Rapporto tra collazione ed azione di riduzione

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|10 dicembre 2020| n. 28196.

Mentre la riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa ed è quindi imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile, la collazione, nei rapporti indicati nell’art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del “de cuius”, donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile. Nondimeno, il rilievo che la collazione può comportare di fatto l’eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali, non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l’azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo l’accoglimento di tale domanda assicura al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l’assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per l’imputazione del relativo valore. Al contempo, e in modo speculare, deve riconoscersi che l’azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l’operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione, fermo restando che mentre la collazione, ove richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l’azione di riduzione essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l’eventuale eccedenza, e cioè l’ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile.

Sentenza|10 dicembre 2020| n. 28196

Data udienza 17 settembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Successioni – Donazione soggetta a collazione – Lesività della legittima – Tutela offerta dall’azione di riduzione – Effetti della collazione – Condizioni ostative – Esclusione – Ricorso de legittimario pro quota sul valore della donazione ridotta

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 22341/2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);
– controricorrenti –
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.p.A.:
– intimata –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 496, pubblicata il 16 marzo 2018.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 settembre 2020 dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado;
udito l’avv. (OMISSIS), per i ricorrenti.

FATTI DI CAUSA

Per quanto interesse in questa sede il Tribunale di Torino, nella causa fra i coeredi di (OMISSIS), il coniuge (OMISSIS) e i tre figli (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), istituiti per testamento nella quota di 1/4 ciascuno, ha cosi’ deciso con sentenza non definitiva: a) ha accertato la composizione del relicutm e del donatum, elargito in favore della (OMISSIS), della (OMISSIS) s.a.s., convenuta nel giudizio, e dei figli (OMISSIS) e (OMISSIS); b) ha accertato quanto ciascuno di tre figli conseguiva in forza delle disposizioni testamentarie, conteggiando, nella quota di (OMISSIS) e (OMISSIS), anche una donazione fatta in loro favore dal genitore; c) ha accertato che la legittima dei tre figli risultava lesa e ha, quindi, ridotto la disposizione testamentaria della (OMISSIS), attribuendola per intero ai figli per la rispettiva quota di riduzione, determinata in rapporto alla lesione di ciascuno; d) ha ridotto per intero, nella stessa proporzione, la donazione ricevuta dalla (OMISSIS) avente ad oggetto 1/3 del Dossier Gestione Patrimoniale (OMISSIS) e la donazione fatta alla estranea. Nell’uno e nell’altro caso ha condannato i donatari a restituire il relativo importo. Poiche’ residuava ancora una lesione in danno dei tre figli, ha ridotto le ulteriori donazioni della (OMISSIS), condannata al pagamento di quanto ancora occorrente per pareggiare la riserva dei figli.
Proposto appello immediato contro la sentenza, la corte d’appello l’ha in parte riformata, aumentando la misura dei beni relitti. Ha confermato per il resto la sentenza di primo grado, rigettando il motivo d’appello con il quale i fratelli (OMISSIS) avevano denunciato che le ulteriori donazioni della (OMISSIS) erano state conteggiate solo ai fini della riduzione, avendo il tribunale omesso di pronunciare sulla istanza di collazione delle stesse donazioni.
Secondo la corte d’appello tale omissione di pronuncia non sussisteva, perche’, in assenza di domanda di collazione in natura, l’iter seguito dal tribunale costituiva conseguenza della collazione per imputazione.
Per la cassazione della sentenza i fratelli (OMISSIS) hanno proposto ricorso affidato a un unico motivo.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso.
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.p.A. sono rimasti intimati.
La causa, in un primo tempo fissata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema Corte, e’ stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza del 1 agosto 2019.
In vista dell’adunanza camerale le parti avevano depositato memorie.
I ricorrenti hanno depositato ulteriore memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione degli articoli 533 e 737 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Nullita’ della sentenza e del procedimento per violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, i ricorrenti sostengono che collazione e riduzione sono istituti diversi e debbono percio’ operare congiuntamente. Mentre la riduzione colpisce la donazione solo nei limiti della eccedenza sulla disponibile, per effetto della collazione, le donazioni vanno ad accrescere la massa dividenda per l’intero, salva la diversa modalita’ dell’incremento secondo che la collazione sia fatta in natura o per imputazione. In conseguenza della collazione nel caso di specie i coeredi, coniuge e discendenti, avevano diritto di concorrere sulle donazioni posteriori in favore della (OMISSIS) anche oltre la parte di esse oggetto di riduzione.
Il motivo e’ fondato nei limiti di seguito indicati.
2. Il tribunale ha operato la riunione fittizia del relictum, al netto dei debiti, alle donazioni; ha quindi determinato la quota di riserva spettante a ciascuno dei figli; di seguito ha accertato quanto ciascuno dei coeredi aveva conseguito dalla successione in forza del testamento sui beni relitti. A quanto conseguito sul relictum dai fratelli (OMISSIS) ha aggiunto il valore della donazione loro elargita dal genitore. In esito a tale calcolo ha riconosciuto che sia la figlia (OMISSIS), sia i due figli (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano ricevuto meno della quota di riserva, determinando la misura della lesione subita da ciascuno. In base al reciproco rapporto fra la lesione dei singoli ha operato la riduzione totale della disposizione testamentaria della (OMISSIS), cosi’ esclusa dal concorso sui beni relitti. La quota di lei e’ stata ripartita fra i tre figli in base alle proporzioni preventivamente determinate. Identico metodo e’ stato seguito nella riduzione delle due donazioni piu’ recenti: quella della (OMISSIS) (la quota di 1/3 della gestione patrimoniale (OMISSIS)) e quella della (OMISSIS) s.a.s., l’una e l’altra oggetto di riduzione totale. Residuando ancora una lesione ha recuperato la differenza in danno della donataria anteriore (OMISSIS). La riduzione di tutte le donazioni e’ stata operata per equivalente, con la condanna dei donatari colpiti dalla riduzione al pagamento in denaro ai legittimari.
L’iter seguito dal tribunale parte dal presupposto, evidente in base ai valori, che il coniuge, gia’ attraverso le prime donazioni, avesse conseguito per intero la propria quota di legittima, pari, nel concorso con piu’ figli, a 1/4 del patrimonio (articolo 542 c.c., comma 2).
In esito a tale iter ciascuno dei legittimari, coniuge compreso, ha conseguito la quota di riserva. Il coniuge, in aggiunta alla quota di riserva, ha conservato la disponibile, oltre a una somma pari ai debiti ereditari, preventivamente quantificati. In questo modo il passivo ereditario e’ stato posto per intero a carico del beneficiario della disponibile.
3. I fratelli (OMISSIS) hanno riproposto in appello, nei confronti della (OMISSIS), domanda di collazione delle donazioni, lamentando la omissione di pronuncia da parte del primo giudice. La corte d’appello ha negato l’omissione in base al duplice rilievo: a) che non era stata chiesta la collazione in natura; b) che quanto fatto dal tribunale, attraverso la condanna della donataria, doveva ritenersi avvenuto in “conseguenza della collazione per imputazione”.
La corte d’appello confonde, con tutta evidenza, il conteggio delle donazioni nella riunione fittizia e la eventuale riduzione di quelle lesive, che e’ per definizione operata nei limiti occorrenti per reintegrare la legittima lesa, con la collazione per imputazione, che, nella sentenza d’appello, e’ contrapposta alla collazione in natura.
Senza che sia necessario trattare sotto il profilo teorico della molteplicita’ degli elementi distintivi fra la collazione e l’azione di riduzione, evidenziati in dottrina gia’ a livello manualistico, al fine di fare emergere l’errore in cui e’ incorsa la corte d’appello, e’ sufficiente soffermarsi sul diverso modo di operare della collazione e dell’azione di riduzione, anche quando la prima sia fatta per imputazione. La riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa ed e’ quindi imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile, mentre la collazione, nei rapporti indicati nell’articolo 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del de cuius, donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile (Cass. n. 1481/1979).
La collazione opera sia nella successione legittima, sia nella successione testamentaria (Cass. n. 3012/2006).
Nessuna contrapposizione e’, sotto questo profilo proponibile fra collazione in natura e collazione per imputazione. La collazione, in entrambe le forme in cui e’ prevista dalla legge (in natura e per imputazione) rappresenta un istituto preordinato dalla legge per la formazione della massa ereditaria, allo scopo di assicurare l’equilibrio e la parita’ di trattamento in senso relativo tra i coeredi in modo da far si’ che non venga alterato il rapporto di valore tra le varie quote e sia garantita a ciascun coerede la possibilita’ di conseguire una quantita’ di beni proporzionata alla propria quota. La differenza tra i due modi di collazione consiste in cio’ che, mentre quella in natura consta di un’unica operazione, che implica un effettivo incremento dei beni in comunione che devono essere divisi, la collazione per imputazione ne postula due, l’addebito del valore dei beni donati, a carico della quota dell’erede donatario, ed il contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantita’ di beni da parte degli eredi non donatari, cosicche’ soltanto nella collazione per imputazione, non in quella in natura, i beni rimangono sempre in proprieta’ del coerede donatario, che li trattiene in virtu’ della donazione ricevuta e deve versare alla massa solo l’equivalente pecuniario, il che di norma avviene soltanto idealmente” (Cass. n. 2453/1976).
Insomma, con la collazione in natura il bene diventa, in termini reali, oggetto di comunione fra il donatario e gli altri coeredi: esso sara’ diviso fra i coeredi insieme alle altre cose presenti nell’asse in ragione della rispettiva quota ereditaria (Cass. n. 4777/1983); con la collazione per imputazione e’ ripartito invece il valore della stessa donazione: attraverso il metodo dei prelevamenti o altro equivalente i coeredi non donatari conseguono sulla massa comune, in aggiunta al valore della quota quale sarebbe stata senza la collazione, anche il valore che loro compete sul bene donato in proporzione di quella stessa quota. Il bene donato, conferito per imputazione, rimane di proprieta’ del donatario (Cass. n. 25646/2008; n. 9177/2018).
Anche quando sia fatta per imputazione la collazione rimane distinta dalla riunione fittizia delle donazioni prevista dall’articolo 556 c.c.. Entrambe lasciano i beni donati nel patrimonio del donatario, ma mentre la riunione fittizia resta comunque una pura operazione contabile, da cui puo’ non derivare alcuna alterazione nel patrimonio dei donatari, se non sia lesa la legittima, la collazione attuata per imputazione si traduce comunque in un sacrificio a carico del conferente. il quale subisce il maggior concorso dei coeredi sui beni relitti.
4. In quanto la collazione obbliga i coeredi accettanti a conferire nell’asse ereditario i beni ricevuti con atti di liberalita’, essa puo’ raggiungere il risultato di eliminare le eventuali lesioni di legittima realizzati attraverso tali atti. Si spiega probabilmente con questa constatazione la tesi, seguita da Cass. n. 1521/1980, secondo cui nei rapporti in cui opera la collazione la questione della riduzione di una liberalita’ lesiva non puo’ sorgere se non quando il donatario sia stato dispensato dall’obbligo di conferire, “giacche, in caso contrario, il solo meccanismo della collazione sarebbe sufficiente per far conseguire ad ogni coerede la porzione spettantegli sull’eredita’, senza necessita’ di ricorso alla specifica tutela apprestata dalla legge per la quota di legittima”.
La soluzione di giurisprudenza e’ criticata dalla dottrina sulla base della considerazione che non sempre il meccanismo della collazione e’ idoneo a far conseguire al legittimario la legittima nella sua integrita’ anche qualitativa. Tale obiezione e’ stata recepita da Cass. n. 22097/2015 che ha ammesso il concorso dell’azione di riduzione con la collazione: “e’ sufficiente considerare, in proposito, che in caso di azione di riduzione di un legato o di una donazione di immobili, il legatario o donatario e’ tenuto a restituire i beni in natura (salvo le ipotesi di cui all’articolo 560 c.c., nn. 2 e 3), senza avere la facolta’, riconosciuta invece dall’articolo 746 c.c., al soggetto tenuto alla collazione, di procedere, invece che al conferimento in natura, all’imputazione del mero valore dell’immobile alla propria porzione divisoria. E’ evidente, pertanto, che nel caso – ricorrente nella fattispecie in esame – di concorso di discendenti alla successione, pur potendo la collazione comportare di fatto l’eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali, la contestuale proposizione della domanda di riduzione non puo’ ritenersi priva di ogni utilita’: solo l’accoglimento di tale domanda, infatti, puo’ valere ad assicurare al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l’assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facolta’ di optare per la imputazione del relativo valore”.
In conclusione, il rilievo che la collazione riporta, a beneficio del coniuge o dei discendenti coeredi, la donazione eventualmente lesiva della legittima altrui fatta a uno di essi non fornisce argomento per negare al legittimario la tutela specifica offerta dall’azione di riduzione. Nello stesso tempo, e in modo speculare, deve riconoscersi che l’azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l’operativita’ della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione. Si deve tuttavia fare una precisazione: mentre la collazione, qualora richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l’azione di riduzione, essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l’eventuale eccedenza, e cioe’ l’ulteriore valore della liberalita’ che esprime la disponibile (Cass. n. 12317/2019).
Non e’ necessario in questa sede esaminare come si atteggi il concorso fra i due istituti rispetto al mero legittimario, non ricorrendo tale ipotesi nei confronti dei fratelli (OMISSIS), che non sono stati ne’ pretermessi con il testamento, ne’ istituiti nella sola legittima, ma sono stati istituiti in quote uguali a quella degli altri coeredi (cfr. Cass. n. 3013/2006).
5. Nell’analisi dei rapporti e delle interferenze fra collazione e azione di riduzione, si deve ulteriormente precisare che le donazioni fatte al coniuge e ai discendenti sono indistintamente soggette a collazione, ma sono nello stesso tempo soggette a riduzione solo quelle che, per essere ultime in ordine di tempo, abbiano intaccata la legittima (articolo 559 c.c.). Le donazioni soggette a collazione. se lesive della legittima, sono riducibili nello stesso ordine e nello stesso modo delle donazioni in genere. Consegue che il problema del concorso fra collazione e riduzione non si pone in termini generali con riferimento a ogni donazione, fatta senza dispensa, al coniuge o al discendente, ma riguarda esclusivamente il caso in cui il legittimario sia nello stesso tempo, e con riguardo a una medesima donazione, legittimato in collazione e in riduzione. In questo caso, salvo il diritto del legittimario di contentarsi della tutela offerta dalla collazione (Cass. n. 12317/2019 cit.), i due istituti concorrono nei sensi sopra indicati.
6. A seguito della riduzione integrale della disposizione testamentaria in favore della (OMISSIS) e della riduzione, parimenti integrale, della donazione in favore della stessa della quota di 1/3 della Gestione (OMISSIS), i diritti ereditari della (OMISSIS) si sono concentrati sulle due donazioni anteriori, oggetto di riduzione parziale. In conformita’ al modo di operare della tutela attuata dalla riduzione, questa aveva lasciato in mano della (OMISSIS), oltre alla quota di legittima di lei, l’intera quota disponibile e la somma pari al passivo ereditario.
Si propone, solo in via esemplificativa, per meglio chiarire il concetto, l’iter seguito dal tribunale per operare la riduzione, sostanzialmente confermato in grado d’appello, salva la modifica in aumento del valore del relictum.
Il tribunale ha accertato il valore del relictum nell’importo di 194.835,16; ha detratto il passivo quantificato in 117.915,38; ha quindi aggiunto il donatum di 1.167.164,13. Sulla massa di 1.244.083,91 ha stabilito in 207.347,32 la quota individuale di riserva di ciascuno dei tre figli lesi. E’ implicito, all’interno di tale ricostruzione, che la legittima del coniuge, pari a 1/4 dell’asse ai sensi dell’articolo 542 c.c., comma 2, si determini in 311.020,98 e che identico importo esprime la disponibile. Il tribunale ha accertato la lesione in 158.638.53 a carico di (OMISSIS) e di 95.805.20 a carico degli altri due figli (la lesione subita dai fratelli (OMISSIS) e’ minore. in quanto essi erano stati gratificati con una donazione, che i giudici di merito hanno imputato nella quota di riserva dei donatari). Il tribunale ha ridotto per intero la disposizione testamentaria della (OMISSIS), attribuendola proporzionalmente ai tre legittimari, in aggiunta a quanto da essi conseguito in base al testamento: di tale quota della (OMISSIS) 22.065,08 sono stati riconosciuti a (OMISSIS), 13.321,95 a ciascuno dei due figli maschi. Ha quindi ridotto le donazioni piu’ recenti, riconoscendo su di esse la somma di 112.146,56 a (OMISSIS) e 67.708,59 ai due figli. Ha quindi ridotto in parte le donazioni anteriori della (OMISSIS), condannata a pagare 24.426,89 a (OMISSIS) e 12.774,55 ai due figli. Il tribunale e’ qui incorso in errore nei confronti dei due figli, perche’ la somma di quanto essi avevano conseguito con la riduzione della disposizione testamentaria e delle due donazioni posteriori e’ pari a 81.030,65 (13.321,85 + 67.708,79), mentre il tribunale ha considerato la maggiore somma di 83.030,64. La lesione che residuava, all’interno di tale calcolo in danno dei due fratelli, ammonta in realta’ a 14.775,55. In totale, pertanto. la lesione da recuperare a scapito della donataria anteriore si deve determinare correttamente in 53.975,99.
In base a tale calcolo, la (OMISSIS), i cui diritti, in dipendenza della riduzione della disposizione testamentaria e della donazione posteriore, si sono concentrati sulle prime due donazioni del valore complessivo di 793.933,33 (731.000,00 + 62.833,33), ha visto ridotto l’utilita’ delle stesse di quanto dovuto per equivalenti ai legittimari lesi. E’ facile accorgersi che il valore residuo di 739.957.34 (993.933.33 – 53.957,34) e’ pari alla somma della legittima del coniuge (311.020.98), anche per lei intangibile (Cass. n. 4694/2020), e della quota disponibile (311.020,98), maggiorata del passivo ereditario (117.915,38), che la riduzione, cosi’ come operata dal tribunale, aveva posto per intero a carico dell’erede beneficiario della disponibile.
Ebbene la collazione va ad incidere su tale eccedenza, che e’ cosi’ ripartita fra i coeredi in ragione delle quote istitutive: nella specie, percio’, per quote uguali. In questo modo ciascuno dei legittimari, oltre a conseguire la quota di legittima, concorre sulla disponibile in ragione della rispettiva quota ereditaria. Avuto riguardo al criterio usato nella riduzione nel caso di specie, i coeredi conseguiranno pro quota anche la somma occorrente per pagare i debiti ereditari, senza che sia intaccata la legittima.
E’ gioco forza, nella stessa situazione, essendo il relicutm stato gia’ attribuito per intero ai tre figli in dipendenza della riduzione, che anche la ulteriore ripartizione, imposta dalla collazione, sia regolata in denaro. In cio’ del resto non c’e’ alcuna effettiva anomalia rispetto al normale modo di operare della collazione per imputazione. Quando, come nel caso in esame, il coerede abbia ricevuto per donazione un valore maggiore di quanto gli compete come erede legittimo o testamentario, non essendo i beni relitti sufficienti a soddisfare il diritto di prelevamento dei coeredi non donatari, il donatario deve versare ai coeredi l’equivalente pecuniario dell’eccedenza (Cass. n. 3598/1955).
Si deve sottolineare il diverso significato che il termine “eccedenza” assume nella collazione rispetto a quello assunto ai fini della riduzione. Con riferimento alla riduzione, l’eccedenza “consiste nel fatto che la misura della donazione comprende parte dei beni che sono necessari a completare la misura della quota di riserva, mentre l’eccedenza della donazione rispetto alla collazione sta solo ad indicare che il donatario ha ricevuto di piu’ di quanto a lui spetta nel concorso con gli altri condividenti. come lui discendenti del de cuius: i due concetti pertanto non coincidono e conseguentemente l’eccedenza ai fini della collazione non significa anche eccedenza come lesione della quota di riserva” (Cass. n. 1481/1979).
Sempre in linea di principio deve ancora riconoscersi che l’aumento della massa realizzato dalla collazione non coinvolge il donatario posteriore estraneo, che e’ stato assoggettato a riduzione. Non lo coinvolge perche’, in virtu’ della collazione, e’ ripartita fra i coeredi la sola disponibile, mentre la posizione del donatario posteriore estraneo rimane definita esclusivamente in base al calcolo previsto dall’articolo 556 c.c..
Si ribadisce che il calcolo proposto aveva solo finalita’ esemplificativa, al fine di fare emergere e meglio comprendere l’errore in cui e’ incorsa la corte d’appello. Infatti, la cassazione della sentenza, nella parte in cui la stessa corte d’appello ha negato il concorso fra collazione e riduzione, coinvolge l’intera decisione anche nella parte relativa alla riduzione gia’ operata dal tribunale, che andra’ fatta ex novo sulla base dei principi di cui sopra (rimane quindi superato l’errore di calcolo in cui e’ incorso il tribunale).
7. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, che si atterra’ al seguente principio di diritto.
“Quando una donazione soggetta a collazione sia contemporaneamente lesiva della legittima, la tutela offerta dall’azione di riduzione, vittoriosamente esperita contro il coerede donatario, non assorbe gli effetti della collazione, che operera’ in questo caso consentendo al legittimario di concorrere pro quota sul valore della donazione ridotta che eventualmente sopravanzi l’ammontare della porzione indisponibile della massa”.
La corte di rinvio liquidera’ le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione anche per le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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