Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Ordinanza 22 ottobre 2018, n. 48077.
La massima estrapolata:
Il delitto di rapina impropria concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, qualora la violenza e’ strumentale al conseguimento dell’impunita’ e la qualita’ del destinatario della violenza e’ nota al soggetto agente.
Ordinanza 22 ottobre 2018, n. 48077
Data udienza 28 settembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Antonio – Presidente
Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere
Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere
Dott. COSCIONI Giusep – Rel. Consigliere
Dott. MONACO Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 5 giugno 2018 del Tribunale del Riesame di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Coscioni Giuseppe;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Cocomello Assunta, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di (OMISSIS) ricorreva per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Catania, che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di (OMISSIS), indagato per i reati di tentata rapina e resistenza.
1.1 Con un primo motivo il difensore lamenta l’omessa motivazione nell’ordinanza impugnata dei rilievi difensivi relativi alle richieste di riconoscere nella fattispecie in esame l’ipotesi di tentato furto e di escludere il concorso tra la resistenza e la rapina impropria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile.
1.1 Il tribunale ha infatti precisato, dopo aver esposto la ricostruzione dei fatti, che la fattispecie andava inquadrata in tentata rapina e non tentato furto in quanto l’indagato, dopo aver cercato di conseguire il possesso dell’autovettura, non riuscendovi per cause indipendenti dalla sua volonta’, aveva adoperato violenza o minaccia nei confronti dell’agente intervenuto per assicurarsi l’impunita’.
Questa sezione ha poi avuto modo di precisare che “il delitto di rapina impropria concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, qualora la violenza e’ strumentale al conseguimento dell’impunita’ e la qualita’ del destinatario della violenza e’ nota al soggetto agente (sentenza n. 51576 del 04/11/2016 Cc., Di Maggio e altri, Rv. 269502)”; nel caso in esame, l’ordinanza impugnata ha dato atto che il sovrintendente (OMISSIS), dopo aver visto l’indagato che stava cercando di rubare l’autovettura, si era qualificato come agente di polizia ponendosi al suo inseguimento.
2. Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonche’ – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00 cosi’ equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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