Reggenza ad interim di unità operative non giustifica un incremento retributivo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 15 gennaio 2019, n. 836.

La massima estrapolata:

La reggenza ad interim di unità operative diverse da quella di cui il dirigente pubblico è titolare non giustifica un incremento retributivo a favore dell’interessato, trattandosi di funzioni che rientrano nei compiti istituzionali del dipendente, per il quale vige il principio di onnicomprensività retributiva in base all’articolo 24 del Dlgs 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego).

Ordinanza 15 gennaio 2019, n. 836

Data udienza 25 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 20495/2013 proposto da:
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FROSINONE, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1667/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/03/2013 R.G.N. 7843/2010.

RILEVATO

che:
1. Il Dott. (OMISSIS), dipendente della Asl di Frosinone quale dirigente amministrativo apicale, responsabile dell’Area Risorse Umane Settore organizzazione e sviluppo, adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Frosinone per rivendicare, in aggiunta al trattamento retributivo percepito, il pagamento di ulteriori indennita’ di posizione e indennita’ di risultato per il periodo, di circa trentadue mesi, durante il quale aveva ricoperto, in sequenza, altri incarichi dirigenziali in aggiunta a quello di cui era titolare, incarichi che assumeva essergli stati conferiti per vacanza dei posti ricoperti e non per assenza del titolare.
2. Il Tribunale adito accoglieva la domanda e condannava la Asl di Frosinone al pagamento, in favore del ricorrente, della retribuzione di posizione della struttura complessa ricoperta ad interim, ritenendo che tale attivita’ non potesse rientrare nei compiti e nelle funzioni proprie del dirigente, ai sensi del Decreto Legislativo n. 29 del 1993, articolo 24, comma 3, considerato che era stato affidato al (OMISSIS) un incarico di struttura complessa completamente diverso rispetto a quello istituzionalmente ricoperto.
3. L’Azienda sanitaria impugnava tale sentenza invocando l’applicazione del principio di onnicomprensivita’ della retribuzione vigente nel settore pubblico.
4. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza ora impugnata, rigettava l’appello osservando che, se e’ vero che il Decreto Legislativo n. 29 del 1993, articolo 24, comma 3, recepito dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 24, ha stabilito in via programmatica il principio di onnicomprensivita’ della retribuzione, il successivo articolo 27, ha previsto che le Regioni devono adeguare il proprio ordinamento ai principi contenuti nel medesimo decreto, tenendo conto delle relative peculiarita’, e che l’articolo 58 dello stesso Testo Unico disciplina il conferimento di incarichi extraistituzionali ai pubblici dipendenti, prevedendo in tali casi l’erogazione di compensi aggiuntivi. La conseguenza e’ che l’attivita’ per cui e’ causa svolta dall’appellato deve essere intesa come non rientrante tra i compiti istituzionali strettamente connessi all’incarico dirigenziale conferito, di talche’ nel caso in esame non puo’ trovare applicazione il gia’ richiamato principio di onnicomprensivita’.
5. Per la cassazione di tale sentenza la Asl di Frosinone propone ricorso affidato ad un unico motivo, cui resiste il (OMISSIS) con controricorso.

CONSIDERATO

che:
1. Con unico motivo di ricorso la Asl denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 2, comma 3 e articolo 24, comma 3 e articolo 58, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, per erronea applicazione del principio di onnicomprensivita’ della retribuzione dei dipendenti pubblici.
Sostiene che la pronuncia impugnata si pone in contrasto con l’indirizzo consolidato sia della giurisprudenza ordinaria che di quella contabile, che proprio nella specifica materia si e’ piu’ volte pronunciata in relazione al profilo del danno erariale conseguente all’illegittima duplicazione della retribuzione di posizione in favore del dirigente. In particolare, la contrattazione collettiva dirigenziale del comparto sanita’ ha definito la struttura della retribuzione prevedendo, oltre allo stipendio tabellare, solo la retribuzione di posizione e di risultato, per cui anche in relazione al conferimento di incarichi ad interim vige il principio di onnicomprensivita’. In ogni caso, poi, gli incarichi di dirigenza ad interim affidati al Dott. (OMISSIS) mai potrebbero ritenersi incarichi extraistituzionali, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 58.
2. Il ricorso merita accoglimento.
3. In via generale, va osservato che la giurisprudenza di legittimita’ formatasi negli ultimi anni ha affermato il principio – da ritenere ormai consolidato – secondo cui nel pubblico impiego privatizzato vige il principio di onnicomprensivita’ della retribuzione dirigenziale, in ragione del quale il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo, nonche’ qualsiasi incarico conferito dall’amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa. Cosi’ e’ stato ritenuto che il dirigente ministeriale, cui sia stato conferito un incarico aggiuntivo di reggenza presso un altro ufficio pubblico, non ha diritto ad una maggiore remunerazione, ne’, in caso di conferimento illegittimo di tale incarico, puo’ trovare applicazione l’articolo 2126 c.c., riferibile alle ipotesi in cui la prestazione lavorativa sia eseguita in assenza di titolo per la nullita’ del rapporto di lavoro e non a quelle in cui i compiti attribuiti, sia pure sulla base di determinazioni amministrative illegittime, siano comunque riconducibili alla qualifica posseduta (Cass. n. 3094 del 2018).
3.1. Specificamente, quanto alla dirigenza medica, e’ stato chiarito che il principio di onnicomprensivita’ della retribuzione, affermato dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 24, comma 3 e articolo 27, comma 1, nonche’ dall’articolo 60, comma 3, del c.c.n.l. comparto dirigenza sanitaria dell’8 giugno 2000, opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l’attivita’ svolta sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all’ufficio ricoperto, ed a mansioni cui il dirigente e’ obbligato rientrando nei normali compiti di servizio, salvi i soli incarichi retribuiti a titolo professionale dall’Amministrazione sulla base di una norma espressa che gliene attribuisca il potere, sempre che cio’ non costituisca comunque espletamento di compiti di istituto (Cass. n. 8261 del 2017).
4. Poiche’ nel caso in esame e’ pacifico che gli incarichi aggiuntivi concernevano la reggenza ad interim di altre unita’ operative diverse da quella di cui il (OMISSIS) era titolare, ancorche’ cio’ comportasse contemporaneamente l’assunzione di (responsabilita’ di due distinte unita’ operative, non puo’ spettare la duplicazione della retribuzione, trattandosi sempre di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del dirigente pubblico e non di funzioni diverse ed ulteriori per le quali esista una precisa e specifica previsione che attribuisca il relativo potere e preveda un compenso aggiuntivo.
5. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza va cassata. Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, puo’ procedersi alla decisione nel merito ex articolo 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto dell’originaria domanda. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimita’ vanno compensate tra le parti in ragione del recente formarsi e consolidarsi della giurisprudenza di legittimita’ nel senso sopra chiarito.
6. Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della Asl ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (legge di stabilita’ 2013).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; compensa le spese dell’intero processo.

Avv. Renato D’Isa

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