Quando il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 dicembre 2020| n. 28670.

Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall’art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (convertito, con modificazioni in legge n. 221 del 2012), inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2), della legge n. 228 del 2012 e modificato dall’art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (convertito, con modificazioni, in legge n. 114 del 2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 155, commi 4 e 5, cod. proc. civ. il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dall’art. 13, comma 3, del d.m. n. 44 del 2011, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo (Nel caso di specie, in applicazione dell’enunciato principio, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio il decreto impugnato con cui il tribunale, rilevata erroneamente, quale data di proposizione del gravame, quella di registrazione del medesimo da parte della cancelleria in luogo di quella di generazione della ricevuta di avvenuta consegna del deposito mezzo PEC, aveva di conseguenza dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il reclamo contro il provvedimento di liquidazione dei compensi per l’attività svolta dal ricorrente quale consulente contabile di una curatela fallimentare).

Ordinanza|15 dicembre 2020| n. 28670

Data udienza 4 novembre 2020

 

Tag/parola chiave: Liquidazione CTU – Reclamo – Tempestività – Deposito atti telematici – Si perfeziona con l’emissione della seconda PEC – Ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta certificata – Deve essere generata entro la fine del giorno di scadenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 18381-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE N. 8/2009;
– intimato –
avverso il decreto n. R.V.G. 95/2019 del TRIBUNALE di PATTI, depositato il 13/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO GIUSEPPE.
FATTI IN CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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