Rappresentanza nel processo

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|20 ottobre 2021| n. 29244.

In tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l’eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della “procura ad litem”, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell’art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto ammissibile, nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., la produzione della procura notarile conferita per la rappresentanza volontaria della parte, sebbene la sua mancanza fosse stata già eccepita nella precedente fase di merito).

Sentenza|20 ottobre 2021| n. 29244. Rappresentanza nel processo

Data udienza 21 aprile 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Fallimento – Difetto di rappresentanza sostanziale o processuale – Sanabilità del vizio – Onere del giudice di assegnare termine per promuovere la sanatoria con effetti ex tunc – Onere della parte di depositare immediatamente la necessaria documentazione in caso di eccezione sollevata dall’altra parte – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 26995/2019 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a. (gia’ (OMISSIS) S.p.a.) Agente della Riscossione per la Provincia di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1850/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 30/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/2021 dal Consigliere VELLA Paola;
lette le conclusioni scritte, Decreto Legge n. 137 del 2020, ex articolo 23, comma 8-bis, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale De Matteis Stanislao che “chiede che la Corte accolga i primi due motivi di ricorso, con assorbimento dei restanti. Conseguenze di legge”.

Rappresentanza nel processo

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 520 del 29/03/2016 la Corte d’appello di Catania respinse il reclamo L.Fall., ex articolo 18, proposto dalla (OMISSIS) s.r.l. contro la sentenza con cui il Tribunale di Ragusa ne aveva dichiarato il fallimento, su ricorso di (OMISSIS) s.p.a., che aveva agito, quale concessionario dell’Agenzia delle entrate, per un credito di Euro 16.349.745,00.
1.1. La Corte d’appello dichiaro’ infondato (tra l’altro) il motivo con cui si lamentava il difetto di legitimatio ad processum del creditore istante, per essere stata la procura al difensore conferita da persona dichiaratasi rappresentante della societa’ istante “giusta procura rilasciata dal Presidente della societa’ ed autenticata il 28.4.2015 dal Notaio Dott. (OMISSIS), rep. n. 2031 racc. n. 1460”, procura pero’ non presente negli atti di causa, con conseguente impossibilita’ di verificarne l’esistenza e la sussistenza, in capo al preteso procuratore speciale, della rappresentanza sostanziale e processuale dell’ente.
1.2. Al riguardo il giudice d’appello osservava che, trattandosi di procura notarile di cui erano noti gli estremi, dunque di un atto soggetto a pubblicita’, sarebbe stato onere della reclamante verificare la sussistenza del potere di rappresentanza in capo alla persona che aveva agito (cfr. Cass. 19162/2007).

 

Rappresentanza nel processo

1.3. Il primo motivo del ricorso per cassazione proposto, sul punto, dalla societa’ (OMISSIS) e’ stato accolto con ordinanza n. 6996/2019 della Sez. 6-1 di questa Corte, la quale: 1) ha rilevato l’inconferenza del precedente sopra citato, riguardante il diverso caso in cui si tratti di verificare la qualita’ di organo della persona giuridica attraverso la consultazione dell’atto costitutivo o dello statuto; 2) ha affermato il principio per cui l’atto introduttivo del processo e’ inammissibile, per difetto di idonea procura alle liti e quindi di legitimatio ad processum, quando questa sia conferita da soggetto indicato come procuratore della persona giuridica in base ad una determinata procura notarile che tuttavia non venga – come nella specie – allegata (cfr. ex multis, Cass. n. 360/2001., 1017/2001, 3643/1999); 3) ha ritenuto che la procura notarile avrebbe dovuto essere prodotta nel giudizio di reclamo o, “nella denegata ipotesi in cui si potesse ritenere ammissibile la produzione in sede di legittimita’”, in sede di deposito del controricorso, risultando percio’ tardiva la produzione effettuata con la memoria difensiva, peraltro senza la notifica ex articolo 372 c.p.c.; 4) ha definito il giudizio mediante cassazione “con rinvio alla corte distrettuale, che si adeguera’ ai principi qui enunciati e regolera’ anche le spese dell’intero giudizio”.
1.5. In sede di rinvio, la Corte d’appello di Catania ha ritenuto che il thema decidendum fosse rimasto identico – stante la natura meramente rescindente della pronuncia di cassazione con rinvio – ed ha rigettato tutti i motivi di reclamo.
1.6. In particolare, sul primo motivo afferente il difetto di legitimatio ad processum, ha osservato: 1) di volersi uniformare al principio di diritto per cui “l’atto introduttivo del processo deve ritenersi inammissibile, per difetto di idonea procura alle liti e quindi di legitimatio ad processum, quando questa sia conferita da soggetto indicato come procuratore della persona giuridica in base ad una determinata procura notarile che tuttavia non sia stata – come nella specie – allegata”; 2) di ritenere pero’ ammissibile la produzione della procura speciale notarile effettuata in sede di rinvio, per tre ordini di ragioni: a) e’ la stessa Corte di cassazione ad aver devoluto al giudice del rinvio le necessarie verifiche in ordine alla legitimatio ad processum del soggetto che presento’ l’istanza di fallimento e i suoi poteri di rappresentanza sostanziale e processuale; b) nel giudizio camerale L.Fall., ex articolo 18, non sussistono preclusioni; c) va applicato il “principio generale secondo cui e’ possibile la sanatoria del difetto di rappresentanza con la prova documentale della sussistenza del potere di rappresentanza e della legittimazione processuale in ogni stato e grado del procedimento senza preclusioni istruttorie”; 3) di ritenere pertanto provata la contestata legittimatio ad processum, sulla base della procura speciale “datata 28/4/2015 in Notaio (OMISSIS) rep. n. 2031 e racc. n. 1460, con la quale l’avv. (OMISSIS), nella qualita’ di Presidente del Consiglio d’Amministrazione della (OMISSIS) S.p.A., ha nominato procuratore della suddetta societa’ il direttore generale Dott. (OMISSIS), conferendogli espressamente il potere di rappresentanza sostanziale e processuale della (OMISSIS) S.p.A., che e’ il soggetto, persona fisica, che ebbe a conferire la procura ad litem del difensore della (OMISSIS) S.p.A. per la presentazione dell’istanza di fallimento nei confronti della societa’ (OMISSIS) s.r.l.”.

 

Rappresentanza nel processo

2. Avverso detta decisione la (OMISSIS) s.r.l. ha proposto nove motivi di ricorso per cassazione, successivamente corredato da memoria. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, Decreto Legge n. 137 del 2020, ex articolo 23, comma 8-bis (inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020), chiedendo l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, con assorbimento dei restanti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione degli articoli 112, 372, 383, 384 e 394 c.p.c., avuto riguardo “all’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi al principio di diritto ed a quanto statuito dalla Corte di Cassazione”, alla “immodificabilita’ delle conclusioni delle parti in sede di rinvio”, alla “inammissibilita’ della produzione della procura speciale in sede di rinvio” e alla “violazione del principio di intangibilita’”, per non avere la Corte d’appello tenuto conto della seconda parte dell’ordinanza della Cassazione ove si affermava che la produzione della procura speciale era tardiva, dovendo avvenire prima, in sede di reclamo, a fronte dell’eccezione sollevata.
2.2. Il secondo mezzo denuncia la violazione degli articoli 77 e 100 c.p.c., in quanto, nonostante l’eccezione sollevata dalla (OMISSIS), non era stato possibile verificare, ne’ durante il procedimento per dichiarazione di fallimento ne’ in fase di reclamo, se la procura notarile alle liti indicata in ricorso fosse stata effettivamente rilasciata, se con essa fosse stata conferita al Dott. (OMISSIS), quale “direttore generale f.f.”, la rappresentanza sia sostanziale che processuale, e chi fosse la persona fisica, genericamente indicata come “presidente della societa’”, che avrebbe conferito tale procura; di qui l’inammissibilita’ o improcedibilita’ del ricorso L.Fall., ex articolo 6, per difetto di legitimatio ad processum.
2.3. Il terzo motivo prospetta la violazione dell’articolo 163 c.p.c., nonche’ la nullita’ del ricorso per dichiarazione di fallimento e della procura alle liti, stante la mancata indicazione dell’organo titolare del potere di rappresentanza della societa’ e del nome della persona fisica titolare del relativo ufficio.

 

Rappresentanza nel processo

2.4. Il quarto mezzo censura la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 87, per mancanza di delega dell’Agenzia delle entrate in favore dell’esattore ai fini della presentazione dell’istanza di fallimento.
2.5. Il quinto motivo si duole della inesistenza del debito ovvero della sua aleatorieta’, in quanto derivante dal disconoscimento di un credito d’imposta Iva, giudizialmente contestato dinanzi alla C.T.P. alla C.T.R. ed anche in cassazione (ricorso n. 6600/14 RG).
2.6. Il sesto contesta la sussistenza dello stato di insolvenza.
2.7. Il settimo deduce l’assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di fallimento, in violazione del L.F. articolo 1.
2.8. L’ottavo lamenta il difetto e l’erroneita’ della motivazione, per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto non contestato il credito di Euro 48.704,37 “senza nemmeno giustificare la enorme differenza” rispetto al credito complessivamente insinuato.
2.9. Il nono motivo si duole infine della iniquita’ della sentenza.
3. I primi due motivi (esaminabili congiuntamente in quanto connessi), con i quali si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che (OMISSIS) s.p.a. fosse ancora in termini per depositare nel giudizio di rinvio la procura per atto Not. (OMISSIS) del 28 aprile 2015, sono fondati – con assorbimento dei restanti sette alla luce dell’ordinanza n. 6996 dell’11 marzo 2019, la quale, pur non decidendo nel merito ma cassando con rinvio, ha comunque statuito, in modo vincolante, che la procura per cui e’ causa avrebbe dovuto prodursi nel giudizio di reclamo in cui l’eccezione era stata espressamente sollevata, aggiungendo che al piu’ essa avrebbe potuto prodursi con il deposito del controricorso.
3.1. Le sezioni unite di questa Corte hanno gia’ avuto occasione di osservare (Cass. Sez. U, 4248/2016) che all’inevitabile rigore proprio della rilevabilita’ officiosa, anche in sede di legittimita’, del difetto di rappresentanza – sia sostanziale (Cass. sez. U, 24179/2009; Cass. 16274/2015, 4293/2013) che processuale, quest’ultima non potendo sussistere senza la prima (articolo 77 c.p.c.) – corrisponde, simmetricamente, l’ampia sanabilita’ del vizio della rappresentanza volontaria ai sensi dell’articolo 182 c.p.c., il cui comma 2 e’ stato infatti interpretato nel senso che, in qualsiasi fase e grado del giudizio, il giudice “deve” (e non solo “puo'”) assegnare termine per promuovere la sanatoria con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (v. Cass. Sez. U, 9217/2010; cfr. Cass. 33769/2019, per cui, ove il giudice di merito non si sia attivato d’ufficio, la doglianza non e’ proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione) e con il solo limite del giudicato interno sulla questione (Cass. 5925/2019).

 

Rappresentanza nel processo

3.2. Del resto, come rileva anche il Procuratore generale, e’ questa lettura a rendere l’articolo 182 c.p.c. compatibile con l’articolo 6 CEDU che, nell’assicurare il diritto di accesso ad un tribunale, impone di evitare eccessivi formalismi nell’interpretazione della norma processuale, specie in tema di ammissibilita’ o ricevibilita’ dei ricorsi (cfr., ex plurimis, Corte EDU 19/12/1997, Brualla Gomez de la Torte c. Spagna; 29/07/1998, Guerin c. Francia; 28/10/1998, Perez de Rada Cavanilles c. Spagna; 28/06/2005, Zednik c. Repubblica Ceca).
3.3. Tuttavia, lo stesso organo nomofilattico ha precisato che, qualora il rilievo del vizio non sia officioso, l’onere di sanatoria sorge immediatamente in capo al rappresentato – anche in sede di legittimita’, ai sensi dell’articolo 372 c.p.c. – senza necessita’ di assegnare un termine che non sia motivatamente richiesto, giacche’ sul rilievo di parte “l’avversario e’ chiamato a contraddire” tempestivamente, con la produzione necessaria allo scopo, volendosi “salvaguardare l’ordinamento dal disvalore “di sistema” costituito dall’emissione di sentenze inutiliter datae” (Sez. U, 4248/2016 cit.).
3.4. Quest’ultimo principio si e’ consolidato attraverso numerose pronunce successive di questa Corte.
3.5. In particolare, in tema di difetto di rappresentanza processuale si e’ detto che, mentre il rilievo d’ufficio ex articolo 182 c.p.c., non incontra il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, diversamente, a fronte di una tempestiva eccezione, la controparte ha l’onere di procedere alla immediata sanatoria del vizio, con la produzione della necessaria documentazione (Cass. 24212/2018, che ha ritenuto insanabile la nullita’ della procura alle liti poiche’, nonostante il convenuto avesse sollevato l’eccezione, l’attore non aveva depositato la necessaria documentazione nel prosieguo del processo di merito, limitandosi a discutere di altri profili giuridici; cfr. Cass. 34467/2019, 18074/2019, 17974/2019, 13312/2019).

 

Rappresentanza nel processo

3.6. Sempre in caso di tempestiva eccezione di nullita’ della procura ad litem – nullita’ non rilevata d’ufficio e non sanata spontaneamente dalla controparte – si e’ affermato che quest’ultima deve produrre immediatamente la documentazione all’uopo necessaria, non occorrendo a tal fine assegnare un termine di carattere perentorio per provvedervi, ai sensi dell’articolo 182 c.p.c., giacche’ sul rilievo di parte l’avversario e’ chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullita’ diviene insanabile, “assumendo la parte che non abbia inteso adeguare tempestivamente la documentazione procuratoria all’eccezione della controparte il rischio che quest’ultima, in qualunque stato e grado del processo essa sia ancora esaminabile, possa essere condivisa in sede di decisione” (Cass. 22564/2020).
3.7. Sotto altro profilo si e’ poi osservato, con riguardo al giudizio di cassazione, che il principio per cui la persona fisica che riveste la qualita’ di organo della persona giuridica non ha l’onere di dimostrare tale veste – spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l’onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa si applica anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, a condizione pero’ che tale potesta’ derivi dall’atto costitutivo o dallo statuto; qualora invece il conferimento dei poteri rappresentativi sia avvenuto con una procura notarile (come nel caso qui in esame), la procura deve essere tempestivamente depositata (li’ con il ricorso o il controricorso) a pena di inammissibilita’ (Cass. 576/2021).
4. Orbene il Collegio, tenuto conto dei principi di responsabilita’ processuale e di giusta durata del processo, intende dare continuita’ all’orientamento sopra esposto, confermando il principio di diritto per cui: “In tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l’eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura “ad litem”, e’ onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell’articolo 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso”.
5. Trattandosi di principio di diritto gia’ fatto proprio dalla ordinanza di cassazione con rinvio, nella fattispecie in esame sussiste l’ulteriore vincolo di cui all’articolo 384 c.p.c., comma 2, prima parte, in base al quale il giudice del rinvio avrebbe dovuto “uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte”.

 

Rappresentanza nel processo

6. L’indisponibilita’ degli atti relativi al procedimento per dichiarazione di fallimento, in relazione al quale il reclamo L.Fall., ex articolo 18 e’ stato respinto sia dall’originaria pronuncia della Corte d’appello, sia dalla sentenza pronunciata in sede di rinvio che l’ha sostituita, oggetto di impugnazione in questa sede, non consente di decidere la causa nel merito in conformita’ al suddetto principio di diritto, ai sensi dello stesso articolo 384 c.p.c., comma 2, seconda parte, con una declaratoria di inammissibilita’ del ricorso L.Fall., ex articolo 6.
7. Anche la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso e con assorbimento dei restanti sette, in vista dell’adozione di una pronuncia conforme al principio di diritto sopra enunciato (fatte salve specifiche emergenze processuali, diverse da quelle gia’ valutate nella sentenza impugnata), oltre che per la statuizione sulle spese processuali del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti i restanti sette, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

Rappresentanza nel processo

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *