Il patto commissorio vietato dall’art. 2744 c.c.

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 18 settembre 2020, n. 19508.

Il patto commissorio vietato dall’art. 2744 c.c., è configurabile solo quando il debitore sia costretto al trasferimento di un bene, a tacitazione dell’obbligazione, e non anche ove tale trasferimento sia frutto di una scelta, come nel caso in cui venga liberamente concordato quale “datio in solutum” (art. 1197 c.c.), ovvero esprima esercizio di una facoltà che si sia riservata all’atto della costituzione dell’obbligazione medesima (art. 1286 c.c.).

Sentenza 18 settembre 2020, n. 19508

Data udienza 14 gennaio 2020

Tag/parola chiave: Proprietà – Riconoscimento di debito – Prestazione in luogo di adempimento – Qualificazione giuridica del contenuto della scrittura privata – Giudizio di merito – Insindacabilità – Trasferimento del bene come frutto di una scelta libera – Esclusione del patto commissorio vietato dall’art. 2744 c.c. – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 15610/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2420/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2020 da GIUSEPPE TEDESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale SGROI CARMELO;
uditi l’avv. (OMISSIS) per il ricorrente e l’avv. (OMISSIS) per la controricorrente.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) chiamava in giudizio innanzi al Tribunale di Tivoli il padre (OMISSIS), chiedendo disporsi il trasferimento in suo favore della proprieta’ dell’immobile sito in (OMISSIS). Precisava che la domanda si fondava su scrittura privata, con la quale il convenuto si era impegnato a cedere ogni suo avere in cambio dell’avvenuto pagamento della somma di Euro 140.000,00, versata dall’attrice alla (OMISSIS), al fine di cancellare l’ipoteca iscritta sul predetto immobile.
Il tribunale accoglieva la domanda.
La Corte d’appello di Roma confermava la sentenza.
A confutazione delle deduzioni dell’appellante (OMISSIS) (il quale aveva sostenuto che l’accordo inter partes, consacrato nella scrittura privata posta a fondamento della pretesa, integrava non un preliminare, ma una cessio bonorum), la corte di merito osservava che il fatto giustificativo della censura – costituito dalla diffida ad adempiere, notificata il 3 luglio 2007, con la quale (OMISSIS) aveva sollecitato il rilascio di una procura a vendere – non era rilevante ai fini della qualificazione dell’accordo consacrato nella scrittura.
Al riguardo la corte d’appello evidenziava che (OMISSIS), con la suddetta diffida, aveva sollecitato l’adempimento dell’obbligo di trasferimento, prospettando il rilascio della procura a vendere solo in via subordinata.
La stessa corte d’appello disattendeva poi la ulteriore censura di (OMISSIS), il quale aveva sostenuto che (OMISSIS), nella memoria deposita in primo grado ai sensi dell’articolo 183 c.p.c., aveva condiviso la qualificazione dell’accordo quale cessione dei beni ai creditori.
In relazione a tale censura la corte di merito richiamava in primo luogo il principio che la qualificazione giuridica della domanda compete al giudice; quindi condivideva la qualificazione operata dal tribunale, ritenendola frutto della corretta considerazione del contenuto effettivo della pretesa, in quanto caratterizzata dalla richiesta di trasferimento dell’immobile in adempimento della scrittura.
La corte d’appello escludeva infine che l’idoneita’ della scrittura potesse ritenersi inficiata dalla mancanza della data certa. Essa rilevava che la previsione dell’articolo 2704 c.c. riguarda i terzi e non le parti, essendoci inoltre nella scrittura univoci riferimenti che consentivano di collocarla nel tempo in epoca posteriore al versamento della somma, da parte di (OMISSIS), al creditore del padre al fine della estinzione della procedura esecutiva.
In base a tale considerazione cronologica la corte di merito negava infine la configurabilita’, nella specie, sia della violazione del divieto del patto commissorio, sia dell’ipotesi del contratto in frode alla legge, ponendo in luce come il (OMISSIS) si fosse liberamente determinato al trasferimento.
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso affidato a tre motivi.
La causa, in un primo tempo fissata per la trattazione dinanzi alla sesta sezione civile della Corte, e’ stata rimessa alla pubblica udienza, in prossimita’ della quale la controricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia violazione dell’articolo 183 c.p.c. e degli articoli 1362 e 1371 c.c..
E’ oggetto di censura l’interpretazione dell’accordo inter partes quale impegno preliminare al trasferimento di un immobile al fine dell’estinzione del debito invece che quale cessione dei beni ai creditori. Si rileva che la stessa attrice (OMISSIS), nella memoria depositata ai sensi dell’articolo 183 c.p.c. aveva qualificato l’accordo quale cessione dei beni ai creditori. Sono quindi richiamati i principi di giurisprudenza della Suprema corte sul divieto fatto al giudice, pena la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, di emettere statuizioni che non trovino corrispondenza nella domanda.
Il ricorrente sostiene inoltre, fermo il vizio di ultra petizione sopra denunciato, che la corte d’appello sia comunque incorsa in errore nella interpretazione della volonta’ contrattuale, in particolare: a) per avere disatteso le risultanze della diffida ad adempiere del 3 luglio 2007, con la quale (OMISSIS) aveva sollecitato il rilascio della procura a vendere; b) per avere poi omesso di valutare la testimonianza resa dal legale che aveva predisposto la diffida nell’interesse della propria assistita.
La diversa interpretazione dell’accordo trovava poi ulteriore conferma nel fatto che, dopo la firma della scrittura, (OMISSIS) aveva ricevuto parziali acconti in restituzione della somma mutuata.
Il ricorrente aggiunge che l’interpretazione da lui proposta e’ coerente con la regola finale dell’articolo 1371 c.c., tenuto conto del divario fra il valore del bene e la misura del debito.
1.1. Il motivo e’ infondato.
La qualificazione giuridica riflette un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimita’ solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli articoli 1362 e ss. c.c. (Cass. n. 29111/2017).
La corte d’appello ha condiviso la qualificazione data dal primo giudice, secondo cui l’impegno a “cedere ogni avere contenuto nella scrittura configura un riconoscimento di debito per l’avvenuto pagamento del corrispettivo occorrente per l’estinzione delle procedure esecutive ed al contempo, integra un impegno a eseguire una prestazione (nella specie la cessione di ogni avere), in luogo dell’adempimento secondo lo schema della datio in solutum di cui all’articolo 1197 c.c.” (pag. 3 della sentenza).
La corte di merito ha proseguito l’analisi ponendo in luce la differenza fra cessione dei beni ai creditori e prestazione in luogo di adempimento: la prima volta a trasferire la sola disponibilita’ dei beni al creditore, la seconda invece caratterizzata dal trasferimento della proprieta’.
Tanto chiarito ha ritenuto che il tenore letterale della scrittura non lasciasse dubbi “in ordine all’impegno assunto dal (OMISSIS) di trasferire alla figlia ogni suo avere, senza alcun riferimento alla vendita dell’immobile e al conseguente recupero delle somme versate per l’estinzione della procedura esecutiva” (pag. 3 della sentenza).
La corte d’appello ha poi osservato, sulla scorta di richiami di giurisprudenza, che la mancata e dettagliata indicazione del bene oggetto del futuro trasferimento non pregiudicava la validita’ della scrittura, essendo nella specie certo che le parti avessero inteso riferirsi all’immobile in contestazione, trattandosi peraltro dell’unico immobile di proprieta’ del (OMISSIS).
Nella sentenza impugnata e’ poi esaminato il contenuto della diffida del 3 luglio 2007. Si riconosce che esso non fosse in contraddizione con l’obbligo di trasferimento, argomentando in base alla considerazione che il rilascio della procura era stato sollecitato solo in via subordinata rispetto all’adempimento dell’obbligo di trasferimento. Si evidenzia ancora che l’invito era rimasto inevaso per cui con successiva diffida del 10 luglio 2007 la (OMISSIS) aveva ribadito l’intento di acquisire la proprieta’ senza piu’ fare riferimento alla procura a vendere.
1.2. In esito alla ricostruzione del contenuto della sentenza impugnata e’ chiaro che la censura in esame non investe la violazione di una regola ermeneutica, ma il risultato interpretativo in se’, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, con conseguente inammissibilita’ in cassazione di ogni critica alla ricostruzione della volonta’ negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. n. 2465/2015).
Per completezza di esame si osserva che soluzione alternativa ventilata dalla creditrice (OMISSIS) con la diffida (rilascio della procura a vendere) non si caratterizza come fatto incompatibile con la pattuizione che l’obbligo del padre verso la figlia venisse estinto attraverso il trasferimento dell’immobile. E’ perfettamente concepibile che il promissario, il quale, ad esempio, intenda immediatamente rivendere il bene oggetto di un obbligo di trasferimento in suo favore, solleciti, invece della stipula di un definitivo di trasferimento, il rilascio di una dichiarazione che gli consenta di disporre del bene ai fini della vendita a terzi.
1.3. In quanto all’ulteriore fatto di cui si suppone la mancata considerazione da parte della corte d’appello, e cioe’ che, dopo la firma della scrittura, ci sarebbero stati parziali versamenti, la sentenza non ne parla, ne’ il ricorrente precisa se e in quali termini il fatto fu sottoposto all’attenzione della corte di merito. Il ricorrente, in verita’, sul punto si limita a una deduzione del tutto generica, priva di qualsiasi riferimento allo scritto difensivo in cui il fatto fu eccepito, limitandosi a richiamare i documenti 5 e 6 allegati alla comparsa di risposta (pag. 8 del ricorso).
La questione e’ puntualmente affrontata dalla controricorrente nella memoria, nella quale si deduce che alcuni dei pagamenti eccepiti furono contestati, mentre altri sarebbero avvenuti medianti versamenti sul conto corrente all’insaputa della interessata e poi stornati della banca.
In ogni caso il fatto non e’ decisivo, perche’ neanch’esso e’ in contraddizione con la ricostruzione operata dalla corte di merito. La ricezione di pagamenti da parte del creditore, cui sia stato promesso il trasferimento di un bene ai fini della estinzione di un debito, non esclude, ne’ dal punto di vista logico, ne’ da quello giuridico, la precedente assunzione dell’obbligo di trasferimento, ma potrebbe preludere all’applicazione di istituti diversi (in particolare, potendosi configurare come indebito oggettivo).
Analogamente deve dirsi per quanto riguarda il supposto divario fra il valore del bene trasferito e la misura del debito derivante dal pagamento effettuato dalla figlia al creditore del padre. A un attento esame neanche tale circostanza e’ in contraddizione logica o giuridica con l’interpretazione dell’accordo quale assunzione di un impegno traslativo finalizzato all’estinzione del debito, fatta salva, naturalmente, la teorica rilevanza del fatto sotto altri profili estranei al presente giudizio. Si nota in dottrina che nella prestazione in luogo di adempimento quantitativamente maggiore dovrebbe ravvisarsi un indebito oggettivo o una liberalita’, e in quella minore un adempimento parziale o una remissione parziale del debito.
1.4. Le considerazioni che precedono portano con se’ l’infondatezza del motivo anche nella parte cui il ricorrente deduce che i giudici di merito non potevano disattendere la qualificazione della scrittura quale cessio bonorum, in quanto qualificazione condivisa dalla stessa (OMISSIS) nella memoria ex articolo 183 c.p.c..
Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen juris diverso da quello indicato dalle parti, purche’ non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realta’ fattuale non dedotta e allegata in giudizio (Cass. n. 13945/2007; n. 15925/2007). Nessun vincolo deriva dal nomen iuris adottato dalla parte (Cass. n. 3948/1983).
E’ stato gia’ chiarito che la corte di merito ha riconosciuto che il tribunale aveva correttamente tenuto conto della effettiva pretesa avanzata, ossia della richiesta di trasferimento del bene in adempimento della scrittura. Tale interpretazione della domanda, sorretta da congrua e adeguata motivazione e coerente con la interpretazione sostanziale dell’accordo, e’ incensurabile in questa sede (Cass. n. 31546/2019).
2. Il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 1744 e 1344 c.c..
La corte territoriale ha escluso la violazione del patto commissorio in base al rilievo che la scrittura e’ stata stipulata dopo il pagamento del debito in favore della banca.
Il ricorrente sostiene che la corte d’appello avrebbe dovuto tenere conto che, a seguito del pagamento, egli risultava comunque obbligato alla restituzione della somma mutuatagli dalla figlia.
Si poteva quindi legittimamente configurare la coartazione della propria volonta’ nell’assunzione dell’impegno a trasferire ogni sua avere alla figlia mutuante, come risultava del resto da alcune delle deposizioni assunte dinanzi al giudice di primo grado.
Si ribadisce poi la differenza fra il valore del bene e la somma anticipata dalla figlia (OMISSIS) per l’estinzione della procedura esecutiva.
2.1. Il motivo e’ infondato.
Il ricorrente, quando ha assunto l’obbligo di trasferimento, era gia’ debitore della figlia Angela per effetto delle anticipazioni da questa fatte in suo favore.
La corte di merito, pertanto, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui “il patto commissorio, vietato dall’articolo 2744 c.c., e’ configurabile solo quando il debitore sia costretto al trasferimento di un bene, a tacitazione dell’obbligazione, non anche, pertanto, ove tale trasferimento sia frutto di una scelta, come nel caso in cui venga liberamente concordato quale datio in solutum (articolo 1197 c.c..), ovvero esprima esercizio di una facolta’ che si sia riservata all’atto della costituzione dell’obbligazione medesima (articolo 1286 c.c.)” (Cass. n. 893/1999; n. 8742/2001; n. 10702/2003).
3. Il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 1704 c.c..
La sentenza e’ censurata la’ dove la corte d’appello ha riconosciuto la validita’ della scrittura nonostante l’assenza della data.
3.1. Il motivo e’ infondato.
La data, pur venendo di regola apposta, non e’ elemento essenziale della scrittura privata. Cosi e’ pacificamente ammessa l’efficacia documentale delle scritture prive della data, la cui prova, nei rapporti fra le parti, puo’ essere fornita con qualsiasi mezzo (Cass. n. 1513/1964). Il relativo accertamento, se coerentemente motivato, non e’ sindacabile in sede di legittimita’ (Cass. n. 4738/1984).
La corte d’appello, dopo avere premesso che l’ambito soggettivo di applicabilita’ dell’articolo 2704 c.c., e’ limitato agli effetti verso i terzi, non gia’ nei confronti delle parti, ha aggiunto che “riveste comunque carattere assorbente la considerazione che la certezza della data emerge incontrovertibilmente dal contenuto letterale della stessa (scrittura), ove si legge “mi impegno a cedere (…) in cambio della somma che mia figlia ha versato in data 11 maggio 2007″, nonche’ dal tenore delle deposizioni assunte in primo grado”.
Tali considerazioni, giuridicamente corrette, sono insindacabili in questa sede, giusti i principi appena richiamati.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con addebito di spese.
Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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