Quando la proposta di concordato preventivo è approvata

Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 4 febbraio 2020, n. 2424.

La massima estrapolata:

La proposta di concordato preventivo è approvata solo se c’è il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, in caso di suddivisione in classi, anche della maggioranza di queste. La proposta è respinta se non si può distinguere, ai fini della mancanza del voto favorevole, tra la classe che ha espresso il voto contrario e quella che, invece, non ha votato.

Ordinanza 4 febbraio 2020, n. 2424

Data udienza 12 dicembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. Consiglie –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) s.n.c., in persona dei suoi amm.ri, (OMISSIS), (OMISSIS), soci ill.resp., tutti rappr. e dif. dall’avv. (OMISSIS) come da procura allegata all’atto;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) s.n.c., (OMISSIS), (OMISSIS) in persona del curatore fallim. p.t.;
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
FALLIMENTO SOCIETA’ MESSINA CALCESTRUZZI, in persona del cur.fall.p.t.;
AMATA S.P.A., in persona del l.r.p.t.;
– intimati –
per la cassazione della sentenza App. Messina 20.2.2017, n. 163/2017, rep. 246/2017, RG 404/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:
1. (OMISSIS) s.n.c., nonche’ i suoi soci illimitatamente responsabili (OMISSIS), (OMISSIS), impugnano la sentenza App. Messina 20.2.2017, n. 163/2017, rep. 246/2017, RG 404/2016, che ha rigettato il loro reclamo proposto ex articolo 18 L.F. avverso la sentenza Trib. Barcellona P.G. 15.6.2016 dichiarativa del rispettivo fallimento, dopo aver in pari data dichiarato inammissibile il concordato preventivo dalla societa’ proposto;
2. la corte ha escluso ogni vizio nella mancata emissione di pronuncia del giudice delegato circa il credito contestato della (OMISSIS), registrato quale votante in senso contrario alla proposta nei 20 giorni dopo l’udienza e parimenti ha ritenuto che, constatata la mancata formazione delle maggioranze, non v’era necessita’ di alcuna convocazione specifica sul punto, assolvendo il predetto giudice ai suoi doveri relazionando al collegio per i provvedimenti L. Fall., ex articolo 162, comma 2, invero assunti; inoltre, non venivano ravvisati errori per avere il tribunale verificato che, essendo due le classi, la predetta maggioranza non poteva dirsi raggiunta se non per l’unanimita’ del loro consenso; infine, era infondata la doglianza ipotizzata per la mancata considerazione del mutamento in senso liquidatorio della proposta, sopraggiunto dopo che quella originaria era gia’ stata non approvata e che indizi di merito deponevano per il “rischio connesso” al relativo programma;
3. con il ricorso, in due motivi, si contesta la decisione
denunciando: a) violazione degli articoli 176, 179 e 162 L. Fall., avendo omesso il giudice delegato di adottare, dopo il voto negativo della banca (e per quanto espresso nei 20 giorni successivi all’udienza) ovvero anche lo stesso tribunale, dopo la contestazione del credito di tale votante, una decisione sull’ammissibilita’ di tale voto, essendo errato averne fatto rilevare la tardivita’, stante il regime in allora vigente dell’articolo 178 L.F. che equiparava – con la L. n. 134 del 2012 il non voto al voto positivo; b) violazione dell’articolo 177 L.F. per non avere la corte inteso le “diverse classi” come di necessita’ superiori a due, essendo invece nel caso inapplicabile la regola secca della maggioranza numerica, risolventesi altrimenti nella unanimita’; il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:
1. il primo motivo e’ inammissibile; il ricorrente riconosce che
la formale contestazione del creditore MPS e’ avvenuta per la prima volta solo davanti al tribunale, ivi convocato a seguito del riscontro effettuato dal giudice delegato, in esito al risultato delle votazioni; tale circostanza non osterebbe alla evidenziazione processuale del mancato dovere di decisione del giudice delegato, sul presupposto che, nel regime ratione temporis equiparante il mancato voto del creditore al voto positivo (dunque prima delle modifiche dell’articolo 178 L.F. seguite alla riforma del 2015 ed invece per effetto dell’intervento citato del 2012), non vi era, all’adunanza dei creditori, alcun interesse alla contestazione;
2. ritiene il Collegio, proprio richiamando Cass. 13295/2018 (ed il correlativo principio sul positivo dovere del giudice di dirimere, ai soli fini del voto, le contestazioni sui crediti, se ve ne sono), che la deduzione del richiamato interesse sia impropria, sovrapponendo un requisito mutevole e connesso alla posizione soggettiva della parte-debitore rispetto al piu’ lineare regime dell’articolo 176 L. Fall.; tale norma, inserendosi nell’iter organizzativo dell’adunanza dei creditori ed in funzione preparatoria del relativo voto, completa gli adempimenti descritti nell’articolo 175 L. Fall., dunque riveste una funzione strettamente inerente all’interesse non gia’ della dialettica individuale ed eventuale fra un creditore contestabile (o contestante) ed il proponente, bensi’ della massa dei creditori; tutti i creditori, e lo stesso debitore, sono infatti tenuti, all’esito della illustrazione della relazione da parte del commissario giudiziale ed anche sulle proposte definitive di concordato (all’epoca della vicenda, sull’unica proposta), a dibattere, oltre che sul concordato stesso, proprio ed in quella sede sulle contestazioni dei crediti;
3. la previsione, per cio’ che concerne il debitore, di una “facolta’ di…contestare a sua volta i crediti”, fornendo al giudice “gli opportuni chiarimenti” non puo’ allora essere intesa come una prerogativa dipendente dalla condotta, sia pur nell’ipotesi affatto particolare del regime 2012-2015, assunta dai creditori; essa esprime invece l’opportunita’ di avviare un subprocedimento che, in limine alterando la rappresentazione contabile emersa dalla domanda ovvero rettificata dal commissario giudiziale o anche solo sollecitata da un’analoga iniziativa di altri creditori, puo’ condurre a far definire, prima dell’inizio delle operazioni di voto, un diverso assetto del montante di riferimento; se e’ vero che, all’epoca, l’approvazione conseguiva alla maggioranza complessiva dei crediti, raggiungibile anche per effetto dell’astensione dal rispettivo voto positivo espresso, appare requisito indispensabile di un’ordinata procedura di calcolo l’eliminazione di qualunque dubbio sulla legittimazione ad assumere, da parte di ciascun creditore, un comportamento che, espresso (come pur era consentito anche nel regime del silenzio assenso) o altrimenti concludente, fosse ex ante rivestito di una esatta e prevedibile consistenza; in cio’ risiedeva la funzione essenziale della decisione del giudice delegato, mai sollecitata dal debitore;
4. ed invero e’ principio consolidato che sono le operazioni
commesse al giudice delegato a segnare il momento definitivo per determinare chi sono i soggetti abilitati a votare e dunque le entita’ delle maggioranze necessarie all’approvazione della proposta, in coerenza logica con la previsione del testo dell’articolo 175 L.F. (Cass. 11403/2016, 13295/2018 e, prima ancora, 13282/2000); nella giurisprudenza di legittimita’, d’altronde, questa funzione anticipatoria e programmatica di una preliminare “conta’ del debito correlato al voto ha trovato recezione nel principio per cui anche “la sussistenza di crediti oggetto di contestazione giudiziale non preclude il loro doveroso inserimento in una delle classi omogenee previste dalla proposta, ovvero in apposita classe ad essi riservata, assolvendo tale adempimento, ricadente sul debitore ed oggetto di controllo critico sulla regolarita’ della procedura assolto direttamente dal tribunale, ad una fondamentale esigenza di informazione dell’intero ceto creditorio: da un lato, infatti, tale omissione pregiudicherebbe gli interessi di coloro che al momento non dispongono ancora dell’accertamento definitivo dei propri diritti (ma che possono essere ammessi al voto, ex articolo 176 L. Fall., con previsione di specifico trattamento per l’ipotesi che le pretese siano confermate o modificate in sede giurisdizionale), e, dall’altro, essa altererebbe le previsioni del piano di soddisfacimento degli altri creditori certi, non consentendo loro di esprimere valutazioni prognostiche corrette e di atteggiarsi in modo pienamente informato circa il proprio voto” (Cass. 13284/2012); ne’ sul punto, e per i limiti della funzione illustrativa assegnata dall’articolo 378 c.p.c. alle memorie (Cass. 30760/2018), soccorre la tardiva produzione documentale circa il credito contestato, peraltro non decisiva, in quanto contemplata in un atto processuale penale non interferente con il meccanismo di evidenziazione del credito sopra esposto;
5. il secondo motivo e’ inammissibile, contrastando con il principio, gia’ espresso da Cass. 10819/2018, per cui “la proposta di concordato preventivo, nel regime introdotto dal Decreto Legge n. 35 del 2005, conv., con modif., dalla L. n. 80 del 2005, e’ approvata solo se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto ed, in caso di suddivisione in classi, anche della maggioranza di queste, in ragione del voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nel maggior numero di esse”; e proprio la fattispecie ivi decisa (per la previsione di quattro classi di creditori, di cui solo due favorevoli, una dissenziente ed un’altra senza voti), con la corretta statuizione che “la proposta deve ritenersi respinta…non potendosi distinguere, ai fini della mancanza di un voto favorevole, tra la classe che ha espresso voto contrario e quella che, invece, non ha votato”, conferma che anche per due classi, e non solo per ogni altro numero pari di esse, il legislatore ha previsto che, ove il debitore si voglia avvalere dell’opportunita’ riaggregativa economico-giuridica dell’istituto, deve pur sempre sottostare alla regola della maggioranza dei voti positivi delle classi; la stessa citata sentenza conclude sul punto che “cio’ rende palese che in caso di risultato paritario del voto per classi la maggioranza non e’ raggiunta”;
6. ne’ l’argomento della cd. molteplicita’ – pur acutamente invocato dal ricorrente – soccorre ad un diverso esito, secondo un congegno in realta’ del tutto assente nel sistema, tant’e’ che viene suggerito l’espediente del cram down rispetto alla classe dissenziente, istituto invero previsto, anche nel regime applicabile alla vicenda, solo nel giudizio di omologazione dall’articolo 180 L. Fall., in conseguenza delle opposizioni e non nello scrutinio, ben anteriore, deputato al raggiungimento delle maggioranze per capitale, numeri e classi;
7. il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con ogni statuizione condannatoria avendo riguardo al principio della soccombenza. Si da’ atto inoltre – mancando ogni discrezionalita’ al riguardo (cfr., tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass., Sez., U. 27/11/2015, n. 24245; Cass., Sez., U. 20/06/2017, n. 15279) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione e’ vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto, per l’impugnazione proposta, a norma del detto articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in favore del controricorrente in Euro 5.100 (di cui Euro 100 per esborsi), oltre oneri accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dall’articolo 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto, per il ricorso principale, giusta dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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