Reato di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 6 agosto 2020, n. 23602.

Risponde del reato di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, il commercialista che fa da tramite per il suo cliente facendo un “regalo” di 4 mila euro a due finanzieri, per aggiustare un verbale di contestazione, relativo alla società del suo assistito, fatto nel corso di una verifica fiscale nello studio dell’imputato.

Sentenza 6 agosto 2020, n. 23602

Data udienza 24 giugno 2020

Tag – parola chiave: Commercialista – Tramite per il suo cliente facendo un regalo di 4 mila euro a due finanzieri – Verbale di contestazione – Reato di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. VILLONI Orlando – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. BASSI A. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/12/2019 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DI LEO Giovanni, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli gli ha applicato la pena su sua richiesta in relazione al reato di cui all’articolo 81 c.p., comma 2, articoli 110, 319 e 321 c.p., per avere, quale commercialista, intermediato – per conto e nell’interesse del proprio cliente (OMISSIS) il versamento da parte di quest’ultimo della somma di 4.000,00 Euro a due appartenenti della Guardia di Finanza, ai fini del compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio nella redazione del processo verbale di constatazione nel corso della verifica fiscale sulla societa’ di proprieta’ del (OMISSIS), che essi stavano effettuando presso lo studio professionale dell’imputato.
2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia Avv. (OMISSIS), (OMISSIS) chiede l’annullamento del provvedimento per i due motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Con il primo motivo, eccepisce la violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto evidenziando che, come risulta dalle emergenze processuali, (OMISSIS) si era limitato a tentare di convincere i finanzieri, in ragione dei suoi buoni rapporti da tempo esistenti con la G.d.F., ad addivenire a una preventiva operazione di ravvedimento operoso per evitare la denuncia penale, con successivo “regalo” per il piacere ottenuto, di tal che il fatto andrebbe qualificato nella fattispecie meno grave del traffico di influenze illecite.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia la violazione di legge in relazione all’articolo 165 c.p., per avere il giudice subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento – da parte tanto del (OMISSIS), quanto del coimputato (OMISSIS) – della somma di 4.000,00 Euro ciascuno. Evidenzia il ricorrente l’illegittimita’ dell’imposizione di tale condizione sia perche’ realizza una duplicazione dell’obbligo finanziario, finendo per raddoppiare il limite patrimoniale previsto dalla norma; sia perche’ risulta ingiustificata stante l’assenza in capo al ricorrente di un qualunque vantaggio (patrimoniale o morale). E cio’ a prescindere dal fatto che dal “favore concesso indebitamente” non e’ derivato alcun danno per la P.A., essendo stata interamente versata la somma detratta dalla dichiarazione ai fini della riduzione delle imposte dovute attraverso l’utilizzo di fattura per operazione inesistente, con le relative sanzioni, attraverso l’istituto del ravvedimento operoso. Conclude il ricorrente che, a tutto voler concedere, l’importo della dazione avrebbe dovuto essere proporzionalmente diviso tra i due imputati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso e’ inammissibile.
1.1. Occorre premettere che, secondo quanto dispone l’articolo 448 c.p.p., comma 2 bis, (come novellato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, articolo 1, comma 50), “Il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volonta’ dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalita’ della pena o della misura di sicurezza”.
1.2. La doglianza mossa dal ricorrente concernente la qualificazione giuridica del fatto – sia pure correttamente incanalata dell’alveo delle questioni scrutinabili delimitato dall’articolo 448 c.p.p., comma 2 bis, – si appalesa all’evidenza destituita di fondamento.
1.3. Occorre innanzitutto ribadire il principio di diritto secondo cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente all’introduzione della previsione dell’articolo 448 c.p.p., comma 2 bis, la possibilita’ di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto e’ limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilita’ della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (v. da ultimo, Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, EI Zitouni, Rv. 27597102).
1.4. Siffatta situazione non ricorre certamente nella specie.
Giova rammentare come il delitto di traffico di influenze di cui all’articolo 346 bis c.p., cosi’ come introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, articolo 1, comma 75, e poi integrato con L. 9 gennaio 2019, n. 3 – punisca la condotta di chi “sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite” con un funzionario pubblico “indebitamente fa dare o promettere, a se’ o ad altri, denaro od altra utilita’ come prezzo della propria mediazione illecita” “ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri”. Detta condotta certamente ingloba quella contemplata dall’articolo 346 c.p., abrogato con la stessa L. n. 3, la’ dove sanziona(va) la condotta di chi “millantando credito” presso un funzionario pubblico (con la differenza quanto all’impiegato di cui si e’ gia’ detto) “riceve o fa dare o fa promettere, a se’ o ad altri, denaro o altra utilita’, come prezzo della propria mediazione” (comma 1) ovvero “col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare” (comma 2).
Anche all’esito della novella del 2019, rimane fermo, giusta l’espressa clausola di riserva contenuta nella disposizione (“fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter”), la fattispecie del traffico d’influenze illecite non e’ configurabile allorche’ sia stato accertato un rapporto alterato e non paritario fra il pubblico ufficiale ed il soggetto privato, appunto integrante il piu’ grave delitto di corruzione (Sez. 6, n. 11808 del 11/02/2013, Colosimo, Rv. 254442). Il delitto di traffico di influenze, di cui all’articolo 346 bis c.p., si differenzia difatti, dal punto di vista strutturale, dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l’opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all’agente pubblico (Sez. 6, n. 4113 del 14/12/2016 – dep. 27/01/2017, Rigano, Rv. 269736).
1.5. Sulla scorta delle coordinate ermeneutiche teste tracciate, nel caso sub iudice, non v’e’ materia per la derubricazione del fatto nell’ipotesi di cui all’articolo 346 bis c.p., la’ dove secondo la contestazione e la ricostruzione in fatto compiuta dal Giudice a quo – risulta accertato il versamento di una somma di denaro al fine di remunerare il mercimonio dell’atto d’ufficio dei due appartenenti alla Guardia di Finanza e si appalesa, pertanto, perfezionata l’ipotesi corruttiva contestata.
2. Risulta, di contro, fondata la seconda doglianza in punto di subordinazione della sospensione condizionale della pena “al pagamento della somma di Euro quattromila quale indebitamente percepita dai pubblici ufficiali”, sebbene per una ragione in parte diversa da quella delineata dal ricorrente.
2.1. Mette conto di rammentare che, con la L. 27 maggio 2015, n. 69, nel corpo dell’articolo 165 c.p., e’ stato inserito il comma 4, con cui si e’ expressis verbis subordinata la concessione della sospensione condizionale nei confronti di chi sia condannato per i reati ivi previsti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320 e 322 bis c.p., “al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all’ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta”.
Come non si e’ mancato di rilevare anche in dottrina, stante il mancato richiamo all’articolo 321 c.p., la previsione dell’articolo 165 c.p., comma 4, non e’ applicabile al privato corruttore nei casi di corruzione per l’esercizio della funzione, propria ed in atti giudiziari.
E’ coerente con tale impostazione il disposto dell’articolo 444 c.p.p., comma 1 ter, la’ dove subordina l’ammissibilita’ dell’applicazione della pena su richiesta alla “restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato” per coloro i quali siano imputati dei delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater e 322 bis c.p., ancora una volta non menzionando fra le incriminazioni in relazione alle quali vale tale condizione quella di cui all’articolo 321 c.p., escludendo dunque dall’ambito di applicabilita’ della condizione de qua il corruttore.
2.2. A risolutivo conforto di tale conclusione va rilevato che, con la L. 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. Spazzacorrotti), il legislatore ha espressamente introdotto il riferimento all’articolo 321 c.p., in diverse norme del codice penale e di procedura penale – fra cui appunto l’articolo 165 c.p., comma 4, e l’articolo 444 c.p.p., comma 3 bis, -, testuale e luminosa conferma del fatto che detta disposizione non fosse in precedenza ricompresa nell’alveo delle suddette previsioni.
2.3. Tanto premesso, avuto riguardo alla formulazione dell’articolo 165 c.p., comma 4, vigente all’epoca di commissione del reato (24 febbraio 2017) – stante l’irretroattivita’ ex articolo 2 c.p., comma 4, delle modifiche apportate nel 2019 a tale disposizione, in quanto aventi natura sostanziale -, illegittima si appalesa la subordinazione della sospensione condizionale della pena al versamento della equivalente all’ammontare della somma indebitamente percepita dal funzionario pubblico, commisurata in 4.000,00 Euro.
2.4. All’emenda dell’evidenziato vizio puo’ peraltro provvedere direttamente questa Corte a norma dell’articolo 620 c.p.p., comma 1, lettera l), dovendosi soltanto annullare senza rinvio la sentenza impugnata con limitato riguardo alla statuizione concernente la subordinazione del beneficio al pagamento della somma su indicata, con conseguente eliminazione di tale condizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma di 4.000 Euro, che elimina.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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