Il giudice d’appello per le spese deve valutare l’esito globale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|1 giugno 2021| n. 15233.

Il giudice d’appello per le spese deve valutare l’esito globale

Il giudice d’appello, allorché riformi la sentenza di primo grado, ha il dovere di regolare nuovamente le spese anche di quel grado di giudizio valutando l’esito globale della lite. Nel caso in cui l’appellante risulti vincitore, il giudice è tenuto, in linea di principio, ad applicare il principio della soccombenza, salva la possibilità di individuare le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione gravata, in quanto il giudice di appello, pur accogliendo integralmente il gravame, aveva poi disposto la compensazione delle spese di giudizio, osservando che quest’ultima si giustificava in considerazione “…della non particolare complessità delle questioni trattate…”, sussistendo pertanto i “…gravi ed eccezionali motivi…” richiesti dalla legge, con formula che, specifica il giudice di legittimità, non assume alcuna specifica valenza, in quanto la semplicità della causa non esclude che la parte che ha ragione abbia comunque dovuto affrontare un giudizio per vedere riconosciuta la sussistenza del suo diritto, con le conseguenti spese). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 12 aprile 2018, n. 9064).

Ordinanza|1 giugno 2021| n. 15233. Il giudice d’appello per le spese deve valutare l’esito globale

Data udienza 2 marzo 2021
Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Circolazione stradale – Sinistro – Spese di lite – Giudice d’appello – Riforma della sentenza di primo grado – Nuova regolamentazione sulle spese – Esito globale della lite – Rilevanza – Compensazione delle spese di lite – Gravi ed eccezionali ragioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13441-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1284/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 04/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO FRANCESCO MARIA.

Il giudice d’appello per le spese deve valutare l’esito globale

 

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Napoli (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a., quest’ultima quale assicuratrice della sua vettura, chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni da lui patiti nel sinistro stradale nel quale l’autovettura di sua proprieta’ era stata danneggiata nella fiancata sinistra e nello specchietto retrovisore dall’urto contro la vettura condotta dal (OMISSIS), il quale viaggiava contromano.
Si costitui’ in giudizio la societa’ di assicurazione, chiedendo il rigetto della domanda.
Espletata prova per interrogatorio e per testi e fatta svolgere una c.t.u., il Giudice di pace rigetto’ la domanda e compenso’ le spese di giudizio.
2. La pronuncia e’ stata impugnata dall’attore soccombente e il Tribunale di Napoli, con sentenza del 4 febbraio 2019, ha accolto l’appello, ha dichiarato la responsabilita’ esclusiva del convenuto (OMISSIS) nella determinazione del sinistro ed ha condannato quest’ultimo e la societa’ di assicurazione, in solido, al risarcimento dei danni liquidati nella somma di Euro 661,63, con interessi e rivalutazione, compensando le spese dell’intero giudizio.
Ha osservato il Tribunale, ai limitati fini che interessano in questa sede, che la compensazione integrale delle spese si giustificava in considerazione “della non particolare complessita’ delle questioni trattate”, sussistendo percio’ i “gravi ed eccezionali motivi” richiesti dalla legge.
3. Contro la sentenza del Tribunale di Napoli propone ricorso (OMISSIS) con atto affidato a tre motivi.
(OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a. non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.
Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I tre motivi di ricorso lamentano tutti, con diversita’ di sfumature e di impostazione, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., nonche’ nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 132 del medesimo codice.
Sostiene in essi il ricorrente che il Tribunale non avrebbe potuto disporre la compensazione delle stesse in relazione all’intero giudizio, posto che l’attore era risultato completamente vincitore;/ che era stato il comportamento del convenuto a rendere necessario lo svolgimento della causa e che, comunque, la sentenza non aveva in alcun modo realmente indicato quali fossero le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione. Posto che il Tribunale aveva riformato la sentenza del Giudice di pace, e che percio’ era tenuto a disporre una nuova regolazione delle spese, queste avrebbero dovuto essere poste integralmente a carico delle parti soccombenti.
2. I motivi sono tutti fondati.
Osserva il Collegio che il Tribunale, avendo riformato la sentenza di primo grado, aveva il dovere di regolare nuovamente le spese anche di quel grado di giudizio (v. l’ordinanza 12 aprile 2018, n. 9064), valutando l’esito globale della lite. E poiche’ la decisione dell’appello e’ stata nel senso dell’integrale accoglimento della domanda dell’attore, questi era da ritenere a tutti gli effetti vincitore. Cio’ significa che il Tribunale era tenuto, in linea di principio, a fare applicazione del principio di soccombenza, salva la possibilita’ di individuare le gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese, cosi’ dovendosi ormai intendere il portato dell’articolo 92 c.p.c. alla luce della sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale (che ne ha dichiarato la parziale illegittimita’).
La motivazione del Tribunale, pero’, non fornisce alcuno spunto in questo senso, limitandosi ad individuare i gravi ed eccezionali motivi nella non particolare complessita’ della questione trattata; formula che, di per se’, non ha alcuna specifica valenza, perche’ la semplicita’ della causa non toglie che la parte che ha ragione abbia comunque dovuto affrontare un giudizio per vedere riconosciuta la sussistenza del suo diritto, con le conseguenti spese.
3. Il ricorso pertanto e’ accolto e la sentenza impugnata e’ cassata in relazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, condannando le parti soccombenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese dei due gradi di merito, nonche’ dell’odierno giudizio di cassazione.La relativa liquidazione segue come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, condanna (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a., in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi Euro 450, di quelle del giudizio di secondo grado, liquidate in complessivi Euro 650, e di quelle del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 700, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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