Quando si stabiliscono le modalità di valutazione delle prove concorsuali

Consiglio di Stato, Sentenza|21 maggio 2021| n. 3955.

Quando si stabiliscono le modalità di valutazione delle prove concorsuali.

Costituisce regola generale di ogni procedura concorsuale il principio per cui la p.a. e la commissione sono tenute a stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali nella sua prima riunione o, eventualmente, prima della correzione delle prove scritte, rientrando tale principio nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale ritiene necessario determinare i criteri in un momento nel quale non possano sorgere dubbi circa l’imparzialità degli stessi, con la conseguenza che deve ritenersi legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione anche dopo l’effettuazione delle prove concorsuali, purché prima della loro effettiva valutazione.

Sentenza|21 maggio 2021| n. 3955. Quando si stabiliscono le modalità di valutazione delle prove concorsuali

Data udienza 11 maggio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Concorsi pubblici – Prove – Criteri e modalità di valutazione delle prove concorsuali – Determinazione – Momento rilevante – Individuazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2658 del 2015, proposto da
Gi. Co., rappresentato e difeso dall’avvocato Ca. Gi., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana, Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
nei confronti
Da. Ca. ed altri non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Seconda n. 08448/2014, resa tra le parti, concernente approvazione graduatoria della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale – fascia retributiva f1 – profilo professionale funzionale – (75 posti agenzia delle entrate – regione toscana)
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana e di Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza straordinaria del giorno 11 maggio 2021 il Cons. Davide Ponte e per le parti nessuno presente;

Quando si stabiliscono le modalità di valutazione delle prove concorsuali

Rilevato in fatto che:

– la presente controversia ha ad oggetto l’appello proposto dalla originaria parte appellante avverso la sentenza n. 8448 del 2014 con cui il Tar Lazio aveva respinto il ricorso originario;
– quest’ultimo aveva ad oggetto la domanda di annullamento degli esiti di una selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 825 unità della terza area funzionale – profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria, nella parte relativa alla Regione Toscana cui erano riservati 75 posti;
– in particolare, parte appellante, dopo aver superato la prima prova prevista dal bando di selezione, classificandosi tra i n. 228 candidati idonei su circa 10.500 partecipanti, veniva ammesso alla seconda prova, all’esito della quale si collocava al 7° posto in graduatoria ed era, pertanto, ammesso a svolgere il tirocinio teorico-pratico – avente durata semestrale dal 29 marzo al 29 settembre 2010 – presso la Direzione Provinciale di Pisa;
– alla fine del predetto semestre di prova, lo stesso odierno appellante sosteneva il colloquio orale finale, integrativo del tirocinio, a conclusione del quale, veniva ritenuto complessivamente inidoneo nella terza prova, con un punteggio di 20/30, inferiore al minimo previsto dal bando per accedere alla graduatoria finale di merito, pari a 24/30;
– all’esito del giudizio di prime cure il Tar respingeva le censure dedotte avverso tali esiti;
– con il presente appello la parte originaria ricorrente deduceva i seguenti motivi di appello;
– violazione ed erronea applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 – difetto di motivazione, carenza di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifesta rispetto alla valutazione della prova orale del candidato;
– erronea interpretazione dell’art. 3 cit. alla luce del diritto comunitario (art. 41, comma 2, lett. C) della carta dei diritti fondamentali dell’unione europea), rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia ex art. 267 del trattato sul funzionamento dell’unione europea;
– analoghi vizi per assenza dei criteri di valutazione;
– in subordine illegittimità dei criteri ed incompetenza;
– analoghi vizi in quanto i criteri di valutazione di cui alle linee guida, sia con riguardo al tirocinio teorico pratico, sia con riguardo anche alle prove di informatica e di inglese, non prevedevano la conversione del giudizio in un voto numerico;
– censura dell’operato della Commissione nella misura in cui la medesima non ha provveduto ad attribuire un voto numerico a ciascuna domanda formulata;
– irragionevolezza degli esiti della prova di informatica;
– violazione dell’art. 1 l. 241 cit., difetto di istruttoria per eccezionale brevità della seduta della commissione e per contraddittorietà degli esiti del candidato appellante;
– irragionevolezza della terza prova;
– la parte appellata pubblica si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello;
– le altre parti appellate non si costituivano in giudizio;
– all’udienza pubblica straordinaria dell’11 maggio 2021 la causa passava in decisione.

 

Quando si stabiliscono le modalità di valutazione delle prove concorsuali

Considerato in diritto:

– l’appello è prima facie infondato, con conseguente applicabilità dell’art. 74 cod proc amm;
– nel condividere sia l’inquadramento della selezione in questione, sia l’esame delle deduzioni di parte ricorrente, riproposte nella presente sede in termini di vizi di appello, posti a base della sentenza impugnata, il Collegio deve svolgere un preliminare richiamo ai principi vigenti in materia, sulla scorta dei quali tutti i motivi appaiono destituiti di fondamento;
– in linea di diritto, costituisce regola generale di ogni procedura concorsuale il principio per cui la p.a. e la commissione sono tenute a stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali nella sua prima riunione o, eventualmente, prima della correzione delle prove scritte, rientrando tale principio nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale ritiene necessario determinare i criteri in un momento nel quale non possano sorgere dubbi circa l’imparzialità degli stessi, con la conseguenza che deve ritenersi legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione anche dopo l’effettuazione delle prove concorsuali, purché prima della loro effettiva valutazione (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 dicembre 2018, n. 6979);
– se la procedura in esame, sia per la natura delle prove valutative sia per le caratteristiche formali, assume i connotati di un vero e proprio confronto concorrenziale, soggetto quindi, a tutela dei principi fondamentali in materia (trasparenza, par condicio, efficacia, efficienza, buon andamento ecc.), nel caso di specie la adeguata predeterminazione e pubblicazione emerge dall’analisi della documentazione versata in atti, mentre le relative contestazioni dedotte da parte appellante si qualificano in termini di mere affermazioni, prive di adeguato sostegno probatorio;
– in proposito, la Commissione esaminatrice regionale della Toscana risulta aver stabilito con il verbale n. 8 del 14 settembre 2010 le modalità di esecuzione della prova finale orale e, con il successivo verbale n. 9 dell’8 novembre 2010, i criteri di valutazione della predetta prova, predisponendo altresì le singole domande da formulare ai candidati che sono state poi inserite nelle corrispondenti urne;
– in particolare in tali verbali si è puntualizzato che “la commissione esaminatrice valuterà positivamente la proprietà e la chiarezza del linguaggio, le capacità logiche, la correttezza e la sistematicità dell’esposizione nonché la padronanza dell’argomento in discussione dimostrata dal candidato. Nelle materie giuridiche sarà apprezzato positivamente il riferimento alle varie posizioni dottrinarie ed agli orientamenti alla giurisprudenza. La commissione terrà particolarmente conto della capacità del candidato di formulare esempi pratici dopo l’esposizione teorica nonché della capacità di effettuare collegamenti fra le diverse discipline. Sarà, inoltre, apprezzata la capacità del candidato di riferire, anche in modo sintetico, sull’evoluzione normativa che abbia caratterizzato la materia oggetto della domanda”;
– una volta accertata la tempestiva predeterminazione e la adeguatezza dei criteri oggetto di applicazione nella valutazione contestata, non residua altro spazio per le censure svolte sul punto, né occorreva un voto in relazione ad ogni singolo criterio o sottocriterio;
– costituisce infatti principio consolidato quello per cui il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto; solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica;
– nel caso di specie, se per un verso sussistono i criteri ed i parametri di valutazione, per un altro verso parte appellante non ha fornito alcun elemento di contraddizione;
– quanto sopra evidenziato conferma altresì la correttezza di un unico voto per la prova orale, coerente sia rispetto ai criteri che ai principi predetti;
– peraltro, tale censura si muove in diretta contraddizione con quelle attraverso le quali parte appellante contesta l’autonomia della valutazione per informatica ed inglese, con ciò confermando una insostenibilità di fondo delle tesi reiterate nella presente sede, pur dinanzi alla compiutezza dell’esame volto dal Giudice di prime cure;
– per quanto concerne gli ulteriori profili dedotti avverso la valutazione contestata, la suddetta prova orale verteva sulle stesse materie oggetto della prima prova scritta, secondo le disposizioni chiaramente dettati al riguardo dall’articolo 7 del bando della selezione;
– inoltre, i criteri di valutazione risultano stati elaborati prima dello svolgimento della prova stessa e, a fronte dell’identità di materie e della limitata riferibilità alla natura dell’ultima prova, non sono tali da incidere sull’orientamento per la preparazione del concorrente, né parte appellante ha fornito alcun elemento concreto circa l’effettiva incidenza sull’esito negativo contestato;
– quanto sin qui evidenziato va esteso alle generiche contestazioni circa gli esiti della prova informatica e di inglese, rispetto alle quali assumono rilievo dirimente le considerazioni e gli elementi predetti;
– inoltre, per ciò concerne i vizi dedotti avvero il non sufficiente risultato della prova orale anche in relazione agli esiti del tirocinio svolto, le contestazioni muovono da un errato presupposto, in quanto imporrebbe illogicamente alla commissione di attribuire un punteggio maggiore solo sulla scorta di elementi esterni, mentre, come già evidenziato da questo Consiglio, la prova orale ha una sua propria autonomia, evidente, sia in generale, sia nel caso di specie, sulla scorta dei criteri di svolgimento e valutazione sopra richiamati (cfr. ad es. sez VI 17 novembre 2020 n. 7156);
– pretendere una differenziazione in base ad elementi esterni, oltre a viziare la par condicio fra i candidati, costituirebbe una illogica contraddizione rispetto alle finalità sottese alla prova orale:
– in ordine alla brevità della seduta vanno condivise la considerazioni svolte dal Tar, sia in relazione all’assenza di specifica prova del dato invocato, sia della adeguatezza rispetto al numero di domande previste;
– infine, privo di presupposti è, in radice, la richiesta di rinvio pregiudiziale in merito al difetto di motivazione del voto numerico;
– in proposito, se per un verso già processualmente l’evocazione è generica in quanto priva del necessario riferimento agli orientamenti europei invocati, per un altro verso le norme di principio in tema di obbligo di motivazione delle scelte autoritative sono all’evidenza rispettate attraverso l’adempimento degli oneri motivazionali nei termini predetti;
– a quest’ultimo riguardo, assumono rilievo dirimente le considerazioni sostanziali poste a base del consolidato orientamento (cfr. ad es. Corte Cost. 175 del 2011 e Consiglio di Stato, adunanza plenaria n. 7 del 2017, Corte giust. UE, 21 dicembre 2011, C- 482/10, e Corte giust. UE 17 febbraio 2005, C-250/03);
– l’orientamento della giurisprudenza amministrativa si è consolidato (cfr. di recente ancora Consiglio di Stato sez. V, 30 settembre 2020, n. 5743) al punto da costituire “diritto vivente” ed è stato giudicato conforme ai parametri costituzionali del giusto processo e del diritto di difesa dalla Corte Costituzionale (sentenza 30 gennaio 2009, n. 20), secondo cui nelle procedure concorsuali deve essere riconosciuta l’adeguatezza dei giudizi valutativi delle prove dei concorsi pubblici (costituente espressione di un giudizio strettamente valutativo del grado di preparazione e idoneità culturale, e non già ponderazione fra una pluralità di interessi in gioco ai fini dell’adozione di una statuizione provvedimentale) ove espressa dall’attribuzione del voto numerico o della non idoneità, qualora l’elaborato o la prova non raggiunga nemmeno la soglia della sufficienza, senza la necessità di ulteriori indicazioni o chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative (cfr. ex multis Cons. di Stato, V, 13 luglio 2010, n. 4528; IV, 15 febbraio 2010, n. 835; V, 11 maggio 2009, n. 2880; 11 luglio 2008, n. 3480);
– le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della parte costituita;
– nulla invece va disposto in relazione alle parti non costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata costituita, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori dovuti per legge. Nulla per le spese nei confronti delle parti appellate non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere, Estensore

 

Quando si stabiliscono le modalità di valutazione delle prove concorsuali

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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