Qualora un consorzio assuma veste societaria

Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, Sentenza 24 luglio 2020, n. 15863.

La massima estrapolata:

Qualora un consorzio assuma veste societaria, come consentito dall’art. 2615-ter c.c., la responsabilità per le obbligazioni assunte segue la disciplina tipica della forma societaria adottata, con la conseguenza che, in presenza di una società consortile a responsabilità limitata, i soci non possono essere chiamati a rispondere delle obbligazioni assunte dalla società, trovando applicazione l’art. 2472, comma 1, c.c. (nel testo vigente “ratione temporis”), e non già l’art. 2615 c.c., dal momento che l’inserimento della causa consortile in una certa struttura societaria può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato ove la loro applicazione sia incompatibile con profili essenziali del fenomeno consortile, ma non può giustificare lo stravolgimento dei connotati fondamentali del tipo legale prescelto, tra cui rientra, nel caso di società a responsabilità limitata, la regola per cui delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva annullato una cartella esattoriale emessa nei confronti del socio di una società consortile a responsabilità limitata, per i debiti erariali della società).

Sentenza 24 luglio 2020, n. 15863

Data udienza 26 novembre 2019

Tag/parola chiave: CONSORZI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24794/2016 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12.
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio, sito in (OMISSIS);
– controricorrente –
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 6271/16, depositata il 1 luglio 2016.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 novembre 2019 dal Consigliere Paolo Catallozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luisa De Renzis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’avv. (OMISSIS), per il controricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 1 luglio 2016, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento emessa nei confronti di (OMISSIS), quale socio del (OMISSIS) a r.l., in relazione a debiti erariali di quest’ultima societa’, accertati giudizialmente, per gli anni 1998 e 1999.
2. Il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, ha respinto il gravame dell’Amministrazione finanziaria osservando che nel caso in esame veniva in rilievo un’obbligazione assunta dal Consorzio in nome proprio e non per conto dei singoli consorziati, per cui non poteva affermarsi la responsabilita’ sussidiaria del contribuente, invocata in relazione alla sua qualita’ di socio.
3. Il ricorso e’ affidato ad un unico motivo.
4. Resiste con controricorso (OMISSIS).
5. La (OMISSIS) s.p.a. non spiega, invece, alcuna attivita’ difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denuncia la violazione degli articoli 1192, 1705, 2615 c.c., e articolo 2615 ter c.c., per aver la sentenza impugnata escluso la responsabilita’ sussidiaria del socio per le obbligazioni contratte dal Consorzio costituito nella forma della societa’ a responsabilita’ limitata.
1.1. Il motivo e’ infondato.
Il regime della responsabilita’ verso i terzi per le obbligazioni assunte dal consorzio con attivita’ esterna in nome proprio e’ disciplinato, in via generale, dall’articolo 2615 c.c., che sancisce il principio della responsabilita’ esclusiva del fondo consortile (comma 1), a meno che si tratti di obbligazioni assunte per conto dei singoli consorziali, in relazione alle quali opera la responsabilita’ di questi ultimi, in solido con quella del fondo consortile (comma 2).
Laddove, poi, il consorzio assuma, come nel caso in esame, la veste societaria, ai sensi dell’articolo 2615-ter c.c., la responsabilita’ per le obbligazioni assunte segue la disciplina tipica della forma societaria adottata.
Conseguentemente, alla societa’ consortile a responsabilita’ limitata trova applicazione la regola dettata dall’articolo 2472 c.c., comma 1, in virtu’ della quale nella societa’ a responsabilita’ limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa’ con il suo patrimonio.
Infatti, se non puo’ escludersi che a determinati effetti l’inserimento della causa consortile in una certa struttura societaria possa comportare un’implicita deroga ad alcune disposizioni altrimenti applicabili a quel particolare tipo di societa’, quando l’applicazione di quelle disposizioni si rivelasse incompatibile con aspetti essenziali del fenomeno consortile, non si puo’ ammettere che ne vengano stravolti i connotati fondamentali del tipo societario prescelto, al punto da renderlo non piu’ riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale (cosi’, Cass. 27 novembre 2003, n. 18113; in tal senso, successivamente, Cass. 23 marzo 2017, n. 7473; Cass. 19 aprile 2016, n. 7734).
E tra questi connotati fondamentali, per quel che in particolare riguarda la societa’ a responsabilita’ limitata, incontestabilmente e’ compresa la regola che l’articolo 2472 c.c., comma 1, ricollega alla nozione stessa di tale societa’, ossia la regola per la quale e’ unicamente la societa’ a rispondere col proprio patrimonio delle obbligazioni sociali.
E’ questa, dunque, la disposizione destinata ad applicarsi ai consorzi costituiti in forma di societa’ a responsabilita’ limitata, ai sensi dell’articolo 2615-ter c.c., e non la diversa disciplina dettata per i consorzi in genere del precedente articolo 2615 c.c..
1.2. Non pertinente e’ il richiamo operato dalla ricorrente al precedente rappresentato dalla sentenza di questa Corte n. 3664 del 21 febbraio 2006, in quanto relativa ad una fattispecie di responsabilita’ dei singoli membri di un consorzio privo di personalita’ giuridica e, dunque, non interessante il tema del coordinamento delle diverse discipline che qui interagiscono (quella di cui all’articolo 2615 c.c., e quella propria del tipo della societa’ a responsabilita’ limitata).
1.3. Sotto altro aspetto si evidenzia che la distinta soggettivita’ fiscale e l’autonoma responsabilita’ delle obbligazioni tributarie connesse alle operazioni poste in essere da ciascuna consorziata, nonche’ dalla societa’ consortile, valutate unitamente alla configurabilita’ di una coesistenza della causa mutualistica con lo scopo lucrativo, comporta la necessita’ di distinguere tra le operazioni poste in essere dalla societa’ consortile in esecuzione del patto mutualistico e quelle costituenti esercizio di un’autonoma attivita’ commerciale della societa’ consortile (cfr. Cass., Sez. Un., 14 giugno 2016, n. 12190).
Il riconoscimento della coesistenza della causa mutualistica con lo scopo lucrativo, con conseguente applicazione alle societa’ consortili del regime di responsabilita’ previsto per le societa’ di capitali, postula un accertamento, condotto alla luce dei patti consortili e dell’attivita’ in concreto esercitata, del fatto che il ricorso all’organizzazione consortile non sia finalizzato unicamente a conseguire un indebito risparmio fiscale, intento ben presumibile laddove lo scopo mutualistico risulti di carattere del tutto residuale.
1.4. Orbene, la Commissione regionale, nell’escludere la responsabilita’ del contribuente in ragione del fatto che le obbligazioni in oggetto derivavano dallo svolgimento di attivita’ da parte del Consorzio costituito nella forma di una societa’ di capitali non posta in essere per conto dei singoli consorziati, si sottrae alla censura prospettata, non venendo dedotto l’abusivo ricorso allo strumento societario.
1.5. Pertanto, il ricorso non puo’ essere accolto.
2. Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’, che si liquidano in complessivi Euro 13.000,000, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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