Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 11 marzo 2019, n. 6996.
La massima estrapolata:
L’atto introduttivo del processo deve ritenersi inammissibile, per difetto di idonea procura alle liti e quindi di legitimatio ad processum, quando questa sia conferita da soggetto indicato come procuratore della persona giuridica in base ad una determinata procura notarile che tuttavia non sia – come nella specie – stata allegata, con la conseguente impossibilita’ di verificare la sussistenza e la natura del potere rappresentativo del procuratore, oltre che della persona (nella specie neppure indicata) che avrebbe conferito la procura stessa: tali verifiche sono infatti necessarie in quanto il potere di rappresentanza processuale, con la correlativa facolta’ di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, puo’ essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito (in caso di persona giuridica, dal suo rappresentante legale in carica) anche del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio
Ordinanza 11 marzo 2019, n. 6996
Data udienza 13 novembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13338-2016 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;
CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 520/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 29/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.
La Corte:
RILEVATO
che, con la sentenza indicata in epigrafe, la corte distrettuale ha rigettato il reclamo proposto da (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza in data 22 dicembre 2015 con la quale il Tribunale di Ragusa aveva dichiarato il fallimento della societa’ reclamante, in accoglimento dell’unico ricorso presentato da (OMISSIS) s.p.a.;
che la corte distrettuale ha, tra l’altro, ritenuto infondato il motivo con cui la reclamante lamentava la inammissibilita’ del ricorso per dichiarazione di fallimento presentato da (OMISSIS) s.p.a. per difetto di legitimatio ad processum in considerazione del fatto che la procura in favore del difensore era stata conferita da persona dichiaratasi rappresentante della societa’ istante “giusta procura rilasciata dal Presidente della societa’ ed autenticata il 28.4.2015 dal Notaio dr. (OMISSIS), rep. n. (OMISSIS) racc. n. (OMISSIS)”: deduceva la reclamante che di tale procura speciale non vi era traccia agli atti di causa, sicche’ non era stato possibile verificare ne’ l’esistenza di una tale procura speciale, ne’ tantomeno la sussistenza in capo al procuratore speciale, che sarebbe stato cosi’ costituito, della rappresentanza sostanziale e processuale;
che la corte distrettuale ha sul punto osservato che si tratta di procura notarile di cui sono indicati gli estremi, e che quindi, essendo atto soggetto a pubblicita’, ben poteva essere consultato dalla reclamante, sul quale – ha precisato sulla scorta di un riferimento giurisprudenziale – grava l’onere di verificare la sussistenza del potere di rappresentanza in capo alla persona che ha conferito il mandato alle liti, ove il suddetto potere derivi, come nella specie, da atti soggetti a pubblicita’.
CONSIDERATO
che, con il primo motivo di ricorso, (OMISSIS) s.r.l. censura tali affermazioni – per violazione del disposto degli articoli 77 e 100 c.p.c. – ed insiste nell’eccepire la carenza di legitimatio ad processum e la conseguente inammissibilita’ del ricorso per la dichiarazione di fallimento presentato da (OMISSIS) s.p.a.;
che al ricorso resiste con controricorso (OMISSIS) s.p.a., mentre la intimata Curatela del fallimento (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto difese;
che entrambe le parti costituite hanno depositato memoria, la (OMISSIS) s.p.a. ha anche depositato documenti ex art.372 c.p.c.;
ritenuto che il primo motivo e’ fondato alla luce del principio, piu’ volte affermato da questa Corte di legittimita’ (cfr. ex multis: n. 360/2001; n. 1017/2001; n. 3643/1999) e condiviso dal Collegio, secondo cui l’atto introduttivo del processo deve ritenersi inammissibile, per difetto di idonea procura alle liti e quindi di legitimatio ad processum, quando questa sia conferita da soggetto indicato come procuratore della persona giuridica in base ad una determinata procura notarile che tuttavia non sia – come nella specie – stata allegata, con la conseguente impossibilita’ di verificare la sussistenza e la natura del potere rappresentativo del procuratore, oltre che della persona (nella specie neppure indicata) che avrebbe conferito la procura stessa: tali verifiche sono infatti necessarie in quanto il potere di rappresentanza processuale, con la correlativa facolta’ di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, puo’ essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito (in caso di persona giuridica, dal suo rappresentante legale in carica) anche del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio;
che erroneamente la corte distrettuale ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale espresso, tra le altre, da Cass. n. 19162/2007 (“il principio per cui la persona fisica che riveste la qualita’ di organo della persona giuridica non ha l’onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l’onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa si applica anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, se tale potesta’ deriva dall’atto costitutivo o dallo statuto”), giacche’ esso fa riferimento al distinto caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona, diversa dal legale rappresentante, la cui potesta’ rappresentativa derivi pero’ – a differenza di quanto allegato nella specie – direttamente dall’atto costitutivo o dallo statuto, tenuto conto della pubblicita’ stabilita per tali atti delle societa’ di capitali;
che neppure puo’ ritenersi ammissibile la produzione della suddetta procura notarile, dalla controricorrente eseguita per la prima volta in questa sede di legittimita’ in unione con la memoria difensiva, trattandosi di adempimento insuperabilmente tardivo (oltre che non accompagnato dalla notifica imposta dall’articolo 372 c.p.c.), e cio’ sotto piu’ profili: da un lato, tale deposito sarebbe dovuto avvenire nel giudizio di reclamo, ove, nel caso in esame (a differenza di quello regolato dalla nota sentenza n.4248 del 4 marzo 2016 delle Sezioni Unite di questa Corte), la contestazione della legitimatio ad processum era stata espressamente formulata (cfr. sopra) dalla societa’ fallita con uno specifico motivo di impugnazione; dall’altro, pure nella denegata ipotesi in cui si potesse ritenere ammissibile la produzione in giudizio in questa sede di legittimita’ del documento anzidetto, essa sarebbe comunque dovuta avvenire immediatamente, in sede di deposito del controricorso in replica alla impugnazione specificamente espressa sul punto dalla ricorrente (cfr.S.U.n.4248/16 cit.), e non nel successivo corso del giudizio come nella specie avvenuto;
ritenuto pertanto che, in difetto di prova tempestivamente fornita in giudizio dalla odierna controricorrente circa la sussistenza della legitimatio ad processum in colui che ha dato impulso al processo in sua rappresentanza, si impone, in accoglimento del primo motivo (assorbiti gli altri), la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla corte distrettuale che si adeguera’ ai principi qui enunciati e regolera’ anche le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catania, anche per le spese del giudizio.
Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
cliccare qui
Leave a Reply