Regolamentazione spese in caso di rinuncia agli atti del giudizio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 novembre 2021| n. 33620.

Regolamentazione spese in caso di rinuncia agli atti del giudizio.

In sede di regolamentazione delle spese in caso di rinuncia agli atti del giudizio, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore rinunciante, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda. La norma dell’articolo 306 del Cpc, per cui il rinunciante, salvo diverso accordo, deve rimborsare le spese alle altre parti, costituisce un’applicazione del principio di causalità e non di soccombenza, principio che con riguardo alla posizione del terzo chiamato si attua mediante un’operazione di logica giuridica resa dall’espressione per cui causa causae est causa causati. Pertanto, il giudice di merito, come non deve operare alcuna delibazione sulla soccombenza virtuale, così neppure deve valutare se la domanda attorea si estendesse o meno al terzo, essendo necessario e sufficiente stabilire solo se l’instaurazione del rapporto processuale fra il chiamante e il chiamato fosse giustificata dal contenuto della domanda proposta dall’attore verso il convenuto.

Ordinanza|11 novembre 2021| n. 33620. Regolamentazione spese in caso di rinuncia agli atti del giudizio

Data udienza 23 settembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Società – Azione ex art. 2394 c.c. – Proponibilità da parte dei creditori quando il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti – Riferimento al momento di assoggettamento a procedura concorsuale ai fini della decorrenza del termine di prescrizione – Mancata prova della conoscenza in un momento diverso – Regolamentazione delle spese processuali – Rinuncia agli atti del giudizio – Rimborso delle spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto a carico dell’attore rinunciante – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VANNUCCI Marco – Presidente

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 12656/2015 r.g. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato Prof. (OMISSIS), presso il cui studio elettivamente domicilia in (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in liquidazione coatta amministrativa, con sede in (OMISSIS), in persona del commissario liquidatore Prof. (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura apposta a margine del controricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), presso il cui studio elettivamente domicilia in (OMISSIS).
– controricorrente –
e
(OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato Prof. (OMISSIS), e dall’Avvocato Prof. (OMISSIS), con cui elettivamente domicilia in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato Prof. (OMISSIS),
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e
(OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS), con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultima in (OMISSIS).
– controricorrente al solo ricorso incidentale –
nonche’
(OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS) e (OMISSIS), entrambe quali eredi di (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS).
– intimati –
avverso la sentenza n. cron. 836/2015, della CORTE DI APPELLO DI MILANO, depositata il 23/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 23/09/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

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FATTI DI CAUSA

1. Con atto del 21/24 febbraio 2003, la (OMISSIS) s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa (d’ora in avanti, breviter, (OMISSIS)), cito’ i propri ex amministratori e sindaci innanzi al Tribunale di Milano chiedendone la condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni (quantificati in Euro 7.271.196,00) arrecati alla societa’ ed ai creditori sociali per i fatti mala gestio, ivi compiutamente descritti, da essi compiuti negli anni 1996/1997.
1.1. Si costituirono in giudizio i convenuti (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
1.2. Nel corso del procedimento, l’attrice raggiunse accordi transattivi con alcuni dei convenuti ( (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
1.3. L’adito tribunale, con sentenza n. 9797/2011: a) condanno’ questi ultimi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla (OMISSIS), quantificati in Euro 2.000.000 (cosi’ ridotta dall’attrice l’originaria domanda in sede di precisazione delle conclusioni), nonche’ al pagamento delle spese processuali da essa sostenute; b) dichiaro’ cessata la materia del contendere tra (OMISSIS) e il terzo chiamato (OMISSIS), condannando il primo a rifondergli le spese processuali; c) rigetto’ la domanda di (OMISSIS) verso la (OMISSIS) s.p.a., regolando le spese secondo soccombenza.
2. I distinti appelli principali proposti, rispettivamente, da (OMISSIS) (introduttivo del procedimento n. 964/2012 r.g.), (OMISSIS) (introduttivo del procedimento n. 3097/2012 r.g.) e (OMISSIS) (introduttivo del procedimento n. 3487/2012 r.g., esclusivamente contro (OMISSIS)), nonche’ quello incidentale del (OMISSIS) (nel giudizio n. 3097/2012 r.g.), vennero riuniti e decisi, dalla Corte di appello di Milano, con sentenza del 23 febbraio 2015 che: a) accolse quello di (OMISSIS) e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanno’ (OMISSIS) a pagargli le spese processuali del giudizio di primo grado, liquidate in Euro 3.000, oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a. come per legge; b) rigetto’ l’appello di (OMISSIS); c) dichiaro’ inammissibili l’impugnazione di (OMISSIS) e quella incidentale di (OMISSIS); d) condanno’ (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in solido tra loro, al pagamento delle spese del grado in favore di (OMISSIS); e) condanno’ (OMISSIS) alla refusione delle spese del gravame sostenute da (OMISSIS); f) compenso’ le spese del giudizio di appello nei rapporti tra (OMISSIS) e (OMISSIS).

 

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2.1. Per quanto qui di residuo interesse, la sentenza di appello: i) disattende l’eccezione preliminare di prescrizione, ribadita da (OMISSIS) tanto con riguardo all’azione sociale di responsabilita’ che a quella dei creditori sociali, assumendo che, dalla espletata consulenza tecnica di ufficio, era risultato che, al 31 dicembre 1996, il bilancio della (OMISSIS) si era chiuso con un patrimonio netto “apparentemente positivo”, sicche’ i creditori non avrebbero potuto avvedersi del reale stato patrimoniale della societa’, se non dopo la sua ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa disposta con decreto ministeriale del 12 marzo 1998; ii) ritiene infondata la doglianza di (OMISSIS) relativa all’insussistenza di una sua responsabilita’ nella redazione del bilancio al 31 dicembre 1996, per quanto riguardava le appostazioni concernenti i titoli permutati con (OMISSIS) s.p.a., argomentando che il consiglio di amministrazione di (OMISSIS) aveva, gia’ all’epoca, tutti gli elementi sufficienti per considerare la svalutazione del credito; iii) dichiara inammissibile il motivo di impugnazione del medesimo appellante teso a dimostrare l’illegittimita’ della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva affermato la natura pregiudizievole per l’ (OMISSIS) dell’acquisto del terreno a (OMISSIS). Cio’ perche’ la corrispondente censura non aveva investito il principale argomento svolto dal tribunale, il quale aveva considerato l’atto dispositivo contrario alle finalita’ conservative della gestione della societa’ dopo che si era verificata la perdita del relativo capitale sociale; iv) rigetta il motivo di appello di (OMISSIS) concernente la determinazione del danno, opinando che quello accertato dal consulente tecnico di ufficio, quantificato sulla base della differenza tra i patrimoni netti dell’esercizio 1996, in cui si era verificata la perdita del capitale sociale, e dell’esercizio 1998, nel quale la (OMISSIS) era stata posta in liquidazione coatta amministrativa, era di gran lunga maggiore rispetto all’importo di cui in condanna; v) qualifica la domanda originariamente svolta da (OMISSIS) nei confronti del terzo (da lui) chiamato (OMISSIS) come volta ad ottenerne la declaratoria di responsabilita’ a titolo di illecito extracontrattuale, per averlo indotto in errore sulla congruita’ del prezzo offerto per l’acquisto del terreno a (OMISSIS). Considerato, poi, che il gravame del primo aveva investito la sola statuizione sulle spese resa dal tribunale in relazione al suo rapporto con il predetto terzo da lui chiamato in causa, giudica fondata la domanda predetta, in base al principio della soccombenza virtuale, con conseguente condanna di (OMISSIS) al pagamento, in favore di (OMISSIS) anche delle spese processuali di primo grado.
3. Per la cassazione di questa sentenza (OMISSIS) ricorre, affidandosi a quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex articolo 380-bis.1 c.p.c., cui resistono, con distinti controricorsi, solo la (OMISSIS) e (OMISSIS), quest’ultimo proponendo anche ricorso incidentale, con un motivo, al quale resiste, con controricorso, (OMISSIS). Sono rimasti solo intimati (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

 

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le doglianze formulate nel ricorso principale di (OMISSIS) prospettano, rispettivamente:
I) “Violazione e falsa applicazione degli articoli 2393 e 2394 c.c., in relazione alla L. Fall., articolo 146 (articolo 360 c.p.c., n. 3), e omesso esame di un fatto decisivo della controversia, ovvero l’avvenuta pronuncia del decreto di archiviazione che riduce il termine di prescrizione dell’azione sociale (articolo 360 c.p.c., n. 5)”. Si censura l’affermazione della corte distrettuale secondo cui, poiche’ il bilancio della (OMISSIS) al 31.12.1996, per effetto di rilevantissima sopravalutazione dell’attivo e di erronea stime delle riserve poste a copertura di sinistri, presentava un patrimonio netto “apparentemente positivo”, la reale situazione patrimoniale della societa’ non poteva essere conosciuta dai terzi, ai quali si era manifestata solo col provvedimento ministeriale di liquidazione coatta amministrativa, emanato in data 12.3.1998. Secondo il ricorrente, invece, quello dell’eccedenza delle passivita’ sulle attivita’, quale criterio per valutare l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti, sarebbe inapplicabile alle societa’ assicurative, caratterizzate dalla cd. “inversione del ciclo produttivo”, per le quali, dunque, l’insolvenza si puo’ realizzare anche in presenza di un patrimonio netto di segno positivo. Poiche’, nella specie, tale insolvenza era stata riscontrata dall’ISVAP gia’ nell’aprile del 1996, allorche’ questa “aveva “accertato una deficienza del margine di solvibilita’ e delle attivita’ di copertura delle riserve tecniche” (cosi’ consulenza pag. 9), ossia come risultassero carenti proprio quelli che sono i tipici indicatori della solvibilita’ dell’impresa assicurativa”, e tenuto conto che, nel novembre 1997, l’Isvap “ebbe ad accertare nuove violazioni delle norme dirette ad assicurare l’integrita’ patrimoniale dell’impresa”, si deduce che questi dati di fatto sarebbero stati “conoscibili dai terzi in virtu’ della natura pubblica di ISVAP”, sicche’ l’insolvenza di (OMISSIS) era percepibile dai creditori, “se non dall’aprile 1996, almeno dal novembre 1997”, con conseguente prescrizione dell’azione di responsabilita’ dei creditori sociali, intrapresa dalla menzionata societa’ in liquidazione coatta amministrativa solo il 24 febbraio 2003. La descritta violazione dell’articolo 2394 c.c., poi, si inseriva anche “all’interno di una motivazione insanabilmente contraddittoria, atteso che, nella quantificazione del danno che sarebbe stato cagionato dalla mala gestio del (OMISSIS), la Corte attesta che dalla consulenza tecnica di ufficio risulta che “il patrimonio della societa’ era alla data del 31.12.96 gia’ negativo per lire 8.528 milioni” (pag. 12 della sentenza impugnata).

 

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Pertanto, appare evidente la contraddittorieta’ palese e obiettiva della motivazione che, da un lato, afferma che il patrimonio netto della societa’ era positivo (sia pure apparentemente), e, dall’altro, che presentava una perdita di oltre otto miliardi di Lire (…): contraddittorieta’ che va risolta nel senso della esistenza di una risultanza di bilancio attestante una rilevante passivita’ gia’ alla fine dell’esercizio dei 1996″. Infine, la corte milanese, erroneamente rigettando l’eccezione di prescrizione con riferimento all’azione dei creditori sociali, aveva omesso di valutare il motivo di appello sull’errore in cui era incorso il tribunale che, tra l’altro, non aveva tenuto conto del fatto che la sottoposizione ad indagine del (OMISSIS) si era conclusa con decreto di archiviazione, dovendosi cosi’ escludere l’applicazione dell’articolo 2947 c.c., comma 3, in relazione al termine di prescrizione dell’azione sociale di responsabilita’ pure ricompresa in quella esercitata da (OMISSIS);
II) “Violazione e falsa applicazione degli articoli 2393 e 2394 c.c., in relazione all’articolo 2423 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3)”. Si nega che la mancata appostazione, nel bilancio al 31 dicembre 1996, di un fondo svalutazione del credito nei confronti della (OMISSIS) (conseguente allo “scambio” tra titoli di stato dell’ (OMISSIS) e titoli senza valore di detta societa’) costituirebbe – diversamente da quanto ritenuto dalla corte distrettuale una violazione dei criteri che presiedono alla corretta redazione del bilancio e cio’ in quanto: a) la richiesta di ISVAP di svalutare il credito, impartito in sede di verifica ispettiva, era stata posteriore alla redazione di quel bilancio; b) quest’ultimo era stato certificato dalla societa’ di revisione; c) il legale della societa’ aveva rassicurato, con un parere pro veritate, circa le possibilita’ di recuperare il credito. Sul punto, la motivazione della sentenza impugnata era soltanto apparente, avendo rigettato il corrispondente motivo di gravame del (OMISSIS) riportandosi esclusivamente ad una relazione del prof. Privato che, invece, era stata resa successivamente all’approvazione del bilancio predetto ed alla intercorsa corrispondenza con l’ISVAP, frutto, tuttavia, di un palese travisamento;

 

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III) “Violazione e falsa applicazione degli articoli 2393 e 2394 c.c., in relazione all’articolo 2449 c.c., nella formulazione anteriore al Decreto Legislativo n. 6 del 2003 (articolo 360 c.p.c., n. 3)”. Assume il (OMISSIS) che l’acquisto del terreno in (OMISSIS), compiuto dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della societa’, non avrebbe determinato il depauperamento del patrimonio sociale ed avrebbe errato il giudice di merito nel ritenere che il presupposto della fattispecie di cui all’articolo 2449 c.c., fosse la mera novita’ dell’operazione, cosi’ da dichiarare l’inammissibilita’ dell’appello da lui proposto sul punto;
IV) “Violazione e falsa applicazione degli articoli 2393 e 2394 c.c., in relazione agli articoli 2056 e 1223 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3)”. Si ascrive alla corte territoriale di aver determinato il danno risarcibile utilizzando il criterio della differenza tra i patrimoni netti al 12 marzo 1998 (data di messa in liquidazione coatta amministrativa della (OMISSIS)) ed al 31 dicembre 1996 (epoca in cui era stata cronologicamente ricondotta la integrale perdita del capitale sociale), espressamente affermando di non valutare sul punto il motivo di gravame formulato dal (OMISSIS) sul presupposto della scarsa significativita’ delle doglianze attesa la sensibile differenza tra l’importo risultante dal criterio predetto e l’avvenuta limitazione della domanda della (OMISSIS) ad Euro 2.000.000,00. La medesima corte, inoltre, nemmeno aveva tenuto conto della doglianza dell’odierno ricorrente secondo cui, per effetto delle intervenute transazioni, in corso di causa, con gli altri originari convenuti, si sarebbe dovuto proporzionalmente ridurre il quantum del risarcimento riconosciuto alla (OMISSIS), sicche’ si sarebbe dovuta accogliere la sua richiesta istruttoria diretta ad ottenere l’ordine a quest’ultima di produzione degli atti transattivi.
2. L’unico motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS), rubricato “Violazione e falsa applicazione degli articoli 91 (applicazione del principio della “soccombenza virtuale” in luogo del “principio di causalita’”), articolo 106 (“causa petendi” della chiamata in garanzia) e articolo 306 c.p.c. (obbligo di ripetizione delle spese in caso di rinuncia agli atti del giudizio)”, censura la sentenza impugnata nella parte in cui, facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale, invece che di quello di causalita’, lo aveva condannato alla refusione delle spese di primo grado sostenute dal (OMISSIS) che lo aveva chiamato in causa.

 

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3. Premettendosi, in linea generale e con riguardo a ciascuna delle censure articolate da (OMISSIS), che il richiamo agli articoli del codice civile, in materia societaria, di cui si fara’ menzione deve intendersi riferito ai rispettivi testi – qui applicabili ratione temporis – anteriori alle riforme ad essi apportate dal Decreto Legislativo n. 6 del 2003 (cfr. Cass. n. 13907 del 2014), il primo motivo del suo ricorso non merita accoglimento.
3.1. La corte territoriale ha ben chiarito come la perdita integrale del capitale sociale fosse divenuta percepibile dai creditori solo al momento (12 marzo 1998) della sottoposizione di (OMISSIS) alla liquidazione coatta amministrativa, laddove il bilancio di esercizio del 31 dicembre 1996, recando una rilevantissima sopravalutazione dell’attivo ed un’erronea stima delle riserve poste a copertura di sinistri, presentava un patrimonio netto “apparentemente positivo”, cosi’ da non potere in alcun modo porre i creditori sull’avviso circa la reale situazione di insufficienza patrimoniale a soddisfarli.
3.1.1. Essa, dunque, ha fatto piana applicazione del principio, consolidato, secondo cui, giusta l’articolo 2394 c.c., comma 2, l’azione puo’ essere proposta dai creditori “quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti” e tale momento coincide, in via di presunzione semplice fondata sull’id quod plerumque accidit, con l’assoggettamento della societa’ a procedura concorsuale.

 

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3.1.2. Tale presunzione, peraltro, non esclude che, in concreto, il deficit possa essersi manifestato in un momento anteriore, gravando, tuttavia, il relativo onere probatorio su chi allega la circostanza e fonda su di essa un piu’ favorevole inizio del decorso della prescrizione (cfr.: Cass. n. 15839 del 2020, in motivazione; Cass. n. 31204 del 2017, non massimata, e altre ivi citate). Invero, la nozione di insufficienza patrimoniale si ricollega alla garanzia patrimoniale generica di cui all’articolo 2740 c.c., costituita dal patrimonio della societa’. Essa rappresenta un mero fatto contabile, che si verifica quando il patrimonio della societa’ presenti una “eccedenza delle passivita’ sulle attivita’, ovvero sia (in) una situazione in cui l’attivo sociale, raffrontato ai debiti della societa’, e’ insufficiente al loro soddisfacimento” (cosi’, per tutte, cfr.: Cass. n. 9619 del 2009 e Cass. n. 5287 del 1998, entrambe richiamate, in motivazione, dalla gia’ citata, e piu’ recente, Cass. n. 15839 del 2020).
3.1.3. Atteso il generale disposto dell’articolo 2935 c.c., costituisce parimenti principio consolidato che “la prescrizione dell’azione ex articolo 2394 c.c., pur quando esercitata dalla procedura, decorre dal momento in cui l’attivo si sia palesato in modo oggettivamente percepibile da parte dei creditori come inidoneo a soddisfarli: non si tratta di aprire la strada ad un soggettivismo psicologico, ma della valutazione astratta di conoscibilita’: non gia’ mero fatto soggettivo di conoscenza del danno da parte del titolare dell’azione, bensi’ rilievo del dato oggettivo della sua conoscibilita’ da parte dei terzi creditori, posti, cosi’, nella condizione di poter esercitare il proprio diritto” (cosi’, in motivazione, Cass. n. 31204 del 2017, non massimata; nello stesso senso, in motivazione, Cass. n. 15839 del 2020).
3.1.4. Secondo (OMISSIS), quello dell’eccedenza delle passivita’ sulle attivita’, quale criterio per valutare l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti, sarebbe inapplicabile alle societa’ assicurative, caratterizzate dalla cd. “inversione del ciclo produttivo”, per le quali, dunque, l’insolvenza si puo’ realizzare anche in presenza di un patrimonio netto di segno positivo. Poiche’, nella specie, tale insolvenza era stata riscontrata dall’ISVAP gia’ nell’aprile del 1996, allorche’ questa “aveva “accertato una deficienza del margine di solvibilita’ e delle attivita’ di copertura delle riserve tecniche” (cosi’ consulenza pag. 9), ossia come risultassero carenti proprio quelli che sono i tipici indicatori della solvibilita’ dell’impresa assicurativa”, e tenuto conto che, nel novembre 1997, l’Isvap “ebbe ad accertare nuove violazioni delle norme dirette ad assicurare l’integrita’ patrimoniale dell’impresa”, si deduce che questi dati di fatto sarebbero stati “conoscibili dai terzi in virtu’ della natura pubblica di ISVAP”, sicche’ l’insolvenza di (OMISSIS) era percepibile dai creditori, “se non dall’aprile 1996, almeno dal novembre 1997”, con conseguente prescrizione dell’azione di responsabilita’ dei creditori sociali, intrapresa dalla menzionata societa’ in liquidazione coatta amministrativa solo il 24 febbraio 2003.

 

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3.1.5. Sebbene la giurisprudenza di legittimita’ non abbia mancato di considerare la peculiarita’ dell’attivita’ delle imprese assicurative e del loro concreto modus operandi ai fini dell’accertamento del loro stato di insolvenza (cfr. Cass. n. 16746 del 2013, secondo cui “ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza di una impresa assicurativa, non e’ irrilevante il rapporto tra risorse finanziarie e riserve accantonate, con la conseguenza che il pagamento degli indennizzi effettuato utilizzando la liquidita’ dei premi raccolti, da destinarsi alla copertura di rischi non ancora maturati, costituisce un chiaro indice di incapacita’ di adempiere regolarmente, o con mezzi normali, alle proprie obbligazioni”; si veda pure Cass. n. 1645 del 2014, a tenore della quale, “in tema di liquidazione coatta amministrativa, costituiscono indici sintomatici dello stato di insolvenza di una societa’ assicurativa sia il marcato sbilanciamento tra attivo e passivo patrimoniale, in assenza di circostanze obiettive che giustifichino la prospettiva di un futuro andamento favorevole in un contesto di persistente fiducia della quale goda l’impresa sul mercato, sia l’inadeguatezza del rapporto tra risorse finanziarie e riserve accantonate, tale che l’impresa sia costretta ad utilizzare la liquidita’ rinveniente dai premi raccolti – da destinarsi alla copertura di rischi non ancora maturati – per il pagamento degli indennizzi, perche’ entrambi rivelatori dell’impotenza della societa’ debitrice a soddisfare regolarmente, o con mezzi normali, le proprie obbligazioni”), cio’ che non persuade del riportato assunto di (OMISSIS) e’ la sua conclusione; atteso che, a tacer d’altro, le menzionate comunicazioni dell’ISVAP (successivamente sostituita, in tutti i suoi poteri e funzioni, dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS – con il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, emanato dal Governo nell’ambito delle politiche di spending review, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che l’ha posto sotto la vigilanza della Banca d’Italia) alla (OMISSIS) avevano rilevanza meramente endosocietaria, e, pertanto, affatto inidonee a manifestare ai creditori sociali, in assenza di qualsivoglia inadempimento della societa’ nei loro confronti, la reale situazione dell’impresa di assicurazione.

 

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3.1.6. Da cio’ consegue che, in carenza di adeguata dimostrazione della oggettiva percepibilita’, da parte dei creditori sociali, della situazione di deficit patrimoniale della (OMISSIS) prima dell’adozione, il 12 marzo 1998, del provvedimento di sua messa in liquidazione coatta amministrativa, il termine di prescrizione dell’azione dei creditori sociali non poteva che cominciare a decorrere da quest’ultima data, altresi’ ricordandosi che la verifica della ricorrenza di elementi oggettivi, conoscibili dai creditori, dai quali risulti l’insufficienza del patrimonio sociale, e’ questione di fatto tipicamente rimessa all’accertamento del giudice del merito (in questo senso, cfr.: Cass. n. 21662 del 2018, in motivazione; Cass. n. 8426 del 2013; Cass. n. 31204 del 2017).
3.2. Da ultimo, va osservato che, diversamente da quanto sostenuto da (OMISSIS), nemmeno sussiste la “contraddittorieta’ obbiettiva e palese” della motivazione adottata dalla corte distrettuale per disattendere l’eccezione di prescrizione dal medesimo innanzi a essa ribadita. Non vi e’ chi non veda, infatti, la chiara diversita’ dei piani di valutazione tra l’affermazione, ai soli fini della oggettiva non percepibilita’ dell’insufficienza patrimoniale della societa’, secondo cui il patrimonio netto della (OMISSIS) era “apparentemente positivo” nel bilancio al 31.12.1996, e quella, volta alla quantificazione del danno, concernente la situazione di patrimonio negativo, per circa otto miliardi di lire italiane, concretamente accertata dal consulente tecnico di ufficio in relazione alle poste attive e passive del bilancio predetto, non corrette alla luce dei principi contabili dell’epoca. Il tutto non senza rimarcare che l’analisi del bilancio societario, pure in una scrupolosa lettura e persino quando presenti perdite, non necessariamente conduce alla conoscibilita’ dell’insufficienza patrimoniale da parte dei creditori: cio’, per la stessa disciplina di redazione del documento contabile, secondo cui, ai sensi dell’articolo 2426 c.c., i valori espressi nelle voci di bilancio ben possono non coincidere con quelli di mercato, essendo a volte superiori (come per le rimanenze) o consistentemente inferiori a quelli (come per gli immobili, per i criteri anteriori).

 

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Ne deriva che ancor meno tale conoscibilita’ e’ integrata dal bilancio che presenti utili, il quale, secondo l’id quod plerumque accidit, piuttosto e’ idoneo a fondare l’affidamento dei creditori sulla solidita’ patrimoniale della societa’ e sulla garanzia patrimoniale generica assolta dal suo patrimonio.
3.3. La tempestivita’, per le ragioni finora esposta, dell’esercitata azione dei creditori sociali priva di qualsivoglia rilevanza l’ulteriore argomento dell’odierno ricorrente principale circa l’omessa valutazione del suo motivo di appello sull’errore in cui sarebbe incorso il tribunale per non avere tenuto conto del fatto che la sottoposizione ad indagine del (OMISSIS) si era conclusa con decreto di archiviazione, dovendosi cosi’ escludere, a suo dire, l’applicazione dell’articolo 2947 c.c., comma 3, in relazione al termine di prescrizione dell’azione sociale di responsabilita’ pure ricompresa in quella intrapresa da (OMISSIS).
4. Il secondo motivo del ricorso di (OMISSIS) e’ inammissibile.
4.1. Invero, e’ utile ricordare che la giurisprudenza di legittimita’, ancora recentemente (cfr. anche nelle rispettive motivazioni: Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018), ha chiarito che: a) il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) puo’ rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto, intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente (perche’, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro) ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua (pur corretta) interpretazione (cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, ne’ falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiche’ essa si colloca al di fuori dell’ambito interpretativo ed applicativo della norma di legge; c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) e’ segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, diversamente dalla prima, e’ mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (in questo senso, cfr.: Cass., S.U., n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); d) le doglianze attinenti non gia’ all’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensi’ all’erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr.: Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).

 

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4.2. Fermo quanto precede, l’odierna doglianza di (OMISSIS), per come concretamente argomentata, mostra di non tenere conto del fatto che la circostanza che il parere dell’ISVAP del 2 agosto 1996 (in cui erano stati richiamati precedenti accertamenti ispettivi effettuati nel giugno 1996, dai quali era emerso che l’operazione posta in essere con (OMISSIS) aveva ulteriormente compromesso la gia’ precaria situazione patrimoniale della societa’) fu reso prima dell’assunzione, da parte sua, della carica di amministratore di (OMISSIS) s.p.a. (cosi’ come anteriore era l’operazione fatta con (OMISSIS)), mentre la successiva, specifica richiesta del medesimo Istituto di creazione di un fondo per l’operazione (OMISSIS) fu successiva all’uscita del menzionato ricorrente dal consiglio di amministrazione di quella societa’, non rileva, perche’ cio’ che e’ stato concretamente imputato a (OMISSIS) e’ che, in sede di approvazione del bilancio 1996 (avvenuta nel primo semestre 1997, quando, dunque, lui era in carica), la societa’ aveva a disposizione elementi sufficienti (ricavabili, appunto, dal citato parere ISVAP) per valutare la opportunita’ di appostare un adeguato fondo rischi per la descritta operazione (OMISSIS). Ne’, in contrario, possono assumere valore determinante (a) l’avere la societa’ di revisione regolarmente certificato il bilancio suddetto o (b) il parere pro veritate del legale della societa’ che, anteriormente all’approvazione di detto bilancio, aveva rassicurato circa la possibilita’ di recupero del credito verso (OMISSIS).
4.2.1. Il motivo si dilunga nel tentativo di fornire una diversa lettura di quei documenti; ergo, sostanzialmente, deduce una violazione di legge attraverso un’inammissibile riconsiderazione delle risultanze istruttorie, dovendosi qui ricordare che, invece, il vizio di un provvedimento decisorio previsto dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilita’ del motivo giusta la disposizione dell’articolo 366 c.p.c., n. 4), non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimita’, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr., tra le piu’ recenti, Cass. n. 16700 del 2020).

 

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Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della preliminare indicazione delle singole norme asseritamente violate, ma non dimostrati attraverso una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr.: Cass. n. 24298 del 2016; Cass. n. 5353 del 2007). In altri termini, la denuncia di violazione di legge ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), ivi formalmente proposta, non puo’ essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), posto che non e’ consentita in sede di legittimita’ una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (in questo senso, cfr., ex multis: Cass. n. 1636 del 2020; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 13954 del 2007; Cass. n. 12052 del 2007; Cass. n. 7972 del 2007; Cass. n. 5274 del 2007; Cass. n. 2577 del 2007; Cass. n. 27197 del 2006; e cosi’ via, sino a risalire a Cass. n. 1674 del 1963, la quale affermo’ il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioe’ che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte e’ incensurabile in Cassazione”). Non spetta, invero, a questa Corte condividere, o meno, la ricostruzione fattuale della decisione impugnata, ne’ procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, onde sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudici di merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008).
4.3. Neppure giova al (OMISSIS) l’insistere su di una pretesa apparenza ovvero illogicita’ della motivazione, in parte qua, della sentenza impugnata (con riferimento alla diversa valutazione di una medesima circostanza, nel bilancio relativo al 1996 ed in quello del 1997).

 

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4.3.1. Invero: i) la giurisprudenza di legittimita’ ha ripetutamente chiarito (cfr. ex aliis, nelle rispettive motivazioni: Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021) che e’ possibile ravvisare una “motivazione apparente” nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l’identificazione dell’iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche e prive di qualsiasi riferimento ai motivi del contendere, tali da non consentire di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice. Un simile vizio, da apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensi’ unicamente sotto il profilo dell’esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021, in motivazione), evidentemente non sussiste nella specie, avendo la corte di appello fornito un’esaustiva giustificazione delle ragioni per cui ha respinto il corrispondente motivo di gravame del (OMISSIS) sul punto; ii) per il resto, la censura si risolve, essenzialmente, nella prospettazione di un vizio motivazionale, al di fuori, pero’, del limitato perimetro applicativo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – nel testo introdotto dal Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 23 febbraio 2015) – il quale riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (cfr.: Cass., S.U., n. 16303 del 2018, in motivazione; Cass. n. 395 del 2021, in motivazione; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015), sicche’ sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., ex aliis: Cass. n. 4477 del 2021, in motivazione; Cass. n. 395 del 2021, in motivazione, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).

 

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5. Il terzo motivo del ricorso del (OMISSIS) e’ parimenti inammissibile.
5.1. Invero, deve innanzitutto osservarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimita’, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che trova la propria ragion d’essere nella necessita’ di consentire al giudice di legittimita’ di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte – vale anche in relazione ai motivi di gravame rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito (cfr. Cass. n. 29495 del 2020).
5.1.1. L’odierna doglianza, invece, non riporta il concreto tenore letterale del corrispondente motivo formulato da (OMISSIS) innanzi alla corte di appello e dalla stessa ritenuto inammissibile perche’ non aveva investito una delle rationes decidendi adottate dal tribunale (in particolare, quella riguardante l’aver compiuto una nuova operazione, in violazione dell’articolo 2449 c.c., nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alla riforma del diritto societario di cui al Decreto Legislativo n. 6 del 2003), in relazione alla riconosciuta sua responsabilita’ per l’acquisto, ad opera di (OMISSIS) s.p.a., nei primi mesi 1997, dopo che si era verificata la perdita del capitale sociale, di un terreno ubicato a (OMISSIS), per un prezzo giudicato fuori mercato (circa quattro miliardi di lire italiane).
Va qui solo ricordato che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimita’ ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilita’ del motivo di censura, onde il ricorrente non e’ dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilita’) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per il principio di autosufficienza di esso (cfr.: Cass. n. 22880 del 2017; Cass. n. 20405 del 2006; Cass. n. 9734 del 2004).
5.2. A tanto deve aggiungersi, in via assolutamente dirimente, che nemmeno in questa sede e’ stata adeguatamente giustificata la compatibilita’ dell’acquisto immobiliare predetto con lo scopo liquidatorio proprio di una societa’ che, avendo interamente perso il capitale sociale al 31.12.1996 (per effetto di quanto si e’ gia’ detto circa il suo corrispondente bilancio), doveva considerarsi gia’ in stato di scioglimento.
5.2.1. Infatti, l’articolo 2447 c.c., nel testo – qui applicabile ratione temporis – vigente prima della riforma societaria del 2003, stabiliva, con una disciplina sostanzialmente rimasta immutata, che qualora, in conseguenza di perdite, si fosse determinata la riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale, gli amministratori avrebbero dovuto senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore a tale minimo ovvero la trasformazione della societa’.
La giurisprudenza di legittimita’, poi, ha costantemente affermato, nel vigore della disciplina anteriore alla riforma suddetta, che nell’ipotesi prevista dall’articolo 2448 c.c., comma 1, n. 4), (riduzione del capitale al di sotto del minimo legale), lo scioglimento della societa’ si produce automaticamente ed immediatamente, salvo il verificarsi della condizione risolutiva costituita dalla reintegrazione del capitale o della trasformazione della societa’ ai sensi dell’articolo 2447 c.c. (ipotesi in nessun modo documentate nella specie), in quanto, con il verificarsi dell’anzidetta condizione, risolutiva, viene meno ex tunc lo scioglimento della societa’ (in questo senso, cfr.: Cass. n. 9619 del 2009; Cass. n. 4923 del 1995; Cass. n. 8928 del 1994; Cass. n. 4089 del 1980).

 

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Da cio’ deriva che la mancata adozione, da parte dell’assemblea, dei provvedimenti di azzeramento e ripristino del capitale sociale o di trasformazione della societa’ in altro tipo, compatibile con la situazione determinatasi, non esonera gli amministratori da responsabilita’ per aver proseguito l’attivita’ d’impresa in violazione del divieto di nuove operazioni (tali considerandosi “tutti quei rapporti giuridici che, svincolati dalle necessita’ inerenti alla liquidazione delle attivita’ sociali, vengono costituiti dagli amministratori, con assunzione di ulteriori vincoli per l’ente, e siano preordinati al conseguimento di nuovi utili”: cfr. Cass. nn. 9887 e 1035 del 1995) sancito dall’articolo 2449 c.c..
6. Complessivamente insuscettibile di accoglimento, poi, e’ il quarto motivo del ricorso di (OMISSIS).
6.1. Invero, nella misura in cui e’ diretto a contestare il quantum (Euro 2.000.000) del danno liquidato dal tribunale in favore di (OMISSIS) s.p.a. in l.c.a. e confermato dalla corte di merito, lo stesso si rivela inammissibile – in quanto sostanzialmente volto ad una rivisitazione, sul punto, del merito della decisione impugnata – ove solo si consideri il prezzo (circa quattro miliardi di lire italiane) del menzionato immobile in (OMISSIS) acquistato da (OMISSIS) s.p.a. in violazione, come si e’ gia’ riferito, del divieto di cui all’articolo 2449 c.c.. Ne’, in contrario, potrebbe assumere valore significativo l’assunto di (OMISSIS) secondo cui la venditrice l’avrebbe voluto riacquistare allo stesso prezzo.
6.2. Per il resto, la censura lamenta un’asserita, mancata decurtazione, dall’importo risarcitorio complessivamente liquidato in favore di (OMISSIS) s.p.a. in l.c.a., delle relative quote di esso gravanti sugli altri originari convenuti/condebitori solidali che avevano concluso, nel corso del giudizio di primo grado, pretesi accordi transattivi con l’anzidetta societa’.
6.2.1. La corrispondente doglianza, pero’, presuppone, logicamente, l’accertamento – di natura chiaramente fattuale e, come tale, precluso a questa Corte – dell’effettivo contenuto di quegli accordi, posto che, secondo l’odierna controricorrente, si sarebbe trattato soltanto di mere rinunce alle domande nei confronti di quei condebitori solidali, senza accertamento di alcuna loro responsabilita’ (cfr. pag. 25 del controricorso).
6.2.2. Nella sentenza impugnata, poi, nulla si rinviene su questo specifico aspetto e le affermazioni della corte distrettuale (pag. 12 della sentenza impugnata) circa la non ravvisabilita’ di “un’omessa pronuncia sulle istanze istruttorie svolte dall’appellante” ed il non essere stato chiarito dal (OMISSIS) “in questo grado di giudizio, la rilevanza delle prove dedotte”, si rivelano significative di un implicito rigetto di quei mezzi istruttori (tra cui, come emerge dal foglio di precisazione delle conclusioni del (OMISSIS) allegato alla medesima sentenza, l’ordinarsi “alla (OMISSIS) s.p.a. in l.c.a. l’esibizione degli atti di transazione intervenuti con (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
7. Venendo, infine, al ricorso incidentale del (OMISSIS), lo stesso si rivela inammissibile in ragione della novita’ della questione ivi proposta.

 

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7.1. Invero, nel proprio “controricorso recante ricorso incidentale”, egli espone (cfr. pag. 4 e ss.) che “…Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9798/11, depositata il 19 luglio 2011, con riferimento alla domanda di garanzia promossa da (OMISSIS) nei confronti dell’ing. (OMISSIS), cosi’ decideva: “La procedura attrice non ha proposto o esteso alcuna domanda nei confronti del terzo chiamato (OMISSIS), che non ha accettato la rinuncia agli atti nei suoi confronti da parte del chiamante (OMISSIS). Pertanto, l’ambito della sua responsabilita’ eventuale deve essere considerato sotto il profilo della soccombenza virtuale ai fini della condanna alle spese processuali, essendo venuto meno solo l’interesse del chiamante ad ottenere una pronuncia sulla sua responsabilita’… Dato atto della cessazione della materia del contendere tra il convenuto (OMISSIS) ed il terzo chiamato (OMISSIS), condanna (OMISSIS) a rimborsare al terzo chiamato (OMISSIS) le spese di lite….” In motivazione, il Tribunale riteneva “priva di fondamento giuridico l’obbligazione di garanzia, di fonte contrattuale, in quanto manca un titolo che giustifichi la responsabilita’ contrattuale del (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), dal momento che il professionista aveva redatto la stima su incarico della societa’ (OMISSIS); che ove la domanda di manleva fosse interpretata quale domanda di rivalsa interna della quota di solidarieta’, passiva doveva ritenersi assorbente l’eccezione di prescrizione dell’azione, in quanto l’atto di acquisto del terreno era stato effettuato in data 30.4.1997 ed il primo atto interruttivo della prescrizione era rappresentato dalla citazione del terzo in giudizio, notificata in data 21.5.2003″…”.
7.1.1. Nessun dubbio, quindi, puo’ sorgere circa il fatto che il giudice di prime cure regolo’ le spese del rapporto processuale intercorso tra (OMISSIS) (chiamante in causa) e (OMISSIS) (chiamato) alla stregua del principio della c.d. soccombenza virtuale e previa declaratoria di cessazione della materia del contendere tra gli stessi.

 

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7.2. Nel medesimo controricorso si legge ancora (cfr. pag. 5) che, “…Con atto di citazione notificato all’ing. (OMISSIS) in data 18 ottobre 2012, il sig. (OMISSIS) promuoveva appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Milano fondato su due motivi: violazione dell’articolo 106 c.p.c. (estensione automatica dell’azione al chiamato e, dunque, applicazione della responsabilita’ contrattuale); violazione dell’articolo 2935 c.c. (violazione del dies a quo per il decorrere della prescrizione in caso di responsabilita’ extracontrattuale). Il sig. (OMISSIS) rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni “voglia codesta Corte, contrariis rejectis, previa ogni declaratoria del caso, in riforma dell’appellata sentenza, disporre a carico dell’appellato ing. (OMISSIS) le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”. Si costituiva in giudizio l’ing. (OMISSIS) chiedendo il rigetto delle domande avverse ed insistendo per la conferma della sentenza di primo grado…”. Nulla, dunque, l’odierno ricorrente incidentale aveva obbiettato quanto all’applicazione del principio di soccombenza virtuale, in luogo di quello c.d. di causalita’ (da lui invocato solo in questa sede di legittimita’, peraltro, e per la prima volta, anche nei confronti della originaria parte attrice), ad opera del tribunale, che pure gli aveva riconosciuto, in danno del (OMISSIS), le spese del giudizio di primo grado.
7.3. Si e’ gia’ detto, poi (cfr. § 2.1. dei “Fatti di causa”), che la corte distrettuale, nell’accogliere l’appello incidentale di (OMISSIS), ha qualificato la domanda originariamente svolta da quest’ultimo, nei confronti del terzo chiamato (OMISSIS), come volta ad ottenerne la declaratoria di responsabilita’ a titolo di illecito extracontrattuale, per averlo indotto in errore sulla congruita’ del prezzo offerto per l’acquisto del terreno a (OMISSIS). Considerato, altresi’, che il gravame del primo aveva investito la sola statuizione sulle spese resa dal tribunale in relazione al suo rapporto con il predetto terzo da lui chiamato in causa, ha giudicato fondata la domanda predetta, in base al principio della soccombenza virtuale, ed ha condannato (OMISSIS) al pagamento in favore di (OMISSIS) (anche) delle spese processuali di primo grado.
7.3.1. Entrambi i giudici di merito, pertanto, hanno statuito sulle spese del rapporto processuale tra (OMISSIS) e (OMISSIS): i) dando atto che la rinuncia del primo, nei confronti del secondo, non era stata da questi accettata; utilizzando il principio della c.d. soccombenza virtuale e sul presupposto della intervenuta e dichiarata cessazione del contendere tra gli stessi (pronunciata dal tribunale, senza alcuna successiva impugnazione sul punto).
7.3.2. (OMISSIS), poi, giova ribadirlo, innanzi alla corte milanese si e’ limitato – come si e’ precedentemente riferito – a concludere per il mero rigetto dell’appello promosso nei suoi confronti da (OMISSIS), ne’ risulta aver mai chiesto, per l’ipotesi di un eventuale accoglimento, la conferma della condanna disposta, in suo favore, dal tribunale, magari proprio alla stregua del diverso principio di c.d. causalita’, oggi invocato, in luogo di quello di c.d. soccombenza virtuale, concretamente applicato nella sentenza ivi impugnata.
7.4. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che, ai sensi dell’articolo 91 c.p.c., il “carico finale” delle spese processuali grava sulla parte soccombente, tenuta a sopportare in via definitiva quelle da lei anticipate ed a rimborsare le spese sostenute dalla controparte vittoriosa.
7.4.1. Si tratta, all’evidenza, di una regola che concorre a realizzare la pienezza ed effettivita’ del diritto di azione e di difesa costituzionalmente garantito (articolo 24 Cost.): la condanna alle spese del soccombente risponde, infatti, all’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un’attivita’ processuale per veder riconosciuto un proprio diritto. Viene, dunque, data attuazione al principio per cui la necessita’ di agire o resistere in giudizio non deve andare a danno della parte che ha ragione.
7.5. Significative divergenze euristiche sussistono, pero’, in ordine alla nozione di soccombenza ed alla ratio della regola sancita dall’articolo 91 c.p.c..
7.5.1. Secondo un’opinione – elaborata nella vigenza dell’abrogato codice di rito e tuttora maggioritaria – la modalita’ di distribuzione definitiva delle spese prevista dalla menzionata disposizione e’ conseguenza automatica del fatto oggettivo della soccombenza, scevra da qualsiasi connotazione sanzionatoria e dalla valutazione di elementi soggettivi o di profili di responsabilita’. In questa prospettiva, soccombente e’ la parte le cui domande non siano state accolte, pur se per motivi diversi dal merito, o che veda accolte domande o eccezioni sollevate dalla controparte e, piu’ precisamente, la parte: a) alla quale e’ stato negato il riconoscimento, in tutto o in parte, della situazione giuridica dedotta; b) nei confronti della quale e’ stata dichiarata l’esistenza di una situazione giuridica altrui.
7.5.2 In altri e contrapposti approcci dogmatici, invece, si valorizzano, ai fini del riparto delle spese, connotati di matrice soggettiva.
7.5.3. Secondo la c.d. teoria della causalita’, invero, il fondamento della condanna alle spese risiede nell’antigiuridicita’ del comportamento preprocessuale della parte, di cui la soccombenza, oggettivamente intesa, degrada a – piu’ importante – indice rilevatore. Soccombente e’, quindi, la parte che, lasciando insoddisfatta una altrui fondata pretesa o azionando una pretesa accertata infondata o, piu’ in generale, con la sua condotta anteriore al giudizio, ha “dato causa”, ha provocato l’insorgere della controversia.
7.5.3.1. Frequenti applicazioni di un siffatto principio si rinvengono proprio nella disciplina delle spese relative alla chiamata in causa del terzo: cosi’, in ipotesi di chiamata in garanzia ad opera della parte convenuta, il rimborso delle spese sostenute dal terzo va posto a carico dell’attore, ove questi risulti soccombente nei confronti del convenuto in ordine alla pretesa che ha provocato e reso necessaria la chiamata del terzo, in ragione del principio di causalita’, che governa la regolamentazione delle spese di lite, a nulla rilevando il fatto che l’attore non abbia proposto alcuna domanda nei riguardi del terzo e quindi manchi tra loro un diretto rapporto processuale (cfr.: Cass. n. 4195 del 2018; Cass. n. 23552 del 2011; Cass. n. 7674 del 2008; Cass. n. 5027 del 2008; Cass. n. 4958 del 2007), e fatta salva l’ipotesi di una soccombenza nel rapporto chiamante-chiamato (ad esempio, per l’infondatezza della chiamata in garanzia. Cfr. Cass. n. 18205 del 2007; Cass. n. 12301 del 2005. Si veda, altresi’, Cass. n. 10904 del 2017, secondo cui, allorche’ il convenuto chiami in causa un terzo ai fini di garanzia impropria e tale iniziativa non si riveli palesemente arbitraria, legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell’attore, pone a carico di quest’ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, ancorche’ nella seconda fase del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta, in quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall’altro, l’onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza, mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l’attore ed il terzo, bensi’ dalla responsabilita’ del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente e’ rimasto coinvolto il terzo).
7.6. La soccombenza, poi, e’ intesa in senso virtuale, cioe’ come apprezzamento prognostico sulla presumibile fondatezza della domanda proposta, nella peculiare ipotesi di cessazione della materia del contendere (cfr.: Cass. n. 2215 del 2015; Cass. n. 10553 del 2009; Cass. n. 24642 del 2008; Cass. n. 19160 del 2007; Cass. n. 21244 del 2006), la quale, tuttavia, presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l’allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, ove ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato e, quindi, il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza. Se, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell’inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell’azione, dichiarandone l’infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali (cfr. Cass. n. 16150 del 2010).
7.7. Tanto premesso, rileva il Collegio che la giurisprudenza di legittimita’ ha affermato (cfr. amplius, Cass. n. 25781 del 2013) che, “in sede di regolamentazione delle spese in caso di rinuncia agli atti del giudizio, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore rinunciante, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda (Cass. n. 21933/06). La norma dell’articolo 306 c.p.c., per cui il rinunciante, salvo diverso accordo, deve rimborsare le spese alle altre parti, costituisce un’applicazione del principio di causalita’ e non di soccombenza, principio che con riguardo alla posizione del terzo chiamato si attua mediante un’operazione di logica giuridica resa dall’espressione per cui causa causae est causa causati. Pertanto, il giudice di merito, come non deve operare alcuna delibazione sulla soccombenza virtuale, cosi’ neppure deve valutare se la domanda attorea si estendesse o meno al terzo, essendo necessario e sufficiente stabilire solo se l’instaurazione del rapporto processuale fra il chiamante e il chiamato fosse giustificata dal contenuto della domanda proposta dall’attore verso il convenuto”.
7.8.1. Nell’odierna fattispecie, tuttavia, questo principio – evidentemente espressione dell’orientamento riconducibile alla gia’ descritta teoria della c.d. causalita’ – non puo’ trovare applicazione perche’ il suo mancato utilizzo oggi ascritto da (OMISSIS) alla sentenza impugnata caratterizzava, allo stesso modo, anche la decisione di primo grado (benche’ a lui favorevole), pure improntata alla predilezione del diverso indirizzo interpretativo secondo cui il riparto delle spese processuali e’ conseguenza automatica del fatto oggettivo della soccombenza (sebbene, nella specie, solo virtuale), scevra da qualsiasi connotazione sanzionatoria e dalla valutazione di elementi soggettivi o di profili di responsabilita’. Ne’ il (OMISSIS) risulta aver mai chiesto, per l’ipotesi di un eventuale accoglimento del gravame del (OMISSIS), la conferma della condanna disposta, in suo favore, dal tribunale, magari proprio alla stregua del diverso principio di c.d. causalita’, oggi invocato per la prima volta, in luogo di quello di c.d. soccombenza virtuale concretamente applicato (anche) nella sentenza ivi impugnata.
7.4.2. Conclusione, quest’ultima, che assorbe ogni ulteriore profilo dell’odierna doglianza del ricorrente incidentale suddetto, atteso che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilita’, questioni che siano gia’ comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimita’ questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito ne’ rilevabili d’ufficio (cfr., ex aliis: Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013).
8. In definitiva: i) il ricorso principale del (OMISSIS) va respinto, condannandosi quest’ultimo al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimita’, sostenute dalla sola controricorrente costituita (OMISSIS) s.p.a. in l.c.a. (non essendo il controricorso di (OMISSIS) rivolto nei suoi confronti), alla stregua del principio di soccombenza; ii) il ricorso incidentale di (OMISSIS) va dichiarato inammissibile, condannandosi lo stesso al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimita’, sostenute dal solo controricorrente costituito (OMISSIS), in virtu’ del medesimo principio.
8.1. Deve darsi atto, infine, – in assenza di ogni discrezionalita’ al riguardo (cfr.: Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., S.U., n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del (OMISSIS) e del (OMISSIS), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i loro ricorsi, rispettivamente, principale ed incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto, mentre “spettera’ all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale di (OMISSIS) e dichiara inammissibile quello incidentale di (OMISSIS).
Condanna il (OMISSIS) al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimita’ sostenute dalla (OMISSIS) s.p.a. in l.c.a., che si liquidano in Euro 200 per esborsi e in Euro 17.000 per compenso di avvocato, oltre alle spese forfetarie pari al 15% del compenso, I.V.A. e c.p.A. come per legge.
Condanna il (OMISSIS) al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimita’ sostenute dal (OMISSIS), che si liquidano in Euro 200 per esborsi e in Euro 2.200 per compenso di avvocato, oltre alle spese forfetarie pari al 15% del compenso, I.V.A. e c.p.A. come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del (OMISSIS) e del (OMISSIS), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i loro ricorsi, rispettivamente principale ed incidentale, giusta dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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