Quando il litisconsorzio necessario sussiste

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 gennaio 2021| n. 740.

Il litisconsorzio necessario sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti. In particolare, in ambito societario, il giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento promosso dal socio di fatto di una società di persone, che pure contesti tale qualità, deve svolgersi nel contraddittorio tra società ed i soci della stessa, perché la relativa decisione non può conseguire il suo scopo, ove non si resa nei confronti di tutti questi soggetti (Nel caso di specie, il giudice di legittimità ha accolto il ricorso dell’Ufficio impositore avverso la sentenza con la quale il giudice tributario d’appello, sul presupposto dell’esistenza di una società di fatto tra gli odierni controricorrenti ed il titolare di una ditta individuale, aveva accolto l’appello di quest’ultimi in una controversia avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento in materia di imposte dirette ed indirette; di conseguenza, la Corte regolatrice, rilevato il difetto di contraddittorio per essere stato pretermesso il socio di fatto titolare della predetta ditta individuale, ha disposto, previa declaratoria della nullità dei due gradi del giudizio di merito, la cassazione della decisione impugnata con rinvio al giudice tributario competente per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorzi necessari, provvedendo al contempo quest’ultimo a disporre l’integrazione del contraddittorio ed a regolare le spese di giudizio).

Ordinanza|19 gennaio 2021| n. 740

Data udienza 20 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Avviso di accertamento – Socio di una società di persone – Giudizio di impugnazione – Contraddittorio – Litisconsorzio necessario

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere

Dott. CATALDI Michele – Consigliere

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24522/2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e’ domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS); domiciliato in Roma, p.zza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
e
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), rinunziante, presso cui e’ elettivamente domiciliato in (OMISSIS); domicilio in Roma, p.zza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– Controricorrenti –
avverso la sentenza n. 116/5/13 della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, pronunciata il 25 marzo 2013, depositata il 5 aprile 2013 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 2020 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

RILEVATO

che:
l’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi avverso (OMISSIS) e (OMISSIS) per l’annullamento della sentenza n. 116/5/13 della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (di seguito C.t.r.), pronunciata il 25 marzo 2013, depositata il 5 aprile 2013 e non notificata, che, sul presupposto dell’esistenza di una societa’ di fatto tra i ricorrenti ed il titolare della ditta individuale ” (OMISSIS)”, ha accolto l’appello dei contribuenti, in controversia relativa all’impugnazione degli avvisi di accertamento per Irpef, Iva ed Irap degli anni di imposta 2005, 2006 e 2007;
il giudice di appello, invero, riteneva che non vi fosse prova della sussistenza della societa’ di fatto, emersa dalle sole dichiarazioni di (OMISSIS), non suffragate da ulteriori indizi, ed annullava gli avvisi di accertamento;
i contribuenti resistono con controricorso;
il ricorso e’ stato fissato per la Camera di Consiglio del 20 ottobre 2020, ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., u.c., e dell’articolo 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

che:
con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente denunzia la violazione dell’articolo 102 c.p.c., del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, articolo 39, n. 600 e dell’articolo 2297 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
secondo la ricorrente, il giudizio di merito si sarebbe svolto senza la partecipazione di (OMISSIS), litisconsorte necessario, stante l’esistenza di una societa’ di fatto;
con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
secondo l’Agenzia delle entrate, il giudice di appello non avrebbe considerato la valenza indiziaria delle dichiarazioni di (OMISSIS), che trovavano riscontro in numerosi elementi evidenziati nel p.v.c. della G.d.F. di Salerno, ritenendo assorbente l’influenza del giudicato penale sul processo tributario;
il primo motivo e’ fondato e va accolto, con conseguente assorbimento del secondo;
come e’ stato detto, “il giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento promosso dal socio di fatto di una societa’ di persone, che pure contesti tale qualita’, deve svolgersi nel contraddittorio tra la societa’ ed i soci della stessa, perche’ la relativa decisione non puo’ conseguire il suo scopo, ove non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24025 del 03/10/2018; vedi anche in tal senso Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14227 del 08/07/2020);
involgendo la presente controversia la configurabilita’ o meno in capo ai contribuenti della qualita’ di soci di fatto, unitamente a (OMISSIS), titolare della ditta individuale ” (OMISSIS)”, ai fini della pretesa tributaria dell’Ufficio, che da tale presupposto scaturisce, i due gradi di giudizio merito avrebbero dovuto celebrarsi con la partecipazione necessaria di tutti i soci;
al riguardo, va ribadito l’indirizzo della Corte secondo cui ogni controversia che riguardi la composizione stessa del gruppo sociale comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti (Cass. n. 14387 del 2014, n. 5119 del 2004, n. 4226 del 1991) anche dei soci di fatto (Cass. 4062 del 2015);
cio’ in quanto, come ha precisato la Corte, il litisconsorzio necessario sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralita’ di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. n. 121 del 2005);
per questi aspetti, dunque, la controversia in oggetto, concernendo gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, configura un caso di litisconsorzio necessario originario, con la conseguente necessita’ di integrazione del contraddittorio, in quanto il giudizio di merito (sia in primo che in secondo grado), celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari, e’ affetto da nullita’ assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (in termini Cass. n. 30826 del 2017, n. 14387 del 2014; conf. Cass. n. 15566 del 2016 e n. 8094 del 2017);
ne’ e’ idonea ad impedire tale conseguenza la natura delle imposte oggetto di accertamento perche’, seppur sia vero che un problema di litisconsorzio non si pone per l’IVA, ad analoga conclusione non puo’ pervenirsi quanto all’IRAP, che e’ imposta pure oggetto di accertamento, posto che con riferimento a tale tributo questa Corte ha affermato che, trattandosi di imposta assimilabile all’ILOR – in forza dei suo carattere reale, della sua non deducibilita’ dalle imposte sui redditi e della sua proporzionalita’(Cfr. D.lgs. n. 446 del 1997, articolo 17, comma 1, e articolo 44) – ed essendo essa imputata per trasparenza ai soci, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 5, al pari delle imposte sui redditi, sussiste la necessita’ del litisconsorzio tra societa’ e soci (Cass. n. 10145 del 2012, n. 13767 del 2012, n. 15566 del 2016);
l’accoglimento del primo motivo, rende inutile la trattazione del secondo, con assorbimento dello stesso;
pertanto, constatato il difetto d’integrita’ del contraddittorio, per essere stato pretermesso il socio di fatto (OMISSIS), va disposta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla competente Commissione tributaria provinciale per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, provvedendo il giudice del rinvio a disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 14, e a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte pronunciando sul ricorso, dichiara la nullita’ dei due gradi del giudizio di merito, cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, perche’ provveda, previa integrazione del contraddittorio, a nuovo giudizio e a regolamentare le spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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