Responsabilità da reato delle persone giuridiche

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|31 gennaio 2022| n. 3287.

In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’ente, in quanto atto di contestazione dell’illecito, per il solo fatto della sua emissione (quindi, in modo indipendente dalla sua notificazione), interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi degli articoli 59 e 22, commi 2 e 4, del Dlgs 8 giugno 2001 n. 231.

Sentenza|31 gennaio 2022| n. 3287. Responsabilità da reato delle persone giuridiche

Data udienza 15 dicembre 2021

Integrale

Tag – parola: Responsabilità da reato degli enti – Richiesta di rinvio a giudizio – Atto di contestazione dell’illecito amministrativo – Interruzione della prescrizione – Sospensione del decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio – Articolo 59 e articolo 22, commi 2 e 4, DLgs. 8 giugno 2001, n. 231

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere

Dott. RANALDI Alessand – rel. Consigliere

Dott. BRUNO Mariarosaria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI TRIESTE;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS) SRL;
avverso la sentenza del 16/04/2021 del TRIBUNALE di GORIZIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG.

Responsabilità da reato delle persone giuridiche

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 16.4.2021, il Tribunale di Gorizia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. per intervenuta prescrizione dell’illecito di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 25-septies, comma 3, in relazione al reato di cui all’articolo 590 c.p., comma 3, commesso da (OMISSIS), amministratore unico della predetta s.r.l., in data (OMISSIS).
Il Tribunale, dato atto che il termine di prescrizione di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 22, regolante la disciplina della prescrizione dell’illecito amministrativo, dipendente da reato dell’ente, e’ di cinque anni, a far data dalla commissione dell’illecito e che il comma 2 della disposizione dispone che detto termine si interrompa a seguito della contestazione dell’illecito amministrativo fatta a norma del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 59; richiamata la giurisprudenza di legittimita’, secondo cui la richiesta di rinvio a giudizio, in quanto atto di contestazione dell’illecito, produce l’effetto interruttivo solo se, oltre che emessa, sia stata anche notificata entro cinque anni dalla consumazione del reato presupposto, dovendo applicarsi, ai sensi della L. 29 settembre 2000, n. 300, articolo 11, comma 1, lettera r), le norme del codice civile sull’interruzione della prescrizione (Sez. 6, n. 18257 del 12/02/2015, Rv. 263171); rilevato che nel caso di specie il decreto di rinvio a giudizio e’ stato ritualmente notificato solo oltre detto termine, ha dichiarato l’illecito contestato estinto per prescrizione.
3. Avverso la prefata sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste, lamentando violazione di legge in relazione alla data di prescrizione dell’illecito contestato alla societa’ (OMISSIS), con riferimento al Decreto Legislativo n. 81 del 2001, articoli 22 e 59.
Osserva che sul punto e’ maggioritario l’orientamento di legittimita’ secondo il quale l’interruzione della prescrizione interviene a seguito della sola emissione della richiesta di rinvio a giudizio, sicche’ nel caso l’illecito amministrativo in contestazione non e’ affatto estinto, posto che la richiesta di rinvio a giudizio e’ stata emessa il 20.2.2019, entro i cinque anni dalla commissione dell’illecito ((OMISSIS)).
3. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
4. Il ricorso e’ fondato.
L’isolato indirizzo interpretativo richiamato nella sentenza impugnata e’ ormai superato dal piu’ recente e costante orientamento della Corte regolatrice secondo cui, in tema di responsabilita’ da reato degli enti, la richiesta di rinvio a giudizio, in quanto atto di contestazione dell’illecito amministrativo, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 59 e articolo 22, commi 2 e 4 (Sez. 6, n. 12278 del 15/01/2020, Rv. 278755 – 03; Sez. 3, n. 1432 del 01/10/2019 – dep. 2020, Rv. 277943 – 01; Sez. 4, n. 30634 del 09/04/2019, Rv. 276343-01; Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, Rv. 274083 – 04). Trattasi di orientamento che si fonda sulla considerazione che, anche in tale materia, l’interruzione della prescrizione e’ posta a presidio della tutela della pretesa punitiva dello Stato, sicche’ il regime non puo’ che essere quello previsto per l’interruzione della prescrizione nei confronti dell’imputato e coincidere con l’emissione della richiesta di rinvio a giudizio, in modo del tutto indipendente dalla sua notificazione.
5. Consegue l’annullamento della sentenza con rinvio, per l’ulteriore corso, al Tribunale di Gorizia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Gorizia per
l’ulteriore corso.
Motivazione semplificata.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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