Il reato ex articolo 14, comma 5 ter, Dlgs 286/1998

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 8 aprile 2020, n. 11647

Non esclude il reato (ex articolo 14, comma 5 ter, Dlgs 286/1998) l’essere sorpreso a bordo di un treno diretto oltre frontiera, se non si offre il giustificato motivo per cui sia stato impossibile adempiere all’ordine questorile di lasciare il territorio italiano entro 7 giorni.

Sentenza 8 aprile 2020, n. 11647

Data udienza 22 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Immigrazione – Reato ex articolo 14, comma 5 ter, Dlgs 286/1998 – Immigrato sorpreso su un treno diretto oltre frontiera – Giustificato motivo per cui sia stato impossibile adempiere all’ordine questorile di lasciare il territorio italiano entro 7 giorni – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano – Presidente

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste;
nel procedimento nei confronti di:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Tolmezzo in data 22/1/2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, Dott. Orsi Luigi, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito, per l’imputato, l’avv. (OMISSIS), che ha concluso riportandosi alla propria memoria e chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del Giudice di Pace di Tolmezzo in data 22/1/2019, (OMISSIS) e (OMISSIS) furono assolti, perche’ il fatto non sussiste, dal delitto previsto dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 14, comma 5-ter, perche’, senza giustificato motivo, si trattenevano nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine loro impartito dal Questore di Udine, con provvedimenti adottati, rispettivamente, il 12/5/2017 e il 13/6/2017, notificati in pari data, con cui era stato intimato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 14, comma 5-bis, di lasciare l’Italia entro il termine di 7 giorni; fatti accertati in (OMISSIS).
Dalle risultanze dibattimentali era emerso che gli imputati erano stati rintracciati, in data (OMISSIS), a bordo di un treno in servizio sulla tratta (OMISSIS), alla stazione ferroviaria di (OMISSIS), cittadina a pochi chilometri dal confine austriaco. Dopo avere premesso la necessita’ di verificare, ai fini della integrazione del reato, l’esistenza della colpa, il primo Giudice rilevo’ che gli imputati stavano materialmente lasciando il territorio nazionale, sicche’ il reato non poteva ritenersi integrato sotto il profilo soggettivo, non potendo ravvisarsi alcun elemento volontario della loro presenza in Italia al momento dell’accertamento.
2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste, con cui vengono dedotti due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Con il primo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), la mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione alla ritenuta assenza di volontarieta’ nella presenza degli imputati in Italia al momento del controllo, pur derivando la stessa da una loro libera scelta e non risultando che vi fosse stata costrizione di nessun genere, non avendo gli stessi dedotto alcun giustificato motivo in ordine alla loro presenza nel territorio italiano a molti giorni dalla notifica del provvedimento del questore con cui era stato loro ordinato di allontanarsi dall’Italia nel termine di sette giorni. Giustificato motivo il cui onere della prova incomberebbe, secondo la Corte di cassazione, sull’interessato e dovrebbe riguardare situazioni “incidenti sulla sua stessa possibilita’, oggettiva o soggettiva di ottemperare, escludendola o rendendola difficoltosa, alla predetta intimazione”; laddove, al contrario, gli imputati si sarebbero completamente disinteressati del procedimento a loro carico, omettendo di introdurre elementi probatori a proprio favore.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), la inosservanza o erronea applicazione delle norme in materia di colpa, per avere il Giudice di Pace negato la “volontarieta’”, e, dunque, la suitas di cui all’articolo 42 c.p., comma 1 ben diversa dalla colpa di cui all’articolo 43 c.p., comma 1, terzo capoverso della presenza degli imputati in Italia al momento del controllo, nel caso in esame palesemente e necessariamente volontaria, con una inaccettabile lettura dell’elemento soggettivo del reato.
3. In data 18/12/2019, e’ pervenuta in Cancelleria, una memoria a firma dell’avv. (OMISSIS), nell’interesse degli imputati, con la quale e’ stata argomentata l’inconferenza delle argomentazioni sviluppate nel ricorso, di cui e’ stato chiesto il rigetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
2. il Decreto Legislativo n. 26 luglio 1998, n. 286, articolo 14, comma 5-ter, punisce il fatto del cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea il quale, salvo che sussista il giustificato motivo, non ottemperi all’ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis medesimo articolo, da eseguirsi nel termine di sette giorni dall’adozione del provvedimento.
Tale condotta di inosservanza, stante la natura delittuosa della fattispecie in esame, deducibile dalla previsione della multa quale pena pecuniaria per essa contemplata, deve essere oggetto di rappresentazione e volizione da parte dell’agente.
Nel caso di specie, tuttavia, il Giudice di pace ha assolto gli imputati, destinatari dell’ordine di allontanamento, i quali erano stati identificati mentre si trovavano su un treno diretto verso il valico del (OMISSIS), alla frontiera con l’Austria; e che, dunque, verosimilmente si stavano allontanando dal territorio italiano. Per tale motivo, secondo tale impostazione, il reato non poteva ritenersi integrato sotto il profilo soggettivo, dovendosi per un verso verificare, secondo il Giudice di primo grado, l’esistenza della colpa ai fini della integrazione del reato, e non potendo, per altro verso, ravvisarsi alcun elemento volontario della presenza degli imputati in Italia al momento dell’accertamento.
3. Ora, anche a prescindere dal fatto che, come evidenziato dal ricorrente, la formula assolutoria adottata (ovvero quella “perche’ il fatto non sussiste”) sarebbe stata comunque errata (posto che, al limite, essa avrebbe dovuto essere “perche’ il fatto non costituisce reato”), rileva il Collegio che la complessiva ricostruzione accolta non puo’ essere condivisa nelle sue essenziali cadenze logico-giuridiche.
Sotto un primo profilo, infatti, non e’ corretto affermare che il coefficiente psicologico richiesto ai fini della integrazione del delitto in esame sia la colpa, dovendo il medesimo ravvisarsi nel dolo, secondo la regola generale stabilita dall’articolo 43 c.p..
Inoltre, nessun concreto elemento di fatto e’ stato indicato, nella sentenza impugnata, a sostegno dell’argomentazione secondo cui il mancato allontanamento, nel termine di legge, non fosse stato voluto dai due agenti. Manifestamente illogica, infatti, e’ l’affermazione secondo cui essendo stato gli imputati rinvenuti nell’atto di avvicinarsi al confine con l’Italia, con il verosimile proposito di varcarlo per recarsi in Austria, dovesse escludersi la volontarieta’ della loro permanenza in Italia. Cio’ in quanto il coefficiente soggettivo rilevante ai fini della configurabilita’ del delitto in esame deve essere riferito al momento della scadenza del termine per ottemperare l’ordine di allontanamento e non certo a quello, in particolare ove il medesimo sia temporalmente assai distante, in cui l’interessato abbia inteso darvi adempimento.
In proposito, va, infatti, evidenziato che secondo la giurisprudenza di legittimita’ l’eventuale condotta di inosservanza e’ scriminata, per espressa previsione normativa, unicamente quando ricorra un “giustificato motivo”, in ipotesi riconducibile a situazioni di impedimento, oggettivo e soggettivo, che possono richiedere, come avvenuto nella concreta casistica giurisprudenziale, la necessita’ di un periodo anche superiore ai sette giorni per organizzare, concretamente, il viaggio fuori dal territorio dello Stato (in tal senso v. Sez. 1, n. 48927 del 11/7/2019, Momodu, non massimata; Sez. 1, n. 31255 del 7/6/2019, Savane, non massimata; Sez. 1, n. 31253 del:7/6/2019, Fedrick, non massimata).
Nondimeno, nel caso di specie (OMISSIS) e (OMISSIS) – fermati, entrambi, il (OMISSIS) – erano ancora presenti, nel territorio italiano, a distanza di molto tempo dalla notifica – avvenuta, rispettivamente, il 12/5/2017 e il 13/6/2017 dell’intimazione a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni; fermo restando che i due, in ogni caso, non risultano aver dedotto alcunche’ in ordine a eventuali situazioni impeditive, idonee a dimostrare che la permanenza della presenza in Italia non derivasse da una loro libera scelta.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che il provvedimento impugnato presenti i profili di erroneita’ nella ricostruzione giuridica e di manifesta illogicita’ della motivazione lamentati nel ricorso, il quale, pertanto, deve essere accolto. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Giudice di Pace di Tolmezzo in diversa composizione fisica.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altro Giudice di Pace di Tolmezzo.
Si da’ atto che il presente provvedimento e’ sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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