Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|30 agosto 2022| n. 25516.

Quando la domanda va proposta con il ricorso e che al contrario si introduce con citazione

Nei procedimenti disciplinati dal Dlgs n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest’ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell’ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex articolo 4 del Dlgs n. 150 citato, la quale opera solo “pro futuro”, ossia ai fini del rito da seguire all’esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all’atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l’atto di citazione (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte, assicurando continuità al principio enunciato dalle Sezioni Unite, ha cassato con rinvio l’ordinanza impugnata con la quale il tribunale adito aveva dichiarato inammissibile l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo proposta dal ricorrente, sul presupposto che, pur essendo stato l’atto di citazione in opposizione notificato tempestivamente, lo stesso era poi stato tardivamente depositato). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 21 febbraio 2022, n. 5659; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 12 gennaio 2022, n. 758).

Ordinanza|30 agosto 2022| n. 25516. Quando la domanda va proposta con il ricorso e che al contrario si introduce con citazione

Data udienza 13 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Sentenza – Motivazione apparente – Pronuncia graficamente e materialmente esistente – Redazione in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio – Difetto della soglia del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. GIANACCARI Rossana – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25544/2021 R.G. proposto da:
COMUNE (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Gracchi 39, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) rappresentato e difeso da se’ medesimo ((OMISSIS));
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Benevento n. 2225/2019 depositata il 15/04/2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2022 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

Quando la domanda va proposta con il ricorso e che al contrario si introduce con citazione

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Benevento, con ordinanza del 15.4.2021, dichiaro’ inammissibile l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo proposta dal Comune di (OMISSIS) nei confronti dell’Avv. (OMISSIS). Il Tribunale rilevo’ che il decreto ingiuntivo era stato notificato il 4.4.2019, l’atto di citazione in opposizione era stato notificato tempestivamente il 4.4.2019 ma era stato tardivamente depositato il 17.5.2019.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di (OMISSIS) sulla base di un unico motivo.
Ha resistito con controricorso (OMISSIS).
Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso.
In prossimita’ dell’udienza, il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va, in primo luogo, rigettata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per cassazione, formulata dal controricorrente nella memoria illustrativa, con la quale ha dedotto che al ricorso, notificato via PEC non era allegata alcuna procura; ha specificato che il ricorrente aveva depositato, unitamente al ricorso una procura redatta in formato cartaceo su altro foglio, con firma autenticata dal difensore, priva di data certa.
L’eccezione e’ infondata.
Come statuito da ultimo dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 35466/2021, “L’incorporazione della procura ex articolo 83 c.p.c., comma 3, nell’atto di impugnazione estende la data di quest’ultimo alla procura medesima, per cui si presume che quest’ultima sia stata rilasciata anteriormente alla notifica dell’atto che la contiene. Pertanto, non rileva, ai fini della verifica della sussistenza o meno della procura, l’eventuale mancata riproduzione o segnalazione di essa nella copia notificata, essendo sufficiente, per l’ammissibilita’ del ricorso per cassazione, la presenza della procura nell’atto originale”.
Nel caso di specie, il ricorrente ha depositato il ricorso munito di procura su foglio separato da intendersi apposta in calce all’atto, cosi’ come riportato nell’intestazione del ricorso per cassazione depositato, nonche’ notificato a controparte.
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articoli 4 e 14, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto sarebbe erronea l’affermazione del Tribunale secondo cui l’opposizione, qualora proposta con citazione, sia da reputare tardiva, se depositata in cancelleria oltre il termine di cui all’articolo 641 c.p.c., atteso che il Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 4, collega all’eventuale errore nella scelta del rito la sola conseguenza della pronuncia dell’ordinanza di mutamento del rito, ma non il prodursi di eventuali decadenze, “giacche’ gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”.

Quando la domanda va proposta con il ricorso e che al contrario si introduce con citazione

Il motivo e’ fondato.
Va data continuita’ al principio affermato da questa Corte, secondo cui l’opposizione avverso l’ingiunzione ottenuta dall’avvocato nei confronti del proprio cliente ai fini del pagamento degli onorari proposta con atto di citazione, anziche’ con ricorso ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c., e del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, e’ da reputare utilmente esperita qualora la citazione sia stata comunque notificata entro il termine di quaranta giorni dalla data di notificazione dell’ingiunzione di pagamento. In tale evenienza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 4, comma 5, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell’opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato, ancorche’ erroneamente prescelto, per cui il giudice adito deve disporre con ordinanza il mutamento del rito, ai sensi del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 4 comma 1 (Cass. 24069/2019; Cass., Sez. H, 28199/2020).
Nel caso di specie, lo stesso Tribunale nel provvedimento impugnato ha dato atto che solo il deposito della citazione in opposizione e’ stato tardivamente effettuato rispetto al termine previsto per l’opposizione, mentre tale termine risultava essere stato rispettato in relazione al diverso momento della notifica.
Il Tribunale ha rilevato che il decreto ingiuntivo era stato notificato il 4.4.2019, l’atto di citazione in opposizione era stato notificato tempestivamente il 4.4.2019, ma era stato tardivamente depositato il 17.5.2019.
Va ricordato che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Cass., Sez. Un., n. 758 del 2022), nel risolvere il contrasto giurisprudenziale insorto sull’applicazione della previsione di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, comma 5, hanno sottolineato che, come emerge dalla Relazione illustrativa dello schema del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, il legislatore delegato si e’ mosso nella direzione di “ridurre al minimo l’ambito temporale di incertezza sulle regole destinate a disciplinare il processo, al fine di scongiurare vizi procedurali che, riverberandosi a catena su tutta l’attivita’ successiva, possano far regredire il processo, in contraddizione con i principi di economia processuale e di ragionevole durata sanciti dall’articolo 111 Cost.”. Ne deriva che il potenziale consolidamento del rito erroneamente seguito (in conseguenza dell’errore nella scelta della forma dell’atto introduttivo) trova la sua disciplina nella disposizione del comma 5, la quale sancisce espressamente che “gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”. Cio’ comporta che la domanda giudiziale avanzata in forma non corretta (citazione anziche’ ricorso e viceversa) produce i suoi effetti propri, da valutare secondo il modello concretamente seguito, seppur difforme da quello legale, ferme restando “le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento” (articolo 4, comma 5).
Le Sezioni Unite hanno quindi rimarcato il carattere innovativo dell’articolo 4, comma 5, che ha ammesso una sanatoria piena degli effetti processuali e sostanziali prodotti dalla domanda originariamente proposta (secondo il rito erroneo concretamente applicato) e, quindi, ha escluso che l’errore sulla forma dell’atto introduttivo possa riflettersi sulla tempestivita’ dell’opposizione stessa, tranne quando si siano maturate decadenze e preclusioni (che “restano ferme”) secondo le norme seguite precedentemente.
La ratio dell’articolo 4, comma 5, consiste, infatti, nell’esigenza “di escludere in modo univoco l’efficacia retroattiva del provvedimento che dispone il mutamento medesimo”: ne consegue che le norme che disciplinano il rito seguito prima del mutamento rilevano come parametro di valutazione di legittimita’ dell’atto introduttivo del giudizio, nel senso che gli effetti sostanziali e processuali della domanda vanno delibati secondo il rito (erroneo) concretamente applicato sino ad allora, e non in base al diverso rito che avrebbe dovuto essere invece seguito, senza possibilita’ di applicare a ritroso preclusioni riconducibili al nuovo rito da seguire nel successivo corso del procedimento.
All’atto introduttivo, ancorche’ erroneamente individuato, va assegnata la utile e proficua produzione degli effetti processuali e sostanziali correlati al rito erroneamente prescelto, relegando l’ordinanza di mutamento del rito ad un evento successivo, valevole pro-futuro e inidoneo ad incidere ex post sulla domanda, o a convalidarne gli effetti (gia’ realizzatisi), o ad impedire “le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”.
Gli effetti, sostanziali e processuali, della domanda irritualmente avanzata si producono alla stregua del rito concretamente adottato, non soltanto quando il giudice di primo grado abbia adottato tempestivamente l’ordinanza di mutamento, ma anche quando tale provvedimento sia mancato, con conseguente consolidamento o stabilizzazione del rito erroneo.
Va quindi dato seguito al principio secondo cui “nei procedimenti “semplificati” disciplinati dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011, nel caso in cui l’atto introduttivo sia proposto con citazione, anziche’ con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento – a norma del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 4 – e’ correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell’ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all’esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all’atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l’atto di citazione” (Cass., Sez. Un., n. 758 del 2022; conf., Cass., Sez. VI, n. 5659 del 2022).
Il ricorso va pertanto accolto.
L’ordinanza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimita’, al Tribunale di Benevento in persona di altro magistrato.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimita’, al Tribunale di Benevento in persona di altro magistrato.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *