Responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata ed il direttore dei lavori

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 ottobre 2022| n. 30658.

Responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata ed il direttore dei lavori

In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente – preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”; rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi; pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e di riferirne al committente; in particolare l’attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sua varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.

Ordinanza|18 ottobre 2022| n. 30658. Responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata ed il direttore dei lavori

Data udienza 15 settembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: APPALTO PRIVATO – DIFFORMITA’ E VIZI DELL’OPERA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere

Dott. CAPONI Remo – Consigliere

Dott. LA BATTAGLIA Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 8991/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS) SAS (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 557/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/09/2022 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

Responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata ed il direttore dei lavori

OSSERVA

1. (OMISSIS), anche nella qualita’ di rappresentante legale della s.a.s. (OMISSIS) (OMISSIS), cito’ in giudizio (OMISSIS), architetto progettista e direttore dei lavori di un immobile da destinare a residenza turistico-alberghiera, lamentando che, a motivo della condotta negligente nella direzione dei lavori, l’opera risultava affetta da numerosi vizi.
2. Il Tribunale, risolto il contratto di direzione dei lavori per inadempimento della professionista, condanno’ costei a risarcire il danno, quantificato in Euro 150.200,00; condanno’, inoltre la (OMISSIS), chiamata in causa dalla (OMISSIS), a tenere indenne quest’ultima dall’esborso.
3. Per quel che ancora qui residua d’utile la Corte d’appello di Venezia, alla quale la (OMISSIS) si era rivolta con rituale impugnazione, escluse l’addebitabilita’ all’architetto del vizio di non adeguata insonorizzazione fra le singole unita’ di cui era composto l’immobile.
Decisione sorretta da due “rationes decidendi”.
a) Il c.t.u. aveva rilevato la carente insonorizzazione dell’edificio a cagione dell’insufficienza dello strato isolante, osservando, altresi’ che l’isolamento acustico dipendeva, in misura preponderante, rispetto alle caratteristiche del materiale utilizzato, dalla corretta posa. Opina la Corte di merito che l’inconveniente non potevasi addebitare a mancata vigilanza del direttore dei lavori in quanto egli e’ tenuto esclusivamente alla alta” sorveglianza” e non al continuo controllo delle attivita’ meramente esecutive.
b) La normativa invocata (D.P.C.M. 5 dicembre 1997) non era applicabile al caso di specie, non versandosi in ipotesi di una pluralita’ di appartamenti facenti parte d’un edificio, bensi’ d’un solo fabbricato, costituente una sola unita’ abitativa (destinata a residenza turistico-alberghiera), nel mentre i mini appartamenti, derivanti dalla suddivisione interna, aventi tutti una metratura inferiore ai 36 mq, non costituivano entita’ frazionabili autonomamente.
4. Avverso quest’ultima sentenza (OMISSIS), anche nella qualita’, propone ricorso sulla base di due motivi. (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a. (societa’ a cui fa capo la posizione della s.p.a. (OMISSIS) s.p.a.) resistono con separati controricorsi. Tutte le parti hanno depositato memorie illustrative.

Responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata ed il direttore dei lavori

5. Preliminarmente va disattesa l’eccezione mossa con il controricorso di (OMISSIS), alla quale ha aderito la (OMISSIS).
Si assume l’inammissibilita’ del ricorso per essere stato lo stesso sottoscritto solo da uno dei due difensori nominati congiuntamente con la procura speciale.
Il ricorso venne sottoscritto dal solo avvocato (OMISSIS), il solo dei due difensori all’epoca abilitato alla rappresentanza e difesa innanzi a questa Corte.
Il Collegio aderisce al principio di diritto gia’ enunciato, secondo il quale il ricorso per cassazione e’ validamente sottoscritto anche da uno soltanto dei due o piu’ difensori muniti di procura, quando il ministero difensivo sia loro affidato dalla parte senza l’espressa volonta’ di esigere l’espletamento congiunto dell’incarico, atteso che, ai sensi dell’articolo 1716 c.c., in caso di coesistenza di piu’ mandati con lo stesso oggetto, ciascun mandatario e’ abilitato al compimento dell’atto se la delega non richieda l’azione congiunta. Qualora il mandato sia stato conferito, invece, congiuntamente a due (o piu’ difensori) ed uno di essi non sia iscritto all’albo speciale, la sola sottoscrizione dell’avvocato cassazionista e’ idonea a rendere egualmente ammissibile il ricorso, sia alla luce del principio di conservazione dell’atto per il raggiungimento dello scopo, a norma dell’articolo 156 c.p.c., u.c. (avendo comunque l’atto, sottoscritto da difensore cassazionista, raggiunto il suo scopo di introdurre ritualmente il giudizio di cassazione), sia inquadrando l’attivita’ del difensore nel paradigma del mandato con rappresentanza, con applicazione del disposto dell’articolo 1711 c.c., comma 2 (Sez. 3, n. 15478, 11/06/2008, Rv. 603444).

Responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata ed il direttore dei lavori

6. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1669, 2236 e 1176 c.c., per avere il Giudice d’appello negato la sussistenza di “culpa in vigilando” in capo al Direttore dei lavori.
Evidenzia la ricorrente che dai carotaggi effettuati in sede di c.t.u. era emerso che “il pacchetto del massetto comprensivo dell’insonorizzazione e’ costituito da uno strato di 9 cm di ISOIFAF (…). Tale composizione non e’ conforme a quanto previsto in capitolato (…) da un lato risulta presente 1 cm in meno di alleggerito ISOIFAF (…), dall’altro non e’ in toto presente il pannello in sughero ivi previsto alla voce 27 (…) La composizione accertata con i carotaggi eseguiti non e’ conforme neppure a quanto indicato nella comunicazione 18.10.2005 inviata dall’arch. (OMISSIS) alla committenza (doc. 4), nella quale il Direttore dei lavori dichiarava che, come suggerito in corso d’opera dall’impresa esecutrice, il pacchetto del massetto comprensivo dell’insonorizzazione doveva essere costituito, anziche’ da quanto previsto alle precitate voci 25 e 27 del Capitolato, da 15 cm. di alleggerito ISOIFAF”. V’era, quindi, una evidente difformita’, sia rispetto al capitolato originale, che rispetto alla concordata variante: quanto al primo mancava un centimetro di massetto alleggerito ISOIFAF ed era stata omessa la posa del sughero, quanto al secondo, lo strato di ISOIFAF era di soli 9 cm, invece che di 15.
Il Direttore dei lavori aveva omesso del tutto di vigilare a riguardo dei lavori d’insonorizzazione acustica, in particolar modo accertandosi che l’isolamento fosse stato predisposto prima che il massetto fosse chiuso dall’apposizione del pavimento. Chiusura che avrebbe dovuto essere autorizzata dal Direttore dei lavori, previa verifica della rispondenza del massetto ai requisiti d’insonorizzazione previsti dal capitolato.
6.1. La critica e’ fondata.
Non e’ controverso che le immissioni rumorose dai solai siano risultati significativi, sulla base degli accertamenti svolti dal c.t.u. Non e’ del pari controverso che il medesimo consulente del giudice, mediante carotaggi ha verificato quanto sopra denunciato nella composizione del massetto del solaio.
L’attenzione per l’abbattimento delle immissioni rumorose costituiva punto rilevante del capitolato d’appalto e cio’ risulta del tutto comprensibile ove si tenga conto della destinazione del fabbricato a residenza turistica.
Costituisce approdo fermo la ricostruzione dei compiti del direttore dei lavori, non in termini di diuturna verifica di tutte le minute operazioni lavorative, ma di vigilanza, tuttavia, diligente sull’andamento e modalita’ dei lavori. Ne e’ stata, pertanto, esclusa la responsabilita’ a riguardo di “profili marginali dell’esecuzione dell’opera” (Sez. 3, n. 20557, 30/09/2014; Sez. 3, n. 39448, 13/12/2021).

Responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata ed il direttore dei lavori

Si e’, di conseguenza, compiutamente delineato l’ambito di essa responsabilita’ nei termini seguenti: in tema di responsabilita’ conseguente a vizi o difformita’ dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attivita’ in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente – preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”; rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformita’ sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalita’ dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonche’ l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi; pertanto, non si sottrae a responsabilita’ il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonche’ di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e di riferirne al committente; in particolare l’attivita’ del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere ne’ il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sua varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Sez. 2, n. 10728 del 24/04/2008, Rv. 603056; conf., da ultimo, Sez. 2, n. 2913, 07/02/2020).
Le norme evocate risultano essere state malamente interpretate dalla Corte veneta proprio alla luce delle considerazioni sopra riprese: l’insonorizzazione costituiva, per contratto, aspetto niente affatto secondario dell’opera e il Direttore dei lavori, omettendo di verificare, pur con modalita’ a campione, prima che il solaio fosse “chiuso” dalla pavimentazione e’ venuto meno di esercitare la “diligentia quam in concreto” ledendo l’interesse della parte committente. Cio’ ancor piu’ ove si consideri che in corso d’opera si era deciso di mutare i materiali preposti alla insonorizzazione e il Direttore non aveva accertato che essa fosse stata predisposta nei termini concordati.

Responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata ed il direttore dei lavori

7. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o omessa applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, articoli 1 e 2, prevedente la determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, nonche’ della L. n. 447 del 1995, articolo 2, lettera b), per avere la sentenza impugnato negato l’applicabilita’ della richiamata disciplina normativa.
7.1. Il motivo e’ fondato.
Questa Corte, con la sentenza n. 2226/2022, pubblicata il 25/1/2022, ha deciso sulla medesima vicenda (ricorso di (OMISSIS) contro l’appaltatrice (OMISSIS) s.r.l.) affrontando anche la questione qui riproposta con il motivo in esame.
La sentenza richiamata, con argomenti pienamente condivisi da questo Collegio, ha accolto la prospettazione di parte ricorrente, cassando al sentenza d’appello.
Questi i passaggi salienti: “Al fine di chiarire il contesto normativo nel quale si inserisce il D.P.C.M. 5 dicembre 1997, giova premettere che la L. 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 3, comma 1, lettera e), (Legge quadro sull’inquinamento acustico), ha attribuito allo Stato la determinazione dei requisiti acustici passivi e di quelli delle sorgenti sonore degli edifici, rinviando la relativa disciplina ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
In ottemperanza a tale disposizione, e’ stato emanato il D.P.C.M. 5 dicembre 1997, che determina i suddetti requisiti, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore, e prescrive i limiti espressi in decibel che gli edifici costruiti dopo la sua entrata in vigore devono rispettare.
Nella materia in esame e’ poi intervenuta la direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, che e’ stata recepita con il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale), ed a seguito della scadenza della delega prevista dalla L. 31 ottobre 2003, n. 306, articolo 14 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ Europee. Legge comunitaria 2003), la L. 7 luglio 2009, n. 88, articolo 11, ha nuovamente delegato il Governo ad emanare uno o piu’ decreti legislativi al fine di integrare nell’ordinamento la direttiva citata e di assicurare l’omogeneita’ delle normative di settore. In particolare, della L. n. 88 del 2009, articolo 11, comma 5, ha previsto che “in attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 3, comma 1, lettera e), non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”. E’ intervenuta la L. 4 giugno 2010, n. 96, articolo 15, che ha sostituito la disposizione sopra riportata con la seguente: “In attesa dell’emanazione dei decreti legislativi di cui della L. 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 3, comma 1, lettera e, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato”.
Tale ultima disposizione e’ stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 103 del 2013 perche’ norma non di mera interpretazione ma dal contenuto profondamente “innovativo”.
Pertanto, nel caso di specie, ratione temporis trova applicazione il D.P.C.M. 5 dicembre 1997, in quanto il contratto stipulato tra le parti e’ anteriore all’approvazione della L. n. 88 del 2009, articolo 11, comma 5, che dispone la non applicabilita’ del suddetto decreto ai rapporti sorti successivamente alla data di entrata in vigore della medesima L. n. 88 del 2009.
Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, anche per i rapporti sorti successivamente, il D.P.C.M. puo’, in ogni caso, essere preso come punto di riferimento per il rispetto delle regole dell’arte nella costruzione degli edifici. Si e’ detto, infatti, che il D.P.C.M. 5 dicembre 1997, anche se non di immediata vigenza nei rapporti fra privati in favore degli acquirenti, puo’ comunque essere considerato come criterio fattuale di riferimento per determinare lo stato dell’arte esigibile all’epoca di realizzazione del fabbricato al fine di verificare la sussistenza dei gravi difetti di insonorizzazione agli effetti dell’articolo 1669 c.c. (Sez. 2, Ordinanza n. 7875 del 2021). In altri termini l’accertamento dell’eventuale responsabilita’ per un vizio inerente all’isolamento acustico deve essere attuato tenendo conto delle norme tecniche di insonorizzazione degli edifici e dei canoni tecnici sulle sorgenti sonore suggerite dalle ordinarie regole dell’arte tra le quali il suddetto D.P.C.M. puo’ essere preso come modello di riferimento (Sez. 2, Ordinanza n. 21922 del 2021).

Responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata ed il direttore dei lavori

Cio’ premesso, deve osservarsi che l’articolo 2 del D.P.C.M., richiama la nozione di ambienti abitativi fissata dalla L. 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 2, comma 1, lettera b). Tale ultima disposizione definisce gli ambienti abitativi nel seguente modo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunita’ ed utilizzato per le diverse attivita’ umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attivita’ produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l’immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attivita’ produttive.
Il D.P.C.M. richiama la suddetta definizione e precisa che: ai fini dell’applicazione del decreto, gli ambienti abitativi di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 2, comma 1, lettera b), sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto. La tabella A inserisce nella categoria C gli edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attivita’ assimilabili.
La questione posta dal ricorso riguarda l’applicabilita’ del suddetto D.P.C.M. a tutti gli ambienti abitativi, anche se riferiti ad un’unica unita’ immobiliare, oppure se nella definizione di unita’ abitativa si debba tener conto anche dell’unita’ immobiliare nel quale gli stessi si inseriscono. In particolare, secondo la Corte d’Appello, il D.P.C.M. non si applicherebbe alle strutture alberghiere, in quanto, costituite da un’unica unita’ immobiliare anche se con una pluralita’ di ambienti abitativi.
Ritiene il collegio che la tesi secondo la quale alle strutture alberghiere non possa applicarsi il D.P.C.M. 5 dicembre 1997, e’ destituita di fondamento. Infatti, una tale interpretazione e’ in contrasto con la lettera del D.P.C.M. e ne determina una sostanziale e integrale disapplicazione nonostante l’esplicito riferimento alle strutture alberghiere nella citata tabella A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, richiamata anche nella tabella B con riferimento a tutte le voci in essa indicate.
Come evidenziato dal Procuratore Generale, ai sensi della definizione di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 2, comma 1, lettera b), come sopra riportata, i dodici mini-appartamenti di cui si compone la RTA per cui e’ causa integrano dodici distinti ambienti abitativi, con la conseguenza che nella fattispecie in esame devono trovare applicazione, oltre ai valori limite per l’isolamento di facciata, anche i valori limite per l’isolamento delle pareti verticali interne e per l’isolamento da calpestio. La sentenza impugnata ha errato nel valorizzare l’unitarieta’ della struttura alberghiera, in quanto aperta al pubblico e necessariamente dotata di locali comuni per gli ospiti, al fine di escludere la necessita’ dell’isolamento interno verticale e orizzontale.
Deve, infine, precisarsi che la tabella B allegata al medesimo decreto indica espressamente che il valore Rw e’ riferito a elementi di separazione tra due distinte unita’ immobiliari e allo stesso tempo indica che il suddetto valore rw 50 costituisce il limite di riferimento dei requisiti passivi anche per la categoria C della tabella A (ovvero per edifici adibiti ad alberghi, pensioni o attivita’ assimilabili). Cio’ deve interpretarsi nel senso che il suddetto valore rw 50 si applica anche agli edifici adibiti a strutture alberghiere come quello in esame ma solo con riferimento agli elementi di separazione di due distinte unita’ immobiliari e non a tutti gli ambienti interni degli edifici come individuati dalla L. 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 2, comma 1, lettera b).
In conclusione, spettera’ alla Corte d’Appello in sede di rinvio, fare applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, al fine di stabilire la sussistenza o meno del difetto di costruzione dell’edificio e le eventuali conseguenze sul rapporto contrattuale in corso tra le parti”.
8. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio e il Giudice del rinvio decidera’ la causa in conformita’ ai principi di diritto sopra enunciati, provvedendo anche al capo delle spese del giudizio di legittimita’.

Responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata ed il direttore dei lavori

P.Q.M.

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Venezia, altra composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *