Rapporto convenzionale tra soggetto accreditato e controparte pubblica

Consiglio di Stato, Sentenza|21 maggio 2021| n. 3979.

Nel rapporto convenzionale tra soggetto accreditato e controparte pubblica si sovrappongono due livelli di rilevanza giuridica: il livello pubblicistico, che permea le finalità e le procedure di inserimento della prestazione del privato nel contesto di un servizio di interesse generale, garantito dal SSN; ed il livello privatistico, rinvenibile nello strumento convenzionale del quale le parti si servono per regolamentare le reciproche prestazioni di “dare” e “avere”. Questa sovrapposizione di piani di rilevanza giuridica rende ragione della riconduzione dell’intera e complessa materia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e della conseguente necessità di selezionare, nell’ampio conglomerato di posizione giuridiche che confluiscono in tale criterio di riparto, quelle connotate da un rapporto paritario ed equiordinato tra le parti (di “diritto soggettivo”); e quelle conformate dall’esercizio di un potere pubblicistico (quindi interpretabili in termini di “interesse legittimo”).

Sentenza|21 maggio 2021| n. 3979. Rapporto convenzionale tra soggetto accreditato e controparte pubblica

Data udienza 13 maggio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Rapporto convenzionale tra soggetto accreditato e controparte pubblica – Prestazioni di diagnostica di laboratorio – Laboratorio accreditato presso la Regione Puglia – Prestazioni asseritamente non rispondenti ai requisiti di legge – Restituzione somme erogate – Procedimento amministrativo di revoca dell’accreditamento – Eccezione di inadempimento – Note di diffida

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9172 del 2020, proposto da
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ma. Ro., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Pa. Am. in Roma, via (…);
contro
La. di Pa. Cl. “Bi. Ce.” St. As. Do. A. De., S. Sa., L. Sa., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Va., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la Segreteria della terza sezione del Consiglio di Stato in Roma, p.zza (…);
nei confronti
Azienda Sanitaria Locale di Bari – non costituita in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 9459 del 2020, proposto da
Azienda Sanitaria Locale di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ed. Tr., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del dott. Al. Pl. in Roma, via (…);
contro
La. di Pa. Cl. “Bi. Ce.” St. As. Do. A. De., S. Sa., L. Sa., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Va., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la Segreteria della terza sezione del Consiglio di Stato in Roma, p.zza (…);

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ma. Ro., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Pa. Am. in Roma, via (…);

per la riforma
quanto ad entrambi i ricorsi n. 9459 del 2020 e n. 9172 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per La Puglia (sezione Seconda) n. 01143/2020, resa tra le parti, concernente il recupero di somme erogate a titolo di remunerazione di prestazioni sanitarie effettuate dal Laboratorio appellato in favore del SSN dal 22.3.2019 al 22.7.2019.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del La. di Pa. Cl. “Bi. Ce.” e della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le note di udienza depositate il 12 maggio 2021;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 maggio 2021, tenuta in modalità telematica, il Cons. Giovanni Pescatore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Rapporto convenzionale tra soggetto accreditato e controparte pubblica

FATTO

1. Il La. di Pa. Cl. “Bi. Ce.” – avente forma giuridica di studio Associato delle dr.sse An. De. e Si. Sa. e del dr. Lu. Sa. – è accreditato con la Regione Puglia per l’erogazione di prestazioni di diagnostica di laboratorio.
Con atti in data 11.07.2019, 29.07.2019 e 17.09.2019 la ASL Bari, sua controparte convenzionale, lo ha diffidato alla restituzione delle somme corrispostegli nel periodo 23.03.2019 – 30.04.2019 e gli ha comunicato l’impossibilità di erogare le ulteriori remunerazioni delle prestazioni effettuate nel periodo 01.05.2019 – 11.07.2019.
Analoga posizione è stata espressa dalla Regione Puglia, con la nota in data 5.11.2019.
2. La contestazione dei due enti ha tratto spunto dall’avere il Laboratorio erogato prestazioni asseritamente non rispondenti ai requisiti di legge, poiché effettuate – negli archi temporali innanzi menzionati – in assenza di un direttore sanitario.
Ciò in quanto la dott.ssa De., Direttore sanitario del Laboratorio, si era cancellata dall’Albo con decorrenza dal 22.3.2019, sicché da quella stessa data la struttura associativa del Laboratorio, a detta della ASL e della Regione, doveva intendersi carente della figura del Direttore sanitario.
3. A questa tesi l’operatore privato ha obiettato, per quanto qui rileva, di aver già provveduto a comunicare in data 09.07.2019 l’affidamento della direzione sanitaria della struttura alla dr.ssa Si. Sa., in sostituzione della dr.ssa De., sia pure con un ritardo dovuto all’affidamento riposto nell’automatismo del passaggio come effetto del recesso del precedente direttore sanitario.
4. Il ricorso proposto dal Laboratorio avverso tali atti è stato accolto dal Tar Bari con sentenza n. 1143/2020.
i) Il primo giudice ha riscontrato la violazione dei principi di legalità e di tipicità i quali impongono, come tradotti nel disposto dell’art. 26 della legge giornale n. 9/2017, che sia la Regione l’ente competente alla revoca dell’accreditamento e che questa debba essere preceduta da una diffida a rimuovere la supposta carenza del requisito in un termine di novanta giorni. Nella pendenza del termine assegnato e, cioè, prima della formale revoca dell’accreditamento, il soggetto accreditato seguita ad erogare prestazioni del tutto regolari, mentre nessuna sospensione “automatica” dell’accreditamento è prevista dalla legge. Dunque, nel caso de quo la mancata remunerazione delle prestazioni rese non troverebbe rispondenza, secondo il giudizio del Tar, in una sequenzialità procedimentale conforme allo schema di legge.

 

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ii) Sotto un secondo e correlato profilo, il primo giudice ha constatato come l’asserita carenza del requisito (direttore sanitario della struttura) fosse stata superata ancor prima della formale contestazione da parte dell’ASL, ovvero sin da quando il Laboratorio aveva affidato la direzione sanitaria alla dr.ssa Sa., dandone comunicazione con nota del 09.07.2019.
Secondo il Tar pugliese, inoltre, la carenza del requisito organizzativo contestato neppure sussisterebbe, alla luce di quanto previsto dalla determinazione dirigenziale n. 184/2014 con cui il competente Servizio regionale ha disposto il trasferimento dell’accreditamento istituzionale al La. di Pa. Cl. “Bi. Ce.” – Studio Associato della dr.ssa An. De., della dr.ssa Si. Sa. e del dr. Lu. Sa.. Nel citato provvedimento viene infatti richiamato l’atto consensuale, stipulato dagli associati ai sensi dell’art. 26, comma 5, della L.R. n. 8/2004, in cui si specifica che, in ipotesi di recesso da parte di qualcuno tra i professionisti per qualsivoglia causa, la titolarità dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento rimarrà in capo alla medesima associazione nella persona della dott.ssa Sa..
iii) Infine, il giudice di primo grado ha reputato non ammissibile l’omessa remunerazione delle prestazioni, anche perché foriera di un ingiustificato arricchimento a favore del Sanitario nazionale, con correlativo ingiusto detrimento ai danni dell’operato privato.
5. La sentenza di primo grado è stata impugnata dalla ASL Bari e dalla Regione Puglia con distinti atti di appello.
L’appellato Laboratorio ha controdedotto alle tesi avversarie, riproponendo altresì i motivi assorbiti ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. e sollevando eccezioni in ordine all’ammissibilità dei due appelli.
6. A seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare avanzata nel giudizio n. 9459/2020 (ordinanza n. 225/2021), le due cause sono state poste in decisione all’udienza pubblica del 13 maggio 2021.

 

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DIRITTO

1. Le due impugnative devono essere riunite ai sensi dell’art. 96 c.p.a. in quanto indirizzate avverso la medesima sentenza.
2. Con un primo motivo, le ricorrenti sostengono che il ritardo col quale il Laboratorio ha comunicato (con nota del 09.07.2019) la nuova nomina a direttore sanitario della dott.ssa Sa. non ha consentito all’ente pubblico a ciò competente di avviare alcun procedimento amministrativo di revoca dell’accreditamento, ma solo di prender atto dell’intervenuta sanatoria e di esercitare il proprio diritto privatistico alla restituzione di quanto corrisposto a fronte della non corretta erogazione delle prestazioni.
L’eccezione di inadempimento a tal fine azionata fonderebbe la sua legittimità nel carattere di reciprocità e di corrispettività delle obbligazioni inserite nel sinallagma contrattuale e rileverebbe in un senso (prettamente privatistico) autonomo e distinto dalle procedure di revoca dell’accreditamento (tipicamente pubblicistiche) prese in considerazione dal primo giudice.
Improprio risulterebbe, inoltre, il richiamo all’art. 2041 c.c., in quanto le prestazioni erogate non sono state rese a vantaggio del SSN, come recita la sentenza, ma a nome dello stesso ed a vantaggio di chi ne ha usufruito, con ciò esponendo il SSN ad eventuale azione di rivendica da parte dei privati destinatari di prestazioni professionali qualitativamente non conformi agli standard imposti dalla normativa di settore.
3. Il motivo non può essere accolto.
3.1. Nel rapporto convenzionale tra soggetto accreditato e controparte pubblica si sovrappongono due livelli di rilevanza giuridica: il livello pubblicistico, che permea le finalità e le procedure di inserimento della prestazione del privato nel contesto di un servizio di interesse generale, garantito dal SSN; ed il livello privatistico, rinvenibile nello strumento convenzionale del quale le parti si servono per regolamentare le reciproche prestazioni di “dare” e “avere”.
3.2. Questa sovrapposizione di piani di rilevanza giuridica rende ragione della riconduzione dell’intera e complessa materia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e della conseguente necessità di selezionare, nell’ampio conglomerato di posizione giuridiche che confluiscono in tale criterio di riparto, quelle connotate da un rapporto paritario ed equiordinato tra le parti (di “diritto soggettivo”); e quelle conformate dall’esercizio di un potere pubblicistico (quindi interpretabili in termini di “interesse legittimo”).
3.3. Nella vicenda in esame, la duplicità dei livelli si coglie sui due fronti concernenti, rispettivamente, lo status di autorizzazione e accreditamento della struttura privata e l’esecuzione della convenzione avente ad oggetto l’erogazione delle prestazioni pattuite.
Il primo ambito accede alle competenze del Comune e della Regione Puglia ed è regolamentato dalla legge regionale n. 9/2017 (integrativa del d.lgs. n. 502/1992); il secondo coinvolge la ASL e trova la propria fonte regolativa nella convenzione negoziale da questa stipulata con il privato.

 

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3.4. In forza di questa distinzione, appare chiaro che eventuali rilievi concernenti la posizione di soggetto accreditato non potevano che essere sollevati dalla Regione nei limiti e ai sensi dell’art. 26 della legge regionale n. 9/2017.
3.5. Così tuttavia non è stato, poiché non vi è dubbio che le iniziative adottate dalle appellanti hanno deragliato dagli schemi procedimentali e dalle competenze individuate dalla legge.
Nelle note di diffida (quelle ASL dell’11.7.2019, del 29.07.2019 e del 17.09.2019) e nel provvedimento regionale (del 5.11.2019) si adduce quale ragione della decurtazione della remunerazione proprio la carenza di un requisito organizzativo essenziale ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria e dell’accreditamento (ai sensi degli artt. 8, 10 e 12 della L.R. n. 9/2017): detta carenza viene indicata, appunto, come ostativa alla erogazione delle prestazioni in regime di accreditamento.
Nondimeno, le ipotesi di revoca e sospensione sono definite per casi tipici e seguono forme e tempistiche che (come ben rilevato dal Tar) non trovano riscontro nella vicenda in esame. Se dunque il titolo dell’accreditamento permane sino a diversa determinazione assunta dalla Regione nelle forme di cui all’art. 26 della L.R. 9/2017, deve concludersi che la condizione di soggetto regolarmente autorizzato e accreditato del Laboratorio non sia mai venuta meno e che, dunque, alcun fondato rilievo al riguardo potesse essere mosso alla parte appellata.

 

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3.6. In altri termini, i profili di conformità della prestazione, sul piano della idoneità soggettiva del privato che la rende, sono una volta e per tutte disciplinati dalla legge regionale innanzi menzionata (integrativa della disciplina nazionale di cui al d.lgs. n. 502/1992), attengono quindi ad un piano disciplinare “pubblicistico” e di per sé non refluiscono sul distinto ambito “privatistico” della correttezza esecutiva della prestazione.
3.7. A questo secondo ambito accedono, propriamente, le controversie concernenti l’adeguatezza quantitativa e qualitativa della prestazione resa, sotto il profilo della sua conformità ai vincoli convenzionali e alle ulteriori regole che disciplinano le posizioni e gli obblighi delle due parti contraenti.
3.8. Ebbene, con riguardo a questo secondo e specifico aspetto dalle parti appellanti non è stato in alcun modo dimostrato che le prestazioni del Laboratorio non siano state effettuate, anche nel periodo considerato, da personale iscritto all’Albo professionale e in possesso dei titoli qualificanti necessari per la Direzione sanitaria del Laboratorio.
Una tale eventualità pare in apice contraddetta dal fatto che, durante il lasso temporale del quale si disputa, la dr.ssa Sa. operava presso la struttura con titoli professionali che la abilitavano anche alla sua direzione.
Il fatto che il subingresso in questa funzione sia stato comunicato con ritardo alla parte pubblica (cioè al Comune ai sensi degli artt. 10 e 11 della L.R. n. 9/2017) – come dedotto dalla Regione Puglia (pag. 14 dell’atto di appello) – non dimostra, tuttavia, che esso non sia avvenuto sul piano operativo.
L’effettività di tale assunzione di ruolo trova fondamento nell’atto consensuale, stipulato dagli associati ai sensi dell’art. 26, comma 5, della L.R. n. 8/2004, in cui si specifica che, in ipotesi di recesso da parte di qualcuno tra i professionisti per qualsivoglia causa, la titolarità dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento rimarrà in capo alla medesima associazione nella persona della dott.ssa Sa.. E se è pur vero che il documento fa riferimento specifico ai titoli di autorizzazione e di accreditamento e non già alla funzione di direzione sanitaria, è anche vero che l’art. 5 dell’accordo negoziale per l’anno 2018 stipulato con la struttura ricorrente dispone che l’erogatore si obbliga ad assicurare la “esecuzione delle prestazioni sanitarie attraverso personale medico, sanitario, infermieristico e tecnico in possesso dei titoli abilitanti, comunque sotto la diretta e personale responsabilità del Professionista intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale o del Responsabile Sanitario della Struttura”. Dunque, il fatto che la dr.ssa Sa., nel periodo qui controverso, ovvero a recesso della dr.ssa De. già avvenuto, fosse “professionista intestatario del rapporto di accreditamento”, non può non rilevare ai fini della questione qui in esame.
3.9. Di più, nello stesso atto regionale del 5.11.2019, oggetto della impugnativa di primo grado, si riconosce che “Ciascuno specialista componente uno studio associato, nel caso di specie peraltro accreditato, è responsabile dei propri atti e prescrizioni e, pertanto, pur nell’ambito associativo, può essere assimilato ad uno specialista autorizzato ed accreditato quale libero professionista, per il quale coincidono la titolarità della struttura e la responsabilità sanitaria della stessa” (pag. 6). Dunque, proprio questa coincidenza di ruoli nella dr.ssa Sa. conferma – in disparte i profili circa la tardiva comunicazione del subentro – l’assunzione di un duplice ruolo ricomprensivo anche delle funzioni di direzione sanitaria.
3.10. Tanto chiarito, nessuna contestazione viene sollevata dalle appellanti sotto il profilo della osservanza dei protocolli di legge e delle garanzie qualitative rimesse alla responsabilità del direttore sanitario (quanto a scelta dei metodi di analisi, attendibilità dei risultati, idoneità delle attrezzature e degli impianti, stato igienico dei locali e buona funzionalità degli impianti e di tutti i materiali impiegati – vedi art. 9 DPCM 10 febbraio 1984).

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La qual cosa ha un decisivo rilievo, poiché se il direttore sanitario è il garante ultimo dell’assistenza sanitaria prestata ai pazienti e del coordinamento del personale sanitario operante nella struttura, e se è vero che egli opera affinché tale attività sia sempre improntata a criteri di qualità e di sicurezza, un’eventuale eccezione di inadempimento dovrebbe far emergere una responsabilità per fatto omissivo conseguente alla mancata o inadeguata organizzazione della casa di cura privata.
La contestazione mossa dalle parti appellanti concerne, al contrario, la sola tardiva comunicazione del subingresso di un nuovo professionista (già presente all’interno della compagine associativa e già a ciò deputato) nel ruolo di direttore sanitario, poi sanata dal Laboratorio (come si evince dalla nota ASL del 29.07.2019 e nell’atto regionale del 05.11.2019, che prendono atto del superamento di questa criticità ) prima ancora che venissero attivate le misure deputate alla revoca dell’accreditamento. Alcun rilievo viene sollevato sulla adeguatezza tecnica dei servizi in quel frangente temporale resi dalla struttura (a pag. 6 della memoria di replica la Regione così riepiloga la propria posizione: “Pertanto, il difetto di comunicazione, lungi dal costituire un inadempimento meramente formale e insuscettibile di sanzione, ha effetti diretti sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività svolta dal Laboratorio che, sino al 1 agosto 2019, è stata resa in assenza del Direttore sanitario”).
Solo in via incidentale e ipotetica viene rappresentato il timore “.. delle conseguenze pregiudizievoli per la salute dei pazienti che potrebbero derivare da prestazioni analitiche eseguite in difformità dei requisiti organizzativi previsti dalle leggi e di cui l’Asl potrebbe essere chiamata a rispondere nei confronti degli utenti” (pag. 21 atto di appello Regione Puglia). L’affermazione rimane tuttavia incompiuta, non rappresentandosi quali difformità esecutive si sarebbero verificate nel lasso temporale di interesse e sotto quali profili esse potrebbero esporre l’ASL a rischio di responsabilità .
3.11. Appare pertanto improprio il tentativo di sovrapporre i due piani di cui innanzi si è dato conto nel tentativo di convogliare nella eccezione di inadempimento del sinallagma contrattuale una questione che concerne l’abilitazione soggettiva dell’operatore chiamato a rendere la prestazione ed il regime pubblicistico a ciò deputato, pur inattuato nei suoi meccanismi sanzionatori.
3.12. Non si nega, come già esposto, che l’eventuale discontinuità nella direzione sanitaria possa in astratto refluire anche sul piano dell’adeguatezza esecutiva della prestazione resa, ma ciò a condizione che si renda compiuta indicazione della concreta ricaduta che essa ha presentato sul piano dell’assetto organizzativo e gestionale della struttura sanitaria e sul piano della qualità della prestazione resa.
3.13. In difetto di tale indicazione, non vale invocare il regime dell’onere della prova vigente in materia di inadempimento contrattuale per concludere che il creditore (in questo caso la ASL) ha l’unico onere di enunciare il titolo del proprio credito, mentre sta al debitore fornire una dimostrazione compiuta dell’esatto adempimento (pag. 23 -24 atto di appello Regione Puglia). All’onere deduttivo del creditore, infatti, se ne aggiunge un secondo, di analoga natura enunciativa, consistente nell’allegazione della fattispecie di inadempimento, ovvero nella descrizione del profilo di inadeguatezza che avrebbe caratterizzato l’esecuzione della prestazione. Il fatto che detto onere deduttivo sia rimasto del tutto inevaso concorre a precludere in radice ogni ulteriore approfondimento sul punto e giustifica, in aggiunta alle considerazioni innanzi sviluppate, la reiezione in parte qua dei due appelli.
3.14. Non vale, infine, eccepire la nullità assoluta delle prestazioni analitiche rese a mente dell’art. 2231 c.c. (“Quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione” – pag. 24-25 atto di appello Regione Puglia), in quanto non è contestato che dr.ssa Sa. fosse iscritta all’albo e avesse i titoli professionali per assumere le funzioni di responsabile sanitario.

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3.15 Nella parte relativa alle censure sin qui affrontate i due appelli, pertanto, devono essere respinti, il che consente di prescindere dai rilievi della parte appellata in ordine alla pretesa loro inammissibilità per omessa contestazione di capi motivazionali a rilevanza autonoma nell’economia della decisione di primo grado.
4. Con un ulteriore motivo la Regione lamenta l’omessa pronuncia sulla legittimità della decurtazione operata dall’ASL al budget di spesa assegnato al La. Bi. Ce., nell’anno 2019, in considerazione dell’accertata insussistenza dei più elevati requisiti organizzativi dichiarati dall’erogatore privato in data 28.01.2019.
4.1. La parte appellata ha eccepito trattarsi di circostanze di fatto del tutto estranee alla materia del contendere.
4.2. L’eccezione è fondata, nei termini che di seguito si vanno a chiarire.
È vero che la ASL ha contestato l’errata determinazione del tetto di spesa, calcolato sulla base di requisiti organizzativi non più sussistenti alla data di stipula del contratto, con la nota prot. 183020 del 11.07.2019, in seguito modificata ed integrata dalla nota prot. 194744 del 23.07.2019 e dalla nota prot. 199330 del 29.07.2019. La ASL ha infatti comunicato la decurtazione, pari ad Euro 22.532,87, del tetto di spesa assegnato e contrattualizzato per l’anno 2019, rideterminato in Euro 193.670,40 (Euro 216.203,27 – Euro 22.532,87), a causa dell’avvenuta cessazione, in data antecedente alla stipula dell’accordo contrattuale, dei rapporti di collaborazione professionale con i dottori Lo. Sa. ed altri, in precedenza annoverati nell’organico della struttura e non sostituiti.
4.3. Si tratta di decurtazione che, afferendo alle modalità di assegnazione del budget, in applicazione dei criteri previsti dalla DGR n. 25/2018, si affranca dalla contestata carenza del requisito organizzativo (responsabile sanitario) esaminata nel precedente paragrafo della presente motivazione.
La DGR n. 25/2018, infatti, nella ripartizione della quota del fondo destinato alle prestazioni di patologia clinica attribuisce, in un’ottica premiale, un maggior tetto di spesa alle strutture accreditate che abbiano conseguito un punteggio più elevato nella griglia di valutazione in funzione di più elevati requisiti organizzativi raggiunti.
4.4. Ebbene, nel caso di specie il Laboratorio, a fronte dei superiori requisiti organizzativi in termini di personale sanitario dichiarati in data 28.01.2019, ha comunicato solo in data 03.07.2019, e solo a fronte degli accertamenti disposti dall’ASL, che i rapporti di collaborazione con i dottori Lo. Sa. ed altri si erano interrotti alla data del 30.04.2019, ovvero in data antecedente alla stipula del contratto con cui è stato assegnato il budget per l’anno 2019. Poiché alla interruzione di tali rapporti non ha fatto seguito il subentro di personale sostitutivo, in modo da compensare l’impegno orario settimanale precedentemente garantito, la ASL ne ha fatto conseguire la decurtazione del budget.
4.5. Nessuna obiezione di merito, in punto di fatto e di diritto, viene opposta dalla parte appellata alle deduzioni sin qui riepilogate.

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4.6. E’pur vero, tuttavia, ed in questo senso l’eccezione di inammissibilità è fondata, che gli atti della ASL non sono stati sul punto annullati dal Tar. Nulla, infatti, questi ha statuito sulla decurtazione del budget di spesa assegnato al La. Bi. Ce., nell’anno 2019, in considerazione dell’accertata insussistenza dei più elevati requisiti organizzativi dichiarati dall’erogatore privato in data 28.01.2019.
L’unica statuizione di annullamento ha riguardato la decurtazione creditoria relativa al periodo 23.3.2019 -22.7.2019 per l’asserita carenza della figura del direttore sanitario. Ne viene che, anche sotto questo profilo, l’appello della Regione non può essere accolto, donde il suo conclusivo e integrale rigetto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti,
li riunisce e li respinge entrambi.
Condanna le parti appellanti a rifondere in favore della parte appellata le spese del presente grado di giudizio che liquida nell’importo omnicomprensivo di Euro. 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere
Giovanni Pescatore – Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo – Consigliere

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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