Reato di cui all’art. 137 comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 4 giugno 2019, n. 24797.

La massima estrapolata:

Non integra il reato di cui all’art. 137 comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 la condotta del gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che, nell’effettuazione dello scarico, superi i valori-limite previsti dalla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza di detto decreto, qualora si tratti di sostanze diverse da quelle indicate nella tabella 5 del medesimo allegato.

Sentenza 4 giugno 2019, n. 24797

Data udienza 13 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. CORBO Anton – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina;
nel procedimento nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza in data 06/09/2018 del Tribunale di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore Generale, Dott. Fimiani Pasquale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi, per gli indagati (OMISSIS) e (OMISSIS), l’avvocato (OMISSIS), e per l’indagato (OMISSIS), l’avvocato (OMISSIS), che hanno chiesto dichiararsi inammissibile, o, in subordine, rigettarsi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 6 settembre 2018, il Tribunale di Messina, pronunciando in sede di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina con riferimento all’impianto di depurazione del Comune di (OMISSIS), ha confermato lo stesso in relazione ai reati di cui all’articolo 323 c.n., articolo 328 c.n., comma 1 e articoli 54 e 1161 c.n., ma lo ha annullato con riferimento alla fattispecie di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 137, comma 6, per condotte fino al (OMISSIS).
A fondamento della decisione in ordine alla fattispecie di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 137, comma 6, l’ordinanza impugnata ha osservato che il superamento dei limiti tabellari, nella specie riscontrato con riferimento ai parametri COS, BOS ed Escherichia coli, integra il reato appena indicato solo quando attiene alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, ossia ai “metalli pesanti”, mentre configura un illecito amministrativo quando concerne i residui provenienti dal metabolismo umano.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, articolando un unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge, avendo riguardo alla ritenuta non configurabilita’ del reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 137, comma 6.
Si deduce che l’interpretazione della disposizione incriminatrice compiuta dal Tribunale e’ errata.
Si premette che il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 137, comma 6, prevede l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 5 “al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell’effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo citato comma”, e che il Decreto Legislativo cit., articolo 137, comma 5, punisce “chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 (…)”.
Si osserva, innanzitutto, che, sebbene i valori limite di cui all’articolo 137, comma 6, sono riferibili ai valori fissati nella tabella 3 dell’Allegato 5, applicabile ad un ampio numero di sostanze, la tabella 5 fa riferimento esclusivamente alle sostanze tipiche degli scarichi industriali, i cd. “metalli pesanti”, normalmente non presenti nei reflui fognari; di conseguenza, ritenere che il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 136, comma 6, si applichi solo con riferimento alle sostanze di cui alla tabella 5 significa renderlo, di fatto, inapplicabile in materia di scarichi reflui fognari, nonostante il superamento, in questi, dei valori fissati nella tabella 3 dell’Allegato 5.
Si rappresenta, in secondo luogo, che, prima delle modifiche recate al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 137, comma 5, dalla L. 25 febbraio 2010, n. 37, il reato di cui al successivo comma – rimasto immutato – era configurabile in caso di superamento dei valori limite previsti dalla tabella 3 ovvero, in alternativa, dal superamento dei limiti piu’ restrittivi fissati dalla regione o da altro ente competente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato per le ragioni di seguito precisate.
2. La questione da esaminare e’ se sia configurabile il reato di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 137, comma 6, nel testo vigente, a carico al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che, nell’effettuazione dello scarico, supera i valori-limite previsti dalla tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto, anche quando si tratti di sostanze diverse da quelle indicate nella tabella 5 del precisato Allegato 5, come, ad esempio, e nella specie, nel caso di residui da metabolismo umano.
3. Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 137, comma 5, nel testo vigente a seguito delle modifiche recate dalla L. 25 febbraio 2010, n. 36, articolo 1, comma 1 e dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46, articolo 11, comma 2, lettera d), recita: “5. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti piu’ restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorita’ competente a norma dell’articolo 107, comma 1, e’ punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila Euro a trentamila Euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da seimila Euro a centoventimila Euro”.
Il Decreto Legislativo cit., articolo 137, comma 6, poi, prevede: “6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresi’ al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell’effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.”.
3. In giurisprudenza, si e’ piu’ volte osservato, con riferimento allo scarico di acque reflue industriali, che il superamento dei limiti fissati dalla tabella 3 integra reato, a norma del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 137, nel testo oggi vigente, solo ove esso riguardi le sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo cit. (cosi’ Sez. 3, n. 11884 del 21/02/2014, Palaia, Rv. 258704, e Sez. 3, n. 19753 del 19/04/2011, Bergamini, Rv. 250338).
In particolare, si e’ precisato che, siccome il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 137, comma 5, come modificato dalla L. n. 36 del 2010, prevede la sanzione penale esclusivamente nel caso in cui lo scarico avente ad oggetto acque reflue industriali riguarda una o piu’ sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del citato D.Lgs., con superamento dei valori limite indicati nella tabella 3, identiche condotte relative ad altre sostanze non costituiscono piu’ reato e rientrano nell’ipotesi di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 133, comma 1, il quale, salvo che il fatto costituisca reato, punisce con la sanzione amministrativa lo scarico di materie estranee alla tabella 5 con superamento dei limiti indicati nelle tabelle dell’Allegato 5 (cosi’, precisamente, Sez. 3, n. 11884 del 2014, cit.).
Altra decisione, poi, ha affermato che lo scarico da depuratore convogliante le acque reflue urbane, in assenza di elementi di prova forniti dal P.M. circa la prevalenza di reflui di natura industriale, deve essere ritenuto a natura mista ed i relativi reflui vanno qualificati come scarichi di acque urbane, con la conseguenza che la condotta di scarico senza autorizzazione, non integra il reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 137, comma 5, ma un mero illecito amministrativo (Sez. 3, n. 1870 del 26/11/2015, dep. 2016, Copeti, Rv. 266016-01).
4. A avviso del Collegio, l’orientamento gia’ manifestato dalla giurisprudenza con riferimento alla incidenza dei valori limite per lo scarico di acque reflue industriali deve essere applicato anche in caso di scarico di acque reflue urbane da parte dei gestori di impianti di trattamento delle stesse, sia per ragioni di ordine testuale, sia per ragioni sistematiche.
4.1. Innanzitutto, una significativa indicazione e’ fornita dal dato letterale.
In effetti, l’articolo 137, comma 5, richiamato dal comma 6, riferisce specificamente “alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto” la rilevanza penale del superamento dei “valori limite fissati nella tabella 3”, relativamente alla condotta consistente “nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali”.
Ora, se si volesse leggere l’articolo 137, comma 6, come implicante il riferimento ai soli valori limite e non anche alle sostanze indicati al comma 5, si introdurrebbe una differenza di trattamento a sfavore del “gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane” rispetto a chiunque effettua scarichi di acque reflue industriali, nonostante l’assenza di sufficiente chiarezza del dato normativo.
4.2. In secondo luogo, una conferma della correttezza di questa soluzione e’ desumibile alla luce di una prospettiva sistematica, diversamente da quanto rileva il Pubblico ministero ricorrente.
Invero, il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 133, comma 1, stabilisce: “1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dei casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, commi 2 e 3, nell’effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell’articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall’autorita’ competente a norma dell’articolo 107, comma 1, o dell’articolo 108, comma 1, e’ punito con la sanzione amministrativa da tremila Euro a trentamila Euro. Se l’inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila Euro.”. Il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 29-quattuordecies, nel testo oggi vigente per effetto delle modifiche, recate, da ultimo dal Decreto Legislativo n. 46 del 2014, articolo 7, comma 13, al comma 2, prevede: “2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 Euro a 15.000 Euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall’autorita’ competente.”. Lo stesso articolo, al comma 3, dispone: “3. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, si applica la sola pena dell’ammenda da 5.000 Euro a 26.000 Euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall’autorita’ competente nel caso in cui l’inosservanza: a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell’autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all’articolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entita’, fissati nell’autorizzazione stessa; b) sia relativa alla gestione di rifiuti; c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa”.
Da un esame combinato delle disposizioni citate, e’ possibile evincere che: a) tutte le violazioni dei valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all’Allegato 5 – e, quindi, anche quelle di cui alla tabella 3 dell’Allegato 5 – alla parte terza del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, sono sanzionate, in ogni caso, in via amministrativa; b) persino in relazione ai soggetti in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale (in genere non necessaria per la gestione di impianti di trattamento delle acque reflue urbane: cfr. nota del Ministero dell’Ambiente 17 giugno 2015, prot. n. 12422), la violazione dei valori limite di emissione, quando non attiene a scarichi di acque reflue industriali, rileva penalmente solo a determinate condizioni, ed e’ punita, comunque, con “la sola pena dell’ammenda da 5.000 Euro a 26.000 Euro”, invece che con “l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila Euro a trentamila Euro”, fissati dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 137, commi 5 e 6.
Di conseguenza, ritenere che il gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane il quale, nell’effettuazione dello scarico, supera i valori-limite previsti dalla tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto in relazione a sostanze diverse da quelle indicate nella tabella 5 del medesimo Allegato 5, sia soggetto alle sanzioni di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 137, commi 5 e 6, significa riservare allo stesso un trattamento significativamente deteriore rispetto a quello previsto a carico del titolare di autorizzazione integrata ambientale, e cosi’ accogliere una soluzione non agevole da giustificare in termini di ragionevolezza e di proporzione. Inoltre, l’inapplicabilita’ delle sanzioni di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 137, commi 5 e 6, non implica lacune nel sistema sanzionatorio, perche’, in ogni caso, e’ prevista dal sistema una consistente sanzione amministrativa.
4.3. A fronte delle indicate ragioni testuali e sistematiche, e’ del tutto recessivo l’argomento storico segnalato dal Pubblico ministero ricorrente, riferito al testo del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 137, comma 5, come vigente prima delle modifiche recate dalla L. 25 febbraio 2010, n. 37.
3. Alla infondatezza delle censure, segue il rigetto del ricorso. In considerazione di quanto previsto dall’articolo 616 c.p.p., essendo il ricorrente una parte pubblica, non si dispone condanna dello stesso al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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