La legittimazione del P.M. sussiste pure nel caso in cui la notitia decoctionis sia stata appresa nell’ambito di procedimenti penali

Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 11 marzo 2019, n. 6997.

La massima estrapolata:

La legittimazione del P.M. sussiste pure nel caso in cui la notitia decoctionis sia stata appresa nell’ambito di procedimenti penali a carico di persone terze rispetto all’imprenditore (; ben puo’ bastare ad escludere il carattere arbitrario dell’approfondimento delle notizie acquisite la presenza di un collegamento anche estrinsecantesi in un rapporto societario di gruppo, in qualunque modo costituito

Ordinanza 11 marzo 2019, n. 6997

Data udienza 20 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 10040-2017 proposto da:
FALLIMENTO L'(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
L'(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI;
– intimato –
avverso la sentenza n. 8/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 14/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTO E DIRITTO

1.- Dando seguito alla richiesta formulata dal Pubblico Ministero nel settembre 2013, il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 23/31 marzo 2915, ha dichiarato il fallimento della s.r.l. (OMISSIS).
La societa’ ha interposto reclamo ai sensi dell’articolo 18 L. fall..
Nel giudizio si e’ costituito il Fallimento, nella persona del curatore. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria.
Con sentenza pubblicata il 14 marzo 2017, la Corte di Appello di Cagliari ha accolto il ricorso, cosi’ revocando il fallimento.
2.- La Corte territoriale ha ritenuto che, nella specie, il Pubblico Ministero non poteva dirsi legittimato a proporre istanza di fallimento. Perche’ l’istanza da questi formulata non appariva “corroborata… con alcun elemento sintomatico di insolvenza” e perche’ “fra notitia decoctionis e indagini correlate” non si poneva “alcun legame”, si’ da manifestare l’iniziativa dello stesso come connotata da un’attivita’ di “arbitrario approfondimento”.
Fermato questo punto, la sentenza ha poi ritenuto “di esaminare il merito delle doglianze proposte… in ogni caso, per completezza di motivazione”. Per venire a escludere che, nel concreto, la societa’ si trovasse nello stato di insolvenza preso in considerazione dalla norma dell’articolo 5 L. fall..
3.- Avverso tale sentenza e’ insorto il Fallimento della s.r.l. (OMISSIS), presentando ricorso affidato a tre motivi di cassazione.
Resiste la s.r.l. (OMISSIS), con controricorso. Ricorrente e resistente hanno anche depositato memorie.
4.- Il primo motivo di ricorso denunzia “violazione della L. fall., articolo 7, comma 1, n. 1, e articolo 73 L. sull’ordinamento giudiziario”.
Il ricorrente assume, in particolare, che la Corte cagliaritana ha errato nell’affermare che, nella specie, il Pubblico Ministero non era provvisto della legittimazione a proporre istanza di fallimento, cosi’ come consegnatagli dalla norma della relativa L., articolo 7.
In proposito osserva, prima di tutto, che l’istanza di fallimento presentata dal P.M. ha, in realta’, reso ampio “conto degli indici rivelatori della insolvenza della (OMISSIS)”. E in modo dettagliato riporta come l’istanza non manchi di segnalare che “la societa’ e’ fortemente indebitata, come risulta dai bilanci depositati nel 2009, 2010 e 2011,… con crescita esponenziale” dei medesimi; che la societa’ “a fronte dei debiti… ha conseguito ricavi modesti e in costante diminuzione”; che l’attivo, composto “quasi esclusivamente da immobilizzazioni materiali e crediti esigibili entro l’esercizio successivo”, ha subito “incrementi, dal 2009 al 2011, tali da far supporre che la posta non fosse veritiera”; e non manchi di individuare le perdite di esercizio negli anni 2010 e 2011, nonche’ la misura della disponibilita’ liquida; e inoltre di riferire che “nell’ambito del procedimento penale… il consulente del P.M. ha segnalato che la societa’ (risulta) facente parte del gruppo societario riconducibile all’imprenditore (OMISSIS), indagato per reati di bancarotta fallimentare”.
Rileva altresi’ il ricorrente che, “di fronte ad elementi idonei a rappresentare la possibile insolvenza di un imprenditore, il Pubblico Ministero ha il potere, ma prima ancora il dovere, di attivarsi ai fini dei preliminari accertamenti”. E che, nel concreto, il Pubblico Ministero non ha agito arbitrariamente, come per contro ritenuto dalla sentenza impugnata: tra l’altro – cosi’ si assume – “la societa’ (OMISSIS) e’ risultata pienamente coinvolta nelle indagini penali quale beneficiaria, senza causa, di un’ingente somma”; e nell’acquisizione del 100% di una societa’, di valore assolutamente sproporzionato rispetto all’irrisoria somma versata per l’acquisto.
5.- Il motivo e’ fondato, secondo i termini che qui di seguito vengono indicati. E va quindi accolto.
Secondo l’orientamento sviluppato dalla giurisprudenza di’ questa Corte – e’ bene prima di ogni altra cosa richiamare – “la ratio dell’articolo 7 L. fall., una volta venuto meno il potere del tribunale di dichiarare officiosamente il fallimento, e’ chiaramente nel senso di estendere la legittimazione del P.M. alla presentazione della richiesta, in tutti i casi nei quali l’organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis”. “Conseguentemente, il riferimento contenuto nella L. fall., articolo 7, comma 1, n. 1, al riscontro della notitia decoctionis nel corso di un procedimento penale non va interpretato in senso riduttivo”. “L’esame da parte del P.M. dei risultati dell’indagine svolta dalla Guardia di Finanza, sia pure preventivamente disposta dall’organo giurisdizionale in ordine all’esercizio del proprio potere investigativo, sia se eseguita autonomamente dal predetto corpo di polizia, e trasmessa all’ufficio di Procura, rientra pienamente nell’attivita’ istituzionale dell’organo giurisdizionale inquirente”; “ove gli esiti dell’indagine evidenzino la notitia decoctionis,… il P.M. e’ pienamente legittimato a esercitare l’iniziativa di richiedere il fallimento”. “Un eventuale esito favorevole all’imprenditore di procedimenti penali” e’ comunque “priva di rilevanza sulla regolarita’ del procedimento fallimentare instaurato a seguito della richiesta”; “nessuna influenza sull’accertamento dello stato oggettivo di insolvenza, unico dato rilevante ai fini della declaratoria di fallimento, puo’ attribuirsi alla verifica delle cause di esso e quindi anche della sua eventuale addebitabilita’ a condotte di terzi” (cosi’, di recente, si e’ espressa la pronuncia di Cass. 25 agosto 2017, 20400).
Posto quest’impianto di principio, la sentenza impugnata ha senz’altro errato nel ritenere che l’iniziativa del P.M. sia stata frutto di un “arbitrario approfondimento”.
6.- Nei fatti, la Corte di Appello ha tratto la valutazione di assenza di collegamento tra notitia decoctionis e indagini disposte da due distinte circostanze: una, che la persona fisica, dal cui processo penale si sono mosse le indagini, sia “collegata in modo trasversale alla (OMISSIS) s.r.l.”; l’altra, che la Guardia di Finanza, incaricata delle indagine sull’eventuale stato di insolvenza della ridetta societa’, si e’ “limitata a sottolineare come l'(OMISSIS) possedesse i requisiti di cui all’articolo 1 L. fall., senza cenno alcuno allo stato di insolvenza”.
Quanto al primo aspetto e’ da rilevare, per contro, che la giurisprudenza di questa Corte ha in piu’ occasioni ritenuto – in coerenza con i principi sopra riportati – che la legittimazione del P.M. sussiste pure nel caso in cui la notitia decoctionis sia stata appresa nell’ambito di procedimenti penali a carico di persone terze rispetto all’imprenditore (Cass., 16 novembre 2016, n. 23391); ben puo’ bastare ad escludere il carattere arbitrario dell’approfondimento delle notizie acquisite la presenza di un collegamento anche estrinsecantesi in un rapporto societario di gruppo, in qualunque modo costituito (Cass., 15 maggio 2014, n. 10679; Cass., 5 maggio 2016, n. 8977).
Quanto al secondo aspetto, e’ poi da osservare come la risposta della Guardia di Finanza agli interrogativi posti dal P.M. sia dato di per se’ stesso non rilevante.
Del resto, dai bilanci di esercizio, depositati presso la Camera di Commercio, l’istanza di fallimento elaborata dal P.M. ha tratto piu’ indicazioni in ordine all’ipotesi di insolvenza dell'(OMISSIS) (cfr. sopra, nel n. 4).
7.- Il secondo motivo di ricorso lamenta “violazione dell’articolo 2907 c.c. e dell’articolo 99c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
Il motivo censura, in particolare, la motivazione nel merito svolta dalla Corte di Appello “per completezza”, dopo avere ritenuto che, nella specie, il Pubblico Ministero non era legittimato a proporre istanza di fallimento”.
Secondo il ricorrente, la motivazione svolta nel merito e’ resa in assoluta carenza di potere: “con la declaratoria inammissibilita’ del ricorso del P.M.” la Corte territoriale “ha perso la propria potestas iudicandi”.
8.- La giurisprudenza di questa Corte ritiene che la motivazione “ad abundantiam”, ovvero per mera completezza, non costituisca – in se’ stessa – ratio decidendi del provvedimento, rivelandosi sostanzialmente estranea al corpo della stessa e alla sua dimensione propriamente giuridica.
Con riferimento, poi, alla motivazione resa nel merito solo per completezza – che faccia seguito a una statuizione di inammissibilita’ della domanda – si constata, piu’ specificamente, che trattasi in realta’ affermazioni “prive di effetti giuridici”, essendo il giudicante spogliato della propria potestas iudicandi” con la dichiarazione di inammissibilita’ (cfr. su questi punti Cass., 10 aprile 2018, n. 8755; Cass., 22 novembre 2010, n. 23635; Cass., 19 dicembre 2917, n. 30393; Cass. 19 dicembre 2014, n. 27049).
In conseguenza di questi principi, il Collegio ritiene che il presente motivo risulti sostanzialmente assorbito. Nel senso appunto che la statuizione della Corte d’Appello in punto di non ammissibilita’ della richiesta di fallimento da parte del Pubblico Ministero abbia esaurito il contenuto giuridico della relativa pronuncia: la cassazione della pronuncia di inammissibilita’ comportando dunque la necessita’ dell’esame del merito della controversia.
9.- Il terzo motivo di ricorso, concernente il tema dell’eventuale insolvenza del l'(OMISSIS), rimane assorbito in ragione delle considerazioni appena svolte.
10.- In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo. La sentenza impugnata va percio’ cassata e la controversia rinviata alla Corte di Appello di Cagliari che, in diversa composizione, decidera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Cagliari che, in diversa composizione, decidera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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