Il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata assistenza

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 12 ottobre 2018, n. 46456.

La massima estrapolata:

Il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell’assistenza occorrente, previsti rispettivamente dall’articolo 189 C.d.S., commi 6 e 7, configurano due fattispecie autonome e indipendenti, con diversa oggettivita’ giuridica, essendo la prima finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalita’ del sinistro, mentre la seconda ad assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite, sicche’ e’ ravvisabile un concorso materiale tra le due ipotesi

Sentenza 12 ottobre 2018, n. 46456

Data udienza 13 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. NARDIN Maura – Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/11/2017 del TRIBUNALE di FERMO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BELLINI UGO;
lette le conclusioni del P.G. il quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Fermo con sentenza in data 7.11.2017 ha accolto la richiesta di (OMISSIS) cui ha espresso il consenso il PM, di applicazione nei suoi confronti della pena di mesi cinque giorni 15 di reclusione per il reato di fuga senza prestare assistenza in occasione di sinistro stradale dallo stesso provocato, ai sensi dell’articolo 189 C.d.S., commi 6 e 7. Disponeva altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno mesi sei.
2. Avverso detta statuizione insorgeva la Procura Generale presso la Corte di Appello di Ancona deducendo violazione di legge assumendo che la contestazione ascritta al (OMISSIS) in termini formali e sostanziali richiamava entrambe le ipotesi criminose di cui all’articolo 189 C.d.S., commi 6 e 7. Assumeva pertanto la illegalita’ della sanzione amministrativa accessoria applicata della sospensione della patente di guida in quanto non era stato applicato il cumulo materiale e chiedeva per tali ragioni l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto.
Invero il capo di imputazione cosi’ recita: imputato del reato di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 189, commi 6 e 7, perche’…. si allontanava senza prestare l’assistenza occorrente al medesimo (OMISSIS).
2. E’ approdo pacifico del S.C. che il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell’assistenza occorrente, previsti rispettivamente dall’articolo 189 C.d.S., commi 6 e 7, configurano due fattispecie autonome e indipendenti, con diversa oggettivita’ giuridica, essendo la prima finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalita’ del sinistro, mentre la seconda ad assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite, sicche’ e’ ravvisabile un concorso materiale tra le due ipotesi (sez. 4, 10.10.2014, Balboni, 261945).
3. Risulta altresi’ evidente che sebbene nell’accordo che ha dato luogo al patteggiamento le parti abbiano ricondotto la fattispecie alla ipotesi di cui all’articolo 189 C.d.S., comma 7, la contestazione contempla anche la condotta tipica e il disvalore penale derivante dalla mancata prestazione di soccorso in caso di incidente stradale con danno alle persone, riconducibile al suo comportamento.
3.1 Non ricorre pertanto ipotesi di concorso formale tra le relative azioni ed omissioni laddove la mancata prestazione di assistenza impone un’azione ulteriore rispetto a quella imposta dal comma precedente. Ne consegue la impossibilita’ di richiamare, in relazione alla applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, pure previste in relazione alla violazione delle distinte norme incriminatrici, l’istituto di cui alla L. n. 689 del 1981, articolo 8, ne’ di applicare la continuazione istituto giuridico non previsto, se non in ipotesi eccezionale, per il concorso di illeciti amministrativi.
3.2 Invero in tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per piu’ reati che comportano l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve determinare la durata complessiva di questa effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, atteso che, in proposito, non rilevano discipline tipicamente penalistiche finalizzate o a limitare l’inflizione di pene eccessive (come nel caso dell’articolo 81 cod. pen.) ovvero ad evitare restrizioni troppo ampie della liberta’ personale (come nel caso dell’articolo 307 cod. proc. pen.) (sez. 4, 4.12.2013, Capobianco, Rv. 262136; 30.3.2016, Khairi, Rv. 266704).
4. Sotto diverso profilo la esclusione del cumulo materiale tra sanzioni amministrative accessorie, in ragione della pluralita’ delle violazioni ascritte, neppure puo’ essere giustificato dal fatto che le parti abbiano concordato una pena edittale che non tiene conto dell’aumento previsto per la seconda violazione, laddove la applicazione delle sanzioni amministrative accessorie segue per legge e viene disposta dal giudice a prescindere dall’accordo delle parti sul punto, trattandosi di materia sottratta alla disponibilita’ di esse e alla sua rideterminazione puo’ procedere lo stesso giudice di legittimita’, ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., lettera l in ipotesi di impugnazione del pubblico ministero sul punto (sez. 4, 19.11.2015, PG in proc. Greco, Rv. 265431).
4.1 Tenuto peraltro conto delle indicazioni fornite dalla sentenza impugnata, che ha inteso determinare nel minimo edittale la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con riferimento alla unica ipotesi riconosciuta come sanzionabile (articolo 189 C.d.S., comma 7) e considerato che per la ipotesi di cui all’articolo 189 C.d.S., comma 6 la misura minima della sanzione amministrativa risulta pari ad un anno di sospensione della patente di guida, all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata complessiva della sanzione amministrativa accessoria, consegue la rideterminazione della stessa nella misura di anni due mesi sei di sospensione della patente di guida.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, sanzione che ridetermina in anni due e mesi sei.