Reato di rivelazione di segreto di ufficio

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|27 gennaio 2022| n. 3157.

Integra gli estremi del reato di rivelazione di segreto di ufficio la comunicazione, da parte di un membro della commissione esaminatrice di un pubblico concorso, di elementi diretti a far conoscere anticipatamente, a uno o più concorrenti, con l’esclusione di tutti gli altri, l’oggetto della prova d’esame, trattandosi di notizia “di ufficio” destinata a rimanere segreta.

Sentenza|27 gennaio 2022| n. 3157. Reato di rivelazione di segreto di ufficio

Data udienza 4 novembre 2021

Integrale

Tag – parola: Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio – Non punibilità per particolare tenuità del fatto – Articolo 131 – bis cp – Decisione sulla liquidazione delle spese proposta dalla parte civile – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetan – rel. Consigliere

Dott. GIORGI Maria Silvi – Consigliere

Dott. RICCIO Stefania – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (OMISSIS), nato il (OMISSIS);
2) (OMISSIS), nata il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29/09/2020 della Corte di appello di Genova;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Gaetano De Amicis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Angelillis Ciro, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento alle statuizioni civili pronunciate nei confronti di (OMISSIS) e il rigetto del ricorso di (OMISSIS);
lette le conclusioni del difensore del (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento dei motivi del ricorso.

Reato di rivelazione di segreto di ufficio

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29 settembre 2020 la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato di primo grado dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Imperia il 17 luglio 2019, riqualificando il reato di cui al capo 1) – contestato ai sensi dell’articolo 326 c.p., commi 1 e 3, – in quello previsto dall’articolo 326 c.p., comma 1, e rideterminando in mesi sei di reclusione la pena irrogata a Fabio (OMISSIS), con l’assoluzione di (OMISSIS) dal reato ascrittole al capo 1) perche’ non punibile per la particolare tenuita’ del fatto, in accoglimento dell’accordo intervenuto fra le parti ex articolo 599-bis c.p.p..
La sentenza di primo grado veniva confermata nel resto, con la condanna degli imputati alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili.
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del (OMISSIS), deducendo, con un primo motivo, violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento alla prova orale del 11 maggio 2017, avendo la Corte distrettuale contraddittoriamente sostenuto, dapprima, che le domande erano pervenute al (OMISSIS) dal (OMISSIS) (in occasione di un incontro avvenuto il 4 maggio 2017), quindi, che il (OMISSIS) conosceva autonomamente il contenuto delle domande concorsuali ancor prima e a prescindere dal (OMISSIS), tenuto conto del fatto che l’invio per posta elettronica delle domande al (OMISSIS) da parte del (OMISSIS) (membro della commissione di esame) e’ avvenuto solo in data 9 maggio 2017, ossia qualche giorno dopo l’incontro del (OMISSIS) con il (OMISSIS) (e del (OMISSIS) con il (OMISSIS)).
La sentenza impugnata, dunque, non ha spiegato da chi e quando il (OMISSIS) avrebbe ricevuto le domande che si assumono rivelate al (OMISSIS) il 4 maggio 2017, dal momento che le stesse venivano redatte ed inviate esclusivamente al (OMISSIS), da parte del (OMISSIS), in data 9 maggio 2017.

 

Reato di rivelazione di segreto di ufficio

Analoghe contraddizioni e illogicita’, di conseguenza, inficiano la ricostruzione della dinamica relativa all’incontro avvenuto il 12 aprile 2017, finalizzato, secondo l’impostazione accusatoria, alla rivelazione delle domande di esame per la prova scritta del 13 aprile 2017, tenuto conto sia della nuova ipotesi sostenuta dalla Corte d’appello riguardo alla conoscenza delle domande da altra fonte, sia del fatto che la sentenza impugnata ritiene che lo stesso modus operandi sia stato adottato per entrambe le prove concorsuali.
2.1. Con un secondo motivo si censurano analoghi vizi in ordine alla correlazione tra accusa e sentenza ai sensi dell’articolo 521 c.p.p., per avere la Corte d’appello fornito una diversa ricostruzione del fatto, facendo riferimento alla circostanza relativa alla diretta conoscenza delle prove concorsuali da parte del (OMISSIS), dunque indipendentemente dalla rivelazione del (OMISSIS), almeno per quel che attiene alla prova orale, in contrasto con l’imputazione e la ricostruzione delineata dalla sentenza di primo grado, secondo cui la fonte originaria della rivelazione al (OMISSIS) era proprio il (OMISSIS).
2.2. Con un terzo motivo si lamentano violazioni di legge e vizi di omessa motivazione, anche per travisamento delle prove, riguardo alla valutazione della rilevanza probatoria di prove documentali a discarico del (OMISSIS), prodotte dalla difesa per dimostrarne le capacita’ professionali, i meriti, la vasta conoscenza della materia d’esame e le ragioni degli incontri avvenuti con il (OMISSIS), in considerazione dei ruoli (di dipendente e direttore generaie) da essi rispettivamente ricoperti all’interno della societa’ consortile ” (OMISSIS)” s.c.p.a..
2.3. Con un quarto motivo, infine, si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione, anche per travisamento delle prove, sia in ordine al concorso dell’extraneus nel reato di cui all’articolo 326 c.p., che all’errata identificazione della qualifica di pubblico ufficiale in capo al (OMISSIS): a) sotto il primo profilo si assume che dalle conversazioni oggetto d’intercettazione in prossimita’ delle prove concorsuali (scritta ed orale) non era possibile ricavare, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello, alcuna sollecitazione da parte del (OMISSIS) riguardo alla comunicazione del contenuto delle suddette prove, atteso che era sempre il (OMISSIS) a fissare e a chiedere di volta in volta gli appuntamenti, con la conseguente assenza di condotte istigative da parte dell’imputato sia in relazione all’incontro verificatosi il 12 aprile 2017 che a quello del 4 maggio 2017; b) sotto il secondo profilo si deduce l’omessa considerazione delle doglianze difensive inerenti alla prospettata assenza della qualifica di pubblico ufficiale in capo al (OMISSIS), che rivestiva la carica di direttore generale di un ente pubblico (ossia della societa’ ” (OMISSIS)” s.c.p.a.), ma non ricopriva alcuna qualifica pubblicistica rilevante nel caso di specie, non avendo egli alcun rapporto funzionale con le attivita’ svolte dalla commissione esaminatrice preposta alla svolgimento del concorso e presieduta dal (OMISSIS).

 

Reato di rivelazione di segreto di ufficio

Si evidenzia, al riguardo, che ai fini del concorso dell’extraneus nel reato proprio sarebbe dovuta emergere la prova di una sollecitazione alla rivelazione delle domande, ovvero di una istigazione, da parte del (OMISSIS) nei confronti del pubblico ufficiale, ossia del (OMISSIS): di tanto, pero’, non vi e’ traccia nella motivazione ed, anzi, e’ la stessa sentenza impugnata a sostenere che il (OMISSIS) abbia sollecitato il (OMISSIS) e non il (OMISSIS), per poi ipotizzare, contraddicendosi, che il (OMISSIS) fosse in possesso delle domande indipendentemente dal (OMISSIS).
3. Nell’interesse di (OMISSIS) e’ stato proposto ricorso per cassazione deducendo violazioni di legge e vizi della motivazione la’ dove la Corte di appello, nell’assolvere l’imputata ex articolo 131-bis c.p., l’ha erroneamente condannata alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile, confermando altresi’ le statuizioni civili del giudizio di primo grado.
Si censura, inoltre, la mancanza di motivazione riguardo alle ragioni della condanna pronunciata in favore della parte civile, pur a fronte dell’esito assolutorio del giudizio di appello.
4. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 18 ottobre 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento alle statuizioni civili pronunciate nei confronti di (OMISSIS) e il rigetto del ricorso di (OMISSIS).
5. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 25 ottobre 2021, il difensore del (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), ha replicato alle argomentazioni esposte nella requisitoria del Procuratore generale, insistendo nell’accoglimento dei motivi di ricorso.

 

Reato di rivelazione di segreto di ufficio

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) e’ fondato e va accolto, atteso che la declaratoria di non punibilita’ per la particolare tenuita’ del fatto ai sensi dell’articolo 131-bis c.p. non consente di decidere sulla domanda di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile, poiche’ si puo’ far luogo alle statuizioni civili nel giudizio penale solo in presenza di una sentenza di condanna o nelle ipotesi previste dall’articolo 578 c.p.p., tra le quali non rientra quella di cui alla richiamata disposizione normativa (da ultimo, v. Sez. 5, n. 5433 del 18/12/2020, dep. 2021, Criscuolo, Rv. 280409).
Ne discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti della predetta imputata, limitatamente alle statuizioni civili, che vanno pertanto eliminate.
2. Infondato deve ritenersi il ricorso proposto nell’interesse del (OMISSIS), avendo la Corte distrettuale puntualmente esaminato e coerentemente disatteso le medesime ragioni di doglianza dal ricorrente in questa Sede riproposte.
La congiunta lettura che le conformi sentenze di primo e secondo grado registrano delle emergenze processuali, sia analiticamente che globalmente valutate, accredita, sulla base di un ragionevole percorso logico-espositivo, il giudizio di penale responsabilita’ nei confronti dell’imputato, giustificando il relativo apprezzamento di merito non attraverso il mero assemblaggio di elementi indiziari, ma sulla base di un’attenta opera di selezione dei numerosi dati conoscitivi raccolti ed attentamente vagliati al fine di ricomporre il quadro probatorio a suo carico delineato.
Ne’, peraltro, il Giudice di legittimita’ potrebbe sostituire una propria valutazione a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, dovendosi in questa Sede saggiare la complessiva tenuta logica della sentenza sottoposta alla sua cognizione, senza oltrepassare i limiti riconnessi all’accertamento della coerenza strutturale del discorso giustificativo, ne’, tanto meno, sovrapporre un’attivita’ di verifica, rispetto alle correlative acquisizioni processuali, della rispondenza dell’apparato argomentativo di cui il giudice di merito si e’ servito, dovendo il vizio motivazionale risultare, per cio’ stesso, palese e di immediata riconoscibilita’, ossia di spessore tale da emergere ictu oculi.
Entro tale prospettiva, dunque, e’ agevole rilevare come il tessuto motivazionale della sentenza impugnata offra una esaustiva e lineare valutazione dei diversi tasselli del quadro probatorio, la cui specifica rilevanza e’ stata dai Giudici di merito congruamente apprezzata al fine di inquadrare la condotta delittuosa, qualificata ex articolo 326 c.p., comma 1, nell’ambito di una vicenda storico-fattuale relativa allo svolgimento di un concorso per due posti di esperto amministrativo nell’ambito del c.c.n.l. per il settore gas-acqua, bandito da una societa’ consortile per azioni a capitale interamente pubblico (” (OMISSIS) s.c.p.a.”) con il previsto espletamento di una prova scritta e di una prova orale, la cui valutazione spettava ad una commissione di esame nominata dal consiglio di amministrazione con Delib. 24 febbraio 2017.

 

Reato di rivelazione di segreto di ufficio

Al riguardo la Corte distrettuale ha ritenuto accertati i fatti oggetto del correlativo tema d’accusa, ponendo in evidenza come il (OMISSIS) abbia rivelato le domande oggetto delle prove concorsuali – che avrebbero dovuto rimanere segrete – a (OMISSIS), membro del consiglio di amministrazione e direttore generale della predetta societa’, che a sua volta ne rivelo’ il contenuto, dietro ripetute sollecitazioni del diretto interessato, al (OMISSIS), poi risultato primo in graduatoria, e ad altri candidati, cosi’ ailterando l’espletamento dell’intera procedura selettiva, che secondo l’articolo 7 del bando doveva realizzarsi nel rispetto dei principii di pubblicita’, trasparenza ed imparzialita’ richiamati dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 35.
3. Infondata deve in primo luogo ritenersi l’evocata contraddizione dei passaggi motivazionali dalla Corte di merito dedicati alla ricostruzione delle condotte relative alla rivelazione del contenuto della prova orale, il cui espletamento era fissato in data 11 maggio 2017, avendo la sentenza impugnata richiamato le convergenti risultanze probatorie – segnatamente, il contenuto delle conversazioni intercettate fra l’odierno ricorrente e gli altri imputati e l’esito dei servizi di osservazione e controllo svolti dagli organi investigativi in relazione agli incontri concordati dagli imputati in prossimita’ della prova – sulla cui base ha coerentemente tratto il motivato convincimento che l’origine della illecita divulgazione delle notizie relative all’espletamento delle prove concorsuali doveva farsi risalire direttamente al presidente della commissione giudicatrice, ossia al (OMISSIS), che nel corso della mattina del (OMISSIS) aveva incontrato il (OMISSIS), prima dell’incontro che quest’ultimo – dopo vari contatti ed insistenti solleciti, anche con espliciti riferimenti, da parte del diretto interessato – avrebbe concordato per il pomeriggio dello stesso giorno con il (OMISSIS), al quale consegno’ un foglio il cui contenuto venne in quell’occasione attentamente letto dal candidato.
Posta in evidenza la stretta concatenazione temporale dei reciproci appuntamenti ed incontri programmati dagli imputati in vista delle prove concorsuali, la Corte distrettuale, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, ha esaminato e coerentemente disatteso le su esposte doglianze valorizzando – a fronte del dato formale rappresentato dall’invio per posta elettronica, in data 9 maggio 2017, delle domande della prova orale da un membro della commissione d’esame, (OMISSIS), al (OMISSIS) – le dirimenti circostanze di fatto ritenute dimostrative della conoscenza dei quesiti, da parte del (OMISSIS), gia’ prima della data su indicata: a) la conversazione telefonica svoltasi in data 8 maggio 2017 tra il (OMISSIS) ed altra candidata ( (OMISSIS)), dalla quale emergeva che l’imputato aveva gia’ ricevuto indicazioni dal (OMISSIS), facendo riferimento, nel corso del colloquio con la (OMISSIS), proprio a quelle da lui ottenute, sia pure minimizzandole in quanto ricadenti nel loro comune patrimonio di conoscenze; b) la puntuale ricostruzione di analoga vicenda storico-fattuale concernente la rivelazione, nel medesimo torno di tempo, del contenuto delle prove orali in favore di un altro candidato ( (OMISSIS), classificatosi terzo nella graduatoria finale), atteso che il (OMISSIS), subito dopo l’incontro avvenuto il (OMISSIS) con il (OMISSIS), ebbe a concordare un incontro, poi spostato al 6 maggio 2017, con il predetto candidato e il di lui padre, al cui esito, si’ come documentalmente riscontrato dalla perquisizione successivamente effettuata nei confronti del (OMISSIS), gli consegno’ le dieci terne di domande oggetto della prova orale, ricevendo un ringraziamento da parte dei due (OMISSIS); c) la coincidenza di gran parte delle domande rispetto a quelle gia’ formulate in vista della prova scritta, per come rinvenute nella documentazione in possesso del (OMISSIS) e a lui sequestrata, contenente non solo tutte le domande a risposta multipla, di contenuto tecnico, distribuite nelle relative tracce, ma anche gran parte dei quesiti della prova orale.

 

Reato di rivelazione di segreto di ufficio

Ne’, sotto altro ma connesso profilo, puo’ tralasciarsi di considerare, nella medesima prospettiva, il rilievo dai Giudici di merito attribuito alle implicazioni logicamente sottese alla, immediatamente precedente ed analoga, vicenda storico-fattuale relativa alla divulgazione delle prove scritte del concorso (fissate il 13 aprile 2017) e alla disponibilita’ da parte del (OMISSIS) del numero di telefono cellulare del (OMISSIS), consegnatogli proprio dal (OMISSIS) nel corso dell’incontro che ebbe luogo il giorno immediatamente precedente – ossia nel pomeriggio del 12 aprile 2017 – allorquando il direttore generale della societa’ che aveva bandito il concorso, subito dopo l’incontro organizzato nella mattina dello stesso giorno con il (OMISSIS), annoto’ il numero telefonico su un tovagliolino di carta per consentirne la trascrizione da parte del (OMISSIS).
Al riguardo, invero, le conformi decisioni di merito hanno posto in evidenza, sulla base delle convergenti risultanze probatorie costituite dagli esiti delle intercettazioni telefoniche e dei servizi di osservazione e controllo svolti dagli organi investigativi, la reiterazione delle medesime forme di comportamento da parte degli imputati e la sequenza continua di contatti e incontri avvenuti, rispettivamente, tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS) e, subito dopo, tra quest’ultimo e il (OMISSIS), che ebbe ad esaminare o copiare dei fogli mostratigli dal primo nell’imminenza sia della prova scritta che della prova orale, per acquisire le informazioni riservate attinenti ai quesiti predisposti per il loro espletamento, la cui rivelazione, da parte dei pubblici ufficiali che avrebbero dovuto preservarne la segretezza, rispondeva ad un preciso interesse del predetto candidato.
Nel richiamare il complesso delle acquisizioni probatorie gia’ conformemente vagliate dal primo Giudice, la sentenza impugnata ha puntualmente spiegato come, anche in relazione alla data di svolgimento delle prove scritte, vi fossero stati dei contatti fra il (OMISSIS) e il (OMISSIS) al fine di concordare un incontro per la mattina del (OMISSIS) – giorno precedente lo svolgimento delle prove scritte – che venne poi spostato nel pomeriggio, in modo da consentire al (OMISSIS) di organizzare un preventivo incontro con il (OMISSIS), che in effetti si tenne nella tarda mattinata dello stesso giorno: proprio nel corso dell’incontro pomeridiano, come documentato dagli esiti delle videoriprese svolte dagli organi investigativi, il (OMISSIS) consegno’ al (OMISSIS) sia una serie di fogli scritti, da costui riposti nel portafoglio ovvero accuratamente letti e ricopiati, sia il su indicato appunto con l’indicazione del numero di telefono corrispondente all’utenza del (OMISSIS).
Irrilevante, come puntualmente osservato gia’ nella decisione di primo grado, deve poi ritenersi, ai fini dell’accertamento della rilevanza penale della condotta de qua, il fatto che oggetto della rivelazione fossero tutti o solo una parte dei quesiti.
Nelle decisioni di merito sono state altresi’ richiamate le intercettazioni svolte il 6 giugno 2017 ed il 24 giugno 2017 nei confronti del (OMISSIS), successive alla pubblicazione della graduatoria finale del concorso e ritenute anch’esse significative, per il loro contenuto, dell’avvenuta alterazione della procedura concorsuale riguardo alla posizione del (OMISSIS).

 

Reato di rivelazione di segreto di ufficio

Logicamente argomentate, sulla base di una puntuale ricostruzione incrociata del complesso delle emergenze probatorie in motivazione specificamente richiamate, devono pertanto ritenersi le conclusioni cui i Giudici di merito sono pervenuti in ordine alla rilevanza delle qualifiche soggettive pubblicistiche in capo sia al (OMISSIS) che al (OMISSIS), alla fonte di conoscenza delle domande concorsuali in capo al (OMISSIS) – univocamente individuata nella persona del presidente della commissione d’esame – e alla disponibilita’, da parte del direttore generale della su indicata societa’ consortile pubblica, dei contenuti della prova orale poi rivelati al predetto candidato gia’ prima del 9 maggio 2017.
4. Sulla base delle considerazioni dianzi esposte deve pertanto ritenersi che la decisione impugnata ha fatto buon governo del quadro di principi stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 51691 del 02/12/2014, Visone, Rv. 261671), secondo cui integra gli estremi del reato di rivelazione di segreto di ufficio la comunicazione, da parte di un membro della commissione esaminatrice di un pubblico concorso, di elementi diretti a far conoscere anticipatamente, a uno o piu’ concorrenti, con l’esclusione di tutti gli altri, l’oggetto della prova d’esame, trattandosi di notizia “di ufficio” destinata a rimanere segreta.
Parimenti corretta deve ritenersi, a fronte dell’accertata condotta sollecitatoria posta in essere dal (OMISSIS) al fine di ottenere gli incontri riservati e le correlate informazioni dal (OMISSIS), che a sua volta le acquisiva dal (OMISSIS), la configurabilita’ degli elementi costitutivi del concorso dell’extraneus, in linea con l’insegnamento di questa Suprema Corte (da ultimo, v. Sez. 6, n. 34928 del 17/04/2018, Guglielmo, Rv. 273786; v., inoltre, Sez. 6, n. 35899 del 30/05/2017, Fori, Rv. 270546; Sez. 6, n. 47977 del 18/09/2015, Gatto, Rv. 265752; Sez. 1 n. 5842 del 17/10/2011, Barranca, Rv. 249357), secondo cui, in tema di rivelazione di segreti d’ufficio, e’ necessario che l’extraneus non si sia limitato a ricevere la notizia, ma abbia istigato o indotto il pubblico ufficiale ad attuare la rivelazione, non essendo sufficiente ad integrare il reato la mera rivelazione a terzi della notizia coperta da segreto.

 

Reato di rivelazione di segreto di ufficio

Condotta concorsuale, questa, non solo rispondente ad un preciso interesse del candidato, ma puntualmente descritta nel tema d’accusa enucleato nell’imputazione, che contiene un preciso riferimento sia alla fattispecie dell’articolo 326 c.p., comma 1, che alle diverse sollecitazioni ed insistenze poste in essere dal (OMISSIS) a monte della conseguente rivelazione, in suo favore, delle notizie segrete propalate dal (OMISSIS) nell’espletamento del suo illecito compito di intermediazione rispetto all’originaria fonte della loro diffusione.
Inesistenti, dunque, devono ritenersi i presupposti per la configurabilita’ dell’evocato difetto di correlazione ex articolo 521 c.p.p..
Ne’ puo’ ipotizzarsi, in questa Sede, una lettura diversa da quella che il giudice di merito ha congruamente offerto, nell’esercizio di una tipica competenza di merito a lui riservata, in esito alle attivita’ di interpretazione e valutazione del contenuto delle conversazioni in motivazione puntualmente richiamate, il cui apprezzamento non puo’ essere sindacato in sede di legittimita’ se non nei limiti della manifesta illogicita’ ed irragionevolezza della base argomentativa che ne sorregge l’esposizione (ex multis v. Sez. 2, in. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389): evenienza, questa, della cui configurabilita’ – dal ricorrente, peraltro, solo apoditticamente e genericamente prospettata – non v’e’ traccia nel caso di specie.
Del tutto irrilevante, rispetto all’oggetto del processo e alla configurabilita’ degli elementi costitutivi della penale responsabilita’, deve infine ritenersi la richiamata documentazione relativa ai meriti e al curriculum dell’imputato.
Le su esposte doglianze difensive, in definitiva, non sono idonee ad infirmare la valenza dei dati oggettivi e la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda storico-fattuale operata nelle conformi decisioni di merito, mirando esse ad invalidare elementi per lo piu’ di dettaglio e contorno dei fatti ivi rappresentati, lasciando cosi’ inalterate le ragioni giustificative linearmente addotte a sostegno della pronuncia di responsabilita’.
5. Al rigetto del ricorso del (OMISSIS) consegue, ex articolo 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS), limitatamente alle statuizioni civili, che elimina. Rigetta il ricorso di (OMISSIS), che condanna al pagamento delle spese processuali.

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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