Corte di Cassazione, civile, Sentenza|20 luglio 2022| n. 22723.

Responsabilità da circolazione dei veicoli

In tema di responsabilità da circolazione dei veicoli, la messa in circolazione di un mezzo privo della necessaria copertura assicurativa non è causalmente collegabile al sinistro in cui tale mezzo sia rimasto coinvolto, in quanto la violazione dell’art. 193 cod. strada non costituisce trasgressione di una regola cautelare direttamente destinata a prevenire il sinistro, il quale si sarebbe verificato anche con l’adozione del comportamento alternativo lecito e, cioè, con la regolare assicurazione del veicolo.

Sentenza|20 luglio 2022| n. 22723. Responsabilità da circolazione dei veicoli

Data udienza 29 aprile 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Sinistro stradale – Risarcimento del danno – Esclusione del diritto dei nipoti della vittima – Mancata dimostrazione di un rapporto personale con i nonni – Responsabilità esclusiva di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti – Liberazione dell’altro dalla presunzione di concorrente responsabilità di cui all’art. 2054 c.c. – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso r.g. n. 30906/2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv.to (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di erede di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv.to (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
nonche’
(OMISSIS) S.P.A., in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avv.to (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonche’
(OMISSIS) S.P.A., in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1425/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/03/2019;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale, in persona del Dott. ALBERTO CARDINO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 19/3/2019, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento degli appelli proposti, in via principale e incidentale, da (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) e della (OMISSIS) s.p.a., in riforma della decisione di primo grado, tra le restanti statuizioni, per quel che ancora rileva in questa sede, ha dichiarato l’esclusiva responsabilita’ di (OMISSIS) nella causazione del sinistro stradale dedotto in giudizio, con la conseguente condanna dello stesso (in proprio e nella qualita’ di erede di (OMISSIS), proprietaria del veicolo dallo stesso condotto), nonche’ di (OMISSIS) e (OMISSIS) (in qualita’ di eredi di (OMISSIS)), in solido con la (OMISSIS) s.p.a., a risarcire i danni subiti da (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e quali eredi di (OMISSIS) e (OMISSIS), in conseguenza di detto sinistro.
2. Con la stessa decisione, la corte territoriale ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni contestualmente proposta da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), disponendo, infine, la restituzione, a carico di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), di quanto percepito da (OMISSIS) s.p.a. a titolo di provvisionale e di esecuzione della sentenza di primo grado.
3. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come, in occasione del sinistro in esame, il veicolo condotto da (OMISSIS) avesse inopinatamente e imprudentemente tagliato la strada al veicolo condotto da (OMISSIS) (di proprieta’ della (OMISSIS) s.r.l., nelle more fallita, e garantito dalla (OMISSIS) s.p.a., quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in quanto privo di copertura assicurativa), cosi’ provocando, per propria esclusiva responsabilita’, a seguito dell’urto tra i due veicoli, gravi danni alle persone trasportate sul veicolo condotto dal (OMISSIS) (segnatamente, (OMISSIS) e (OMISSIS)), dai quali era derivato, a distanza di alcuni giorni, il decesso di (OMISSIS).
4. Tale presupposto ha quindi giustificato la condanna di (OMISSIS), unitamente a tutti gli eredi della proprietaria del veicolo investitore, e della (OMISSIS) s.p.a., in favore dei congiunti di (OMISSIS) e della stessa (OMISSIS) (deceduta nelle more del giudizio), la’ dove la domanda di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nipoti di (OMISSIS) e di (OMISSIS), era rimasta del tutto sfornita di prova.
5. Avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi d’impugnazione.
6. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) resistono con controricorso, proponendo, a loro volta, ricorso incidentale sulla base di cinque motivi d’impugnazione.
7. La (OMISSIS) s.p.a. resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale affidato a quattro motivi d’impugnazione.
8. (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a. (nella qualita’ spiegata) resistono con tre distinti controricorsi ciascuna.
9. Nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede.
10. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, instando per l’accoglimento del quarto motivo del ricorso principale (erroneamente indicato come quinto nelle conclusioni), per il rigetto dei restanti motivi del ricorso principale e di entrambi i ricorsi incidentali.
11. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), da un lato, e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), dall’altro, (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a., hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) censurano la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 2054 e dell’articolo 193 C.d.S. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente attribuito la responsabilita’ del sinistro in esame a (OMISSIS), senza avvedersi della mancata dimostrazione, ad opera delle controparti, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, con particolare riguardo alla colpevole messa in circolazione, da parte delle stesse, di un veicolo privo di copertura assicurativa, in violazione del divieto sul punto imposto dalla legge.
2. Il motivo e’ infondato.
3. Osserva il Collegio come la censura in esame evidenzi, a carico del conducente il veicolo antagonista al (OMISSIS), il ricorso di una specifica violazione (quella consistita nella messa in circolazione di un’autovettura priva di copertura assicurativa in contrasto con l’obbligo imposto dall’articolo 193 C.d.S.) la cui commissione, pur quando suscettibile di determinare la responsabilita’ del proprietario del veicolo sul piano amministrativo (con le conseguenti sanzioni previste dalla legge), non vale a integrare alcuna violazione di regole cautelari direttamente destinate a prevenire la verificazione di eventi dannosi appartenenti alla categoria di quello specificamente dedotto in giudizio.
4. In altri termini, la sottrazione all’obbligo di assicurazione del veicolo concretamente immesso nella circolazione stradale non vale in alcun modo a integrare (tanto di per se’, quanto in associazione ad eventuali altre forme di violazione cautelare) un comportamento causalmente ricollegabile all’evento dannoso dedotto in giudizio, attesa l’intuitiva evidenza del rilievo per cui l’eventuale adozione del comportamento alternativo corretto (ossia l’eventuale regolare assicurazione del veicolo) in nessun modo avrebbe di per se’ contribuito (sia pure in minima parte) a scongiurare la concreta verificazione del sinistro.
5. Del tutto infondatamente, pertanto, gli odierni ricorrenti hanno ritenuto di porre in correlazione, agli oneri probatori imposti dall’articolo 2054 c.c., la violazione dell’articolo 193 cit., trattandosi, con riguardo a tale ultima norma, di una regola avente finalita’, prospettive cautelari e propensioni causali del tutto estranee all’orizzonte di applicazione del ridetto articolo 2054 c.c..
6. Con il secondo motivo, i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 2054 c.c., nonche’ per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale omesso di considerare l’avvenuta condanna in sede penale del (OMISSIS) in relazione al medesimo evento dedotto nell’odierno giudizio civile, trascurando di dettare alcuna motivazione in ordine al dissenso manifestato rispetto agli esiti di detto giudizio penale.
7. Il motivo e’ inammissibile.
8. Osserva preliminarmente il Collegio come la censura in esame risulti integralmente fondata sul presupposto dell’omessa considerazione, da parte del giudice a quo, dei contenuti della sentenza emessa in sede penale a carico del (OMISSIS), senza tuttavia provvedere al puntuale adempimento degli oneri di allegazione e di localizzazione imposti, a pena di inammissibilita’, dall’articolo 366 c.p.c., n. 6 in relazione a tale atto, e senza neppure precisare i termini e i contenuti delle considerazioni argomentate a propria difesa con riferimento a detta decisione.
9. Varra’ peraltro rilevare come, in assenza di alcun vincolo legato al giudicato connesso all’emissione della sentenza penale sul fatto controverso (per la mancata attestazione del passaggio in giudicato di detta sentenza penale – di cui, al contrario, la (OMISSIS) s.p.a. deduce l’avvenuta riforma in appello, con l’assoluzione del (OMISSIS) – e, in ogni caso, per la mancata attestazione della partecipazione di tutte le parti dell’odierno procedimento civile a quel processo penale), il giudizio fatto proprio dal giudice penale finisce col costituire esclusivamente una (tra le altre) delle fonti di prova disponibili dal giudice civile, il cui omesso esame, in tanto rileva ai fini dell’odierno giudizio di legittimita’, in quanto sia riferito a un fatto decisivo secondo le prescrizioni di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5; prescrizioni nella specie non rispettate, avendo il giudice civile ritenuto evidentemente piu’ attendibile, sulla base del complesso delle prove acquisite al giudizio, una ricostruzione del fatto diverso da quella fatta propria dal giudice penale, della quale non risultano adeguatamente argomentate in questa sede le ragioni della relativa decisivita’.
10. Con il terzo motivo, i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 2055 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale omesso di esaminare l’errore in cui era incorso il giudice di primo grado nel condannare, nella misura del 50% ciascuno, e non gia’ in solido, i responsabili del sinistro che lo stesso giudice di primo grado aveva attribuito paritariamente alla colpa di entrambi i protagonisti del sinistro.
11. Il motivo e’ inammissibile per difetto di rilevanza.
12. Al riguardo, e’ appena il caso di rilevare come, avendo il giudice d’appello, in riforma della decisione del primo giudice, attribuito la responsabilita’ del sinistro esclusivamente a carico di uno solo dei due protagonisti, le condanne a carico dei responsabili del veicolo rimasto vittima del fatto sono venute tutte meno, con il conseguente venir meno delle ragioni della presente doglianza.
13. Con il quarto motivo, i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per violazione degli articoli 2043 e 2059 c.c., nonche’ degli articoli 2, 3, 29, 31 e 32 Cost. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale escluso il diritto dei nipoti di (OMISSIS) e di (OMISSIS) al risarcimento dei danni connessi al decesso e ai danni alla persona conseguenti al sinistro in esame, in violazione delle norme di cui agli articoli 2043 e 2059 c.c. cosi’ come interpretati dalla corrente giurisprudenza di legittimita’.
14. Il motivo e’ inammissibile.
15. Osserva il Collegio come i ricorrenti abbiano prospettato il vizio in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta.
16. Sul punto, varra’ richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d’impugnazione e’ rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo e’ regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione e’ erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale puo’ considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali e’ esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa e’ errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneita’ al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullita’, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, e’ espressamente sanzionata con l’inammissibilita’ ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 4 (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 – 01).
17. Nella specie, la corte territoriale ha escluso il diritto dei nipoti di (OMISSIS) e di (OMISSIS) al risarcimento dei danni connessi al decesso e ai danni alla persona conseguenti al sinistro in esame, non gia’ in ragione della qualita’ formale di âEuroËœnipoti’, e dunque della relazione parentale dedotta, o in considerazione del difetto del mero dato della convivenza (motivazione che si sarebbe posta in evidente contrasto con i principi sul punto gia’ riconosciuti da questa Corte di legittimita’: cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 7743 del 08/04/2020, Rv. 657503 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 29332 del 07/12/2017, Rv. 646716 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21230 del 20/10/2016, Rv. 642944 – 01), bensi’ sul presupposto della mancata adeguata dimostrazione, da parte degli interessati, di un rapporto personale con i propri nonni tale da giustificare il riconoscimento del danno denunciato, al di la’ del solo contrassegno formale della relazione parentale o del mero dato della persistenza (o meno) di una relazione di convivenza.
18. Cio’ posto, l’odierna censura dei ricorrenti, nel riproporre la questione dell’esclusione del diritto dei nipoti al risarcimento dei danni connessi al decesso e ai danni ai propri nonni conseguenti al sinistro, in violazione delle norme di cui agli articoli 2043 e 2059 c.c. (cosi’ come interpretati dalla corrente giurisprudenza di legittimita’), dimostra di non essersi punto confrontata con la decisione impugnata, con la conseguente relativa inammissibilita’ per le specifiche ragioni indicate.
19. Con il quinto motivo, i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per violazione degli articoli 2043 e 2059 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente escluso il risarcimento del danno biologico terminale subito in proprio da (OMISSIS) prima del relativo decesso e successivamente trasmesso iure haereditario agli eredi, non avendo adeguatamente considerato la circostanza del lasso di tempo di ventotto giorni intercorso tra il giorno del sinistro e la morte del (OMISSIS).
20. Il motivo e’ inammissibile.
21. Osserva preliminarmente il Collegio come gli odierni ricorrenti abbiano argomentato la doglianza in esame in termini irriducibilmente generici e, in ogni caso, trascurando di associare, alla dimensione critica della censura, il rigoroso rispetto degli oneri di puntuale allegazione imposti dell’articolo 366 c.p.c., n. 6.
22. Ferme tali premesse, varra’ rilevare come la corte territoriale abbia escluso l’acquisizione, al patrimonio del (OMISSIS) (e conseguentemente la trasmissione iure haereditario ai propri eredi), di un danno biologico terminale derivato dal sinistro, rilevando come gli elementi di prova acquisiti (sotto il profilo del decorso clinico) fossero valsi a fornire la prova che il decesso dell’infortunato ebbe a verificarsi in termini di immediata e diretta derivazione dal sinistro stradale, con la conseguente esclusione di alcuna possibile configurabilita’ di danni inferti alla relativa integrita’ fisica (in se’ considerata); danni, questi ultimi, evidentemente assorbiti, in termini logici e ontologici, dal riscontro del decesso quale (unico) evento immediatamente e direttamente conseguente al fatto dannoso.
23. In forza di tali premesse, deve ritenersi che, attraverso l’odierna censura, i ricorrenti si siano inammissibilmente spinti a prospettare la rinnovazione, in questa sede di legittimita’, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite, come tale sottratto alle prerogative della Corte di cassazione.
24. Deve qui, infatti, ribadirsi il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimita’, non gia’ il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruita’ della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad essi sottesi, dando cosi’ liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020, Rv. 656802 01; Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709).
25. Si tratta di premesse argomentative che inducono a riconoscere l’avvenuta elaborazione, da parte del giudice d’appello, di una motivazione rispettosa dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di un’adeguata misura di congruita’ dell’argomentazione, immune da vizi d’indole logica o giuridica e, come tale, del tutto idonea a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dai ricorrenti.
26. Con il sesto motivo, i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 1681 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente disposto la relativa condanna alla restituzione di quanto percepito a titolo risarcitorio, avendo omesso di rilevare come gli originari attori avessero esercitato, accanto all’azione per responsabilita’ extracontrattuale, un’azione di responsabilita’ da inadempimento del contratto di trasporto concluso con la societa’ (OMISSIS) s.r.l., con la conseguente responsabilita’ del vettore per i danni che colpiscono la persona del viaggiatore in assenza di alcuna prova, come nel caso di specie, di aver adottato tutte le misure idonee evitare il danno.
27. Il motivo e’ inammissibile.
28. Osserva preliminarmente il Collegio come gli odierni ricorrenti abbiano totalmente omesso di specificare i termini e i contenuti dell’eventuale riproposizione della questione in esame in sede di appello, ai sensi dell’articolo 346 c.p.c., si’ da riscontrare la persistente legittimazione a discuterne in questa sede di legittimita’.
29. Ferme tali premesse, varra’ in ogni caso considerare come, sulla base del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex articolo 366 c.p.c., n. 6 (valido oltre che per il vizio di cui all’articolo 360, comma 1, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposizione normativa), il ricorrente che denunzi la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non puo’ limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operativita’ di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498).
30. Siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo e’ tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte.
31. E’ appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, e’ finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimita’ di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non puo’ ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilita’, in base alla previsione del successivo articolo 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere della sua allegazione puo’ esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento e’ rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell’allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317).
32. Nella violazione di tali principi devono ritenersi incorsi i ricorrenti con il motivo d’impugnazione in esame, atteso che gli stessi, nel dolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente disposto la relativa condanna alla restituzione di quanto percepito a titolo risarcitorio (omettendo di rilevare come gli originari attori avessero esercitato, accanto all’azione per responsabilita’ extracontrattuale, un’azione di responsabilita’ da inadempimento del contratto di trasporto concluso con la societa’ (OMISSIS) s.r.l., con la conseguente responsabilita’ del vettore per i danni che colpiscono la persona del viaggiatore in assenza di alcuna prova, come nel caso di specie, di aver adottato tutte le misure idonee evitare il danno), hanno tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione circa gli atti processuali (e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di detto errore (attesa l’insufficienza, a tal fine, delle scarne riproduzioni contenute in ricorso), con cio’ precludendo a questa Corte la possibilita’ di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto.
33. Con il settimo motivo, i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 141 cod. ass. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente disposto, a carico dei ricorrenti, la restituzione di quanto percepito a titolo risarcitorio nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. essendo quest’ultima, in quanto impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, garante di uno dei veicoli protagonisti del sinistro, comunque tenuta a tenere indenne i terzi trasportati da ogni conseguenza derivante dal sinistro, al di la’ degli eventuali successivi rapporti di rivalsa tra le imprese assicurative.
34. Il motivo e’ infondato.
35. Osserva il Collegio come (impregiudicata la questione concernente l’estensibilita’ dell’articolo 141 cod. ass. all’impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada) il tema concernente l’applicabilita’ retroattiva dell’articolo 141 cod. ass. debba essere definitivamente risolto in senso negativo; e tanto, ad esito di un esame comparativo dei diversi orientamenti che si sono succeduti nel tempo, nella giurisprudenza di questa Corte, con riguardo alla questione in esame.
36. Varra’ sul punto rammentare come, secondo un primo indirizzo (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 4147 del 13/02/2019; Sez. 3, Sentenza n. 14388 del 27/3/2019, entrambe riccamente ed estesamente argomentate), la portata innovativa della norma in esame sarebbe apprezzabile, non gia’ con riferimento al fondamento della responsabilita’ ascritta all’assicurazione del vettore del terzo danneggiato, bensi’ sul piano degli oneri di allegazione e prova gravanti su quest’ultimo, cui e’ attribuito il potere di azione diretta ai fini del risarcimento del danno. Si tratterebbe, in tal senso, con riguardo alla disposizione di cui all’articolo 141 cit., di uno strumento aggiuntivo di tutela, diretto ad agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell’impresa assicuratrice. Il proprium della norma (secondo quanto esplicitamente affermato da Sez. 3, Sentenza n. 14388 del 27/3/2019) sarebbe “solo di tipo processuale”, esaurendosi per l’appunto nel sollevare il terzo trasportato, danneggiato, dall’onere di allegare la responsabilita’ dell’assicurato e di provare le modalita’ del sinistro, e non sostanziale, “restando esclusa la responsabilita’ dell’assicuratore del vettore ove sia certa a priori ovvero si accerti, in virtu’ di eccezione e prova offerta dall’assicuratore, l’assenza di colpa dell’assicurato”.
37. In contrasto con tale orientamento, la successiva giurisprudenza di questa Corte (di cui e’ espressione Sez. 3, Sentenza n. 17963 del 23/06/2021) ha viceversa ritenuto, sulla base di argomentazioni che il Collegio ritiene preferibili e suscettibili di risolvere con certezza la questione (argomentazioni alle quali integralmente si rimanda, anche al fine di ritenerle parte integrante della presente motivazione), come il proprium della norma in esame esibisca piuttosto connotati di indubbio rilievo sostanziale, tenuto conto che: a) l’assicuratore del vettore e’ tenuto a rispondere in ogni caso, pur in presenza della prova (o addirittura della mancata contestazione) dell’esclusiva responsabilita’ del conducente del veicolo antagonista, salvo solo il caso fortuito (da intendere pero’ restrittivamente rappresentato da “fattori naturali e fattori umani estranei alla circolazione di altro veicolo”; b) quale contropartita, il terzo trasportato che scelga di avvalersi di tale strumento di tutela potra’ ottenere il risarcimento nei limiti del massimale di legge, non di quello eventualmente maggiore contrattualmente previsto nel contratto di assicurazione.
38. Il rilievo di tali occorrenze, nella misura in cui rivela la dissoluzione del fondamento colposo della responsabilita’ (sia pure presunta) del vettore assicurato, introducendone un sostanziale fondamento oggettivo, induce a ritenere che l’articolo 141 cit. abbia introdotto una vera e propria norma di diritto sostanziale (e non meramente processuale), valendo al riguardo il tenore decisivo della considerazione secondo cui detta disposizione (come gia’ rilevato da Sez. 3, Ordinanza n. 22566 del 25/9/2018) e’ valsa ad attribuire al terzo danneggiato vere e proprie situazioni soggettive nuove e originali, spendibili sul piano della relazione sostanziale con l’assicuratore del vettore, e suscettibili di arricchirne il patrimonio, sia pure secondo la conformazione e nei limiti dettati dalle norme della medesima disposizione.
39. Cio’ posto, nella misura in cui l’articolo 141 e’ tale da attribuire, al terzo trasportato, la titolarita’ di nuove prerogative di carattere sostanziale, la stessa non potra’ che applicarsi ai soli fatti verificatisi (e ai soli rapporti insorti) in epoca successiva alla relativa entrata in vigore; con la conseguenza che, alla vicenda in esame (verificatasi nel (OMISSIS)), l’articolo 141 cod. ass. (entrato in vigore in data 1/1/2006) non puo’ ritenersi in nessun modo applicabile, con la conseguente attestazione dell’infondatezza della censura in esame.
40. Con l’ottavo motivo, i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 91 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente condannato (OMISSIS) e (OMISSIS) al rimborso delle spese di lite in favore di controparte, in violazione del principio che esclude le parti vittoriose del giudizio dal sostegno dei conseguenti oneri.
41. Il motivo e’ infondato.
42. Al riguardo, e’ appena il caso di rilevare come, avendo (OMISSIS) e (OMISSIS) insistito nella domanda di condanna del (OMISSIS) e della (OMISSIS) s.p.a. (viceversa assolti da ogni pretesa), gli stessi devono ritenersi soccombenti nel giudizio di merito, con la conseguente infondatezza dell’odierna contestazione fondata sul falso presupposto della propria condizione di parti vittoriose.
43. Con il primo motivo del proprio ricorso incidentale, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) censurano la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 2909 c.c. e dell’articolo 651 c.p.p. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente trascurato il giudicato formatosi sui fatti oggetto dell’odierno giudizio nel procedimento penale conclusosi con la condanna di (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 589 c.p., pervenendo all’attribuzione della responsabilita’ dell’odierno sinistro a carico del (OMISSIS) il contrasto con gli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio.
44. Il motivo e’ infondato, quando non inammissibile.
45. Al riguardo, varra’ richiamare quanto gia’ argomentato in relazione al rigetto del secondo motivo del ricorso principale, assumendo valore decisivo, ai fini dell’esame dell’odierna censura, tanto la mancata dimostrazione del passaggio in giudicato della sentenza penale invocata, quanto l’irrilevanza di un eventuale giudicato penale formatosi ad esito di un procedimento in cui il responsabile civile (in questo caso (OMISSIS) s.p.a., quale impresa designata per il fondo di garanzia) non fu citato o non intervenne (cfr. l’articolo 651 c.p.p.).
46. Cio’ posto, muovendo dalla considerazione di tale pronuncia penale alla stregua di un mero elemento di prova liberamente valutabile dal giudice, l’odierna censura – quale denuncia dell’erroneo governo, da parte del giudice di merito, delle informazioni probatorie acquisite in sede istruttorie – deve ritenersi inammissibile, risolvendosi in una proposta di rivisitazione nel merito dei fatti di causa, non consentita in sede di legittimita’.
47. Con il secondo motivo, i ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’articolo 2054 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale, nel richiamare la sentenza di primo grado, erroneamente omesso di differenziare gli importi dovuti dai responsabili dei due veicoli condotti dai protagonisti del sinistro, nonche’ per aver altresi’ omesso di condannarli in solido.
48. Il motivo e’ inammissibile.
49. Varra’ al riguardo evidenziare come, a seguito dell’attribuzione, in sede di appello, dell’integrale responsabilita’ del sinistro a carico del (OMISSIS), la condanna pronunciata dal primo giudice a carico del (OMISSIS) e della (OMISSIS) s.p.a. (peraltro sulla base di una pronuncia neppure localizzata in questa sede) e’ totalmente venuta meno, con la conseguente caduta della rilevanza dell’odierna censura.
50. Con il terzo motivo, i ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata per falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 154 (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente attribuito a carico di (OMISSIS) la violazione dell’articolo 154 C.d.S. in assenza di alcun riscontro del corrispondente comportamento negli atti di causa, e senza alcuna considerazione del comportamento del conducente il veicolo sul quale viaggiava (OMISSIS), privo di assicurazione, non autorizzato allo svolgimento di attivita’ di autoambulanza, ne’ dell’uso della sirena e dei lampeggianti azionati in occasione del fatto in esame.
51. Il motivo e’ infondato.
52. Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13672 del 21/05/2019, Rv. 654218 – 01, confermata da Sez. 3, Ordinanza n. 6941 del 11/03/2021, Rv. 660910 – 01), nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell’altro, libera quest’ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilita’ fissata in via sussidiaria dall’articolo 2054 c.c., comma 2, nonche’ dall’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione puo’ essere acquisita anche indirettamente tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell’evento dannoso col comportamento dell’altro conducente.
53. Nel caso di specie, la corte territoriale ha evidenziato come, a prescindere dalla formale legittimita’ dell’uso della sirena e dei lampeggianti, o dell’autorizzazione al trasporto di infermi, il veicolo condotto dal (OMISSIS) avesse legittimamente segnalato, attraverso quegli stessi segnali luminosi e sonori, proprio la necessita’ di affrettare la propria condotta di guida in considerazione del malessere e delle gravi condizioni che si andavano manifestando a carico della persona trasportata, senza peraltro violare, ne’ i limiti di velocita’, ne’ le prescrizioni imposte in loco sui sensi di marcia (sottolineando come il sorpasso fosse consentito dalla linea tratteggiata), piuttosto rilevando la determinante imprudenza di (OMISSIS) nel non concedere la precedenza al veicolo in (legittimo) sorpasso all’atto di eseguire la manovra di svolta a sinistra, manovra per sua natura destinata a tagliare la strada ai veicoli procedenti secondo lo stesso senso di marcia. Si tratta, pertanto, dell’avvenuta corretta applicazione, nel caso di specie, dell’articolo 154 C.d.S., nella parte in cui impone, a chi intende cambiare direzione di marcia, di agire facendo attenzione a non costituire in alcun modo pericolo o intralcio alla circolazione.
54. Proprio la violazione, da parte del (OMISSIS), di tale ultima norma cautelare valse, ad avviso del giudice d’appello, a determinare la verificazione del sinistro in esame per esclusiva e integrale responsabilita’ di quest’ultimo; occorrenza che, unitamente all’accertamento della regolare condotta di guida del (OMISSIS) (accertamento raggiunto attraverso il corretto esercizio dei poteri di valutazione critica degli elementi di prova da parte del giudice di merito), libera il (OMISSIS) dalla presunzione di concorrente responsabilita’ fissata in via sussidiaria dall’articolo 2054 c.c., comma 2 nonche’ dall’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, in forza del richiamato principio di diritto ripetutamente ribadito nella giurisprudenza di questa Corte.
55. Con il quarto motivo, i ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 141 (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la necessita’ che i terzi trasportati rivolgessero le proprie pretese risarcitorie nei confronti dell’assicuratore della responsabilita’ civile del veicolo sul quale erano a bordo al momento del sinistro.
56. Il motivo e’ infondato.
57. Al riguardo, e’ appena il caso di richiamare le argomentazioni gia’ illustrate con riferimento alla decisione di rigetto del settimo motivo del ricorso principale; argomentazioni, nella specie dirette a escludere l’applicabilita’ dell’articolo 141 cit. al caso di specie.
58. Con il quinto motivo, i ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 1226 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente richiamato, ai fini della liquidazione del danno, la decisione del primo giudice che, nel quantificare il danno, ha provveduto a una valutazione in via equitativa dello stesso senza attenersi alle tabelle di regola utilizzate a tal fine, senza esplicitare i criteri applicati per giungere alla quantificazione dell’importo determinato.
59. Il motivo e’ inammissibile.
60. Osserva il Collegio come gli odierni ricorrenti si siano limitati a contestare le affermazioni fatte proprie dalla corte territoriale sulla base di un’astratta e solo generica opposizione alla decisione impugnata, senza individuarne gli essenziali passaggi logico-giuridici, senza individuare la voce di danno asseritamente determinata in misura arbitraria e, prima ancora, senza allegare e dimostrare l’avvenuta proposizione di tale questione in appello, esaurendo il proprio contrasto argomentativo nella rilevazione secondo cui il primo giudice avrebbe omesso di esplicitare i criteri applicati al fine di giungere alla quantificazione del danno.
61. L’assoluta genericita’ e astrattezza della censura vale a escluderne l’ammissibilita’, dovendo al riguardo trovare applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte ai sensi del quale i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimita’ sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa, atteso che il ricorrente ha l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata, con la conseguenza che il requisito in esame non puo’ ritenersi soddisfatto qualora il ricorso per cassazione sia basato su forme argomentative o modalita’ di formulazione tali da rendere impossibile l’individuazione della critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione (cfr. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1479 del 22/01/2018, Rv. 646999 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10420 del 18/05/2005, Rv. 580895 – 01; v. altresi’ Sez. 3, Sentenza n. 4741 del 04/03/2005, Rv. 581594 – 01, riaffermata, in motivazione non massimata, da Sez. U, Sentenza n. 7074 del 20/03/2017).
62. Con il primo motivo del proprio ricorso incidentale, la (OMISSIS) s.p.a. si duole della nullita’ della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 345 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale omesso di rilevare l’inammissibilita’ della domanda nuova proposta in grado di appello dalla (OMISSIS) s.p.a., con particolare riguardo all’accertamento della responsabilita’ esclusiva di (OMISSIS) nella causazione del sinistro dedotto in giudizio, essendosi la (OMISSIS) s.p.a. limitata, nel corso del giudizio di primo grado, ad invocare il rigetto della domanda dei danneggiati senza richiedere alcun accertamento della responsabilita’ esclusiva del (OMISSIS).
63. Il motivo e’ infondato.
64. Osserva preliminarmente il Collegio come la pretesa novita’ della domanda in violazione dell’articolo 345 c.p.c., pur essendo rilevabile d’ufficio dal giudice d’appello, avrebbe dovuto essere rilevata dall’odierna ricorrente incidentale nel corso del giudizio di appello, ossia fino all’ultimo momento processuale di interlocuzione rispetto alla decisione.
65. Trova cosi’ applicazione l’articolo 157 c.p.c., comma 3 nel senso per cui, quando una nullita’ e’ rilevabile d’ufficio e la legge non ne prevede la rilevabilita’ in ogni stato e grado del processo, il potere della parte deve esercitarsi nel grado corrispondente a quello in cui permane il potere di rilevazione del giudice e, in mancanza, non puo’ esercitarsi con l’impugnazione della decisione che non abbia esercitato il potere d’ufficio (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 21529 del 27/07/2021, Rv. 662196 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21381 del 30/08/2018, Rv. 650325 – 01).
66. Varra’, peraltro, rilevare l’infondatezza in ogni caso dell’odierna censura, avendo la stessa (OMISSIS) s.p.a. specificato, a pag. 17 del proprio ricorso incidentale, come (OMISSIS) s.p.a. avesse richiesto nel merito, in via principale, il rigetto delle domande proposte nei confronti della stessa “perche’ infondate in fatto e in diritto e non provate”, e solo in via subordinata l’accertamento della colpa concorrente dei protagonisti del sinistro: asserzioni da cui consegue, per via logica, l’avvenuta richiesta, in via principale, da parte di (OMISSIS) s.p.a., di un accertamento dei fatti dedotti in giudizio che escludessero in toto la responsabilita’ del (OMISSIS) (dalla stessa garantito), e dunque anche (in tesi) nel senso dell’accertamento dell’integrale responsabilita’ del (OMISSIS).
67. Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 651 c.p.p. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale omesso di riconoscere l’autorita’ di cosa giudicata della sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a carico di (OMISSIS) in relazione al medesimo evento di danno dedotto nell’odierno giudizio civile.
68. Con il terzo motivo, la ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale del tutto trascurato le risultanze del procedimento penale su cui era stata fondata la decisione di primo grado, nonche’ delle ulteriori circostanze emergenti dalla relazione dell’incidente stradale acquisita agli atti del giudizio.
69. Entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono inammissibili.
70. Al riguardo, varra’ richiamare quanto gia’ argomentato in relazione al rigetto del secondo motivo del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), assumendo valore decisivo, ai fini dell’esame dell’odierna censura (al di la’ l’assorbente rilievo circa l’assoluta carenza di indicazione in ordine all’eventuale avvenuta argomentazione in appello sulla sentenza penale), tanto la mancata dimostrazione del passaggio in giudicato della sentenza penale invocata, quanto l’irrilevanza di un eventuale giudicato penale formatosi ad esito di un procedimento in cui il responsabile civile (in questo caso (OMISSIS) s.p.a., quale impresa designata per il fondo di garanzia) non fu citato o non intervenne (cfr. l’articolo 651 c.p.p.).
71. Cio’ posto, muovendo dalla considerazione di tale pronuncia penale (e di tutti gli altri atti del procedimento penale) alla stregua di meri elementi di prova liberamente valutabili dal giudice, le odierne censure – quali denunce dell’erroneo governo, da parte del giudice di merito, delle informazioni probatorie acquisite in sede istruttorie – deve ritenersi inammissibile, risolvendosi in una proposta di rivisitazione nel merito dei fatti di causa, non consentita in sede di legittimita’.
72. Con il quarto motivo, la ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 2054 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto di poter superare, sulla base degli elementi di prova acquisiti, la presunzione di uguale responsabilita’ dei protagonisti del sinistro in relazione alla vicenda in esame, non avendo adeguatamente verificato se il (OMISSIS) avesse effettivamente fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
73. Il motivo e’ infondato.
74. Al riguardo, varra’ richiamare quanto gia’ argomentato in relazione al rigetto del terzo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), assumendo valore decisivo, a tal fine, l’avvenuto accertamento del valore causale esclusivo della condotta del (OMISSIS) nella determinazione del sinistro stradale in esame e la rilevata correttezza della condotta di guida del (OMISSIS). E tanto, in applicazione del ricordato principio di diritto, ai sensi del quale, nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell’altro, libera quest’ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilita’ fissata in via sussidiaria dall’articolo 2054 c.c., comma 2, nonche’ dall’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione puo’ essere acquisita anche indirettamente tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell’evento dannoso col comportamento dell’altro conducente (cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13672 del 21/05/2019, Rv. 654218 – 01, confermata da Sez. 3, Ordinanza n. 6941 del 11/03/2021, Rv. 660910 – 01).
75. Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza del ricorso principale e di entrambi i ricorsi incidentali, dev’essere pronunciato il rigetto degli stessi.
76. La reciprocita’ della soccombenza vale a giustificare, ad avviso del Collegio, l’integrale compensazione tra tutte le parti delle spese del presente giudizio di legittimita’.
77. Dev’essere infine attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e dei ricorsi incidentali, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale ed entrambi i ricorsi incidentali.
Dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese del presente giudizio di legittimita’.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e dei ricorsi incidentali, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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