Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 25 giugno 2020, n. 12645.
La massima estrapolata:
Quando la fattura accompagnatoria non costituisce prova della prestazione perché priva della firma e del nominativo del vettore e del destinatario, della data e del luogo della consegna e della difformità della merce in essa indicata rispetto ai preventivi allegati
Ordinanza 25 giugno 2020, n. 12645
Data udienza 27 settembre 2019
Tag – parola chiave: APPALTO PRIVATO – DIFFORMITA’ E VIZI DELL’OPERA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28004/2015 proposto da:
(OMISSIS) SNC (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1310/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 22/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/09/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
FATTI DI CAUSA
1. Con decreto ingiuntivo n. 47/2006, il Tribunale di Massa, sezione distaccata di Pontremoli, ordinava a (OMISSIS) il pagamento di Euro 6.930,74 in favore della ditta (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS), quale corrispettivo della fornitura di 11 finestre ed un portoncino a due ante, di cui alla fattura accompagnatoria n. (OMISSIS).
2. Avverso il decreto ingiuntivo, (OMISSIS) proponeva opposizione, eccependo il pagamento di buona parte della merce, gia’ consegnata ed indicata nella fattura n. (OMISSIS) nonche’ l’esistenza di vizi, tempestivamente denunciati.
2.1. Nel contraddittorio con la ditta (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS), il Tribunale di Massa, sez. distaccata di Pontremoli, respingeva l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.
3. La Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 1310/2014, pronunciandosi sull’appello proposto dal (OMISSIS), riformava la sentenza di primo grado e, in accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo, rigettava la domanda.
3.1 La corte territoriale riteneva che la ditta (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS) non avesse dimostrato l’esistenza del credito in quanto la fattura accompagnatoria era priva del soggetto del destinatario, della data e del luogo della consegna, oltre a contenere l’indicazione di beni diversi rispetto a quelli indicati nei preventivi ad essa allegati.
Inoltre, prescindendo dalla irregolarita’ della fattura accompagnatoria n. (OMISSIS), il giudice d’appello riteneva che il (OMISSIS) avesse dimostrato di aver corrisposto alla ditta (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS) il pagamento della somma di Euro 3.600,00, con un assegno del (OMISSIS), nonche’ l’esistenza dei vizi della merce fornita, accertati anche tramite CTU.
3.2. Infine, per quel che ancora rileva nel presente giudizio, la corte territoriale riteneva che non fosse stata eccepita dalla ditta (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS) la decadenza dalla denuncia dai vizi.
4. Per la cassazione della sentenza, la ditta (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS) ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi.
4.1 (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
4.2 In prossimita’ dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli articoli 1470 e 1490 c.c. e dell’articolo 132 c.p.c., n. 4. Il ricorrente denuncia l’illogicita’ e l’apparenza della motivazione nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto non provata la fornitura delle merci indicate in fattura, per poi riconoscere che parte della merce era stata, invece consegnata e che vi era un mero errore materiale nell’indicazione dei beni, oggetto di due distinte forniture. La sentenza non permetterebbe, pertanto, di comprendere le ragioni, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire a comprendere le ragioni sella sentenza.
1.1. Il motivo non e’ fondato.
1.2. La violazione di cui all’articolo 132 c.p.c., comma 4, ricorre quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perche’ perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass. Civ., sez. VI, 25/09/2018, n. 22598; Cass. Sez. Unite, 07/04/2014 n. 8053). In tal caso, la motivazione, benche’ graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perche’ recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cassazione civile sez. VI, 23/05/2019, n. 13977).
1.3. Nella specie, la motivazione della sentenza consente di cogliere l’iter argomentativo posto a fondamento della decisione del giudice di merito.
1.4. Non e’ ravvisabile nemmeno il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di legge ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il quale consiste in un’erronea ricognizione della fattispecie astratta di una norma di legge – a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione – e la deduzione non consente la rivalutazione dei fatti di causa. (Cass., Sez. L., sentenza n. 26307 del 15 dicembre 2014, Rv. 633859).
1.5. Nella specie, il ricorso contiene censure in fatto in relazione alla valutazione della prova della sussistenza del credito della societa’ venditrice, non consentita in sede di legittimita’.
1.6. La corte di merito, correttamente ritenendo che l’onere della prova dei fatti costitutivi spettasse alla parte opposta, attore in senso sostanziale, in presenza di una contestazione che investiva l’esistenza del credito, ha ritenuto che la fattura accompagnatoria non costituisse prova della prestazione perche’ priva della firma e del nominativo del vettore e del destinatario, della data e del luogo della consegna e per la difformita’ della merce in essa indicata rispetto ai preventivi allegati.
2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli articoli 1470, 1490 e 1495 c.c., nonche’ dell’articolo 112 c.p.c., perche’ la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione di decadenza e, in ogni caso, il compratore non avrebbe provato di aver denunciato i vizi entro otto giorni dalla scoperta.
2.1. Il motivo e’ inammissibile.
2.2. La corte di merito ha fondato la decisione su due distinte rationes decidendi: la prima e’ l’assenza di eccezione sulla decadenza dalla garanzia dei vizi, in quanto la ditta fornitrice aveva contraddittoriamente affermato che la controparte non aveva mosso rilievi in ordine alla qualita’ dei beni e, nel contempo aveva dedotto, articolando la prova testimoniale, che il Ballotta aveva contestato la merce e non aveva accettato l’intervento che gli era stato offerto (pag. 7 della sentenza impugnata).
Quanto alla tempestivita’ della denuncia, il giudice d’appello ha ritenuto che il compratore avesse fornito un principio di prova scritta e che essa fosse tempestiva, in considerazione della natura non apparente dei difetti che si erano manifestati solo in occasione di piogge copiose, producendo la scrittura del 9.1.2006.
Detta seconda ratio, idonea a sostenere autonomamente la decisione, non e’ stata espressamente censurata, se non con generici argomenti fattuali, inammissibili in sede di legittimita’.
La corte di merito (pag. 7 della motivazione) ha accertato che la venditrice non aveva eccepito la decadenza in quanto, contraddittoriamente, aveva sostenuto che il (OMISSIS) non aveva mosso rilievi sulla qualita’ delle opere, deducendo al contempo che avrebbe mosso contestazioni ma non avrebbe accettato l’intervento.
In ogni caso, la corte di merito, con autonoma ratio non scalfita da censura, ha affermato che la contestazione sarebbe tempestiva. in quanto i difetti dell’opera, siliconatura ecc., si sarebbero manifestati solo in occasione di copiose piogge.
Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralita’ di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, e’ inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso anche solo una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cassazione civile, sez. un., 29/03/2013, n. 7931; senso conforme: Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2012 n. 2108, Cass. civ., sez. lav., 2 novembre 2011 n. 3386, Cass. civ., sez. III, 6 maggio 2007 n. 13070, Cass. civ., sez. III, 1 novembre 2007 n. 389).
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1470, 1490 e 1495 c.c., nonche’ l’erronea applicazione dell’articolo 1497 c.c., articolo 115 c.p.c., comma 2 e articolo 113 c.p.c.. La societa’ ricorrente contesta che i difetti riscontrati dal CTU potessero essere qualificati come vizi della merce mentre si tratterebbe, al piu’, di mancanza di qualita’ delle cose promesse. Inoltre, la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che le finestre dovesse essere a tenuta stagna, facendo erroneo utilizzo delle massime d’esperienza.
Il motivo e’ inammissibile.
Il ricorrente contesta in modo apodittico l’erroneita’ della qualificazione giuridica fornita dalla corte distrettuale, introducendo, in sede di legittimita’, argomentazioni nuove e basate su argomenti fattuali, sostenendo di non aver concordato la vendita di finestre a tenuta stagna.
Infine, non costituisce massima di esperienza la circostanza che le finestre possano essere soggette a lievi infiltrazioni, come quelle accertate dal CTU.
Anche questa censura si fonda su una diversa rivalutazione degli elementi probatori effettuata dal giudice di merito in ordine alla natura dei vizi delle finestre, che, secondo quanto accertato dal CTU, presentavano vizi di montaggio e tenuta per difetto di silinocatura e stuccatura.
Sotto tale profilo, la corte di merito ha ritenuto sussistente il vizio redibitorio (articolo 1490 c.c.) e non la mancanza di qualita’ promesse o essenziali (1497 c.c.), in quanto pur presupponendo entrambe le norme l’appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda e’ inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell’ambito di un medesimo genere, sull’appartenenza ad una specie piuttosto che a un’altra (Cass. civ. Sez. II Sent., 05/04/2016, n. 6596).
Non risulta neppure essere stato violato l’articolo 115 c.p.c., deducibile come vizio di legittimita’ solo nelle ipotesi in cui il giudice ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche se il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass. civ. Sez. III, 05/09/2019, n. 22164).
Nella specie, il giudice di merito ha ritenuto provati i seri vizi nella merce fornita sulla base della ctu espletata.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonche’ la violazione dell’articolo 112 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello non avrebbe ammesso la prova per testi tempestivamente articolata, non avrebbe chiamato il CTU per rendere chiarimenti sul proprio elaborato ed avrebbe erroneamente riconosciuto valore probatorio alla scheda clienti, pur essendo un documento di parte.
Il motivo e’ inammissibile.
In primo luogo, il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale, non puo’ dare luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale e’ configurabile con riferimento alle sole domande di merito e non puo’ assurgere a causa autonoma di nullita’ della sentenza (Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, n. 21230; Cassazione civile sez. II, 02/08/2019, n. 20864);
La censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale e’ inammissibile se il ricorrente non trascrive i capitoli di prova, indicando i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare, elementi necessari a valutare la decisivita’ del mezzo istruttorio richiesto (Cassazione civile sez. lav., 04/03/2019, n. 6275; Cassazione civile sez. I, 15/10/2014, n. 21847).
Non e’ ravvisabile nemmeno il vizio motivazionale sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti,che si risolve in un inammissibile sindacato degli apprezzamenti sulle prove effettuati dal giudice di merito.
Del resto, la scelta degli elementi probatori e la valutazione di essi rientrano nella sfera di discrezionalita’ del giudice di merito, il quale non e’ tenuto a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti su ciascuna delle risultanze probatorie, dovendo solo fornire un’esauriente e convincente motivazione sulla base degli elementi ritenuti piu’ attendibili e pertinenti (ex multis Cass. civ. Sez. V, 18/05/2018, n. 12284).
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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