Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 23 gennaio 2020, n. 2685
Massima estrapolata:
Tolleranza zero per chi gira a tarda sera con lo stereo della macchina ad un volume così alto da far partire gli allarmi delle auto in sosta. Per far scattare il reato di disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, non servono neppure gli accertamenti per provare che si è superata la soglia della normale tollerabilità né occorrono delle denunce-querele, basta la testimonianza dell’ufficiale della polizia giudiziaria che ha sequestrato la cassa acustica, come corpo del reato.
Sentenza 23 gennaio 2020, n. 2685
Data udienza 20 novembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente
Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere
Dott. CERRONI Claudio – Consigliere
Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI MESSINA;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/12/2018 del TRIBUNALE di MESSINA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FIMIANI PASQUALE;
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio.
udito il difensore.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Messina, con sentenza del 12 dicembre 2018, ha assolto (OMISSIS) per insussistenza del fatto dal reato di cui all’articolo 659 c.p., comma 1, contestatogli perche’, abusando di uno strumento sonoro, segnatamente di una cassa acustica installata a bordo della sua autovettura, disturbava le occupazioni ed il riposo delle persone, circolando a bordo del veicolo in area urbana ed in orario serale con l’impianto attivo in modo da diffondere musica a volume elevato e, comunque, superiore alla soglia della normale tollerabilita’ (in (OMISSIS)).
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il Procuratore Generale della Repubblica.
La Corte di appello di Messina rilevato che l’atto di impugnazione riguarda sentenza di proscioglimento da contravvenzione punita con pena alternativa e, dunque, inappellabile ai sensi dell’articolo 593 c.p.c., comma 3 come novellato dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2018, n. 11, articolo 2 ne ha disposto la trasmissione a questa Corte.
2. Con un unico motivo di impugnazione il Pubblico Ministero ricorrente evidenzia preliminarmente come, dal verbale di convalida del sequestro preventivo, emergesse che i rumori prodotti dalla cassa acustica erano tali da far suonare persino gli allarmi delle autovetture in sosta e che, al dibattimento, l’ufficiale di polizia giudiziaria che aveva proceduto al sequestro aveva specificato di avere udito a distanza il rumore della vettura che sopraggiungeva, poco dopo, alle 21:30, in una zona abbastanza popolata.
Fatta tale premessa, rileva il ricorrente che la prova del reato era nella disponibilita’ del giudice del merito e che l’attitudine al disturbo del rumore ed il superamento della soglia di normale tollerabilita’ non avrebbe richiesto, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, specifici accertamenti.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato nei termini di seguito specificati.
2. Occorre preliminarmente osservare che la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che il Collegio condivide, ha chiaramente precisato che qualora un provvedimento giurisdizionale sia impugnato con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente stabilito, il giudice che riceve l’atto di gravame deve limitarsi, secondo quanto stabilito dall’articolo 568 c.p.p., comma 5, alla verifica dell’oggettiva impugnabilita’ del provvedimento e dell’esistenza della volonta’ di impugnare, intesa come proposito di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, conseguentemente, trasmettere gli atti al giudice competente astenendosi dall’esame dei motivi al fine di verificare, in concreto, la possibilita’ della conversione (Sez. 6, n. 38253 del 5/6/2018, Borile e altro, Rv. 273738; Sez. 5, n. 7403 del 26/09/2013, (dep. 2014), P.M. in proc. Bergantini, Rv. 259532; Sez. 1, n. 33782 del 8/4/2013, Arena, Rv. 257117;Sez. 5, n. 21581 del 28/4/2009, P.M. in proc. Mare, Rv. 243888; Sez. 3, n. 2469 del 30/11/2007 (dep. 2008), Catrini, Rv. 239247; Sez. 4, n. 5291 del 22/12/2003 (dep. 2004), Stanzani, Rv. 227092 ed altre prec. conf., tra cui Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221).
Si e’ peraltro affermato che l’istituto della conversione della impugnazione previsto dall’articolo 568 c.p.p., comma 5, ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l’automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l’atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. 1, n. 2846 del 8/4/1999, Annibaldi R, Rv. 213835. V. anche ex pl. Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004, Pellegrino, Rv. 228729; Sez. 4, n. 5291 del 22/12/2003 (dep.2004), Stanzani, Rv. 227092).
Cio’ e’ avvenuto nel caso di specie, sicche’ l’impugnazione, qualificata come ricorso per cassazione, puo’ essere presa in esame da questa Corte.
2. Nella sentenza impugnata viene dato atto dell’escussione, quale teste, dell’ufficiale di polizia giudiziaria che aveva proceduto al sequestro, senza tuttavia indicare nel dettaglio i contenuti della deposizione, essendosi il giudice limitato ad indicare che lo stesso, nel corso di attivita’ di servizio, aveva sottoposto a sequestro la cassa acustica installata sull’autovettura dell’imputato, mentre questi transitava in area urbana in orario serale, perche’ diffondeva musica a volume elevato arrecando disturbo al riposo delle persone ed ha poi semplicemente richiamato il verbale di sequestro e la successiva convalida.
Cio’ premesso, il giudice del merito afferma che, secondo quanto emerge dal compendio probatorio, il fatto ascritto all’imputato non sarebbe idoneo a configurare il reato di cui all’articolo 659 c.p. difettandone gli elementi costitutivi, dal momento che il teste esaminato non avrebbe riferito della presentazione di denunce per disturbo al riposo delle persone nei confronti dell’imputato e non era stato disposto un accertamento sul superamento del limite di normale tollerabilita’ dell’emissione sonora.
Tale affermazione, peraltro effettuata senza alcuna esaustiva indicazione dei contenuti delle dichiarazioni del teste e della documentazione richiamata, e’ giuridicamente errata e contrasta con il costante orientamento di questa Corte opportunamente richiamato dal ricorrente.
3. L’articolo 659 c.p., come e’ noto, e’ inserito nel codice tra le contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillita’ pubblica.
Esso prevede due distinte ipotesi di reato: una, contemplata dal comma 1, che punisce il disturbo della pubblica quiete da chiunque determinato e cagionato con modalita’ espressamente e tassativamente determinate; l’altra, disciplinata dal comma 2, che punisce le attivita’ rumorose, industriali o professionali, esercitate in difformita’ dalle prescrizioni di legge o dalle disposizioni dell’autorita’.
Pacifica, secondo la giurisprudenza di questa Corte, e’ la natura di reato di pericolo della contravvenzione in esame, tanto che la violazione puo’ configurarsi anche in assenza di offesa a soggetti determinati, quando venga posta in essere una condotta idonea ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone (cfr. Sez. 1, n. 45616 del 14/10/2013, Virgillito e altro, Rv. 257345; Sez. 1, n. 7748 del 24/1/2012, Giacomasso e altro, Rv. 252075; Sez. 1, n. 246 del 13/12/2007 (dep. 2008), Guzzi e altro, Rv. 238814 ed altre prec. conf. V. anche Sez. 3, n. 23529 del 13/5/2014, loniez, Rv. 259194).
La contravvenzione si puo’ inoltre consumare anche con un’unica condotta rumorosa o di schiamazzo, recante, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, in quanto non e’ necessaria la prova che il rumore abbia concretamente molestato una platea piu’ diffusa di persone, essendo sufficiente l’idoneita’ del fatto a disturbare un numero indeterminato di individui (Sez. 3, n. 8351 del 24/06/2014 (dep. 2015), Calvarese, Rv. 262510. In senso conforme, Sez. 3, n. 28570 del 9/5/2019, Torchio non massimata)
Si e’ altresi’ affermato che l’effettiva idoneita’ delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio alla quiete al riposo ed alle occupazioni di un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento in fatto rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, il quale non e’ tenuto a basarsi esclusivamente sull’espletamento di specifici accertamenti di natura tecnica, ben potendo fondare il proprio convincimento sulla base di altri dati fattuali suscettibili di valutazione ed oggettivamente sintomatici della sussistenza di un fenomeno oggettivamente disturbante (Sez. 3, n. 11031 del 5/2/2015, Montoli e altro, Rv. 263433; Sez. 1, n. 20954 del 18/1/2011, Toma, Rv. 250417; Sez. 1, n. 7042 del 27/5/1996, Fontana, Rv. 205324. V. anche Sez. 3, n. 9699 del 15/11/2018 (dep. 2019), Mezzapesa, non massimata; Sez. 3, n. 10938 del 18/12/2018 (dep. 2019) Girotto non massimata).
4. Alla luce di tali principi, che il Collegio condivide e dai quali non intende discostarsi, appare evidente che, ai fini della configurabilita’ del reato, non era necessario riscontrare la presenza di denunce ne’, tanto meno, espletare accertamenti tecnici, avendo invece il giudice del merito l’obbligo di valutare la rilevanza degli elementi acquisiti attraverso la testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria che aveva proceduto al sequestro e la documentazione presente in atti.
Quanto evidenziato impone, quindi, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come ricorso per cassazione, annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo giudizio.
Motivazione semplificata.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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