In tema di condominio negli edifici ed il verbale di un’assemblea condominiale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 dicembre 2020| n. 28509.

In tema di condominio negli edifici, il verbale di un’assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, ha natura di scrittura privata, rivestendo valore di prova legale quanto alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori, e non quanto alla veridicità del contenuto della scrittura. Ne consegue che, qualora il Condominio non abbia disconosciuto le sottoscrizioni apposte dal presidente e dal segretario, il verbale acquisisce l’efficacia di cui all’art. 2702 cod. civ., sicché, per far venir meno il collegamento tra le dichiarazioni documentate e le firme, deducendo che il verbale medesimo sia stato abusivamente alterato dopo la sua chiusura, occorre la proposizione di querela di falso, costituendo questa l’unico strumento giuridico idoneo a fare accertare che il contenuto parziale o totale delle dichiarazioni verbalizzate fosse stato aggiunto posteriormente alla sottoscrizione.

Ordinanza|15 dicembre 2020| n. 28509

Data udienza 20 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Condominio – Ex amministratore – Compensi arretrati e spese anticipate – Recupero del credito – Si fonda ex art. 1720 c.c. sul contratto di mandato con rappresentanza – Prova del debito – Indicazione in bilancio degli importi corrispondenti al disavanzo tra le poste contabili – Verbale dell’assemblea sottoscritto dal presidente e segretario – Ha natura di scrittura privata – Prova legale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21997-2019 proposto da:
CONDOMINIO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 229/2019 del TRIBUNALE di LECCO, depositata il 28/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Condominio (OMISSIS), ha proposto ricorso, articolato in tre motivi, avverso la sentenza n. 229/2019 resa dal Tribunale di Lecco in data 28 marzo 2019.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
(OMISSIS), ex amministratore del Condominio (OMISSIS), convenne quest’ultimo davanti al Giudice di pace di Lecco con citazione del 21 luglio 2016, chiedendone la condanna al pagamento degli importi a lui spettanti per compensi arretrati e spese anticipate. La domanda venne accolta dal Giudice di pace per l’importo di Euro 4.641,08, pari alla somma riconosciuta con deliberazione assembleare del (OMISSIS). Il Tribunale ha rigettato l’appello del Condominio (OMISSIS), osservando come l’alterazione del verbale dell’assemblea in questione, allegata nelle proprie difese dal Condominio (OMISSIS) (il quale aveva dedotto che la frase relativa al credito del (OMISSIS) fosse stata aggiunta abusivamente in un secondo momento, con penna e grafie diverse rispetto al restante testo), configurasse un’ipotesi di “falsita’ materiale” (e non ideologica, come ritenuto dal primo giudice). A fronte di tale asserita falsita’, essendo il verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario (nonche’ contenuto nel registro dei verbali delle assemblee), il Tribunale di Lecco ha affermato che sarebbe occorsa la proposizione della querela di falso per superare l’efficacia probatoria del riconoscimento di debito in esso contenuto.
Il primo motivo di ricorso del Condominio (OMISSIS) allega l’ammissibilita’ del ricorso, anticipando eventuali avverse eccezioni di inammissibilita’.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. e l’inversione dell’onere della prova, non avendo il giudice di appello considerato il difetto di prova della circostanza che l’aggiunta sul verbale fosse stata operata in sede assembleare, e non dopo la chiusura della riunione. Afferma il ricorrente che “le delibere adottate dopo la chiusura sono nulle”.
Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. in connessione con gli articoli 115 e 221 c.p.c., non essendo necessaria la proposizione della querela di falso “allorquando la falsita’ e’ rilevabile ictu oculi e quindi non occorrano indagini istruttorie diverse dall’esame del documento”, ovvero a fronte, come nel caso in esame, di un conclamato falso materiale.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso proposto potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il controricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 2.
Il ricorrente ha fatto pervenire memoria sabato 14 novembre 2020, senza percio’ rispettare il termine di cui all’articolo 380 bis c.p.c., comma 2.
Il primo motivo di ricorso e’ inammissibile, giacche’ non denuncia un vizio della sentenza impugnata riconducibile ad una delle tassative e specifiche categorie logiche previste dall’articolo 360 c.p.c., ma espone una difesa in prevenzione avverso ogni possibile eccezione di inammissibilita’ formulata dal controricorrente.
Secondo e terzo motivo, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono del pari inammissibili, in quanto enucleano censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata, in spregio ai requisiti di specificita’ e completezza e riferibilita’ di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4.
Il Tribunale di Lecco, con apprezzamento di fatto che costituisce prerogativa del giudice di merito, ha evidenziato come fosse stata raggiunta la prova del credito relativo ai compensi ed alle anticipazioni vantato da (OMISSIS), ex amministratore del Condominio (OMISSIS), sulla base del riconoscimento di debito contenuto nella delibera del (OMISSIS), documentata da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario dell’assemblea.
E’ consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui, poiche’ il credito dell’amministratore per il recupero del compenso che gli spetti e delle somme anticipate nell’interesse del condominio si fonda, ex articolo 1720 c.p.c., sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, dovendo l’amministratore che agisce in giudizio fornire la dimostrazione dei fatti che costituiscono il fondamento di tali pretese (Cass. Sez. 2, 26/02/2019, n. 5611; Cass. Sez. 6 – 2, 17/08/2017, n. 20137; Cass. Sez. 2, 30/03/2006, n. 7498). Spetta, peraltro, all’assemblea il potere di approvare, col conto consuntivo, gli incassi e le spese condominiali, ma una chiara e definitiva indicazione in bilancio dell’importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili puo’ costituire idonea prova del debito dei condomini nei confronti del precedente amministratore (arg. da Cass. Sez. 2, 28/05/2012, n. 8498; Cass. Sez. 2, 14/02/2017, n. 3892).
La sentenza impugnata ha cosi’ affermato che il verbale della deliberazione assembleare del (OMISSIS) costituisse idonea prova del credito dell’ex amministratore per l’importo di Euro 4.641,08.
Per consolidata interpretazione di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 – 2, 09/05/2017, n. 11375; Cass. Cass. Sez. 2, 23/11/2016, n. 23903), il verbale di un’assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, ha natura di scrittura privata, rivestendo valore di prova legale quanto alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori (e non, dunque, quanto alla veridicita’ del contenuto della scrittura).
Atteso che il Condominio (OMISSIS) non ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte da presidente e segretario al verbale assembleare del (OMISSIS), ed vendo percio’ tale verbale acquisito l’efficacia di cui all’articolo 2702 c.c., per far venir meno il collegamento tra le dichiarazioni documentate e le firme, sulla base della deduzione che il verbale fosse stato abusivamente alterato dopo la sua chiusura, occorreva la proposizione di querela di falso, costituendo questa l’unico strumento giuridico idoneo a fare accertare che il contenuto parziale o totale delle dichiarazioni verbalizzate fosse stato aggiunto posteriormente alla sottoscrizione.
Quanto all’argomento del ricorrente relativo alla rilevabilita’ ictu oculi dell’assunta alterazione, e’ evidente come la falsita’ che abbia tali caratteristiche, da rendere superflue indagini istruttorie diverse dall’esame del documento e dalla considerazione di fatti la cui certezza sia fuori discussione, puo’ al piu’ esonerare dalla indicazione degli elementi e delle prove della falsita’, ex articolo 221 c.p.c., comma 2, ma non certo dalla proposizione della querela di falso (Cass. Sez. 2, 11/08/1990, n. 8230; Cass. Sez. 2, 07/05/2018, n. 10874).
Il ricorso va percio’ dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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