Quando l’inesistenza della notificazione è configurabile

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 settembre 2022| n. 26511.

Quando l’inesistenza della notificazione è configurabile

L’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che aveva ritenuto inesistente, anziché nulla, la notifica dell’atto di appello presso lo studio di un difensore diverso da quello che effettivamente rappresentava la parte e presso il quale era stato eletto domicilio nel giudizio di primo grado).

Ordinanza|8 settembre 2022| n. 26511. Quando l’inesistenza della notificazione è configurabile

Data udienza 7 luglio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità civile PA – Medici specializzandi – Corsi di specializzazione – Adeguata retribuzione – Inadempimento dello Stato – Direttive comunitarie rimaste inattuate

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco M. – rel. Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20430/2019 proposto da:
Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ove e’ sito lo studio dell’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1379/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 13/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2022 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Quando l’inesistenza della notificazione è configurabile

FATTI DI CAUSA

1. I dottori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Catania, la Presidenza del Consiglio dei ministri e – assumendo di aver conseguito la specializzazione, rispettivamente, in urologia, fisioterapia e ortopedia e igiene e medicina preventiva, con immatricolazione per il primo nell’anno accademico 1979-1980, per la seconda negli anni accademici 1982-1983 e 1989-1990, e per la terza nell’anno accademico 1981-1982 – chiesero che fosse riconosciuto l’inadempimento dello Stato italiano in ordine al recepimento delle direttive comunitarie regolatrici delle scuole di specializzazione, con condanna al pagamento dell’adeguata retribuzione ovvero al risarcimento dei relativi danni, non avendo essi percepito alcun compenso per tale attivita’.
Si costitui’ in giudizio il convenuto, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.
Nel giudizio intervennero i dottori (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali avanzarono analoghe domande in relazione alle specializzazioni da loro conseguite in reumatologia e ginecologia, cominciate negli anni accademici 1984-1985 e 1980-1981.
Intervennero, altresi’, i dottori (OMISSIS) e (OMISSIS), proponendo analoghe domande.
Il Tribunale accolse in parte le domande e condanno’ la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento delle seguenti somme: al Dott. (OMISSIS), Euro 6.713,94; alla dottoressa (OMISSIS), Euro 46.997,58; alla dottoressa (OMISSIS), Euro 13.427,88; al Dott. (OMISSIS) Euro 26.855,76 e alla dottoressa (OMISSIS) Euro 6.713,94; il tutto col maggior danno ai sensi dell’articolo 1224 c.c., comma 2; furono invece rigettate le domande degli altri medici.
2. La sentenza e’ stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la Corte d’appello di Catania, con sentenza del 13 giugno 2018, ha rigettato l’appello e ha compensato le spese del grado.
2.1. Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che la sentenza di primo grado doveva ritenersi passata in giudicato in relazione alla dottoressa (OMISSIS). L’atto di appello, infatti, era stato notificato al difensore della stessa, Avv. (OMISSIS), nel domicilio eletto a (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS); mentre nel giudizio di primo grado ella aveva eletto domicilio a (OMISSIS), nello studio dell’Avv. (OMISSIS), presso l’Avv. (OMISSIS) dal quale era rappresentata e difesa.
Data l’irrituale notifica dell’appello, la sentenza impugnata era ormai da considerare definitiva.

Quando l’inesistenza della notificazione è configurabile

Quanto al Dott. (OMISSIS), l’appellante aveva sostanzialmente prestato acquiescenza alla sentenza, non avendo proposto alcuna richiesta di riforma della stessa.
2.2. Passando, poi, all’esame delle altre posizioni, la Corte etnea ha osservato che la questione posta nell’appello – relativa al fatto che le specializzazioni dei dottori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano avuto inizio prima dell’anno 1982 – era da ritenere risolta in base alla sentenza 24 gennaio 2018, n. 616, della Corte di giustizia dell’Unione Europea, la quale ha stabilito che ai medici specializzandi spetta l’equa remunerazione, a partire dal 1 gennaio 1983, anche se i corsi hanno avuto inizio in un anno accademico precedente. Sicche’ l’appello era da ritenere infondato nei confronti dei medici suindicati.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Catania propone ricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con atto affidato a tre diverse censure relative alle singole posizioni dei medici.
Resistono i dottori (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) con un unico controricorso affiancato da memoria.

Quando l’inesistenza della notificazione è configurabile

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nullita’ della sentenza e del procedimento per violazione degli articoli 156, 157, 160, 291, 330, 350 e articolo 359 c.p.c., sul rilievo che erroneamente la Corte di merito avrebbe dichiarato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale.
Il ricorrente rileva che il giudice di appello, anziche’ dichiarare l’irritualita’ (cioe’ l’inesistenza) della notifica dell’atto di appello, avrebbe dovuto dichiararne la nullita’, disponendone percio’ la rinnovazione ai fini dell’integrita’ del contraddittorio. Dopo aver confermato che la dottoressa (OMISSIS) era domiciliata in primo grado a (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), e difesa dall’avv. (OMISSIS), la Presidenza del Consiglio richiama la sentenza delle Sezioni Unite 20 luglio 2016, n. 14916, che ha distinto la categoria dell’inesistenza da quella della nullita’ della notifica. Esistendo, nella specie, l’atto di appello e sussistendo gli elementi necessari per rendere qualificabile l’atto come notificazione, il ricorrente sottolinea l’errore della Corte distrettuale e chiede che venga dichiarata la nullita’ della sentenza in relazione alla posizione della dottoressa (OMISSIS).
1.1. Il motivo e’ fondato.
Com’e’ noto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno distinto la nullita’ della notifica dell’atto di impugnazione dall’inesistenza della medesima. Con la sentenza 20 luglio 2016, n. 14916, e’ stato stabilito che l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione e’ configurabile, in base ai principi di strumentalita’ delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attivita’ priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformita’ dal modello legale nella categoria della nullita’. Tali elementi consistono: a) nell’attivita’ di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilita’ giuridica di compiere detta attivita’, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtu’ dei quali, cioe’, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, cosi’ da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioe’, in definitiva, omessa.

Quando l’inesistenza della notificazione è configurabile

In base a tale principio, al quale il Collegio odierno intende dare ulteriore continuita’, la notifica della quale la Corte d’appello ha dichiarato l’inesistenza era, invece, una notifica nulla. Nella specie, infatti, la notifica dell’atto di appello era avvenutc/ presso il procuratore e difensore Avv. (OMISSIS), nel domicilio eletto a Catania presso l’Avv. (OMISSIS), a mani della segretaria; mentre la dottoressa (OMISSIS) aveva eletto domicilio a Catania, ma presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), dove era sito lo studio del suo effettivo difensore, l’Avv. (OMISSIS). Ora non c’e’ dubbio che, pur essendo la notifica avvenuta presso un soggetto che nessun legame processuale aveva con la parte – com’e’ evidente per il fatto che la notifica ha avuto luogo presso lo studio di un diverso difensore – tuttavia tale notifica era da ritenere nulla, e non inesistente, sussistendo entrambi gli elementi indicati dalla citata sentenza delle Sezioni Unite.
Consegue da cio’ che la Corte d’appello, lungi dal ritenere passata in giudicato la sentenza di primo grado (per l’inesistenza della notifica), avrebbe dovuto dichiarare la nullita’ della notifica dell’atto di appello e ordinarne la rinnovazione; per cui la sentenza deve essere cassata sul punto.
1.2. L’accoglimento del motivo, pero’, non giova alla parte ricorrente.
Ritiene il Collegio, infatti, che sussistano tutti gli elementi di fatto idonei alla decisione della causa nel merito (articolo 384 c.p.c., comma 2).
Risulta dalla sentenza impugnata e dal ricorso che la dottoressa (OMISSIS), iscritta alla specializzazione in ginecologia e ostetricia nell’anno accademico 1980-1981, consegui’ la relativa specializzazione in data 4 luglio 1984, al termine del prescritto periodo quadriennale. In suo favore il Tribunale di Catania ha riconosciuto la spettanza della somma di Euro 6.713,94, pari ad un’annualita’ di corso, ai sensi della L. n. 370 del 1999, articolo 11 (Lire tredici milioni).
La sussistenza o meno del diritto alla percezione degli emolumenti fissati dalla legge (in particolare l’articolo 11 cit.) per i c.d. medici specializzandi a cavallo, cioe’ quei medici che hanno frequentato e positivamente concluso uno dei corsi di specializzazione riconosciuti in sede Europea cominciando prima del 1982 e terminando in data successiva al 1 gennaio 1983, ha dato luogo ad un intenso contenzioso giurisprudenziale, che non occorre in questa sede ripercorrere per intero.
Giova invece osservare come, a conclusione di un lungo iter, a seguito della rimessione operata dalle Sezioni Unite di questa Corte con l’ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2020, n. 23901, la Corte di giustizia dell’Unione Europea si e’ pronunciata con la sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-590/20), nella quale ha stabilito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonche’ l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attivita’ di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1 gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o piu’ di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la successiva sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, hanno confermato il principio suindicato.
Ne consegue che la decisione del Tribunale di Catania e’ da ritenere corretta, perche’ ha riconosciuto che il diritto alla remunerazione di cui alle suindicate direttive sussiste anche per i medici che abbiano intrapreso il percorso della specializzazione anteriormente al 1982, a condizione che lo stesso si sia concluso successivamente al 1 gennaio 1983. E, facendo applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, ha ristretto il riconoscimento del diritto alla remunerazione ad un solo anno, perche’ evidentemente solo per quel limitato periodo la specializzazione conseguita dalla dottoressa (OMISSIS) era da intendere svolta in una data successiva al 1 gennaio 1983. L’interessata, d’altronde, non ha contestato la decisione in alcun modo, per cui sull’entita’ della somma dovuta non sussistono piu’ ragioni di discussione.
Per cui, in ultima analisi, all’accoglimento del motivo di ricorso segue la cassazione della sentenza in parte qua e la decisione nel merito, con rigetto dell’appello e conferma della sentenza del Tribunale.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie n. 75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16 CEE, della L. n. 370 del 1999, dell’articolo 117 Cost., dell’articolo 1218 c.c. in relazione alla posizione dei dottori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Osserva la Presidenza del Consiglio che i citati dottori si sono immatricolati nei rispettivi corsi di specializzazione in data antecedente il 1 gennaio 1982 e, quindi, prima della scadenza del termine per il recepimento delle menzionate direttive. Non potrebbero valere, quindi, i principi della citata sentenza 24 gennaio 2018 della Corte UE, perche’ l’obbligo di provvedere all’adeguata remunerazione sarebbe scattato solo per i corsi cominciati nel 1982, e non prima. Di conseguenza, la ricorrente sostiene che ai citati dottori non spetterebbe alcuna remunerazione.
2.1. Il motivo non e’ fondato, per le ragioni che si sono gia’ indicate a proposito del primo motivo in relazione alla dottoressa (OMISSIS).

Quando l’inesistenza della notificazione è configurabile

La circostanza, riportata nel ricorso, in base alla quale il Dott. (OMISSIS) aveva cominciato il suo percorso di specializzazione nell’anno accademico 1979-1980 e la dottoressa (OMISSIS) nell’anno accademico 1981-1982 non muta i termini del problema, posto che la sentenza 24 gennaio 2018 della Corte di giustizia e’ da ritenere integrata e completata da quella del 2022 in precedenza richiamata. D’altra parte, al Dott. (OMISSIS) e’ stata riconosciuta la somma di Euro 6.713,94 (pari ad un solo anno di corso) e alla dottoressa (OMISSIS) la somma di Euro 13.427,88 (pari a due anni di corso), il che e’ del tutto coerente con i principi indicati dalla Corte di giustizia e dalle Sezioni Unite di questa Corte.
3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie n. 75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16 CEE, della L. n. 370 del 1999, dell’articolo 117 Cost., dell’articolo 1218 c.c. in relazione alla posizione della dottoressa (OMISSIS).
Rileva il ricorrente che la sentenza avrebbe erroneamente riconosciuto, in favore della stessa, il diritto alla remunerazione per la specializzazione in fisioterapia per l’intera durata del corso, e non solo a decorrere dal 1 gennaio 1983. Poiche’ il corso era cominciato nell’anno 1982, alla dottoressa (OMISSIS) sarebbe spettato il compenso solo a partire dal 1 gennaio 1983, fino alla sua conclusione. Cio’ in linea con l’ormai pacifica giurisprudenza di legittimita’, confermata dalla sentenza 18 luglio 2018, n. 19107, delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Le date dell’iscrizione sono pacifiche e risultano in atti, per cui il motivo sarebbe meritevole di accoglimento.
3.1. Il motivo non e’ fondato.
Le argomentazioni ivi contenute sono corrette in linea di principio, ma non si confrontano con la globalita’ delle argomentazioni fatte proprie dalla Corte d’appello.
Dalla lettura della sentenza, infatti, risulta che la dottoressa (OMISSIS) consegui’ due diverse specializzazioni, l’una in fisioterapia (a partire dall’anno accademico 1982-1983) e l’altra in ortopedia e traumatologia (a partire dall’anno accademico 1989-1990). Ne consegue che, come correttamente rileva il controricorso, senza che la parte ricorrente ne abbia in alcun modo contestato il contenuto, alla citata dottoressa spettava il riconoscimento della remunerazione per entrambe le specializzazioni (v. sul punto l’ordinanza 25 luglio 2019, n. 20095), con esclusione del primo anno del corso di fisioterapia, evidentemente svoltosi in data antecedente il 1 gennaio 1983. Il che vuol dire un totale complessivo di sette anni, che e’ esattamente quanto i giudici di merito hanno riconosciuto.
4. In conclusione, sono rigettati il secondo e il terzo motivo di ricorso, mentre e’ accolto il primo.
La sentenza impugnata e’ cassata in relazione e la causa puo’ essere decisa nel merito quanto alla dottoressa (OMISSIS), rigettando l’appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nei suoi confronti.
In considerazione delle numerose oscillazioni della giurisprudenza in materia e delle due diverse rimessioni alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, ritiene il Collegio che le spese del giudizio di cassazione debbano essere integralmente compensate; e tale compensazione vale anche, in relazione alla dottoressa (OMISSIS), per le spese del giudizio di appello.

P.Q.M.

La Corte rigetta il secondo e il terzo motivo di ricorso, accoglie il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, rigetta l’appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti della dottoressa (OMISSIS).
Compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione e, quanto alla dottoressa (OMISSIS), anche quelle del giudizio di appello.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *