Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 giugno 2021| n. 15442.
Requisiti imprescindibili per configurare un contratto a favore del terzo sono, oltre all’accordo esplicito tra promittente e stipulante, l’indicazione del terzo beneficiario, essendo all’uopo sufficiente la sua determinabilità, nonché l’accettazione, da parte di quest’ultimo ed anche per “facta concludentia”, dell’attribuzione in proprio favore.
Ordinanza|3 giugno 2021| n. 15442. I Requisiti imprescindibili per configurare un contratto a favore del terzo
Data udienza 5 marzo 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Contratto a favore del terzo ex art. 1411 cc – Accordo tra promittente e stipulante – Indicazione o determinabilità del soggetto beneficiario – Accettazione del beneficio da parte del terzo – Accettazione anche per facta concludentia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3579-2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SEZIONE di (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) (PRESSO AVV. (OMISSIS)), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 247/2019 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 17/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 05/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
Requisiti imprescindibili per configurare un contratto a favore del terzo
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, (OMISSIS) convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Rovereto, la (OMISSIS), Sezione di (OMISSIS), chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 5.976,00, a titolo di corrispettivo per prestazioni fotografiche, cui la convenuta si era obbligata in virtu’ di apposita clausola inserita in un contratto stipulato tra la stessa e (OMISSIS), di cui l’attore era fotografo accreditato.
Esponeva, a tal proposito, che l’ (OMISSIS) aveva stipulato un contratto con la (OMISSIS), incaricandola di organizzare una manifestazione nazionale per imbarcazioni (OMISSIS), prevedendo espressamente, con apposito protocollo organizzativo accettato dalla (OMISSIS), che quest’ultima avrebbe sostenuto tutti i costi di organizzazione del relativo evento, ivi inclusi quelli concernenti il compenso del fotografo – come dimostrato dalla previsione a pag. 3 del protocollo citato che, sotto la rubrica “costi a carico della societa’ organizzatrice”, testualmente prevedeva “fotografo accreditato (OMISSIS): e’ previsto il saldo dei costi del compenso giornaliero e rimborso spese viaggio al fotografo accreditato (OMISSIS) entro la seconda giornata della manifestazione -.
Cio’ posto, stante la qualifica del rapporto negoziale perfezionato dalle parti quale contratto a favore di terzo, cui il (OMISSIS) aveva aderito mediante la richiesta di pagamento del compenso alla (OMISSIS), l’attore chiedeva la condanna della convenuta alla corresponsione in suo favore della somma richiesta.
All’esito dei giudizi di merito, la Corte d’appello di Trento, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda, ritenendo che, in assenza di un vincolo negoziale, non potesse ritenersi la (OMISSIS) responsabile dell’inadempimento avente ad oggetto il mancato pagamento del compenso professionale al (OMISSIS). Nel pervenire a siffatta conclusione, la Corte dava rilievo alle risultanze istruttorie, e, in particolare, alla prova testimoniale, dalle quali risultava, da un lato, l’esistenza di un valido vincolo negoziale di esclusiva tra parte attrice e la (OMISSIS) e, dall’altro, il perfezionamento di un accordo tra quest’ultima e la (OMISSIS) che, tuttavia, spiegava, in ossequio alla previsione di cui all’articolo 1372 c.c., comma 2, efficacia tra le sole parti contraenti, risultando, pertanto, inidoneo a legittimare pretese creditorie di terzi estranei al negozio.
Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di un unico motivo.
Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso.
In prossimita’ dell’udienza, il controricorrente ha depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, si censura la violazione e falsa applicazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli articoli 1268, 1273, 1362, 1411 c.c., e articolo 115 c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che, in assenza di un formale vincolo negoziale tra le parti contraenti, il (OMISSIS) non potesse agire nei confronti dell’odierna parte resistente, quando, da un’attenta analisi del contenuto del protocollo stipulato tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS), poteva facilmente evincersi che il negozio de quo, cui parte ricorrente aveva aderito mediante la richiesta di pagamento del compenso indirizzata alla (OMISSIS), fosse da intendere quale contratto a favore di terzo ex articolo 1411 e ss., ovvero come forma di accollo esterno ex articoli 1273 c.c..
Il motivo e’ fondato.
Nel rigettare la domanda proposta da parte attrice, la Corte d’appello di Trento ha unicamente valorizzato il dato formale dell’inesistenza di un vincolo negoziale in essere tra le parti processuali, ignorando, tuttavia, il contenuto del protocollo stipulato tra le due societa’, da cui risultava l’assunzione dell’obbligazione, in capo alla (OMISSIS), di sopportare tutti i costi derivanti dall’organizzazione della manifestazione, e, disciplinava, nella sezione intitolata “costi a carico della societa’ organizzatrice”, lo specifico rapporto relativo al servizio di fotografia accreditato dalla (OMISSIS), sancendo espressamente che “e’ previsto il saldo dei costi del compenso giornaliero e rimborso spese viaggio al fotografo accreditato (OMISSIS) entro la seconda giornata della manifestazione”.
Com’e’ noto, requisiti imprescindibili ai fini di una valida configurazione di un contratto a favore di terzo ex articolo 1411 e ss., sono – oltre, chiaramente, all’accordo esplicito tra promittente e stipulante che deve avere un interesse all’attribuzione del diritto in favore del terzo -, da un lato, la puntuale indicazione del soggetto beneficiario della prestazione oggetto di contratto e, dall’altro, l’accettazione da parte di quest’ultimo dell’attribuzione in suo favore. Ebbene, nel caso di specie, risultano esistenti entrambe le condizioni menzionate.
Con riguardo al primo requisito, difatti, per consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass., S.U., 26.06.2001, n. 8744), non e’ necessario che il terzo sia specificamente individuato nel contenuto negoziale, essendo sufficiente che sia determinabile. Caratteristica quest’ultima esistente nel caso in esame, avendo le parti espressamente disciplinato l’obbligazione avente ad oggetto il pagamento dei compensi del fotografo, individuandone il destinatario in quello “accreditato dalla (OMISSIS)”; soggetto univocamente individuabile in ragione del contratto di esclusiva stipulato tra l’ (OMISSIS) e il (OMISSIS).
Cio’ posto, venendo alla seconda condizione necessaria ai fini di una qualificazione di un negozio come contratto a favore di terzo ex articolo 1411 c.c. e ss., l’orientamento della giurisprudenza di legittimita’ e’ nel senso di ritenere che l’accettazione da parte del terzo non deve necessariamente consistere in una dichiarazione espressa atta a manifestare l’intenzione di profittare degli effetti del negozio, ben potendo tale adesione risultare per facta concludentia (Cass. civ., sez. I, 09.12.1997; Cass., sez. I, 14.02.1998, n. 1136).
Ebbene, alla luce dell’orientamento summenzionato, la richiesta di pagamento del compenso indirizzata dall’odierna parte ricorrente alla (OMISSIS) ben puo’ essere intesa quale forma di adesione implicita al contratto stipulato tra le parti originarie aventi effetto a favore del terzo.
In ragione di quanto sopra esposto, quindi, la corte ha errato nell’applicazione dei canoni ermeneutici del negozio concluso tra la (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, per aver dato rilievo al contenuto di una deposizione testimoniale, mentre, invece, avrebbe dovuto verificare l’intenzione dei contraenti sulla base del criterio letterale e del contenuto del protocollo organizzativo stipulato tra le due societa’, oltre che dall’interpretazione sistematica delle clausole contrattuali.
Il ricorso va, pertanto, accolto; la sentenza va cassata e rinviata innanzi alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione, che provvedera’ in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, innanzi alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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