Qualora un minore abbia dimostrato difficoltà respiratorie

Consiglio di Stato, Decreto|1 marzo 2021| n. 1006.

Qualora un minore abbia dimostrato difficoltà respiratorie connesse all’uso della mascherina durante l’orario di lezione, deve essere sospeso, in via monocratica, l’obbligo di indossare il Dispositivo di protezione personale per l’intera durata della giornata scolastica, a tutela di valori costituzionali quali la capacità di pieno apprendimento e di sviluppo psicosociale, che assumono il ruolo di criteri di valutazione che superano l’ambito della azione amministrativa o della valutazione tecnico-scientifica generica.

Decreto|1 marzo 2021| n. 1006

Data udienza 1 marzo 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Tutela cautelare – Scuola – Covid-19 – Utilizzo mascherine – Alunno con difficoltà respiratorie – Certificazione medica – Istanza di sospensione dell’obbligo di utilizzare il DPI per tutta la durata delle lezioni scolastiche – Accoglimento dell’istanza cautelare

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1791 del 2021, proposto dalla sig.ra-OMISSIS-e -OMISSIS-in proprio e nella qualità di esercente la patria potestà sul minore -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Fr. Sc., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Istruzione, Provincia Autonoma di Bolzano, Dirigente Scolastico -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’obbligo di mascherina a scuola continuativo per minori infradodicenni;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Considerato che l’ordinanza appellata, dopo una articolata disamina delle disposizioni contestate, ha rilevato che l’obbligo indiscriminato per tutti gli scolari di età compresa tra 6 e 12 anni non trova, nella documentazione scientifica e nei verbali C.T.S. indicati quale fondamento della misura, una risposta certa e univoca;
Rilevato, in particolare, che la stessa ordinanza richiama le prescrizioni, che certamente i pareri scientifici a supporto degli atti impugnati non avrebbero potuto ignorare, con cui l’Organizzazione Mondiale per la Sanità ha posto condizioni e fornito approfondite indicazioni tali da non poter rendere “misura normale e incondizionata” l’uso del DPI per i minori di anni 12 durante l’intera durata della permanenza in classe;
Considerato, oltre a quanto chiarito dalla ordinanza appellata, che le prescrizioni O.M.S. male o solo parzialmente valutate nella loro puntuale specificità, mirano alla tutela di valori costituzionalmente tutelati degli scolari più giovani, ed in particolare la salute e la capacità di pieno apprendimento oltreché di sviluppo psicosociale, assumendo così il ruolo di criteri di valutazione che ben eccedono l’ambito della azione amministrativa o della valutazione tecnico-scientifica generica, quale emerge, sul tema in esame, dai successivi verbali CTS che la stessa ordinanza considera espressione di motivazione perplessa e non esaustiva;
Ritenuto che, in merito alla censura proposta dagli appellanti, secondo cui la ordinanza si sarebbe limitata ad un “remand” all’Amministrazione invece che sospendere per intero l’obbligo di DPI, occorre stabilire che l’obbligo derivante dagli atti impugnati sia sospeso nei confronti della minore -OMISSIS-, come già stabilito con decreto presidenziale n. -OMISSIS-, trattandosi di tutelare il bene primario della vita della ricorrente e dei suoi genitori quali tutori della potestà genitoriale;
Rilevato, invece, che per la ulteriore e generale popolazione studentesca di minori di anni 12 – a differenza della odierna appellante, che ha dimostrato positivamente le difficoltà respiratorie connesse all’uso del DPI – la sospensione “erga omnes” dell’obbligo è stata rimessa, correttamente, alle competenti autorità emananti; ciò, ad integrazione di quanto affermato dal TAR, non può in alcun modo consentire agli organi responsabili la dilazione o il mero richiamo a precedenti – e dal T.A.R. ritenuti insufficienti – documenti scientifici anche del CTS, occorrendo invece una nuova, urgente, motivata rilevazione specifica dell’impatto dell’uso prolungato del DPI anche alla luce dei criteri dettati dall’O.M.S. restando evidente che l’imposizione non giustificata di un dispositivo come il DPI su scolari giovanissimi presuppone l’onere per l’autorità emanante di provare scientificamente che l’utilizzo non abbia impatto nocivo sulla salute psico-fisica dei destinatari, salvo – una volta che il Giudice abbia ordinato tale nuovo accertamento, con la pronuncia del T.A.R. e il decreto odierno – il prodursi della responsabilità per il ritardo, l’omissione o comunque le conseguenze dannose prodottesi nell’eventualità, che si scongiura fortemente, di una persistente carenza di istruttoria scientifica, cui peraltro il Giudice non può sostituirsi in nessun caso;

P.Q.M.

In parziale accoglimento dell’istanza cautelare, sospende l’esecutorietà degli atti impugnati, e in particolare l’obbligo di indossare il DPI per l’intera durata della giornata scolastica, nei confronti della appellante minore -OMISSIS-, come rappresentata dai genitori appellanti anch’essi in atti.
Conferma per il resto l’ordinanza appellata, con particolare riguardo al “remand” ivi disposto e alle conseguenze che ne derivano.
Fissa per la discussione collegiale la Camera di Consiglio del 25 marzo 2021.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti appellanti.
Così deciso in Roma il giorno 1 marzo 2021.

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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