Reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro penale

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|15 novembre 2021| n. 41563.

Reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro penale.

Ai fini della configurabilità del reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro penale, è sufficiente che la condotta abbia ad oggetto un bene sul quale il vincolo è apposto con un atto, pur invalido, ma efficace, e sino a quando gli effetti del sequestro non siano cessati direttamente in forza di legge, ovvero per una pronuncia adottata dall’Autorità giudiziaria o amministrativa. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini della esclusione del reato la illegittimità della confisca, perché tardivamente intervenuta oltre il termine di 120 giorni dal sequestro, previsto dall’art. 204 del codice della strada, trattandosi di provvedimenti autonomi, produttivi di differenti effetti giuridici, che prescindono l’uno dalla validità dell’altro).

Sentenza|15 novembre 2021| n. 41563. Reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro penale

Data udienza 30 settembre 2021

Integrale

Tag – parola: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – REATI CONTRO LA P.A. (IN GENERE) – Reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro penale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VILLONI Orlando – Presidente

Dott. GIORGI Maria Silvia – Consigliere

Dott. AMOROSO Riccardo – rel. Consigliere

Dott. ROSATI Martino – Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/02/2020 emessa dalla Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Senatore Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, l’imputato (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile del reato previsto dall’articolo 334 c.p..
Al predetto si contesta di avere sottratto, rottamandolo, l’autocarro Fiat Iveco di sua proprieta’, sottoposto a sequestro amministrativo il 20 marzo 2017 per violazione dell’articolo 193 C.d.S., ad esso affidato in qualita’ di custode (fatto accertato in data (OMISSIS)).
2. Con atto a firma del difensore di fiducia, (OMISSIS) ha proposto ricorso, articolando i seguenti motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione in merito alla questione dedotta dalla difesa nei motivi di appello circa la sopravvenuta inefficacia del sequestro per effetto del decorso del termine di 120 giorni previsto dall’articolo 204 C.d.S. e la conseguente impossibilita’ per il Prefetto di disporre la confisca.
2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di illogicita’ della motivazione con riguardo al diniego della richiesta di applicazione della causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 131-bis c.p. in considerazione dei precedenti penali, quindi senza adeguatamente valutare tutti gli indici afferenti la condotta, il danno e la colpevolezza dell’agente.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio immotivatamente eccessivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
Quanto al primo motivo se ne deve rilevare la manifesta infondatezza.
Ai fini della configurabilita’ del reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro penale, e’ necessaria la contemporaneita’ della condotta tipizzata con la effettivita’ del vincolo apposto sul bene, con la conseguenza che la prima rileva solo se insiste su cose sequestrate con un atto, pur invalido, ma efficace e sino a quando gli effetti del sequestro non siano cessati o direttamente in forza di legge ovvero per una pronuncia adottata dall’Autorita’ giudiziaria o amministrativa (Sez. 6, n. 36405 del 03/06/2014, Porcheddu, Rv. 260027).
Conseguentemente, il tema della affermata illegittimita’ della confisca perche’ tardivamente intervenuta e’ assolutamente irrilevante ai fini della sussistenza del reato che e’ integrato dalla sottrazione di un bene in sequestro, senza che rilevi l’eventuale invalidita’ della successiva confisca, trattandosi di provvedimenti autonomi dotati di propri effetti che prescindono l’uno dalla validita’ dell’altro.
2. Manifestamente infondato e’ anche il motivo dedotto in merito al diniego della causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 131-bis c.p..
I precedenti penali ed in genere la capacita’ a delinquere possono essere ritenuti ostativi all’articolo 131-bis c.p. non solo se integrano il “comportamento abituale” ma anche quando si traducano in un indice di maggiore gravita’ del fatto sotto il profilo del grado di colpevolezza per la intensita’ del dolo.
Sotto tale profilo la motivazione nel suo complesso non puo’ essere ritenuta carente, essendosi evidenziato come l’aver rottamato il veicolo senza avvisare l’autorita’, una volta affermata l’irrilevanza del tempo decorso tra il sequestro (2013) ed il successivo controllo (2015), e’ indicativo della finalita’ di lucro perseguita dall’imputato in spregio totale del provvedimento di sequestro.
3. Manifestamente infondato e’ anche il motivo di ricorso con il quale vengono denunciati violazione di legge e vizio della motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al complessivo trattamento sanzionatorio.
La considerazione dei precedenti penali, di cui uno anche specifico, costituisce logica premessa anche delle ragioni per cui sono state respinte le censure difensive in merito al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio.
La sentenza impugnata, nel rispetto dei principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimita’ e con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio con la gravita’ del delitto, quale desumibile dalle modalita’ di realizzazione, e con l’intensita’ del dolo sotteso alla condotta illecita.
4. Dalla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila Euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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