Reati associativi e la competenza per territorio

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|2 luglio 2021| n. 25403.

In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l’operatività della struttura.

Sentenza|2 luglio 2021| n. 25403. Reati associativi e la competenza per territorio

Data udienza 4 giugno 2021

Integrale

Tag – parola: Reati tributari – Fatture inesistenti – Competenza per territorio – Giudice del luogo dove si verifica per primo il reato più grave

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo – Presidente

Dott. ROCCHI Giacomo – rel. Consigliere

Dott. APRILE Stefano – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

Dott. CAIRO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GUP TRIBUNALE NOLA;
nei confronti di:
TRIBUNALE COMO;
con l’ordinanza del 17/11/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NOLA;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
sentite le conclusioni del PG MARCO DALL’OLIO che ha concluso per la competenza del Tribunale di Como;
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA in difesa di (OMISSIS) anche quale sostituto processuale dell’avvocato (OMISSIS) del foro di RIMINI in difesa di (OMISSIS) per delega orale che chiede che venga mantenuta la competenza presso il Tribunale di Como e si riporta alla memoria depositata;
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di MILANO in difesa di (OMISSIS) anche quale sostituto processuale dell’avvocato (OMISSIS) del foro di MONZA in difesa di (OMISSIS) che si riporta alla memoria depositata;
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA quale sostituto processuale dell’avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA in difesa di (OMISSIS) che conclude per la competenza del Tribunale di Roma;
E’ or:esente l’avvocato (OMISSIS) del foro di NOLA in difesa di (OMISSIS) SPA anche quale sostituto processuale dell’avvocato (OMISSIS) del foro di FIRENZE in difesa di (OMISSIS), come da delega depositata in udienza, che conclude si riporta alla memoria gia’ depositata.

Reati associativi e la competenza per territorio

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6/6/2019, il Tribunale di Como dichiarava la incompetenza per territorio nel procedimento a carico di (OMISSIS) ed altri, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola.
Nel processo sono contestati i delitti di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di piu’ delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento e distruzione di scritture contabili, omessa dichiarazione e falso, con l’aggravante del reato a carattere transnazionale di cui alla L. n. 146 del 2006, articolo 3, lettera a), e ancora quelli di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 2, 5, 8 e 10, nonche’ l’articolo 483, in relazione all’articolo 491 bis c.p..
Richiamando gli articoli 12 e 16 c.p.p., e sottolineando che i reati fine, prevalentemente tributari, erano attribuiti non soltanto a coloro cui era contestata anche l’appartenenza all’associazione per delinquere, ma anche a non concorrenti nel reato associativo, il Tribunale riteneva che la competenza dovesse essere determinata in modo unitario per tutti gli imputati.
Il reato piu’ grave era quello associativo e doveva ritenersi commesso in Nola, luogo di programmazione, ideazione e direzione delle attivita’ criminose: i promotori ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e i fratelli (OMISSIS)) avevano la disponibilita’ di un capannone ubicato in Nola, ove avevano sede anche due societa’ “filtro” utilizzate, di cui era amministratore unico (OMISSIS); a (OMISSIS) aveva sede anche la societa’ (OMISSIS) di (OMISSIS). Il capo di imputazione indicava anche (OMISSIS) come uno dei luoghi di consumazione del reato associativo.
La sentenza di primo grado emessa dal G.U.P. del Tribunale di Como nei confronti degli imputati giudicati con il rito abbreviato confermava l’esistenza del “direttorio” che aveva sede in quel capannone. Confermava la competenza del Tribunale di Nola anche il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, contestato al capo 20: la fattura emessa da una societa’ “cartiera” con sede fittizia era a beneficio di una societa’ vera, la “(OMISSIS) s.r.l.” con sede di (OMISSIS).
Anche ritenendo impossibile determinare la competenza territoriale sulla base del delitto associativo, la competenza del Tribunale di Nola si ricavava dall’applicazione del criterio suppletivo del luogo di commissione del reato successivamente piu’ grave fra gli altri reati connessi e, in caso di pari gravita’, al primo di essi.
Il primo di tali reati era quello contestato al capo 48: l’emissione di fatture per operazioni inesistenti contestata a (OMISSIS) quale amministratore della (OMISSIS) s.r.l., reato commesso in Nola.

 

Reati associativi e la competenza per territorio

Il Tribunale si discostava dalla diversa decisione del Giudice per le indagini preliminari, secondo cui la competenza del Tribunale di Como derivava dalla contestazione del reato sub 9: il luogo di consumazione del reato era sconosciuto, come riportava la stessa imputazione, mentre per altri reati di pari gravita’ il luogo era conosciuto; quindi, non era possibile ricorrere ai criteri residuali indicati dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 18. Il primo dei reati di pari gravita’ il cui luogo di consumazione era conosciuto era, appunto, quello di cui al n. 48 del capo di imputazione.
Ancora: per valutare la data di consumazione del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti doveva farsi riferimento all’ultima fattura emessa nel medesimo periodo di imposta; ebbene, l’ultima fattura emessa in relazione al delitto contestato al capo 9 era successiva all’ultima emessa in relazione al delitto contestato al capo 48 che doveva, pertanto, ritenersi antecedente.
2. Con ordinanza del 17/11/2020, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Nola solleva conflitto di competenza territoriale, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte.
Il Giudice conferma che la competenza puo’ essere determinata unitariamente per tutti gli imputati e che il reato piu’ grave tra quelli contestati e’ quello associativo; non ritiene convincente a sentenza di incompetenza del Tribunale di Como nella misura in cui radica a (OMISSIS) la competenza per detto reato esclusivamente sulla base della riferibilita’ ad alcuni dei promotori di un capannone all’interno dell’interporto di (OMISSIS), luogo destinato allo stoccaggio e deposito di merci: in effetti, un ruolo preminente dell’associazione, secondo il Giudice, avevano i promotori Ammendola e i fratelli (OMISSIS) che operavano stabilmente nel territorio romano.
Ricordando il criterio di determinazione della competenza per territorio del reato associativo, che si radica nel luogo di programmazione, ideazione e direzione o in quello in cui si svolge la parte principale di tale attivita’, indipendentemente dalla coincidenza di tale luogo con quello di commissione dei reati fine, nel caso di specie, secondo il Giudice, non e’ possibile individuare il luogo di consumazione del reato associativo poiche’ non era stato accertato il luogo esclusivo in cui si svolgevano la programmazione, ideazione e direzione: non era possibile, quindi, ritenere il capannone a (OMISSIS) il luogo dove si svolgevano le attivita’ costitutive dell’associazione per delinquere.

 

Reati associativi e la competenza per territorio

Per di piu’, i primi episodi delittuosi erano stati commessi a Roma, dove risultava avere sede la societa’ (OMISSIS) s.r.l., societa’ filtro di secondo livello e/o societa’ broker effettivamente operante e amministrata da (OMISSIS), promotore e amministratore di fatto di altre societa’ cartiere. Inoltre, una delle logistiche di riferimento per le transazioni commerciali intercorse tra le societa’ cartiere era collocata a Monterotondo, territorio romano, all’interno di un capannone della (OMISSIS) A r.l.; ancora, (OMISSIS), cui era stato proposto il ruolo di prestanome, si era incontrata con gli imputati a (OMISSIS), presso la sede della (OMISSIS).
Non essendo possibile determinare il luogo di consumazione del reato associativo, si doveva ricorrere al criterio suppletivo del luogo di consumazione del reato fine piu’ grave e piu’ risalente nel tempo.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Como, tale reato non poteva essere individuato in quello contestato al capo 48: in effetti, per determinare la competenza per il delitto di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, occorre fare riferimento al criterio posto dall’articolo 18, comma 3, dello stesso decreto, che attribuisce la competenza a quello fra i giudici dei diversi luoghi di emissione dei singoli documenti presso il quale ha sede l’ufficio del pubblico ministero che per primo ha provveduto ad iscrivere la notizia nel registro di cui all’articolo 335 c.p.p..
Il criterio puo’ trovare applicazione anche nelle ipotesi di connessione tra numerosi reati tributari, commessi da piu’ soggetti nel medesimo e in plurimi anni di imposta. Di conseguenza, la competenza deve essere attribuito al Tribunale di Como, ove ha sede il pubblico ministero che ha iscritto per primo la notizia di reato. In via subordinata, applicando il criterio posto dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 18, comma 1, la competenza era pur sempre del Tribunale di Como, luogo di accertamento del reato.
Applicando, invece, soltanto i criteri posti dall’articolo 16 c.p.p., la competenza sarebbe del Tribunale di Roma, luogo dove era stata emessa la prima fattura, il 14/10/2014 (capo di imputazione 63). Sotto questo profilo il Giudice rimettente contesta il criterio adottato dal Tribunale di Como, in base al quale il luogo di consumazione sarebbe quello dell’ultima fattura emessa nel periodo di imposta, richiamando a smentita di tale linea interpretativa l’articolo 18, comma 3 cit..
In definitiva, secondo il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Nola, la competenza territoriale deve essere attribuita al Tribunale di Como o, in subordine, al Tribunale di Roma.
3. Hanno depositato memorie alcuni difensori, sostenendo alternativamente la competenza del Tribunale di Nola o quella del Tribunale di Roma.

 

Reati associativi e la competenza per territorio

CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Como.
1. Entrambi i giudici in conflitto concordano sulla possibilita’ di determinare unitariamente la competenza per tutti i reati contestati, in forza della connessione tra gli stessi e in base al principio posto dalle Sezioni Unite, secondo cui, ai fini della configurabilita’ della connessione teleologica prevista dall’articolo 12, lettera c), c.p.p. e della sua idoneita’ a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non e’ richiesta l’identita’ fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessita’ di accertare che l’autore di quest’ultimo abbia avuto presente l’oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all’occultamento di un altro reato (Sez. U, Sentenza n. 53390 del 26/10/2017 Cc. (dep. 24/11/2017) Rv. 271223 – 01).
I due provvedimenti concordano, inoltre, sull’individuazione del reato associativo contestato al capo 1 come quello piu’ grave e, quindi, tale da determinare la competenza ai sensi dell’articolo 16 c.p.p., comma 1.
2. In relazione a tale reato deve essere individuato il luogo di consumazione, ai sensi dell’articolo 8 c.p.p..
Secondo la giurisprudenza di legittimita’, in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attivita’ criminose facenti capo al sodalizio, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si e’ radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si e’ effettivamente manifestata e realizzata l’operativita’ della struttura (Sez. 6, Sentenza n. 4118 del 10/01/2018 Cc. (dep. 29/01/2018) Rv. 272185 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 49995 del 15/09/2017 Ud. (dep. 31/10/2017) Rv. 271585 – 0; Sez. 4, Sentenza n. 16666 del 31/03/2016 Cc. (dep. 21/04/2016) Rv. 266744 – 0).
Secondo il Tribunale di Como, i promotori ed organizzatori dell’associazione avevano la disponibilita’ di un capannone a Nola, luogo che era sede di due societa’ filtro (sede effettiva e non fittizia; (OMISSIS), uno dei promotori, era amministratore formale di tali societa’) e di una terza (la (OMISSIS)) facente capo a (OMISSIS), altro organizzatore. L’immobile era, quindi, sede legale delle societa’ di (OMISSIS) e prima di (OMISSIS), ed era di proprieta’ di una societa’ di (OMISSIS), oggetto di indagini che coinvolgevano le societa’ dei fratelli (OMISSIS). La sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Como in sede di giudizio abbreviato aveva ritenuto (OMISSIS) un organizzatore dell’associazione che si serviva della struttura dell’interporto di (OMISSIS).
Ancora, era indicativa del luogo di consumazione la circostanza che la prima fattura emessa da una societa’ cartiera, quella del 4/11/2014 di cui al capo 20, aveva come destinataria la (OMISSIS) s.r.l. con sede di (OMISSIS).

 

Reati associativi e la competenza per territorio

Secondo il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di (OMISSIS), al contrario, la disponibilita’ del capannone in territorio di (OMISSIS) non e’ significativa: non sarebbe individuabile il luogo di consumazione del reato associativo in quanto non era stato identificato uno spazio unico in cui avvenivano la programmazione, ideazione e direzione del gruppo criminale; non a caso, le prime fatture per operazioni inesistenti erano state emesse da societa’ cartiere, priva di sede effettiva.
In alternativa, il luogo di consumazione del reato associativo dovrebbe individuarsi in Roma con riferimento alla sede della societa’ (OMISSIS) s.r.l., facente capo ad (OMISSIS), anche egli promotore ed organizzatore dell’associazione e amministratore di fatto di alcune societa’ cartiere. Nel territorio di (OMISSIS), inoltre, sarebbe posizionato uno spazio logistico a servizio di societa’ cartiere.
La competenza del Tribunale di Roma e’ sostenuta’ dal difensore di (OMISSIS), che richiama i conti correnti aperti da numerose societa’ coinvolte presso la (OMISSIS) con sede in (OMISSIS) e gli altri indici di operativita’ evidenziati dal Giudice di Nola.
3. La Corte ritiene che, come emerge dallo stesso capo di imputazione, che indica alternativamente come luogo di consumazione del reato associativo numerosi luoghi e Paesi esteri, non sia possibile determinare in questa fase ne’ il luogo dove si svolgevano la programmazione, ideazione e direzione delle attivita’ criminose facenti capo al sodalizio, ne’ il luogo dove si manifestava l’operativita’ della struttura: non solo gli imputati e le societa’ coinvolte erano sparsi sul territorio nazionale, ma anche i luoghi fisici in cui erano avvenuti incontri o che costituivano il punto di riferimento logistico per le varie operazioni erano differenti.
Si deve, in definitiva, constatare che le indicazioni provenienti dai due giudici e da alcuni difensori colgono alcuni aspetti sicuramente rilevanti ma, contemporaneamente, dimostrano l’impossibilita’ di raggiungere un risultato certo, con conseguente arbitrarieta’ di una decisione fondata sul luogo di consumazione del reato associativo.
4. Cio’ premesso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che la competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma dell’articolo 8 c.p.p., e articolo 9 c.p.p., comma 1, il luogo di commissione del reato connesso piu’ grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente piu’ grave fra gli altri reati; quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato piu’ grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall’articolo 9 c.p.p., commi 2 e 3, (Sez. U, Sentenza n. 40537 del 16/07/2009 Cc. (dep. 20/10/2009) Rv. 244330 – 01; recentemente: Sez. 1, Sentenza n. 35861 del 19/06/2019 Cc. (dep. 08/08/2019) Rv. 276812 – 0).
Nel caso di specie, nessuna indicazione e’ fornita dai due giudici in conflitto in ordine all’ultimo luogo dove e’ avvenuta una parte dell’azione con riferimento al delitto associativo, cosicche’ non risulta applicabile il disposto dell’articolo 9 c.p.p., comma 1.
I giudici in conflitto concordano che i reati piu’ gravi, dopo quello associativo, sono quelli di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 2 e 8, (Dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti), tutti di pari gravita’.
Poiche’ numerosi sono i delitti di tale tipo contestati nel presente processo, deve trovare applicazione il criterio posto dall’articolo 16 c.p.p., comma 1, spettando la competenza al giudice competente per il primo reato.
Secondo il Tribunale di Como, il primo reato e’ il delitto Decreto Legislativo n. 74 del 2000, ex articolo 8, contestato al capo 48, commesso a (OMISSIS) dal 1/12/2014 all’11/12/2014; il Tribunale sottolinea che altri reati di pari gravita’ sono stati commessi “in luogo sconosciuto” e rimarca come non sia possibile ricorrere ai criteri residuali indicati dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 18, in presenza di reato di pari gravita’ il cui luogo di consumazione sia conosciuto.

 

Reati associativi e la competenza per territorio

Nel confronto tra il delitto di cui al capo 48 (commesso a (OMISSIS)) e quello di cui al capo 9 (commesso a Como), secondo il Tribunale (in cio’ divergendo dalla parallela decisione adottata dal G.U.P. dello stesso Tribunale che aveva deciso il giudizio abbreviato), dovrebbe aversi come riferimento l’ultima fattura per ciascun periodo: poiche’ l’ultima fattura oggetto dell’imputazione di cui al capo 48 era stata emessa l’11/12/2014, il reato era precedente a quello di cui al capo 9, che contempla una fattura emessa il giorno successivo, il 12/12/2014.
Secondo il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Nola, al contrario, dovrebbe trovare applicazione il criterio suppletivo posto dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 18, comma 3, cosicche’ competente sarebbe il Tribunale di Como, in quanto il Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale aveva iscritto per primo la notizia di reato nel relativo registro.
La competenza di Como dovrebbe determinarsi anche per le fatture per operazioni inesistenti emesse dalle societa’ cartiere, essendo sconosciuto il luogo di consumazione, in base alla regola del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 18, comma 1 (competenza del luogo dell’accertamento del reato).
Secondo il Giudice di Nola, comunque, la prima fattura e’ quella del 14/10/2014 menzionata al capo 63, emessa a Roma. Il Giudice respinge la prospettazione della sentenza di incompetenza in ordine alla data di consumazione del delitto di cui all’articolo 8 cit., da individuarsi in quella di emissione della prima fattura, e non dell’ultima.
Su questa soluzione, seppure con un diverso percorso interpretativo, concorda il difensore di (OMISSIS).
4. Alla luce dei principi stabiliti dal codice di rito e dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, devono essere applicati i seguenti principi:
– non si deve tenere conto, ai fini della determinazione della competenza, dei reati di pari gravita’ per i quali non e’ conosciuto il luogo di consumazione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 40537 del 16/07/2009 gia’ richiamata);
– la competenza per territorio deve essere determinata alla luce del primo dei reati di pari gravita’ di cui e’ conosciuto il luogo (o i luoghi) di consumazione (articolo 16 c.p.p., comma 1);
– per determinare quale, tra i reati di pari gravita’ di cui e’ conosciuto il luogo di consumazione, e’ stato commesso per primo, occorre avere riguardo alla data dell’unica fattura emessa in quel periodo ovvero alla data della prima fattura tra quelle emesse nel medesimo periodo di imposta. In effetti, la disposizione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, comma 2, secondo cui l’emissione di piu’ fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato, non muta la natura istantanea del reato stesso, che si consuma al momento dell’emissione della fattura (la prima o l’unica del periodo); la ipotesi di emissione di piu’ fatture nel medesimo periodo rileva, invece, in senso opposto ai fini della prescrizione del reato, perche’, in questo caso, la consumazione del reato prosegue fino all’emissione dell’ultima fattura del periodo;
– una volta individuato il primo tra i reati di pari gravita’ commessi in luogo conosciuto secondo il criterio appena indicato, la competenza per territorio per tale reato – e, quindi, in ragione della connessione, per tutti i reati oggetti del giudizio – si individua sulla base del luogo di emissione delle fatture in quel periodo, se sono state tutte emesse nel medesimo circondario, ovvero sulla base del luogo di prima iscrizione della notizia di reato nel caso in cui le fatture siano state emesse in luoghi rientranti in diversi circondari. In effetti, il criterio posto dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 18, comma 3, e’ alternativo, e quindi sostituisce, quello desumibile dall’articolo 8 c.p.p., comma 1 (luogo di consumazione del reato) nel caso specifico in tale norma contemplato.

 

Reati associativi e la competenza per territorio

Non trova applicazione il criterio posto dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 18, comma 1, che presuppone l’impossibilita’ di determinare la competenza sulla base dell’articolo 8 c.p.p..
5. Alla luce di questi principi, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Como: il reato di pari gravita’ di cui e’ conosciuto il luogo di consumazione commesso per primo, tra quelli di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 2 e 8, e’ quello di cui al capo 9, nell’ambito del quale la prima fattura per operazione inesistente era stata emessa il 3/10/2014 (quindi precedentemente a quella emessa a Roma il 14/10/2014 nell’ambito del reato contestato al capo 63).

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Como a cui dispone trasmettersi gli atti.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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