Il reato di accesso abusivo al sistema informatico

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 20 novembre 2019, n. 47049

Massima estrapolata:

Il reato di accesso abusivo al sistema informatico si configura a prescindere dalla acquisizione legittima delle password e lo stalking si realizza anche con il reiterato invio di sms, di e-mail o di messaggi postati sui social network.

Sentenza 20 novembre 2019, n. 47049

Data udienza 12 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CATENA Rossella – Presidente

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta Mar – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/09/2018 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ per entrambi i ricorsi;
udito il difensore, avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), il quale si riporta ai motivi di ricorsi e insiste nell’accoglimento del ricorso;
udito, altresi’, l’avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), che si riporta ai motivi di ricorso e insiste nell’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione impugnata, la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di (OMISSIS) in anni due e mesi sei di reclusione, riducendo anche l’entita’ della provvisionale a suo carico nella misura di Euro 8.000 e revocando la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici; ha confermato nel resto la sentenza di condanna) emessa anche nei confronti di (OMISSIS), alla pena di mesi otto di reclusione, cosi’ determinata concesse anche le circostanze attenuanti generiche.
Entrambi gli imputati sono stati condannati per il concorso nel reato di introduzione abusiva in un sistema informatico protetto da password, in uso a (OMISSIS), alla quale venivano sottratti dati personali e fotografie dall’account di sua pertinenza; i due coimputati utilizzavano anche il suddetto account per contattare abusivamente conoscenti della persona offesa e rivelare la relazione sentimentale che ella intratteneva con un collega d’ufficio.
Il solo (OMISSIS), inoltre, e’ stato condannato anche per il reato di stalking ai danni della predetta (OMISSIS), nei cui confronti veniva messa in atto da parte sua una vera e propria attivita’ sistematica di spionaggio e persecuzione con molestie, minacce ed ingiurie, tramite il telefono e gli strumenti informatici.
Imputati e persona offesa sono tutti colleghi, dipendenti di un’azienda privata, ed il movente delle condotte e’ stato individuato nel risentimento covato dal (OMISSIS) nei confronti della vittima, la quale non aveva voluto dar seguito alle sue avances: per vendicarsi, lo stesso (OMISSIS) aveva posto in essere, con l’aiuto del (OMISSIS), le condotte gia’ poc’anzi sintetizzate, facilitate anche dalle loro elevate competenze informatiche.
2. Avverso la sentenza d’appello propongono ricorso gli imputati.
3. Il ricorso di (OMISSIS), presentato dal difensore avv. (OMISSIS), deduce nove motivi differenti.
3.1. La prima eccezione difensiva lamenta vizio di motivazione per manifesta illogicita’ del provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni precedentemente rese dalla persona offesa.
3.2. Il secondo argomento difensivo censura la motivazione del provvedimento impugnato, manifestamente illogica e contraddittoria quanto all’indicazione dei criteri di valutazione della prova adottati e delle ragioni per le quali le prove contrarie sono state ritenute inattendibili.
In particolare, pare dedursi un vaglio superficiale dei contenuti delle dichiarazioni dei testi sentiti in dibattimento diversi dalla persona offesa, e si sottovaluta il fatto che nessuno dei colleghi delle persone coinvolte nella vicenda abbia mai sentito l’imputato rivolgere epiteti ingiuriosi alla vittima dei reati (in particolare quello di “lurida sgualdrina” poi utilizzato anche con il falso account associato fraudolentemente al profilo facebook della persona offesa): la prova dei fatti, pertanto, si ritrova solo nelle dichiarazioni di (OMISSIS), inattendibili per le stesse caratteristiche del suo narrato. Inoltre, il consulente del pubblico ministero ha dichiarato di non essere riuscito a ritrovare la traccia della creazione dell’account ingiurioso sui dispositivi informatici esaminati; neppure e’ stata data prova di quali siano state le fotografie intime della persona offesa oggetto di diffusione illecita tra i colleghi in azienda, ne’ che la loro (presunta) diffusione sia addebitabile al (OMISSIS), ovvero che tale diffusione avrebbe costretto la stessa a modificare le proprie abitudini lavorative per cercare di comprendere come cio’ avvenisse.
3.3. Il terzo motivo di ricorso deduce vizio di manifesta illogicita’ della motivazione, in merito alla inattendibilita’ del racconto della persona offesa, nella parte in cui rivela che ella sarebbe stata estromessa dal (OMISSIS) dalla mailing- list aziendale, ancora una volta con lo scopo di vessarla e perseguitarla.
3.4. La quarta ragione difensiva eccepisce vizio di manifesta illogicita’ della motivazione in merito alla inattendibilita’ del racconto della persona offesa, nella parte in cui racconta degli sms, telefonate, pedinamenti (non oggetto di imputazione) ai suoi danni posti in essere da (OMISSIS) e dell’episodio delle minacce subite in ascensore.
3.5. Con la quinta eccezione la difesa lamenta vizio di motivazione manifestamente illogica quanto alla sussistenza dell’evento del reato di stalking definito “stato d’ansia”, ovvero a quello del mutamento delle abitudini di vita.
L’unico evento realmente descritto dalla persona offesa sarebbe quello del timore per la propria incolumita’ fisica, cui fa difetto, pero’, il requisito della concretezza, non potendo esso ritrovarsi in una mera condizione di disagio psicologico per la violazione della propria privacy, come pare essere stato nel caso di specie.
3.6. Il sesto motivo lamenta vizio di motivazione manifestamente illogica quanto al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria in appello formulata ex articolo 603 c.p.p., nonche’ alla mancata assunzione di una prova decisiva, quest’ultima rappresentata dalla richiesta di perizia sull’unico hard disk in uso al (OMISSIS), che avrebbe potenzialmente potuto avere contenuti probatori rilevanti.
Sul punto, peraltro, la Corte d’Appello non ha motivato.
5.7. Il settimo motivo contesta la ritenuta illiceita’ dell’accesso al sistema informatico di proprieta’ della persona offesa e, quindi, la violazione dell’articolo 615-ter c.p..
(OMISSIS), infatti, consegno’ ella stessa al (OMISSIS) il computer personale con le proprie password, affinche’ questi potesse operare delle riparazioni su di esso) e il (OMISSIS) le disse che lo avrebbe, a sua volta fatto verificare da un amico, il quale, dunque, era anch’egli implicitamente autorizzato all’utilizzazione delle password e dei dati sensibili. L’aver creato account fasulli/collegati al profilo dei social network utilizzati dalla persona offesa, successivamente all’accesso non illecito ne’ abusivo, in quanto autorizzato dalla condivisione delle password dalla stessa persona offesa, al piu’ costituirebbe un post-factum non punibile.
In ogni caso, la detenzione di dati personali contenuti in un supporto informatico altrui e la loro utilizzazione in modo indebito non integra il reato di cui all’articolo 615 ter c.p. che punisce esclusivamente l’accesso o la permanenza abusivi in un sistema informatico o telematico.
I consulenti informatici del pm inoltre hanno chiarito che l’attivita’ informatica eseguita dal ricorrente e’ stata di mero backup (salvataggio dati con copia) e non di accesso abusivo.
3.8. L’ottava censura evidenza vizio di motivazione omessa e manifestamente illogica, relativamente all’aumento di pena determinato dalla continuazione.
3.9. Infine, un ultimo motivo di ricorso attiene alla mancata concessione delle attenuanti generiche, dedotta con specifica ragione d’appello, e su cui la Corte di merito non ha fornito risposta, rimanendo, pertanto, in atti, la sola, irragionevole motivazione del Tribunale, che ha abbinato il diniego alla mancanza di qualsiasi forma di pentimento da parte del ricorrente, contrariamente a quanto risulta legittimo secondo l’interpretazione della giurisprudenza di legittimita’.
4. Anche (OMISSIS) propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, tramite il difensore avv. (OMISSIS), deducendo quattro motivi.
4.1. Il primo argomento difensivo deduce vizio di motivazione circa la prova che il ricorrente fosse consapevole dell’uso illecito che la (OMISSIS) voleva fare delle password del computer della persona offesa, consegnato al (OMISSIS) dalla vittima per effettuare una riparazione, nella sua qualita’ di tecnico aziendale per l’informatica.
La prova a carico del ricorrente consiste – secondo la ricostruzione del Tribunale – in una conversazione skype tra questi e il (OMISSIS)” dalla quale emergerebbe la sua consapevolezza delle intenzioni del complice; tuttavia, la conversazione e’ ambigua, la sua valorizzazione e’ emersa solo dalla motivazione di primo grado (tanto che il pubblico ministero all’esito di quel giudizio aveva chiesto l’assoluzione di (OMISSIS)) e la Corte d’Appello non ha fornito che poche righe di motivazione sul punto)che lega il ricorrente al reato mediante tale presunta prova.
Il motivo di ricorso si dilunga, poi, sul rilievo della spiegazione alternativa fornita dal ricorrente di quanto emerso nel corso del processo e della circostanza che egli nulla sapesse dei contrasti tra il (OMISSIS) e la persona offesa alla data della conversazione skype, essendo la denuncia della vittima successiva di alcune settimane.
4.2. La seconda censura deduce travisamento della prova relativa al fatto che la stessa persona offesa ha ammesso – contrariamente a quanto affermato in sentenza impugnata – di aver condiviso la password del proprio pc con (OMISSIS) al fine di consentirgli l’accesso per la riparazione e di sapere che questi l’avrebbe data anche ad un suo amico (individuabile in (OMISSIS)) per farsi aiutare: la Corte d’Appello ritiene tale ultima circostanza non plausibile, ma essa, invece, e’ stata affermata dalla stessa persona offesa.
4.3. Il terzo motivo di ricorso argomenta la violazione di legge riferita all’articolo 615-ter c.p. dovendo ritenersi autorizzato e non abusivo l’accesso informatico al pc della vittima, che aveva consegnato lei stessa le password al ricorrente, autorizzandone l’inoltro anche ad ulteriore persona per ausilio. Difetterebbe, pertanto, l’elemento oggettivo del reato di cui all’articolo 615-ter c.p..
Inoltre, il ricorrente evidenzia come, date le elevate competenze informatiche del (OMISSIS), questi, a prescindere dall’aver ricevuto le password della persona offesa, avrebbe ben potuto gia’ accedere al computer di costei che, non a caso, aveva manifestato inspiegabili problemi di hardware: tale spiegazione alternativa fornita dal ricorrente appare molto plausibile.
In ogni caso, il contatto con il (OMISSIS) sarebbe stato casuale e non preordinato a collaborare con lui nella realizzazione del piano illecito.
4.4. Infine, un quarto motivo di doglianza attiene alla valorizzazione del dato probatorio della conversazione skype ai fini dell’affermazione di responsabilita’, laddove essa, invece non possiede quei caratteri di precisione e rilevanza richiesti dall’articolo 192 c.p.p., comma 2. Inoltre, si sarebbe violato il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, in presenza di plausibili spiegazioni alternative rispetto alla affermazione di colpevolezza del ricorrente.
5. In data 20.6.2019 il ricorrente (OMISSIS) ha depositato memoria aggiuntiva con richiesta declaratoria di estinzione del reato per condotte riparatorie ex articolo 162-ter c.p. e produce relativa documentazione.
In data 30.1.2019 si sarebbe raggiunto un accordo transattivo con la persona offesa, rifondendo alla stessa la somma di Euro 2500 a titolo di ristoro di qualsiasi danno patrimoniale e non patrimoniale subito e subendo per il reato ascritto.
Si rammenta che nel procedimento la persona offesa non si e’ costituita parte civile nei confronti del ricorrente ma solo nei confronti del (OMISSIS) coimputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi degli imputati sono entrambi inammissibili.
2. Il ricorso di (OMISSIS) e’ inammissibile per ciascuno dei motivi proposti.
2.1. Il primo, il terzo ed il quarto argomento difensivo risultano, infatti, confusi e scollegati dai dati processuali, oltre che generici poiche’ non si evidenziano ragioni specifiche e concrete di inattendibilita’ della persona offesa, ma ci si limita a formulare una apodittica questione astratta di inattendibilita’, fine a se’ stessa.
Tutte le suddette ragioni di ricorso si raccordano, peraltro, al secondo motivo difensivo, egualmente inammissibile perche’ – come del resto le altre suddette eccezioni – formulato in fatto, volto, nella sostanza, a pretendere una diversa ricostruzione della vicenda attraverso una rivalutazione della piattaforma probatoria,, secondo canoni valutativi propri del giudizio di merito e preclusi, invece, nel giudizio di legittimita’, in assenza di gravi vizi motivazionali tali da sfociare in una manifesta illogicita’ (cfr. ex multis Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, O., Rv. 262965). In realta’, la’ dove si argomentano vizi motivazionali, pur adducendosi un difetto della struttura ricostruttiva della sentenza, si propongono, piuttosto, diversi approdi delle risultanze processuali e di prova e si chiede a questa Corte di legittimita’, in ultima analisi, non gia’ di pronunciarsi sulla bonta’ e correttezza del percorso motivazionale adottato dal provvedimento impugnato, bensi’ di valutarne l’esattezza degli snodi decisionali rispetto ad una alternativa ricostruzione della piattaforma fattuale utilizzata. Peraltro, la ricostruzione dei fatti fornita dalla sentenza impugnata (che forma una doppia pronuncia conforme con quella di primo grado in punto di accertamento della responsabilita’) non presenta iati logici ne’ illogicita’ di sorta: i giudici d’appello hanno messo in evidenza l’attendibilita’ della persona offesa ed i riscontri alle sue accuse nei confronti del ricorrente; l’irrilevanza del fatto che non vi siano stati altri testimoni delle ingiurie pronunciate dall’imputato nei suoi confronti in ufficio, dato che – secondo il racconto della vittima – questi faceva molta attenzione a modulare il proprio tono di voce in modo da non essere udito da coloro che si trovassero nelle vicinanze; il riscontro significativo rappresentato dalla circostanza che una delle offese ripetutamente profferite (l’appellativo “lurida sgualdrina”) fosse proprio corrispondente al nome dell’account con cui l’imputato si era registrato sulla piattaforma facebook ed aveva chiesto alla persona offesa di associarvi il proprio account; la mole di messaggi acquisita come dato processuale, dai quali risulta inequivocabilmente che l’imputato perseguitasse la persona offesa con frasi dal contenuto intimidatorio ovvero semplicemente assillante e, dunque, inquietante.
Non tiene conto della precisa motivazione d’appello neppure la contestazione difensiva circa l’assenza di prove sulla diffusione delle immagini intime della persona offesa tra i colleghi d’ufficio proprio da parte del ricorrente: si e’ chiarito, infatti, che oltre alla attendibilita’ delle dichiarazioni della vittima sussiste la testimonianza a riscontro del teste (OMISSIS).
Del tutto manifestamente infondata anche la ragione di ricorso relativa alla estromissione della persona offesa dalla mailing list aziendale, a scopo ancora una volta persecutorio: la Corte d’Appello ha sottolineato le testimonianze che provano tale circostanza.
2.2. Quanto al quinto motivo di ricorso ed alla dedotta assenza dell’evento del reato, costituito dal mutamento delle abitudini di vita nonche’ alla inconfigurabilita’ di un reale stato d’ansia della vittima, e’ evidente che il ricorrente tende a sostenere la mancanza di uno o piu’ degli eventi necessari del reato di stalking.
In proposito basti rammentare che, ai fini della configurabilita’ del reato di atti persecutori, non e’ necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o piu’ degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell’agente (Sez. 5, n. 57704 del 14/9/2017, P., Rv. 272086; Sez. 5, n. 47195 del 6/10/2015, S., Rv. 265530).
La prova dell’evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneita’ a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui e’ stata consumata (Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, G., Rv. 261535; Sez. 6, n. 20038 del 19/3/2014, T., Rv. 259458; Sez. 5, n. 24135 del 9/5/2012, G., Rv. 253764).
E’ altrettanto pacifico che gli eventi del reato siano alternativi, sicche’ basta la prova della sussistenza anche di uno solo di essi per ritenere configurato il delitto di stalking (Sez. 5, n. 43085 del 24/9/2015, A., Rv. 265231; Sez. 5, n. 34015 del 22/6/2010, De Guglielmo, Rv. 248412; Sez. 5, n. 29872 del 19/5/2011, L., Rv. 250399).
Non vi e’ dubbio, poi, che integri l’elemento materiale del delitto di atti persecutori il reiterato invio alla persona offesa di “sms” e di messaggi di posta elettronica o postati sui cosiddetti “social network” (ad esempio “facebook”), nonche’ la divulgazione con qualsiasi mezzo (e, dunque, anche attraverso la diffusione attraverso il proprio computer per diretta visione proposta e consentita ad altri presenti) di scritti, fotografie o filmati ritraenti la sfera intima e personale della vittima, violando il diritto alla riservatezza di quest’ultima (cfr. Sez. 6, n. 32404 del 16/7/2010, Distefano, Rv. 248282; Sez. 5, n. 26049 del 1/3/2019, P., Rv. 276131).
Alla luce di tali criteri ermeneutici che oramai sono entrati a far parte del patrimonio interpretativo consolidato della giurisprudenza di legittimita’, appare evidente che, nel caso di specie, la Corte d’Appello e il giudice di primo grado abbiano ricostruito una situazione di fatto del tutto corrispondente alla prova della sussistenza di almeno due eventi del reato di atti persecutori, costituiti dal mutamento delle abitudini di vita della vittima e dalla evidente capacita’ delle condotte reiterate, poste in essere a lungo dall’imputato) ad ingenerare uno stato d’ansia e di timore da parte sua: chiarissime in tal senso le testimonianze del diretto superiore della persona offesa e di (OMISSIS), i quali hanno entrambi riferito di aver piu’ volte visto (OMISSIS) in un forte stato d’ansia e paura, culminato spesso in pianti copiosi (i testi la definiscono “terrorizzata” in alcune occasioni dal comportamento di (OMISSIS)).
La situazione aveva talmente compromesso la situazione di vita della persona offesa da richiedere un mutamento radicale quale quello messo in atto dal suo capo ufficio di sospensione del rapporto di training aziendale.
2.3. Il sesto motivo di ricorso e’ inammissibile poiche’ la lamentata mancata assunzione di una prova indispensabile alla decisione ex articolo 603 c.p.p., non sussiste neppure nella prospettazione difensiva, dalla quale non si evince quali siano i contenuti concreti dell’hard disk di cui si richiede l’estrapolazione ad opera di un tecnico ne’, a maggior ragione, per quali esigenze e finalita’ la difesa li ritenga fondamentali.
La richiesta istruttoria, cioe’, ha avuto ad oggetto una mera istanza “esplorativa” dei possibili risultati probatori utili derivabili dall’analisi dei dati contenuti nell’hard disk, ma una tale solo potenziale rilevanza non puo’ costituire il fondamento dell’esercizio del potere conferito al giudice d’appello dall’articolo 603 c.p.p..
Deve, infatti, ribadirsi che, nel giudizio di appello, la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio, gia’ raccolto nel contraddittorio di primo grado, rende inammissibile (sicche’ non sussiste alcun obbligo di risposta da parte del giudice del gravame) la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale che si risolva in una attivita’ “esplorativa” di indagine, finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente (Sez. 3, n. 42711 del 23/6/2016, H., Rv. 267974; Sez. 3, n. 23058 del 26/4/2013, Duval Perez, Rv. 256173).
Peraltro, l’eccepita omessa motivazione da parte della Corte d’Appello non sussiste neppure dal punto di vista della stessa formulazione del motivo di impugnazione, essendosi trovati i giudici di secondo grado dinanzi ad un’eccezione generica e strutturata in maniera dubitativa, sicche’ correttamente essa e’ stata implicitamente disattesa attraverso le diverse argomentazioni motivazionali che hanno accolto la prospettazione accusatoria (ex multis Sez. 4, n. 1184 del 3/10/2018, dep. 2019, Motta Pelli, Rv. 275114; Sez. 6, n. 30774 del 16/7/2013, Trecca, Rv. 257741; Sez. 3, n. 24294 del 7/4/2010, D.S.B., Rv. 247872; Sez. 5, n. 8891 del 16/5/2000, Callegari, Rv. 217209).
2.4. La settima doglianza del ricorrente attiene alla configurabilita’ del reato di cui all’articolo 615-ter c.p. e tuttavia riproduce le eccezioni gia’ proposte quali motivi d’appello senza aggiungere alcuna quota di confronto motivazionale rispetto alla sentenza impugnata.
La Corte d’Appello ha correttamente argomentato sulla circostanza che la consegna all’imputato ed al suo complice (OMISSIS) delle password per accedere al proprio account personale)da parte della persona offesa non determina la legittimita’ dell’accesso2operato non gia’ secondo la finalita’ consentita dal titolare del diritto alla riservatezza (e cioe’ la riparazione di errori di profilazione esistenti), bensi’ allo scopo di creare account fasulli collegati al profilo dei social network utilizzati dalla persona offesa, attraverso i quali attuare condotte che hanno leso la sfera privata di costei, ingerendosi indebitamente nella sua vita, nonche’ al fine di carpire i dati personali presenti sul detto account, poi copiati in back up e cioe’ salvati al fine di utilizzarli per vessare e perseguitare la vittima.
E’ stato, infatti, chiaramente affermato – e deve, pertanto, essere ribadito anche nella fattispecie all’esame del Collegio poco sopra descritta – che integra il delitto previsto dall’articolo 615-ter c.p. la condotta del dipendente che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali, impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso (come nel caso in cui egli abbia ricevuto la password personale da una collega d’ufficio per effettuare correzioni di errori sulla profilazione dell’account di costei), acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facolta’ di accesso gli e’ attribuita (Sez. 5, n. 565 del 29/11/2018, dep. 2019, Landi Di Chiavenna, Rv. 274392). L’opzione, peraltro, rappresenta anche l’approdo interpretativo delle Sezioni Unite che, con la sentenza Sez. U, n. 41210 del 18/5/2017, Savarese, Rv. 271061 hanno definitivamente posto fine alle incertezze ermeneutiche presenti sul tema, stabilendo (sia pur in una fattispecie in cui l’accesso abusivo era stato effettuato da un pubblico dipendente in una banca dati pubblica, ma la logica della decisione e’ agevolmente esportabile ai casi di accesso a sistemi o profili informatici appartenenti a privati) che realizza il reato previsto dall’articolo 615-ter c.p. chiunque, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facolta’ di accesso gli e’ attribuita.
Nella stessa scia interpretativa si inscrive la pronuncia Sez. 5, n. 2905 del 2/10/2018, dep. 2019, B., Rv. 274596 che, in una situazione di fatto del tutto analoga a quella sottoposta oggi al vaglio del Collegio, in tema di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ex articolo 615-ter c.p., non rileva la circostanza che le chiavi di accesso al sistema informatico protetto siano state comunicate all’autore del reato, in epoca antecedente rispetto all’accesso abusivo, dallo stesso titolare delle credenziali, qualora la condotta incriminata abbia portato ad un risultato certamente in contrasto con la volonta’ della persona offesa ed esorbitante l’eventuale ambito autorizzatorio.
Sulla compatibilita’ tra tale interpretazione della disciplina prevista dall’articolo 615-ter c.p. ed il parametro convenzionale di irretroattivita’ del mutamento giurisprudenziale sfavorevole ricavabile dall’articolo 7 CEDU cfr. Sez. 5, n. 47510 del 9/7/2018, Dilaghi, Rv. 274406 e Sez. 5, n. 37857 del 24/4/2018, Fabbrizzi, Rv. 273876, che hanno messo in evidenza come, in tale ipotesi, l’interpretazione della norma incriminatrice applicata al caso concreto fosse ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione e’ stata commessa, sicche’ deve essere esclusa la sussistenza di un “overruling” ad opera della sentenza delle Sezioni Unite “Savarese”.
2.5. Sono inammissibili anche gli ultimi due motivi di ricorso proposti dal (OMISSIS).
La misura dell’aumento disposto in continuazione tra i reati e’ congrua, non illogica ne’ esorbitante i parametri di legge, oltre che adeguatamente motivata, posto che, nel caso in cui la determinazione della pena e la dosimetria dell’aumento per la continuazione non si collochino di gran lunga al di sopra dei minimi edittali, e’ possibile ricorrere ad espressioni sintetiche che indichino la congruita’ della misura sanzionatoria prescelta (Sez. 1, n. 1059 del 14/2/1997, Gagliano, Rv. 207050; Sez. 3, n. 33773 del 29/5/2007, Ruggieri, Rv. 237402), tanto piu’ che, nell’ipotesi del ricorrente, la Corte d’Appello ha operato una rideterminazione della pena in senso piu’ favorevole rispetto al primo grado ed ha esplicitato la misura dell’aumento e le ragioni delle sue opzioni afflittive commisurate alla gravita’ delle condotte ed al tempo della loro realizzazione. Anche l’eccezione riferita alla mancata motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (sicche’ rimane in atti solo la ragione, insufficiente, del primo giudice legata al fatto che il ricorrente non abbia manifestato segni di pentimento), non coglie il senso complessivo dell’argomentare del giudice d’appello.
Questi, infatti, ha confermato la statuizione di diniego collegandosi alla personalita’ dell’imputato, desunta dal comportamento di questi in maniera implicita, la’ dove, occupandosi della rideterminazione favorevole della misura della pena base e dell’aumento per la continuazione, ha tenuto conto della “spiccata invasivita’” delle condotte poste in essere dall’imputato. Del resto, e’ consentita tale motivazione implicita in presenza di peculiari indicatori del diniego del beneficio in esame (cfr. Sez. 1, n. 12624 del 1272/2019, Dulan, Rv. 275057; Sez. 6, n. 36382 del 4/7/2003, Dell’Anna, Rv. 227142).
3. Il ricorso di (OMISSIS) e’ egualmente inammissibile.
3.1. I primi due motivi di ricorso chiedono una rivalutazione in fatto dei risultati probatori non consentita in sede di legittimita’ e, inoltre, non si confrontano con l’effettivo tenore della prova raccolta nei giudizi di merito; il secondo motivo e’, inoltre, irrilevante, non essendo in discussione che la persona offesa abbia acconsentito a condividere la password del proprio profilo informatico con gli imputati, ne’ avendo la Corte d’Appello sostenuto una tale tesi, tanto che ha lungamente spiegato le ragioni giuridiche sulla base delle quali la circostanza non e’ determinante per la configurabilita’ del reato di cui all’articolo 615-ter c.p. nel caso di specie.
Il terzo motivo di ricorso di (OMISSIS) e’, proprio in relazione a tale parte di motivazione del giudice d’appello, anche manifestamente infondato: come si e’ gia’ chiarito l’accesso abusivo si realizza a prescindere dalla legittima acquisizione della password di accesso al sistema informatico violato, ed attiene all’illegittima permanenza in esso ed allo scopo di operare al di la’ dell’eventuale ambito autorizzatorio, per conseguire un risultato certamente in contrasto con la volonta’ della persona offesa dal reato (cfr. par. 2.4.).
3.2. Anche il quarto motivo di ricorso si rivela inammissibile) perche’ in fatto e manifestamente infondato; il ricorrente non spiega, nell’eccezione proposta, quali siano i profili di ambiguita’ della conversazione attuata mediante sistema “skype” dalla quale si e’ desunta la sua consapevolezza degli scopi illeciti del complice e della volonta’ di costui di violare la sfera privata della persona offesa, ne’ quale sia il vizio di illogicita’ motivazionale del provvedimento impugnato al riguardo.
Di contro, la Corte d’Appello ha valorizzato il dato di prova che il computer della vittima fu preso in consegna proprio dai (OMISSIS), e che fu lui a ricevere le password di accesso ed a fornirle al (OMISSIS), citando altresi’ le frasi assai significative che i due si sono scambiati nella suddetta conversazione informatica.
3.3. Quanto al motivo aggiunto, riferito alla possibilita’ di concedere a (OMISSIS) la declaratoria di estinzione del reato per condotte riparatorie ex articolo 162-ter c.p., la richiesta deve ritenersi inammissibile.
L’imputato aveva l’obbligo di chiedere l’applicazione dell’istituto di favore alla prima udienza utile successiva all’entrata in vigore della legge introduttiva dell’articolo 162-ter c.p. (e cioe’ a partire dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della L. n. 103 del 2017), alla luce della disciplina transitoria dettata dalla L. n. 103 del 2017, articolo 1, comma 3.
La sentenza d’appello, tuttavia, risale al 26.9.2018, mentre quella del Tribunale e’ datata 2.5.2016; e’, dunque, evidente come gia’ nel corso del giudizio d’appello, alla prima udienza utile dopo l’entrata in vigore della speciale causa di estinzione del reato in esame, l’imputato avrebbe dovuto esercitare la sua prerogativa di richiedere la definizione del processo per condotte riparatorie, essendo la possibilita’ di esercitarla dinanzi alla Corte di legittimita’ limitata ai giudizi pendenti in tale fase processuale alla data di entrata in vigore della disposizione citata (Sez. 5, n. 8182 del 22/11/2017, V., Rv. 272433).
4. Alla declaratoria d’inammissibilita’ dei ricorsi segue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilita’ (cfr. sul punto Corte Cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000 per ognuno.
Deve essere disposto, altresi’, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omess le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *