Reato di furto aggravato

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 24 ottobre 2019, n. 43573.

Massima estrapolata:

Integra il reato di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, primo comma, n. 6 cod. pen. la condotta di chi sottrae un trolley al capotreno, atteso che quest’ultimo riveste la qualità di viaggiatore, dovendosi intendere con tale espressione qualunque persona che si muove da un luogo all’altro con qualsiasi mezzo di trasporto, e che il trolley e tutti gli altri oggetti in esso contenuti rientrano nella nozione di “bagaglio”, trattandosi di cosa che il viaggiatore porta con sé per necessità attinenti alla propria attività lavorativa o alla finalità del viaggio.

Sentenza 24 ottobre 2019, n. 43573

Data udienza 26 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

Dott. MOROSINI E. M. – rel. Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 25/09/2017 della CORTE di APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MOROSINI Elisabetta Maria;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EPIDENDIO Tomaso, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di (OMISSIS) per il reato di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625 c.p., comma 1, n. 6.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, articolando due motivi.
2.1 Con il primo, denunciando violazione di legge, si duole del riconoscimento dell’aggravante di cui all’articolo 625 c.p., comma 1, n. 6.
La condotta e’ consistita nella sottrazione di un trolley al capotreno, quindi di un bene non rientrante nella nozione di “bagaglio” in quanto assegnato ad un pubblico ufficiale, al cui interno erano custoditi “il tablet e tutta la documentazione relativa ai treni”.
Peraltro l’imputato mirava all’impossessamento non del trolley, ma del suo contenuto.
2.2 Con il secondo motivo deduce vizio motivazionale sulla mancata derubricazione del fatto nel delitto tentato e sul mancato riconoscimento della desistenza volontaria.
La persona offesa si sarebbe accorta subito della sottrazione del trolley che avrebbe prontamente recuperato, prima che il bene uscisse dalla sua sfera di vigilanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Entrambi i motivi sono manifestamente infondati.
Le questioni giuridiche proposte, implicanti peraltro anche valutazioni sul fatto, hanno gia’ trovato corretta soluzione nella sentenza impugnata.
3. Nella specie il furto e’ stato commesso sul “trolley” che la persona offesa aveva con se’ mentre viaggiava, in veste di capotreno, a bordo del treno sulla tratta ferroviaria Ancona – Foligno.
E’ indubbio che ricorrano i presupposti di cui all’articolo 625 c.p., comma 1, n. 6.
La vittima riveste la qualita’ di “viaggiatore”, dovendosi intendere con tale espressione qualunque persona che si muove da un luogo all’altro con qualsiasi mezzo di trasporto. Tale qualita’ si mantiene dall’inizio alla fine del viaggio, comprese le tappe intermedie.
Non vi e’ ragione per escludere dalla categoria dei “viaggiatori”, tutelati dall’aggravante, i componenti del personale di servizio di trasporto, essendo anch’essi “persone che si trovano in viaggio quale che sia il motivo dello stesso” (Sez. 2, n. 1786 del 20/12/1961, Porfido; Sez. 2 n. 885 del 05/04/1963, Contarese), avuto riguardo alla finalita’ della norma volta ad assicurare maggiore protezione a chi non puo’ provvedere con attenzione alla custodia delle proprie cose per la distrazione dovuta al viaggio.
Il “trollley” e tutti gli oggetti in esso contenuti (compreso il tablet) rientrano nella nozione di “bagaglio”, trattandosi di cosa che il viaggiatore porta con se’ per necessita’ attinenti alla propria attivita’ lavorativa o alla finalita’ del viaggio (da ultimo Sez. 5, n. 40829 del 04/07/2017, Hudorovic, Rv. 271428 – 01).
4. Il reato e’ giunto a consumazione.
L’imputato, preso il trolley con il relativo contenuto, si e’ dato alla fuga, la persona offesa lo ha inseguito, riuscendo a recuperare quanto sottratto.
Il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l’agente consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilita’ della refurtiva.
Nella specie e’ indubbio che l’imputato, nel tempo della fuga, abbia acquisito una autonoma disponibilita’ sulla cosa.
La conclusione rende ultroneo l’esame della questione sulla desistenza volontaria, peraltro neppure dedotto come motivo di appello.
5. Alla declaratoria d’inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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