Querela di falso in qualsiasi stato e grado del giudizio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 settembre 2021| n. 25487.

Querela di falso in qualsiasi stato e grado del giudizio.

La previsione secondo cui la querela di falso può essere proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio va intesa nel senso che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve comunque intervenire prima della rimessione della causa in decisione e, cioè, entro l’udienza di precisazione delle conclusioni; ne consegue che la querela non può essere avanzata negli scritti difensivi, quale – nella specie – la comparsa conclusionale, successivi a tale scansione processuale e riservati alla sola illustrazione delle difese.

Ordinanza|21 settembre 2021| n. 25487. Querela di falso in qualsiasi stato e grado del giudizio

Data udienza 4 marzo 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Mutuo – Compravendita immobiliare – Contratto preliminare – Elusione di norme tributarie – Nullità del contratto – Restituzione somme – Presupposti – Scrittura privata – Querela di falso – Rinuncia implicita – Articoli 51 e 360 cpc – Ricusazione – Articoli 189 e 221 cpc – Criteri – Motivazione del giudice di merito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 20668-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2066/2015 della CORTE (Ndr: testo originale maccante).

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 27.8.2015, respinse l’appello proposto da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza, che aveva accolto la domanda del (OMISSIS) di restituzione della somma di Euro 41.316,55 oltre interessi.
1.1. La richiesta di restituzione era fondata su una dichiarazione di debito sottoscritta dal (OMISSIS) in data 25.9.1995.
1.2. Il (OMISSIS) aveva sostenuto che il rapporto negoziale con il (OMISSIS) era fondato su un contratto preliminare di vendita di un immobile appartenente al medesimo e che la somma richiesta costituiva parte del prezzo dell’immobile promesso in vendita dall’attore; detto contratto era affetto da nullita’ perche’ elusivo delle disposizioni tributarie; in via incidentale il (OMISSIS) propose querela di falso avente ad oggetto la scrittura privata del 25.9.1995.
1.3. Secondo la corte di merito, la querela di falso, rigettata in appello in via incidentale con ordinanza del 23.3.2011, non era stata riproposta all’udienza di precisazione delle conclusioni, sicche’ doveva intendersi implicitamente rinunciata. Quanto alla domanda di nullita’ del contratto per violazione della normativa fiscale, la Corte d’appello richiamava la giurisprudenza di legittimita’ che riconosceva validita’ al contratto la cui finalita’ esclusiva non era solo quella di conseguire solo un risparmio fiscale.
2. Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di tre motivi.
2.1. Ha resistito con controricorso (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 51 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto del collegio d’appello aveva fatto parte il Dott. (OMISSIS), che avrebbe istruito il giudizio di primo grado e, verserebbe, pertanto in condizioni di incompatibilita’. Poiche’ aveva conosciuto del processo in altro grado di giudizio, il giudice avrebbe dovuto astenersi, pena la nullita’ della sentenza, ne’ il ricorrente avrebbe potuto proporre tempestivamente la ricusazione in quanto non era nota in anticipo la composizione dei collegi.
1.1. Il motivo e’ inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1.
1.2. La giurisprudenza e’ consolidata nell’affermare che la conoscenza della causa come magistrato in alto grado del processo e’ riferita alla partecipazione alla decisione di merito e non ad atti istruttori nel giudizio di primo grado (Cassazione civile sez. III, 19/01/2017, n. 1296).
Il giudice che abbia partecipato soltanto alla attivita’ istruttoria nel corso del giudizio di primo grado, senza poi prender parte alla decisione della causa, non ha alcuna incompatibilita’ a comporre il collegio giudicante in secondo grado e non e’ pertanto gravato dal dovere di astensione ex articolo 51 c.p.c., n. 4; in ogni caso, l’inosservanza di un eventuale dovere di astensione non da’ luogo alla nullita’ della sentenza per irregolare composizione del collegio giudicante, qualora la parte interessata non abbia proposto istanza di ricusazione (Cassazione civile sez. II, 28/03/2007, n. 7578).
2.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 221 e 189 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la corte di merito erroneamente ritenuto che la questione relativa alla querela di falso della scrittura privata del 25.9.1995 fosse stata implicitamente rinunciata perche’ non riproposta all’udienza di precisazione delle conclusioni ma solo in comparsa conclusionale.
2.1. Il motivo e’ inammissibile.
2.2. La querela di falso in via incidentale non puo’ essere proposta nella comparsa conclusionale, scritto riservato alla sola illustrazione delle difese (Cassazione civile sez. VI, 25/07/2013, n. 18069).
2.3. Il procedimento di querela di falso in via incidentale, puo’ essere infatti avviato entro i limiti dell’udienza di precisazione delle conclusioni ma non negli scritti difensivi riservati alla sola illustrazione delle difese.
2.4. La previsione secondo cui la querela di falso puo’ essere sempre proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio (articolo 221 c.p.c.) deve essere dunque intesa nel senso che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve comunque intervenire prima della rimessione della causa in decisione, quindi, al piu’ tardi entro l’udienza di precisazione delle conclusioni. (Cassazione civile sez. II, 31/08/2011, n. 17900 ha enunciato il principio in un giudizio introdotto in data successiva al 30 aprile 1995, nel quale la querela di falso era stata dichiarata inammissibile in quanto proposta con la memoria di replica).
2.5. Nel caso di specie, la querela di falso, proposta in via incidentale in grado d’appello era stata rigettata con ordinanza del 23.3.2011 e non risulta che avverso detta statuizione sia stato proposto ricorso per cassazione; essa non era stata piu’ riproposta all’udienza di precisazione delle conclusioni sicche’ la Corte di merito ha correttamente ritenuto che la parte vi avesse implicitamente rinunciato e che, in ogni caso, l’istanza di querela fosse inammissibile perche’ proposta in comparsa conclusionale.
3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1344 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto un accordo volto alla violazione delle norme tributarie comporterebbe la nullita’ dell’atto per contrarieta’ a norme imperative.
3.1. Il motivo e’ inammissibile.
3.2. E’ pacifico presso la giurisprudenza di questa Corte regolatrice che la frode fiscale, diretta ad eludere le norme tributarie trova soltanto nel sistema delle disposizioni fiscali la sua sanzione, la quale non e’ sanzione di nullita’ o di annullabilita’ del negozio (Cass. 5 novembre 1999, n. 12327; Cass. 24 ottobre 1981, n. 5571). La violazione della normativa fiscale non incide pertanto sulla validita’ o efficacia di un contratto, ma ha rilievo esclusivamente tributario (Cassazione civile sez. III, 18/03/2008, n. 7282; Cass. 22 luglio 2004, n. 13621).
3.3. La corte di merito si e’ conformata a tale principio di diritto ritenendo che l’operazione contrattuale non avesse come unico scopo quello del “risparmio” fiscale, con conseguente elusione delle norme tributarie ma avesse ulteriori finalita’ sicche’ non ha ravvisato un’ipotesi di nullita’ del contratto.
4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1 in quanto il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.
4.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
5. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 4100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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