Rrappresentatività sindacale, artt. 19 e 20 Statuto dei lavoratori

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 17 ottobre 2018, n. 26011.

La massima estrapolata:

In tema di rappresentatività sindacale, dalla lettura coordinata degli artt. 19 e 20 dello Statuto dei lavoratori, si desume che il combinato disposto degli artt. 4 e 5 dell’Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993, istitutivo delle R.S.U., deve essere interpretato nel senso che il diritto di indire assemblee rientra tra le prerogative attribuite non solo alla R.S.U. considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della R.S.U. stessa, purché questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nell’azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività ai sensi del citato art. 19

Sentenza 17 ottobre 2018, n. 26011

Data udienza 6 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 18984/2013 proposto da:
FLMUNITI CUB DI ROMA E PROVINCIA (FEDERAZIONE LAVORATORI METALMECCANICI UNITI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6319/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/08/2012, r.g. n. 1309/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

La Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti CUB di Roma e Provincia (FLMUNITI) con atto del 2 – 5 agosto 2013 ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 6319 in data sei luglio / 17 ottobre 2012, con la quale la Corte di Appello di Roma in riforma della impugnata pronuncia rigettava il ricorso in opposizione. Infatti, l’adito giudice del lavoro della capitale con sentenza n. 2679 del 13-02-2007, di seguito ad opposizione a decreto di rigetto L. n. 300 del 1970, ex articolo 28, aveva revocato tale decreto, dichiarando inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione ad agire, non sussistendo il carattere nazionale richiesto dalla legge, invece ritenuto dalla Corte capitolina nei riguardi del sindacato appellante alla stregua della prodotta documentazione. Di conseguenza, la gravata pronuncia andava riformata con necessita’ di esame nel merito della questione posta concernente l’impugnata rifiuto opposto da (OMISSIS) in ordine al permesso di assemblea per il tre maggio 2006, poiche’ indetta soltanto da un singolo componente della RSU (il sig. (OMISSIS), eletto nelle liste del sindacato FLMUniti).
La Corte territoriale escludeva, quindi, l’asserito comportamento antisindacale da parte di (OMISSIS), avuto riguardo alla disciplina in materia dettata dalla L. n. 300 del 1970, articoli 19 e 20, e dagli articoli 4 e 5 dell’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, richiamando ampiamente il principio fissato in proposito da questa Corte con la sentenza n. 2855 del 26 febbraio 2002, ed in consapevole e motivato dissenso rispetto a quanto poi diversamente opinato sulla medesima questione dal successivo arresto giurisprudenziale di cui alla pronuncia di questa stessa Corte n. 1892 del tre dicembre 2004 / primo febbraio 2005.
Il ricorso per cassazione della suddetta Federazione reca a proprio sostegno varie argomentazioni, compendiate in due motivi, identici nella loro rubricazione (violazione e falsa applicazione degli accordi collettivi nazionali di lavoro, degli articoli 2, 3, 39 e 111 della Costituzione, degli articoli 112 e 113 c.p.c., della L. n. 300 del 1970, articoli 19 e 20, dell’accordo interconfederale 20 dicembre 1993 – articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5), cui ha resistito (OMISSIS) mediante controricorso (laddove, tra l’altro, si e’ sostenuto che il sindacato ricorrente non avrebbe nemmeno partecipato alle negoziazioni del c.c.n.l. di settore, nei sensi di cui alla pronuncia di parziale illegittimita’ costituzionale n. 231 del 2013 della L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 19, comma 1, lettera b), nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unita’ produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda).
Le parti, infine, hanno depositato memorie illustrative ex articolo 378 c.p.c..
Il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente della Corte in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente ha lamentato che la Corte d’Appello abbia deciso la controversia unicamente sulla base di una pronuncia della Cassazione del 2002 e ritenuto di non considerare la successiva pronuncia della stessa Corte risalente all’anno 2005, poiche’ quest’ultima nulla avrebbe argomentato sulle motivazioni della prima, laddove era stato invece ampiamente affrontato e motivato il superamento della precedente decisione. E’ stata, quindi, denunciata la violazione del principio di diritto affermato da questa Corte con la sentenza n. 1892 del 2005, secondo cui l’assemblea sul posto di lavoro puo’ essere indetta da un singolo componente RSU, in violazione altresi’ dell’accordo interconfederale 20 dicembre 1993, erroneamente interpretato agli articoli 4 e 5, unitamente all’articolo 20 dello Statuto dei lavoratori, avendo la Corte capitolina ritenuto che le anzidette norme prevedono che l’assemblea sul posto di lavoro a debba essere necessariamente indetta da tutte le rappresentanze sindacali aziendali e quindi da tutte le RSU congiuntamente, mentre dal tenore letterale e sistematico di tali norme si evince chiaramente che le assemblee possono essere indette “singolarmente o congiuntamente”. Subordinare l’indizione dell’assemblea alla richiesta congiunta di tutti i componenti del collegio RSU richiede l’uniformita’ e l’omogeneita’ dei soggetti sindacali per loro natura e costituzione diversi, se non contrapposti, con l’ovvio risultato di disaccordo tra loro; cio’ che ostacola e limita la possibilita’ di riunione dei lavoratori. La ritenuta necessita’ di indizione dell’assemblea da parte di tutti i componenti della RSU, congiuntamente nel suo complesso, si poneva in contrasto, violandoli, con il pluralismo sindacale, nonche’ con la liberta’ di azione sindacale, tutelati dalla Carta costituzionale. L’interpretazione fornita dalla Corte territoriale risultava, altresi’, in contrasto con le norme e con i principi costituzionali e di legge in relazione agli articoli 2, 3 e 39 Cost., nonche’ articoli 14 e 17 dello Statuto dei lavoratori, poiche’ la possibilita’ di indire singolarmente le assemblee riconosciuta solo ad alcune sigle sindacali poneva queste in una situazione differenziata e di vantaggio rispetto ad altre e le collocava, ingiustificatamente, “quale interlocutore privilegiato del datore di lavoro cosi’ da qualificarlo come sindacato di comodo”.
Tanto premesso, il ricorso appare ammissibile ex articolo 366 c.p.c., nonche’ fondato nei seguenti limiti, laddove ha denunciato l’errata applicazione dell’anzidetta normativa in materia di indizione di assemblee sindacali sui luoghi di lavoro, dovendosi, peraltro, appena ricordare come la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come modificato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 2, sia ormai parificata sul piano processuale a quella delle norme di legge, sicche’, anch’essa comporta, in sede di legittimita’, la riconducibilita’ del motivo di impugnazione all’errore di diritto, direttamente denunciabile per cassazione, senza che sia necessario indicare, a pena di inammissibilita’, il criterio ermeneutico violato (Cass. 6 civ. – L n. 19507 del 16/09/2014, secondo cui, di conseguenza, la cassazione per violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro comporta, inoltre, l’enunciazione del principio di diritto ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 1, e la decisione della causa nel merito, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto).
Quanto al merito della questione di cui e’ processo il collegio ritiene di dover dare continuita’ all’indirizzo recentemente espresso da Cass. sez. un. civ. 6.6.2017 n. 13978, la quale ha evidenziato il tenore letterale della L. n. 300 del 1970, articolo 20, secondo cui l’indizione dell’assemblea puo’ avvenire “singolarmente o congiuntamente” da parte delle r.s.a. di cui al precedente articolo 19. Dunque, nell’originaria ottica statutaria la legittimazione a chiedere l’assemblea era sicuramente (anche) della singola rappresentanza. A sua volta, l’articolo 4, comma 1, dell’accordo interconfederale 20.12.93 ha stabilito il subentro dei componenti delle r.s.u. ai dirigenti delle r.s.a. nella titolarita’ dei diritti, permessi, liberta’ sindacali e tutele gia’ loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge n. 300/1970 (la clausola si riferisce ai diritti dei singoli lavoratori dirigenti di r.s.a. e opera su un piano di tutele squisitamente personali), mentre il successivo articolo 5, comma 1, ha previsto che alle r.s.a. e ai loro dirigenti subentrassero le r.s.u..
Il precedente costituito da Cass. n. 2855/02 ricavava il diniego del diritto della singola organizzazione (SLAI COBAS, in quel caso) di indire l’assemblea dal non essere tale sindacato firmatario di contratto alcuno applicato in azienda.
Dunque, si trattava di un caso particolare maturato, per di piu’, in un contesto normativo ormai venuto meno a seguito della cit. sentenza n. 231/2013 della Corte cost. (in virtu’ della quale per poter costituire una r.s.a. basta che l’associazione sindacale abbia comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti collettivi applicati in azienda, sebbene poi – in ipotesi – da essa non sottoscritti).
In particolare, Cass. lav. n. 1892/2005 e n. 15437/2014 hanno poi espresso un orientamento interpretativo in seguito condiviso dalla citata pronuncia n. 13978/17 delle Sezioni unite.
La sentenza n. 1892/05 aveva osservato che nel testo dell’accordo interconfederale del 20.12.93 nulla autorizzava a ritenere che il riconoscimento pattizio delle prerogative sindacali fosse limitato solo a quelle (come le prerogative di cui agli articoli 22, 23 e 24 legge n. 300 del 1970) attribuite alle persone dei singoli dirigenti delle r.s.a. e non si estendesse anche a quelle riconosciute alle r.s.a. (quale il diritto di indire l’assemblea ex articolo 20). L’ampia formulazione dell’articolo 5 cit. (“Le r.s.u. subentrano alle r.s.a. ed ai loro dirigenti nella titolarita’ dei poteri e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge”) suggerisce, anzi, il contrario, come rilevato ancor piu’ recentemente da Cass. lav. n. 25478 del 15/06 – 26/10/2017 (“… Certa dottrina ha anche ipotizzato che il riconoscimento alla singola componente della r.s.u. – e non (solo) a quest’ultima come organismo a funzionamento collegiale – del diritto di indire l’assemblea possa ricavarsi dall’uso del plurale nell’articolo 5 cit., la’ dove ci si riferisce alle rappresentanze sindacali unitarie.
Tuttavia, e’ un argomento letterale abbastanza debole, ben potendo essere compatibile con il riferimento non al fenomeno del subentro in se’, ma alle numerose r.s.u. destinate ad essere presenti nelle varie realta’ aziendali del Paese.
A sua volta, il combinato disposto dell’articolo 20 cit. (la’ dove afferma che le riunioni sindacali possono essere convocate “singolarmente o congiuntamente”) e dell’articolo 5 cit. (per cui le r.s.u. sono subentrate alle r.s.a. e ai loro dirigenti nella titolarita’ dei poteri e nell’esercizio delle funzioni che la legge conferisce loro), non lascia emergere alcun aggancio letterale che possa far ritenere che tale subentro sia si’ avvenuto, ma con contestuale mutamento di quella legittimazione ad indire l’assemblea che il cit. articolo 20 espressamente prevedeva (e ancora oggi prevede) come non necessariamente congiunta.
Bisogna allora domandarsi – prosegue la sentenza n. 13978/17 – se tale legittimazione collegiale all’interno di una r.s.u., portato ineluttabile del summenzionato subentro e della natura elettiva delle r.s.u., risulti incompatibile con il permanere di quella legittimazione (anche) singola a chiedere l’assemblea che resta delineata all’interno dell’immutato articolo 20.
La questione risiede non nella natura collegiale delle r.s.u. alla stregua di composizione, durata e rinnovo disciplinati dal successivo articolo 6 stesso a.i., bensi’ nella verifica se, accanto alle competenze delle r. s. u. proprie di tale organismo, persistano prerogative proprie delle sue singole componenti, in quanto tali esercitabili anche singolarmente e non necessariamente congiuntamente.
In quest’ultimo senso – statuiscono le 5. U. – deve ritenersi dirimente il comma 5 dell’articolo 4 del cit. accordo interconfederale, la’ dove fa salvo (fra gli altri) in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. applicato nell’unita’ produttiva il diritto di indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue. Si consideri la scansione dell’articolo.
Il comma 1 prevede il subentro dei componenti delle r.s.u. ai dirigenti delle r.s.a. nella titolarita’ di diritti, permessi, liberta’ sindacali e tutele gia’ loro spettanti per effetto delle disposizioni di’ cui al titolo III della L. n. 300 del 1970.
Tutti i commi che seguono prevedono eccezioni e puntualizzazioni rispetto a tale generale subentro.
I commi 2, 3 e 4 si occupano delle condizioni di miglior favore eventualmente gia’ previste a livello contrattuale nei confronti delle associazioni sindacali dai c.c.n.l. o accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della r.s.a., diritti, permessi e liberta’ sindacali e delle successive armonizzazioni negoziali nell’ambito dei singoli istituti contrattuali.
Assai significativo e’ il comma 4, che prosegue in tale regime di eccezione stabilendo che le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali, con le quali si erano convenute, di mantenere una “specifica agibilita’ sindacale”. Il mantenere una “specifica” agibilita’ sindacale delle singole organizzazioni e il salvare, al successivo comma 5, il diritto di indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue, delinea un quadro di esplicite eccezioni rispetto al comma 1, esplicite eccezioni che smentiscono l’ipotesi ricostruttiva secondo cui le prerogative delle singole r.s.a. si sarebbero tutte confuse e dissolte all’interno del principio di maggioranza che regge le r.s.u.. Cio’ vuoi dire che nell’ottica del cit. accordo interconfederale una data associazione sindacale, malgrado la sua presenza all’interno della r.s.u., puo’ anche singolarmente indire l’assemblea, ovvero che non tutti i diritti attribuiti dalla legge alla singola r.s.a. sono stati attratti e si sono disgregati all’interno delle r.s.u..
Anche il successivo articolo 5 cit. (“Le r.s.u. subentrano alle r.s.a. ed ai loro dirigenti nella titolarita’ dei poteri e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.”) va letto tenendo presente il regime di esplicite eccezioni di cui al comma 5 del precedente articolo 4. L’esplicita eccezione in tema di assemblea (oltre che di permessi non retribuiti e di diritto di affissione) prevista in tale ultima clausola non e’ una sorta di infortunio lessicale, ma una soluzione di compromesso (all’interno dello schieramento dei sindacati dei lavoratori) perfettamente spiegabile proprio alla luce della matrice storica dell’accordo interconfederale in discorso.
Infatti, la logica unitaria posta a monte dell’accordo poteva comportare un arretramento di spazi di “specifica agibilita’ sindacale” per quelle associazioni che – essendo stipulanti il c.c.n.l. applicato nell’unita’ produttiva e, in quanto tali, gia’ munite del diritto di costituire r.s.a. e, conseguentemente, di indire singolarmente l’assemblea ai sensi del combinato disposto dell’articolo 20, comma 2, e dell’articolo 19, comma 1, lettera b) – avrebbero potuto nutrire piu’ d’una remora rispetto al subentro delle r.s.u., remore superate una volta assicurata la salvaguardia di gia’ acquisite condizioni di miglior favore di origine sia negoziale che legislativa.
Non tragga, poi, in inganno il riferimento alle associazioni stipulanti il c.c.n.l. applicato nell’unita’ produttiva, poiche’ esso ben si spiegava alla luce del previgente L. n. 300 del 1970, articolo 19, che, prima della cit. sentenza n. 231/13 della Corte cost., vedeva ancora l’essere l’associazione firmataria di contratti applicati all’interno dell’unita’ produttiva come uno dei criteri attributivi del diritto di costituire una propria r.s.a., tale da far godere, grazie al combinato disposto con il successivo articolo 20, del diritto (esercitabile anche singolarmente da parte della rappresentanza medesima) di indire l’assemblea.
Insomma, il riferimento alle associazioni firmatarie di contratti applicati all’interno dell’unita’ produttiva e’ una mera riproduzione del criterio legislativo contenuto nell’articolo 19, comma 1, lettera b), dello Statuto dei lavoratori. Ma ora che la sentenza n. 231/13 ha previsto un ulteriore criterio di rappresentativita’ (non piu’ soltanto l’essere la singola organizzazione firmataria di contratto collettivo applicato nell’unita’ produttiva, ma anche il solo aver partecipato alla relativa negoziazione), e’ del tutto naturale che esso si riverberi pure sull’interpretazione dell’articolo 4 cit., comma 5, che ha lo scopo dichiarato di salvaguardare condizioni di miglior favore maturate in via di contratto collettivo o di disposizione normativa.
Nessuna delle obiezioni mosse alla dirimente portata interpretativa della clausola di cui al cit. articolo 4, comma 5, regge ad un’approfondita disamina.
Una consistente parte della dottrina interessatasi del tema in oggetto obietta – in estrema sintesi che l’affermazione di legittimazioni concorrenti (sia della r.s.u. quale organismo collegiale che delibera a maggioranza sia della sua singola componente sindacale) urta contro il principio democratico, necessariamente maggioritario, spezza il legame tra rappresentanza, rappresentativita’ e democrazia sindacale, riduce la r.s.u. ad una mera sommatoria di distinte rappresentanze associative.
E’, invece, agevole notare che la limitata eccezione di cui al cit. articolo 4, comma 5, non solo non svaluta, ne’ snatura la r.s.u., ma neppure pregiudica il principio maggioritario implicitamente evocato dal successivo articolo 6, comma 3 (che stabilisce la decadenza della r.s.u. in caso di dimissioni e conseguenti sostituzioni dei relativi componenti in numero superiore al 50% degli stessi), e dall’articolo 7 (in forza del quale le decisioni relative a materie di competenza delle r.s.u. sono assunte dalle stesse in base ai criteri previsti da intese definite dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti l’accordo).
In altre parole, ben possono un organismo elettivo come la r.s.u. e il principio di maggioranza convivere con limitate prerogative di singole componenti dell’organismo medesimo.
Inoltre, il richiamo dottrinario al principio maggioritario come inscindibile da quello democratico muove, ad avviso delle S.U., da una falsa prospettiva.
Il principio di maggioranza e’ sicuramente proprio di quello democratico nel momento decisionale, ma e’ estraneo al momento del mero esercizio di diritti che non importino decisioni vincolanti nei confronti di altri.
Invero, sempre per restare nell’ambito delle liberta’ sindacali, e’ sintomatico che, mentre nella L. n. 300 del 1970, articolo 21, si legge che l’indizione di referendum deve essere effettuata “da tutte le rappresentanze sindacali aziendali”, nel precedente articolo 20, comma 2, la richiesta di assemblea risulta poter essere avanzata “singolarmente o congiuntamente”. Non e’ un caso: il referendum, a differenza da un’assemblea (che puo’ anche limitarsi a mera discussione e confronto), importa sempre un contarsi, una votazione; e il referendum in tanto ha un senso in quanto dia un determinato esito numerico, esito che non puo’ che emergere a maggioranza, conformemente appunto – al principio democratico. Ma la democrazia, se richiede pur sempre decisioni a maggioranza, al di fuori del momento decisionale presuppone – anzi – il conflitto dialettico (o confronto) degli interessi e delle idee, conflitto pur sempre governato da regole e destinato poi a comporsi in decisioni adottate a maggioranza, ma la cui potenziale fecondita’ e’ connaturata alla democrazia medesima.
In breve, e’ proprio l’insistito richiamo (che si legge in larga parte della dottrina) al principio di maggioranza o di democrazia sindacale maggioritaria a dimostrare, invece, che la’ dove si parli di (mere) assemblee, vale a dire di momenti di confronto che precedono e preparano quelli decisionali propriamente detti, la tutela delle voci singole (ed eventualmente dissenzienti) e’ irrinunciabile.
La citata sentenza n. 13978/17 precisa che la conclusione cui perviene non muta neppure alla luce dell’accordo interconfederale 10.1.2014, c.d. testo unico sulla rappresentanza sindacale, siglato da Confindustria e da CGIL, CISL e UIL in applicazione dei precedenti accordi siglati dalle stesse parti il 28.6.2011 e il 31.5.2013.
Si tratta d’un accordo – la cui immediata applicabilita’ e’ stata gia’ esclusa (ratione temporis) nella controversia in oggetto – che in dottrina e’ stato evocato a sostegno dell’asserito funzionamento a maggioranza delle r.s.u.. Si e’ infatti notato che mentre l’articolo 4, sezione seconda, sostanzialmente riproduce quasi alla lettera l’articolo 4 dell’accordo del 20.12.93, cosi’ come il successivo articolo 5 fotografa il tenore dell’articolo 5, comma 1, del suo omologo del 1993, l’articolo 7, comma 1, stabilisce invece che “Le decisioni relative a materie di competenza delle r.s.u. sono assunte dalle stesse, a maggioranza, in base a quanto previsto nella parte terza del presente accordo che recepisce i contenuti dell’accordo interconfederale 28 giugno 2011.”, cosi’ introducendo un esplicito richiamo al funzionamento a maggioranza della r.s.u. che (pur se da considerarsi come implicito) non si leggeva nel testo del 20.12.93.
Ma a prescindere dal fatto che tale richiamo abbia natura meramente ricognitiva o innovativa e che, pertanto, possa o non confermare ex post l’opzione interpretativa in questa sede non condivisa, resta il rilievo che la ricostruzione sopra delineata non nega affatto che le r.s.u. funzionino secondo il principio di maggioranza: nega soltanto che esso sia incompatibile con la concorrente legittimazione (anche) singola a richiedere l’assemblea, legittimazione desunta da quell’articolo 4, comma 5, dell’accordo del 1993 che lo stesso accordo interconfederale del 10.1.2014 ha espressamente ribadito”.
In conclusione, il ricorso va accolto in base al principio fissato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 13978 del 6/6/2017, secondo cui l’autonomia collettiva puo’ prevedere organismi di rappresentativita’ sindacale in azienda diversi rispetto alle rappresentanze sindacali aziendali, assegnando ad essi prerogative sindacali non necessariamente identiche a quelle delle r.s.a., con l’unico limite, di cui alla L. n. 300 del 1970, articolo 17, del divieto di riconoscere ad un sindacato un’ingiustificata posizione differenziata, che lo collochi quale interlocutore privilegiato del datore di lavoro. Ne consegue che il combinato disposto degli articoli 4 e 5 dell’Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 (istitutivo delle r.s.u.), deve essere interpretato nel senso che il diritto d’indire assemblee, di cui alla L. n. 300 del 1970, articolo 20, rientra, quale specifica agibilita’ sindacale, tra le prerogative attribuite non solo alla r.s.u., considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della r.s.u. stessa, purche’ questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nell’azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentativita’, ai sensi della L. n. 300 del 1970, articolo 19, quale risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013. A tale ultimo riguardo, pertanto, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio, ex articoli 384 e 385 c.p.c., alla Corte di merito per nuovo esame della controversia, che dovra’ uniformarsi per l’effetto all’enunciato principio, accertando quindi almeno il requisito della partecipazione alla negoziazione relativa agli accordi collettivi applicati nell’unita’ produttiva di riferimento, nei sensi di cui all’anzidetta pronuncia n. 231/2013, pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 31 del 31 luglio 2013.
Risultando in buona parte fondato il ricorso, non sussistono i presupposti di cui Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, circa il raddoppio del contributo unificato in caso di integrale rigetto dell’impugnazione, ovvero di sua inammissibilita’ e/o improcedibilita’ (indipendentemente, peraltro, dall’esonero opinato dal Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia / Direzione generale della giustizia civile – come da sua circolare 9 gennaio 2013 n. prot. mdg.DAG 09/01/2013.0003169.0 in tema di contributo unificato per procedimenti promossi dall’Inail e per procedimenti L. n. 300 del 1970, ex articolo 28).

P.Q.M.

la Corte ACCOGLIE il ricorso NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. Cassa, per l’effetto, l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

Avv. Renato D’Isa