presidenti di sezione è meramente certificativa dei risultati elettorali riportati nei verbali delle singole sezioni che risultano invece regolarmente compilati,… la correttezza sostanziale delle operazioni elettorali, i cui esiti sono stati correttamente riportati nelle tabelle di scrutinio e così conosciuti e censurati dalla parte ricorrente, non sia inficiata dalla mancata compilazione del verbale di proclamazione degli eletti”.
Proprio la valorizzazione della correttezza sostanziale delle operazioni elettorali (riguardata sub specie dell’esatto conteggio dei voti e della corrispondente evidenza ad essi fornita, sotto il profilo dell’esatto ragguaglio numerico, nelle tabelle di scrutinio), induce il Collegio a convenire con l’assunto, come sopra propugnato dal giudice di prime cure.
Nel rimarcare come, sotto l’aspetto della corrispondenza del dato di voto rispetto alle indicazioni in queste ultime contenute, nessuna censura risulti articolata ad opera della parte appellante, va conseguentemente escluso che la correttezza sostanziale delle operazioni elettorali, i cui dati sono stati verificati e sottoscritti dall’Adunanza dei Presidenti nel verbale delle operazioni elettorali, sia stata compromessa dall’omissione, pur fondatamente rilevata dalla parte stessa, rappresentata dalla mancata compilazione del verbale di proclamazione degli eletti.

 

La materia elettorale ed il principio del favore per la validità del voto

 

Precisato come, alla stregua della non contestata correttezza del dato elettorale, siffatta omissione rilevi su un piano esclusivamente formale, va rammentato “il generale principio secondo il quale l’invalidità delle operazioni in materia elettorale può essere ravvisata solo quando la mancanza di elementi o requisiti impedisca il raggiungimento dello scopo che connota il singolo atto, mentre non possono comportare l’annullamento delle operazioni le mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie o la compressione della libera espressione del voto” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 26 gennaio 2018, n. 571 e 23 maggio 2016, n. 2131; Sez. V, 15 luglio 2016, n. 3166).
Nel rilevare come il richiamato principio abbia formato oggetto di reiterata conferma anche ad opera della più recente giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Sez. III, 29 gennaio 2021, n. 867), per cui, in osservanza del principio di strumentalità delle forme, ed in difetto di violazioni delle regole strumentali indicative di una sostanziale inattendibilità dell’esito conclusivo della consultazione elettorale, “la nullità è determinata solo dalla mancanza di quegli elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo al quale l’atto è prefigurato”, va escluso che la segnalata irregolarità abbia in alcun modo concretamente inciso sulla correttezza del computo del voto (e, quindi, sull’esito della tornata elettorale):
conseguentemente, dovendosi disattendere la censura all’esame, con riveniente conferma – sul punto – della sentenza di primo grado.
8. La constatata infondatezza delle doglianze articolate con l’appello principale, che va conseguentemente respinto, impone di dichiarare l’improcedibilità dell’appello incidentale, proposto dalla parte controinteressata “in via subordinata e condizionata, qualora dovesse essere accolto (sia pur parzialmente) l’appello principale”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, così dispone:
– respinge l’appello principale;
– dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, l’appello incidentale.
Condanna gli appellanti sigg.ri Fo. An. Ma., ed altri, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore del Comune di (omissis) e dei controinteressati sigg.ri Ia. An., ed altri (costituitisi in giudizio), in ragione di E. 2.000,00 (euro duemila/00) per ciascuna delle anzidette parti, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con Sede in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 13 luglio 2021, convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Diego Sabatino – Presidente
Francesco Frigida – Consigliere
Cecilia Altavista – Consigliere
Carmelina Addesso – Consigliere
Roberto Politi – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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