Quando il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 17 settembre 2020, n. 19335.

Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda Pec, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della Giustizia, come disposto dall’articolo 16-bis, comma 7, del Dl n. 179 del 2012 (convertito, con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012), inserito dall’articolo 1, comma 19, n. 2, della legge 228/2012 e modificato dall’articolo 51, comma 2, lettere a) e b), del Dl 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 155, commi 4 e 5, del Cpc, il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza.

Ordinanza 17 settembre 2020, n. 19335

Data udienza 8 novembre 2019

Tag/parola chiave: Sanzioni amministrative – Opposizione a verbale – Atti processuali – Deposito telematico – Si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC – Ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore generata entro la fine del giorno di scadenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22289-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 6961/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 04/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2019 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO

CHE:
1. Con ricorso al Giudice di pace di Roma (OMISSIS) proponeva opposizione al verbale di accertamento di violazione n. (OMISSIS). Il Giudice di pace, con sentenza n. 54935/2013, accoglieva l’opposizione e annullava il verbale impugnato, disponendo la compensazione delle spese di lite.
2. Contro la sentenza proponeva appello (OMISSIS), limitatamente al capo relativo alla disposta compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale di Roma – con sentenza 4 aprile 2016, n. 6961 dichiarava l’appello inammissibile a causa della sua ritenuta tardivita’: essendo il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada soggetto al rito del lavoro ed avendo (OMISSIS) introdotto l’appello con atto di citazione, il deposito dell’atto, con conseguente iscrizione a ruolo, sarebbe dovuto avvenire entro il 22 novembre 2015, ossia entro il termine semestrale di cui all’articolo 327 c.p.c., a nulla rilevando che entro tale termine l’atto di appello fosse stato regolarmente notificato alla controparte.
3. Contro la sentenza ricorre per cassazione (OMISSIS).
L’intimato Comune di Roma Capitale non ha proposto difese.

CONSIDERATO

CHE:
I. Il ricorso e’ articolato in un unico motivo con cui si contesta “violazione e falsa applicazione della L. n. 228 del 2012, articolo 16-bis e del Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, articolo 13”. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l’iscrizione a ruolo dell’appello fosse avvenuta in data 25 novembre 2015, quando invece l’appello era stato iscritto a ruolo mediante posta elettronica certificata in data 20 novembre 2015, ovvero due giorni prima della scadenza del termine semestrale (22 novembre 2015); la data considerata dal Tribunale, il 25 novembre 2015, era invece relativa alla sola accettazione materiale del deposito da parte della cancelleria, deposito gia’ perfezionatosi in data 20 novembre mediante la generazione dei messaggi di accettazione, consegna ed esito favorevole dei controlli effettuati dal gestore della posta elettronica certificata.
Il motivo e’ fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 bis, comma 7, (conv., con modif., in L. n. 221 del 2012), inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 19, n. 2), e modificato dal Decreto Legge n. 90 del 2014, articolo 51, comma 2, lettera a) e b), (conv., con modif., in L. n. 114 del 2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l’applicabilita’ delle disposizioni di cui all’articolo 155 c.p.c., commi 4 e 5, il deposito e’ tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza”.
Pertanto, essendosi il deposito dell’atto di citazione – come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata – perfezionato il 20 novembre 2015 l’atto doveva essere considerato tempestivo.
II. Il ricorso va quindi accolto, il provvedimento impugnato deve essere cassato e la causa rinviata per lo svolgimento del giudizio d’appello; il giudice di rinvio provvedera’ anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rimette la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita’, al Tribunale di Roma, che decidera’ in persona di diverso magistrato.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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