Reiterato utilizzo di un bancomat clonato

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 4 gennaio 2019, n. 213.

La massima estrapolata:

Il reiterato utilizzo di un bancomat clonato presso uno sportello bancario integra gli estremi del reato di indebita utilizzazione di carte di credito di cui all’art. 55, nono comma, d.lgs. 231/2007 [ora art. 493-ter c.p.] e non già quello di frode informatica di cui all’art. 640 terc.p., poiché il reiterato ritiro di denaro contante mediante supporto magnetico illecitamente duplicato configura l’utilizzo indebito di uno strumento di prelievo sanzionato dal predetto articolo 55. Mancano invece nella suddetta fattispecie criminosa l’uso fraudolento di un codice di accesso ad un sistema informatico o un abusivo intervento sul sistema stesso, allo scopo di procurare un ingiusto profitto a sé o ad altri, elementi che qualificano il reato di frode informatica.

Sentenza 4 gennaio 2019, n. 213

Data udienza 5 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde – Presidente

Dott. IMPERIALI Luciano – rel. Consigliere

Dott. VERGA Giovanna – Consigliere

Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 20788/2916 CORTE APPELLO di ROMA, del 30/03/2017;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/07/2018 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PAOLA FILIPPI che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. (OMISSIS), che si e’ riportato ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30/3/2017 la Corte di Appello di Roma ha solo parzialmente riformato, in ordine al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma che il 25/7/2016, all’esito di giudizio abbreviato, aveva riconosciute la penale responsabilita’ di (OMISSIS) in ordine al delitto di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2007, articolo 55, comma 1 per aver indebitamente utilizzato presso un esercizio commerciale una carta di credito falsificata contenente i dati di altra carta, essendo inoltre in possesso anche di ulteriori carte di credito falsificate o alterate.
2. Ricorre per Cassazione il (OMISSIS), a mezzo del suo difensore deducendo:
2.1. La violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, articolo 55, assumendo il ricorrente che l’utilizzo indebito di supporti magnetici donati configurerebbe, invece, il reato di frode informatica di ai all’articolo 690 ter cod. pen..
2.2. La violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, per essersi negate le attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell’impugnazione di legittimita’ stabiliti dall’articolo 606 cod. proc. pen..
3.1. Il primo motivo di ricorso e infatti, manifestamente infondato, in quanto in situazioni assimilabili per la natura dell’azione a quella qui in esame questa Corte di Cassazione ha avuto ripetutamente modo di evidenziare che integra il reato di indebita utilizzazione di carte di credito di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, articolo 55, comma 9, e non quello di frode informatica di cui all’articolo 640 – ter cod. pen., il reiterato prelievo di denaro contante presso lo sportello bancomat di un istituto bancario mediante utilizzazione di un supporto magnetico donato, perche’ il ripetuto ritiro di somme per mezzo di una carta bancomat illecitamente duplicata configura l’utilizzo indebito di uno strumento di prelievo sanzionato dal predetto articolo 55 (Sez. 6, n. 1333 del 04/11/2015, Rv. 266233; Sez. 2, n. 50140 del 13/10/2015, Rv. 265565).
Il reato di frode informatica di cui all’articolo 640 ter cod. pen., invece, si configura nella condotta di colui che, servendosi di un codice di accesso fraudolentemente captato, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi, al fine di trarne profitto per se’ o per altri (Sez. 2, n. 50140 del 13/10/2015, Rv. 265565 cit. che, in motivazione, ha ritenuto decisiva la sussistenza dell’elemento specializzante, costituito dall’utilizzo “fraudolento” del sistema informatico; cfr. anche Sez. 2, n. 41777 del 30/09/2015, Rv. 264774; Sez. 2, n. 17748 del 15/04/2011, Rv 250113).
Nel caso in esame, al (OMISSIS) non e’ stato contestato alcun uso fraudolento di un codice di accesso ad un sistema informatico, ne’ alcun abusivo intervento sul sistema ma, nel difetto di tali elementi specializzanti, soltanto il pagamento di merce con l’uso di supporti donati, sicche’ deve ritenersi manifesta l’infondatezza della prospettazione difensiva di cui al primo motivo di ricorso.
3.2. Del pari inammissibile e’ il secondo motivo di impugnazione, in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e’ giustificata da motivazione esente da manifesta illogicita’, che, pertanto, e’ insindacabile in cassazione (Cass. Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non e’ necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma e’ sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, quali nel caso di specie i numerosi precedenti penali del ricorrente, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244). Analogamente, per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, deve ricordarsi che la graduazione della pena rientra nella discrezionalita’ del giudice di merito, che la esercita, cosi’ come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli articoli 132 e 133 cod. pen.; ne discende che e’ inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruita’ della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento Illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142), cio’ che – nel caso di specie – non ricorre, essendosi giustificata la pena con riferimento, oltre che ai gia’ ricordati precedenti penali per fini di lucro da cui e’ gravato il ricorrente, dalla gravita’ del fatto e dal danno cagionato alla persona offesa.
4. All’inammissibilita’ del ricorso consegue, per il disposto dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 2000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila a favore della Cassa delle Ammende.

Avv. Renato D’Isa

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *