Reato di peculato la condotta del commissario di una società in amministrazione straordinaria

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|18 gennaio 2021| n. 1865.

Integra il reato di peculato la condotta del commissario di una società in amministrazione straordinaria che si liquidi il compenso per l’attività svolta, appropriandosi di somme gestite per ragione del suo ufficio, essendo irrilevante l’esistenza di crediti nei confronti della procedura, in quanto non è sufficiente la pretesa sussistenza di un diritto per poterlo esercitare in modi non consentiti dalla legge. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nella disciplina dell’amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza, il compenso spettante al commissario viene liquidato dal Ministro dopo il deposito del bilancio finale e del rendiconto di gestione, non essendo prevista la possibilità di percepire acconti).

Sentenza|18 gennaio 2021| n. 1865

Data udienza 29 settembre 2020

Integrale
Tag – parola chiave: Peculato – Definizione e carattere del reato – Elementi costitutivi – Fattispecie di preteso esercizio di un diritto – Autoliquidazione di un proprio credito – Integrazione del reato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

Dott. GIORGI Maria Silvia – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

Dott. VIGNA Maria S. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 30/10/2019 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Maria Sabina Vigna;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Birritteri Luigi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore della parte civile, Procedure di Amministrazione Straordinaria del (OMISSIS) Spa, avvocato (OMISSIS), il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso e si e’ riportato alle conclusioni scritte depositate unitamente alla nota spese;
udito il difensore dell’imputato, avvocato (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Roma a (OMISSIS) per il reato di peculato, riducendo la pena a seguito di concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all’articolo 323-bis c.p. e sostituendo la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella dell’interdizione per il periodo di anni cinque.
(OMISSIS) e’ stato condannato perche’, quale Presidente del Comitato di Sorveglianza della Procedura del (OMISSIS) Spa in amministrazione straordinaria, nonche’ commissario ad interim per la medesima procedura, giuste nomine del 19/03/09 e del 30/07/09, avendone la disponibilita’ per effetto delle predette cariche, si appropriava di circa 53.204,00 Euro, relativi a liquidazione dei suoi compensi con provvedimenti di “autoliquidazione” del 2/10/2009, del 14/10/2009 e del 2/11/2009 che non avrebbe potuto adottare in quanto revocato dall’incarico.
2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 314, 323, 323-bis c.p. e agli articoli 192 e 533 c.p.p..
La condotta contestata all’imputato e’ riconducibile nella fattispecie dell’abuso di ufficio posto che: – il passaggio delle consegne con il nuovo Commissario avvenne solo il 4/11/2009 con la conseguenza che l’imputato aveva pieni poteri per porre in essere le condotte che gli sono contestate; – l’imputato aveva, in ogni caso, diritto a ricevere i compensi oggetto di autoliquidazione per i quali aveva emesso regolare fattura, mai ricusata dalla Procedura; – i compensi dovutigli quale Presidente del Comitato di Sorveglianza erano gia’ stati predeterminati in Euro 11.000,00 (su tale aspetto anche il nuovo Commissario ha dichiarato che tale somma era congrua pur essendo stato liquidato in largo anticipo); – la liquidazione dei compensi come Commissario ad interim era dovuta anche se spettava alla Autorita’ ministeriale liquidarla.
La Corte di appello, nel rigettare i motivi della difesa, ha, tuttavia, riconosciuto la circostanza della particolare tenuita’ di cui all’articolo 323-bis c.p., motivandone la concessione sulla base di quei parametri che avrebbero dovuto portare alla riqualificazione della fattispecie nel reato di cui all’articolo 323 c.p. ed in particolare argomentando che “le somme complessivamente autoliquidate gli furono riconosciute dagli organi istituzionalmente deputati a curare gli interessi del (OMISSIS)”.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla avvenuta prescrizione del reato, nel corso del giudizio di appello, in caso di accoglimento del primo motivo di ricorso.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle statuizioni civilistiche. (OMISSIS) e’ stato condannato al risarcimento del danno patrimoniale in favore della parte civile, Procedura di amministrazione straordinaria del (OMISSIS) Spa, di Euro 53.180,00 e di Euro 7.000,00 quale danno morale. L’accoglimento del primo motivo di ricorso non potra’ che condurre all’annullamento della condanna al risarcimento del danno. Se gli onorari erano dovuti e sono solo stati anticipati non e’ ravvisabile alcun danno. Quanto al risarcimento morale, nessuna motivazione viene fornita dai giudici di merito per giustificare la condanna.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca. La riqualificazione del reato come abuso di ufficio determinerebbe anche l’annullamento della confisca, non essendo prevista come obbligatoria nel reato di cui all’articolo 323 c.p. Qualora dovesse poi essere dichiarata la prescrizione del reato, la confisca dovrebbe essere revocata.
3.E’ pervenuta memoria, datata 10/09/2020, della parte civile nella quale si evidenzia che:
la Corte di appello ha concesso l’attenuante di cui all’articolo 323-bis c.p. non perche’ la somma autoliquidata da (OMISSIS) fosse stata riconosciuta come dovuta, ma perche’, limitatamente al compenso per la carica di Presidente del Comitato di Sorveglianza – un compenso era stato determinato, anche se non era ancora esigibile;
quanto alla determinazione del compenso per l’incarico di Commissario Straordinario, nuovo Commissario, Professore Avvocato (OMISSIS), non ha mai quietanzato la somma autoliquidata dall’imputato, ne’ tantomeno, ha riconosciuto l’esistenza di un diritto al pagamento al medesimo di un compenso;
le condotte poste in essere dall’imputato, lungi dall’essere riconducibili a meri atti di liquidazione, evidenziano, invece, la palese volonta’ di disporre uti dominus dei denari della procedura. L’imputato, invece di versare a se’ stesso somme a titolo di onorario, emettendo tempestiva fattura, ha preferito disporre bonifici e assegni circolari a favore di terzi, in un caso apponendo la falsa firma di girata dell’originario beneficiario.
4. Il 23/09/20 e’ pervenuta memoria di replica dell’imputato che ha ribadito le censure gia’ espresse nel ricorso e, in particolare, quella secondo la quale la propria condotta deve essere riqualificata come abuso di ufficio, circostanza, questa, che ha notevoli ripercussioni sotto il profilo del risarcimento del danno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato per le ragioni di seguito indicate.
2. Quanto al primo motivo di ricorso, mette conto evidenziare che costituisce peculato da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio l’utilizzazione del bene pubblico per interesse esclusivamente personale, non giustificata da finalita’ corrispondenti alle attribuzioni e competenze istituzionali specifiche del soggetto che le effettua, o per finalita’ che, seppur genericamente di interesse pubblico, non siano espressamente riconducibili alle attribuzioni e competenze della specifica funzione istituzionale svolta ma a quelle di altre funzioni, attribuite a soggetti pubblici distinti. In questi casi, la mancanza di connessione con la funzione determina uno stravolgimento del sistema organizzativo-istituzionale che priva di ogni legittimazione la concreta spendita della somma di cui si ha la disponibilita’, materiale o giuridica (Sez. 6, n. 33069 del 12/05/2003, Tretter, Rv. 226531; Sez. 6, n. 10908 del 1/02/2006, Caffaro, Rv. 234105). L’elemento oggettivo del reato di peculato e’ costituito dall’appropriazione, che si realizza con una condotta incompatibile con il titolo per cui si possiede e che sottrae al patrimonio dell’avente diritto il bene incamerato dall’agente, mentre l’elemento soggettivo coincide con il mutare dell’atteggiamento psichico dell’agente, che non si rappresenta piu’ di essere possessore della cosa per conto di altri ma di possedere per conto proprio (Sez. 6, n. 6753 del 04/06/1997, dep. 1998, Finocchi, Rv. 211011).
L’abuso d’ufficio consiste, invece, nel distrarre un bene per il proprio vantaggio con un uso del bene indebito – perche’ volto a finalita’ diverse da quelle specificamente previste, ma riconducibili comunque alle attribuzioni proprie del ruolo istituzionale svolto – che non comporti la perdita del bene e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell’avente diritto (Sez. 6, n. 699 del 20/06/2013, dep. 2014, Rinaldi, Rv. 257766; Sez. 6, n. 23066 del 14/05/2009, Provenzano, Rv. 244061; Sez. 6, n. 14978 del 13/03/2009, De Mari, Rv. 243311).
3. Cio’ premesso, occorre osservare che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di legittimita’ il principio secondo il quale il peculato e’ reato a carattere plurioffensivo, inteso, da un lato, alla tutela dell’interesse statale della “funzionalita’ operativa” della pubblica amministrazione, sotto i molteplici profili della legalita’, efficienza, probita’ e imparzialita’, e, dall’altro, alla protezione dei beni patrimoniali che sono affidati – come nella specie ai pubblici funzionari. Da tale natura plurioffensiva deriva che l’eventuale mancanza o particolare modestia del danno patrimoniale, conseguente all’appropriazione, non esclude la sussistenza del reato, considerato che rimane pur sempre leso dalla condotta dell’agente l’altro interesse, diverso da quello patrimoniale, protetto dalla norma e cioe’ il buon andamento della pubblica amministrazione (ex multis, Sez. 6, n. 30141 del 04/06/2015, Zanetti, Rv. 265745). In questa prospettiva, si e’ autorevolmente affermato che a nulla rileva che l’agente pubblico, appropriandosi delle somme gestite per ragione del suo ufficio o servizio, abbia preteso di esercitare un proprio supposto diritto ricorrendo a una sorta di autoliquidazione del proprio credito, trattandosi di comportamento non tollerabile a fronte del suddetto interesse della pubblica amministrazione (Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, in motivazione). Conseguentemente, alcun rilievo puo’ attribuirsi, ai fini della esclusione del reato, alla circostanza che il pubblico ufficiale, o l’incaricato di pubblico servizio, abbia trattenuto somme di denaro in compensazione di crediti vantati nei confronti della amministrazione di appartenenza, non essendo previsto, in linea di massima, e salvi i casi espressamente eccettuati dalla legge, il riconoscimento dell’autotutela per la realizzazione dei propri diritti, ne’ potendosi ritenere sufficiente l’astratta pretesa di un diritto per poterlo esercitare in modi non consentiti dalla legge (tra tante, Sez. 6, n. 20940 del 22/02/2011, Gentile, Rv. 250055; Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244190).
3.1. Questa Corte (Sez. 6, n. 33472 del 22/06/2011, Siciliano, Rv. 250904) ha, conseguentemente, evidenziato che l’amministratore di beni confiscati, al pari del commissario liquidatore (Sez. 6, n. 5576/1998, Ferri, Rv. 2105483), commette peculato nella autoliquidazione ed auto assegnazione di denaro pertinente a beni di cui abbia la disponibilita’ per motivi di ufficio non spettandogli un tale potere;
l’assegnazione va, infatti, disposta sulla base di un provvedimento dell’autorita’ e non e’ prevista alcuna forma di autotutela.
Non e’, dunque, contemplato in capo all’amministratore alcun potere di autoliquidazione del compenso spettantegli per l’attivita’ svolta e, a maggior ragione, dell’acconto su tale compenso. Sussiste, ovviamente, il diritto soggettivo dell’amministratore a ricevere un compenso per l’attivita’ svolta, ma la determinazione del suo ammontare e’ di competenza dell’autorita’ ministeriale territoriale, che la esercita in applicazione del principio generale della posticipazione del compenso o della postnumerazione – secondo cui il compenso matura solo a prestazione completamente eseguita, sicche’ non e’ previsto alcun diritto ad acconti.
Sarebbe, del resto, del tutto illogico ritenere che l’espressa previsione che “il compenso per l’amministratore (…) e’ determinato con provvedimento dell’intendenza di finanza” non copra anche eventuali acconti di tale compenso.
4.La Corte di appello di Roma ha dato corretta applicazione di tali principi motivando, in maniera congrua e logica, anche sul fatto che “la circostanza che l’imputato avesse avuto diritto a ricevere i compensi non giustifica un provvedimento di autoliquidazione non consentito dalla procedura di settore, ne’ la circostanza che i pagamenti non siano stati ricusati o addirittura che il (OMISSIS) abbia rilasciato la certificazione di ritenuta d’acconto o che, quale Presidente del comitato di sorveglianza, l’imputato abbia sostenuto di essere creditore di una somma residua di circa Euro 1.000,00, incide sulla condotta di reato”.
Correttamente, inoltre, nella sentenza di primo grado si rimarca che “il D. n. 270 del 1999, articolo 75 – che disciplina l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza – dispone che il compenso del Commissario straordinario viene liquidato dal Ministero dopo il deposito, da parte del commissario, del bilancio finale della procedura e del rendiconto della gestione, quindi nella fase di chiusura della procedura; che nessuna norma del citato decreto prevede un diritto del commissario al pagamento di acconti; che l’eventuale decisione di corrispondere acconti sul compenso finale, nel corso della procedura e’ rimessa alla valutazione dell’autorita’ amministrativa di vigilanza quale espressione del suo potere discrezionale; che di conseguenza il commissario non e’ titolare di un diritto soggettivo all’acconto ma tutt’al piu’ di un interesse legittimo”.
Analoghe considerazioni valgono, ovviamente, per il compenso del Presidente del comitato di sorveglianza il cui compenso e’ stato predeterminato con disposizione ministeriale nella misura di Euro 11.000 annuali; cio’ significa che la relativa prestazione attribuisce un diritto di credito a scadenza annuale esigibile solo dopo la scadenza dell’anno di riferimento ossia dopo l’adempimento della prestazione”.
La Corte territoriale si e’ cosi’ conformata alla giurisprudenza di legittimita’ (vedi anche: Sez. 6, n. 47003 del 11/07/2017, Sica, Rv. 271508) ribadendo che non esclude il reato di peculato la circostanza che il pubblico ufficiale si appropri di somme di danaro pubblico in compensazione di crediti vantati nei confronti della amministrazione di appartenenza in quanto, salvi i casi espressamente contemplati dalla legge, non e’ previsto il riconoscimento dell’autotutela per la realizzazione dei propri diritti.
5.Come correttamente evidenziato dalla parte civile, in ogni caso, non ci si trova di fronte a meri atti di autoliquidazione, ma a una condotta dalla quale traspare la volonta’ da parte dell’imputato di disporre uti dominus dei denari della Procedura. Ed, in particolare, dalla motivazione della sentenza risulta che:
– l’imputato, invece di bonificare a se’ stesso somme a titolo di onorario, emettendo tempestiva fattura, ha preferito disporre bonifici e assegni circolari a favore di terzi, in un caso anche estraneo all’amministrazione in una circostanza apponendo la falsa firma di girata dell’originario beneficiario;
– l’imputato in una occasione ha emesso un assegno circolare a favore di un creditore della (OMISSIS) Spa, apponendo la falsa firma di girata del beneficiario per appropriarsi della provvista. Solo dopo un anno e mezzo ed esclusivamente perche’ sollecitato, ha fatturato l’importo incassato, imputandolo a parziale compensazione di un preteso credito personale.
6. Il secondo motivo di ricorso e’ inammissibile, non essendo configurabile, come si e’ detto, il reato di abuso di ufficio e non essendosi, quindi, verificata la prescrizione del reato.
7. Proprio in ragione del fatto che e’ stata riconosciuta la sussistenza del peculato, correttamente e’ stato liquidato il danno alla parte civile, essendo pacifico che lo stesso corrisponde alla somma della quale il pubblico ufficiale si e’ appropriato. Il terzo motivo di ricorso e’, quindi, inammissibile quanto alla censura relativa all’esistenza di un danno risarcibile. Per quanto concerne la censura sul risarcimento del danno morale, il motivo dedotto dalla difesa e’ del pari inammissibile poiche’, sebbene nel caso in esame non venga effettivamente fornita una motivazione specifica sul punto, la stessa puo’ facilmente desumersi dall’intero contesto della sentenza nella quale si evidenzia che la condotta del pubblico ufficiale e’ stata in totale spregio dei suoi doveri di correttezza e di lealta’ (Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015, Lucchelli, Rv. 263450).
8. Il quarto motivo di ricorso, avente ad oggetto la confisca del denaro dell’imputato, e’ inammissibile, poiche’ presuppone la riqualificazione del reato contestato in abuso di ufficio, riqualificazione che non e’ stata correttamente ritenuta dal Collegio di appello.
9. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
L’imputato deve, inoltre, essere condannato alle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, l’imputato, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (OMISSIS) Procedura di Amministrazione straordinaria in persona del Commissario straordinario, che liquida come richiesto in complessivi Euro 3015,00, oltre accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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