Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 13 gennaio 2020, n. 347
La massima estrapolata:
In materia di responsabilità civile per danni derivanti da cose in custodia, la condotta del danneggiato, entrato in relazione con la cosa, rileva diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Ordinanza 13 gennaio 2020, n. 347
Data udienza 11 luglio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Mario – rel. Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7621-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ (OMISSIS) A R.L., (OMISSIS) SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 41/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 31/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO FRANCESCO MARIA.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) convenne in giudizio la (OMISSIS) societa’ cooperativa a r.l. e la Societa’ (OMISSIS) a r.l., davanti al Tribunale di Sassari, chiedendo il risarcimento dei danni da lei patiti in conseguenza della caduta, avvenuta nel cortile del condominio dove ella risiedeva, a causa della presenza di un dissuasore di parcheggi non visibile ne’ segnalato.
Si costituirono in giudizio entrambe le societa’ convenute, chiedendo il rigetto della domanda.
Espletata prova per testi, il Tribunale accolse la domanda nei confronti della sola societa’ (OMISSIS), che condanno’ al pagamento della somma di Euro 53.074,95 con il carico delle spese di giudizio, mentre dichiaro’ il difetto di legittimazione passiva della societa’ assicuratrice, convenuta in giudizio in difetto di azione diretta del danneggiato.
2. La pronuncia e’ stata appellata dalla societa’ (OMISSIS) e, ad adiuvandum, dalla societa’ assicuratrice e la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 31 gennaio 2018, ha accolto il gravame e, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato le domande proposte dalla (OMISSIS) nei confronti delle due societa’ ed ha condannato l’appellata alla restituzione delle somme a lei versate in esecuzione della prima sentenza ed al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Sassari ricorre (OMISSIS) con atto affidato a due motivi.
La (OMISSIS) societa’ cooperativa a r.l. e la Societa’ (OMISSIS) a r.l. non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.
Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c., e la ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione dell’articolo 2051 c.c., degli articoli 356 e 92 c.p.c., nonche’ dell’articolo 111 Cost. unitamente all’articolo 6 CEDU.
Sostiene la ricorrente che l’ostacolo che aveva causato l’incidente era da ritenere di per se’ insidioso in quanto sito in terra e non visibile, anche in considerazione della sua collocazione in una parte del cortile quasi sempre in ombra. Oltre a cio’, la ricorrente ricorda che l’articolo 2051 c.c. prevede una responsabilita’ oggettiva del custode, mentre la sentenza impugnata avrebbe finito col trasformare detta previsione in un’ipotesi di responsabilita’ per colpa.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione degli articoli 2051, 2728, 2729 e 2697 c.c..
Lamenta la ricorrente che la sentenza avrebbe violato il principio dispositivo in tema di prova, traendo indebite conclusioni dalle deposizioni dei testimoni, tanto piu’ che non doveva essere la danneggiata a dimostrare la pericolosita’ dell’ostacolo, ma semmai la controparte era tenuta a dimostrarne l’innocuita’.
3. I due motivi, da trattare congiuntamente, sono entrambi privi di fondamento.
Le censure insistono, con varieta’ di accenti e formulazioni, sulla violazione delle regole in materia di custodia, sull’errata ricostruzione dei fatti e sull’applicazione di presunte novita’ nella giurisprudenza di legittimita’ in relazione all’articolo 2051 c.c., per cui la sentenza avrebbe trasformato una forma di responsabilita’ oggettiva in responsabilita’ colposa.
3.1. Occorre innanzitutto rilevare che la Corte d’appello, con un accertamento in fatto congruamente motivato e non suscettibile di ulteriore modifica in questa sede, ha affermato che il dissuasore di parcheggio causa dell’incidente non era un oggetto dotato di intrinseca pericolosita’, che era visibile anche se non segnalato, che il sinistro si era verificato in orario di piena visibilita’ (le ore 19 di una giornata del mese di agosto) e che il luogo era ben noto alla (OMISSIS), che risiedeva da molti anni in quello stabile condominiale. Dall’insieme di questi elementi la Corte sarda ha tratto la conclusione per cui la caduta avrebbe potuto essere evitata ove la danneggiata avesse prestato “un’ordinaria cautela e diligenza nel transitare nei luoghi a lei non estranei”; con la conseguenza che il comportamento colposo della (OMISSIS) e’ stato considerato “unica causa efficiente nella determinazione dell’evento e del danno”.
3.2. A fronte di simile ricostruzione, i motivi di ricorso contestano in modo generico la presunta errata applicazione delle regole sulla responsabilita’ del custode di cui all’articolo 2051 c.c., ma tali censure sono prive di fondamento.
Giova ricordare, al riguardo, che questa Corte, sottoponendo a revisione i principi sull’obbligo di obbligo di custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilita’ civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’articolo 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarieta’ espresso dall’articolo 2 Cost.. Ne consegue che, quanto piu’ la situazione di possibile danno e’ suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto piu’ incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarita’ causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
La sentenza impugnata si e’ correttamente attenuta a tali principi i quali, benche’ formulati in pronunce successive alla data di deposito della sentenza qui impugnata, erano gia’ tutti presenti nei numerosi precedenti di questa Corte sull’argomento, per cui non e’ corretto sostenere che la Corte di merito abbia fatto applicazione di novita’ giurisprudenziali (e’ da escludere, quindi, che vi sia overruling in tale materia). Ne’, d’altra parte, i rilievi critici contenuti nella memoria della ricorrente, che pure richiamano la citata ordinanza n. 2480 del 2018, adducono elementi significativi tali da determinare un mutamento della decisione rispetto alla proposta formulata dal Consigliere relatore.
4. Il ricorso, pertanto, e’ rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attivita’ difensiva da parte delle societa’ intimate.
Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply